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Document 32024H0779

Raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione, del 26 febbraio 2024, sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti

C/2024/1181

GU L, 2024/779, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/779/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/779/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/779

8.3.2024

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/779 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2024

sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Le nostre economie e società fanno sempre più affidamento sul funzionamento di Internet e della connettività internazionale per realizzare la digitalizzazione competitiva dell’Unione e della sua economia. In tale contesto, l’infrastruttura di cavi sottomarini è un elemento importante del più ampio ecosistema di Internet per conseguire la sovranità digitale europea, dato che la stragrande maggioranza del traffico internazionale di dati passa attraverso cavi sottomarini. Molte isole dell’Unione, compresi i tre Stati membri insulari, nonché le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d’oltremare dell’UE dipendono quasi interamente da tali cavi sottomarini per le comunicazioni intraunionali. Nell’attuale contesto di aumento del rischio e di minacce di origine umana antagoniste alla sicurezza, data la natura interconnessa e transnazionale di tali infrastrutture, i governi di tutte le regioni del mondo stanno prestando particolare attenzione alla loro potenziale dipendenza dai cavi critici, in quanto perturbazioni sistemiche e diffuse delle comunicazioni attraverso cavi sottomarini potrebbero comportare conseguenze particolarmente gravi in caso di attacchi coordinati.

(2)

Gli Stati membri hanno confermato la necessità di un’azione a livello dell’Unione. L’appello di Nevers (1) del 9 marzo 2022 ha riconosciuto il fatto che le infrastrutture critiche, quali le reti di telecomunicazione e i servizi digitali, hanno un’importanza strategica per molte funzioni essenziali nelle nostre società e sono un bersaglio primario per gli attacchi informatici.

(3)

Per dare seguito all’appello di Nevers, il gruppo di cooperazione NIS, con il sostegno della Commissione e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e in consultazione con l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), ha condotto una valutazione dei rischi ad alto livello per quanto riguarda le infrastrutture e le reti di comunicazione, compresi i cavi sottomarini. Tale valutazione dei rischi ha individuato come minacce fondamentali l’attacco fisico ai cavi sottomarini o il sabotaggio degli stessi e le interruzioni di energia elettrica che colpiscono i cavi sottomarini che utilizzano ripetitori. Sulla base di tali minacce e di una serie di vulnerabilità individuate, gli Stati membri hanno elaborato un insieme di scenari di rischio di importanza strategica dal punto di vista dell’UE. Tra questi figurano in particolare il rischio di ingerenze di paesi terzi su un fornitore, su un fornitore di servizi di sicurezza gestiti o sui cavi sottomarini nonché il rischio di attacco fisico coordinato all’infrastruttura digitale o di sabotaggio coordinato della stessa, compresi i cavi sottomarini.

(4)

La raccomandazione del Consiglio del dicembre 2022 su un approccio coordinato a livello dell’Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche (2) («raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche») stabilisce azioni mirate a livello dell’Unione e nazionale per una maggiore preparazione, una risposta rafforzata e la cooperazione internazionale. Tali azioni si concentrano in modo specifico sulle infrastrutture critiche di significativa rilevanza transfrontaliera in determinati settori chiave, quali l’energia, i trasporti, lo spazio e le infrastrutture digitali.

(5)

In tale raccomandazione il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare uno studio completo sulla resilienza dei cavi di comunicazione sottomarini e a consultare i pertinenti portatori di interessi ed esperti in merito a misure appropriate in relazione a possibili incidenti significativi riguardanti le infrastrutture sottomarine. La Commissione ha effettuato studi al riguardo e condividerà le proprie conclusioni con gli Stati membri al livello di riservatezza appropriato. La presente raccomandazione mira a integrare e sostenere l’attuazione della raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche.

(6)

La comunicazione congiunta del giugno 2023 su una strategia europea per la sicurezza economica (3) ha proposto che i rischi per la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche continuino a essere valutati in linea con la raccomandazione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 e ha individuato i cavi sottomarini come infrastrutture critiche nel contesto di tali rischi. Nella relazione sullo stato del decennio digitale 2023 (4), la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di «intensificare gli sforzi, anche attraverso i necessari investimenti, per garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali europee, in particolare delle infrastrutture dorsali e dei cavi sottomarini».

