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Document 32024R1949

Regolamento (UE) 2024/1949 della Commissione, dell'8 luglio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese

C/2024/4774

GU L, 2024/1949, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1949/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2024; abrogato da 32024R3248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1949/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1949

12.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1949 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Portogallo per lo stock di occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).


ALLEGATO

N.

06/TQ194

Stato membro

Portogallo

Stock

SBR/09-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9

Data di chiusura

19 giugno 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1949/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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