(7)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 hanno evidenziato «la necessità di misure efficaci volte a rafforzare la resilienza e garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche» sottolineando al contempo «l’importanza di un approccio globale e coordinato». In questo contesto, è importante che l’Unione affronti rapidamente tali questioni.

(8)

Quando adottano misure a norma della presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero, ove necessario e opportuno, agire conformemente alle rispettive disposizioni e ai rispettivi obblighi e meccanismi di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («EECC»), alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («direttiva NIS 2») e alla direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva CER») (7).

(9)

La direttiva NIS 2, che sostituisce le rispettive disposizioni dell’EECC riguardanti la sicurezza delle reti e dei servizi nonché la loro attuazione e il loro controllo (articoli 40 e 41 dell’EECC), impone agli Stati membri di adottare misure strategiche riguardanti il sostegno della disponibilità generale, dell’integrità e della riservatezza del carattere fondamentale pubblico di una rete Internet aperta, compresa, se del caso, la cibersicurezza dei cavi sottomarini di comunicazione. A norma dell’articolo 23 della direttiva NIS 2, gli incidenti che interessano cavi di comunicazione sottomarini dovrebbero essere segnalati al team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica («CSIRT») o all’autorità competente pertinente. La strategia nazionale per la cibersicurezza degli Stati membri dovrebbe, se del caso, tenere conto della cibersicurezza dei cavi sottomarini di comunicazione e includere una mappatura dei potenziali rischi di cibersicurezza e misure di attenuazione per garantire il massimo livello di protezione.

(10)

La direttiva CER mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno per quanto riguarda gli undici settori contemplati dalla direttiva. Ciò comprende il rafforzamento della resilienza fisica dei soggetti critici che forniscono tali servizi. La direttiva CER interessa il settore delle infrastrutture digitali per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti critici in tale settore, l’adozione di strategie nazionali, le valutazioni del rischio degli Stati membri e le misure di sostegno degli Stati membri per i soggetti da essi identificati come critici.

(11)

La strategia per la sicurezza marittima dell’UE (8) sottolinea l’aumento del rischio di attacchi da parte di soggetti malevoli contro le infrastrutture marittime critiche, compresi i cavi sottomarini, e propone azioni destinate a rafforzare la resilienza e la protezione di tali infrastrutture.

(12)

Come sottolineato nella sesta relazione sui progressi compiuti nell’attuazione della strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza, l’UE ha emanato importanti atti legislativi in tutti i comparti, dalla protezione dei soggetti critici al potenziamento della ciberresilienza. Nel frattempo il contesto delle minacce alla sicurezza in Europa e nel suo vicinato ha tuttavia continuato ad evolversi, il che dimostra la necessità di una vigilanza continua e di un alto livello di preparazione per affrontare le nuove sfide alla sicurezza delle infrastrutture critiche, sia online sia offline.

(13)

La presente raccomandazione mira a promuovere sinergie a livello dell’UE con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini. Essa raccomanda azioni specifiche per valutare e migliorare il coordinamento tra l’Unione e i suoi Stati membri sia per quanto riguarda la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini nuove ed esistenti sia per quanto riguarda il sostegno alla realizzazione congiunta o al potenziamento significativo di tali infrastrutture attraverso progetti di interesse europeo sui cavi («CPEI»).

(14)

Le infrastrutture di cavi sottomarini comprendono non solo i cavi, ma anche qualsiasi infrastruttura connessa alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione dei medesimi, come le stazioni di approdo e le parti terrestri dei cavi sottomarini che vi si collegano (ad esempio rotte terrestri da pozzetti in spiaggia a stazioni di approdo, centri dati o punti di presenza), i centri di riparazione nonché la flotta di navi adibite alla realizzazione, alla manutenzione e alla riparazione.

(15)

La Commissione sta istituendo il gruppo informale di esperti sulle infrastrutture di cavi sottomarini, ai sensi della decisione C(2016) 3301 della Commissione (9), del 30 maggio 2016, composto da autorità degli Stati membri («gruppo di esperti»), il cui scopo è fornire alla Commissione consulenza e competenze in relazione al seguito da dare alla presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

—

agevolare scambi rapidi ed efficaci di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna, mantenendo uno stretto legame tra le questioni di sicurezza e resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini e il loro sovvenzionamento e finanziamento;

—

eseguire una mappatura a livello dell’UE delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti, sulla base degli esercizi di mappatura nazionali, e tenere tale mappatura aggiornata, almeno su base annuale;

—

riesaminare la mappatura e le valutazioni nazionali dei rischi al fine di individuare le informazioni mancanti;

—

proporre misure intese a completare le informazioni mancanti e una metodologia atta a consolidare le informazioni supplementari con le valutazioni esistenti, così da costituire la base di riferimento per una valutazione a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze;

—

svolgere le effettive valutazioni consolidate a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture di cavi sottomarini, che dovrebbero portare a proposte di misure di attenuazione;

—

proporre una bozza di elenco di CPEI strategici che soddisfino i criteri inclusi nella presente raccomandazione;

—

offrire un forum per lavorare con un approccio coordinato nei consessi multilaterali e multipartecipativi;

—

discutere le possibilità di adozione e di realizzazione di soluzioni innovative per l’individuazione e la deterrenza delle minacce alle infrastrutture di cavi sottomarini, in particolare sulla base dei risultati dei progetti finanziati dall’UE; e

—

sviluppare capacità di manutenzione e riparazione dei cavi sottomarini.

(16)

Il gruppo di esperti riunirà gli esperti necessari, fungerà da piattaforma sicura per il coordinamento tra gli Stati membri e fornirà consulenza e assistenza alla Commissione integrando i ruoli e i compiti svolti dal gruppo di cooperazione NIS istituito dalla direttiva NIS 2 e dal gruppo CER istituito dalla direttiva CER. Il gruppo di esperti dovrebbe agevolare scambi rapidi ed efficaci di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione. Al fine di mantenere uno stretto legame tra le questioni di sicurezza e resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini e il loro sovvenzionamento e finanziamento, gli Stati membri nell’ambito del gruppo di esperti dovrebbero, ove opportuno, periodicamente consultare e aggiornare il gruppo di cooperazione NIS e il gruppo CER, i comitati degli Stati membri dei programmi di finanziamento dell’Unione, le autorità di paesi terzi, gli istituti finanziari e di sviluppo pubblici, i rappresentanti dell’industria e gli altri portatori di interessi, nonché cooperare strettamente con tutti loro. Tale cooperazione deve avvenire nel quadro dei rispettivi mandati dei gruppi, dei comitati e delle autorità partecipanti. La consultazione dei comitati dei programmi di finanziamento dell’Unione e degli istituti finanziari e di sviluppo pubblici sarebbe volta in particolare allo sfruttamento di sinergie e alla messa in comune di sovvenzioni e finanziamenti. Le informazioni dovrebbero essere scambiate al livello di riservatezza appropriato.

(17)

Data l’importanza di conseguire un elevato livello di cibersicurezza e sicurezza fisica delle infrastrutture di cavi sottomarini, indipendentemente dal loro proprietario, la presente raccomandazione invita gli Stati membri ad adottare misure intese a garantire che gli operatori delle infrastrutture di cavi sottomarini rispettino le più rigorose norme di sicurezza (comprese, se del caso, le norme a livello di difesa).

(18)

Al fine di conseguire un elevato livello di cibersicurezza e sicurezza fisica delle infrastrutture di cavi sottomarini, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a raccogliere informazioni pertinenti (10) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, dalle singole imprese all’interno della loro giurisdizione. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per creare, completare e aggiornare una mappatura nazionale delle infrastrutture di cavi sottomarini per tutti gli Stati membri interessati. Qualsiasi raccolta o scambio di informazioni dovrebbe preservare la riservatezza di dette informazioni e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti interessati.

(19)

È opportuno condurre e completare a livello nazionale una valutazione di rischi, vulnerabilità e dipendenze che incidono sulle infrastrutture di cavi sottomarini, quale passo importante nello sviluppo di una valutazione consolidata a livello dell’Unione. Detta valutazione dovrebbe tenere conto, come punto di partenza, delle valutazioni dei rischi esistenti a livello di UE, in particolare quelle eseguite a seguito dell’«appello di Nevers», delle conclusioni del Consiglio sullo sviluppo della posizione dell’Unione europea in materia di deterrenza informatica e, per quanto attiene alla cibersicurezza delle reti 5G, a seguito della raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione (11). La valutazione nazionale dovrebbe comprendere una mappatura delle infrastrutture esistenti e previste. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare ulteriormente gli obblighi nazionali a carico dei fornitori e degli operatori di parti sensibili dell’infrastruttura in sede di attuazione della direttiva NIS 2.

(20)

Al fine di migliorare la preparazione e fornire contributi in vista di future valutazioni dei rischi coordinate a livello dell’Unione, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a sottoporre i soggetti che gestiscono infrastrutture di cavi sottomarini a prove di stress periodiche. Tali prove di stress aiuterebbero a valutare la resilienza dei soggetti in diversi scenari.

(21)

È opportuno ritenere necessario che la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione delle infrastrutture di cavi sottomarini avvengano quanto più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo è opportuno incoraggiare gli Stati membri a trattare online e nel minor tempo possibile le domande relative alla pianificazione, all’acquisizione, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione di tali infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero essere informati dell’utilità di designare un’autorità che agevoli e coordini le procedure di autorizzazione. Detta autorità potrebbe nominare un coordinatore che agisca da punto di contatto unico per il progetto. Inoltre, ove necessario per concedere una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), la pianificazione, l’acquisizione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di tali infrastrutture dovrebbero essere considerati di rilevante interesse pubblico ai sensi di tali direttive, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Ciò non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre norme dell’Unione in materia di ambiente.

(22)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a cooperare per sviluppare capacità di manutenzione e riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini.

(23)

Dovrebbe pertanto essere ritenuto necessario integrare le valutazioni dei rischi, tanto in corso quanto pianificate, relative all’infrastruttura digitale e fisica su cui si basano i servizi digitali con valutazioni dei rischi ed eventuali misure di attenuazione specifiche per l’infrastruttura di cavi sottomarini. Al gruppo di esperti sarà chiesto di assistere la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di cooperazione NIS e il gruppo CER e con il sostegno dell’ENISA, nell’intraprendere una valutazione consolidata a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze che contempli sia la cibersicurezza sia la sicurezza fisica delle infrastrutture dei cavi sottomarini e delle relative catene di approvvigionamento. Detta valutazione consolidata potrebbe basarsi sui risultati delle valutazioni dei rischi esistenti, in particolare quelle effettuate a livello nazionale sulla cibersicurezza e la sicurezza fisica delle infrastrutture dei cavi sottomarini e delle relative catene di approvvigionamento, nonché nel contesto dell’appello di Nevers e delle conclusioni del Consiglio sullo sviluppo della posizione dell’Unione europea in materia di deterrenza informatica come pure, per quanto attiene alle reti 5G, a seguito della raccomandazione (UE) 2019/534. La valutazione consolidata potrebbe far scaturire raccomandazioni da esaminare a livello nazionale e/o dell’Unione, comprese le misure di attenuazione proposte.

(24)

In una prima fase il gruppo di esperti potrebbe assistere la Commissione nel riesame delle valutazioni nazionali dei rischi al fine di individuare le informazioni mancanti che precluderebbero una valutazione consolidata a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze, in particolare per quanto riguarda i fornitori ad alto rischio, e rivedere la mappatura delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti e previste realizzata a livello nazionale (tenendo conto di ubicazione, capacità, caratteristiche tecniche e proprietà dell’infrastruttura di cavi), come pure l’interazione tra livelli fisici e logici. Il gruppo di esperti potrebbe assistere la Commissione nella mappatura a livello dell’UE delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti, sulla base dell’esercizio di mappatura nazionale, e nel tenere tale mappatura aggiornata, almeno su base annuale. Il riesame dovrebbe tenere conto delle interrelazioni con altre infrastrutture critiche, in particolare i cavi elettrici, i gasdotti e gli impianti offshore per la produzione di energia rinnovabile, nonché altre infrastrutture di telecomunicazione (14). Le informazioni di mappatura non sensibili possono essere condivise con i pertinenti punti di informazione sulle infrastrutture, ad esempio nel contesto della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15)) e della futura normativa sull’infrastruttura Gigabit.

(25)

In una seconda fase il gruppo di esperti è incoraggiato a proporre misure intese a completare le informazioni mancanti e una metodologia atta a consolidare le informazioni supplementari con le valutazioni esistenti, così da costituire la base di riferimento per una valutazione a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze.

(26)

In una terza fase il gruppo di esperti è incoraggiato a utilizzare la metodologia definita nella fase precedente per effettuare l’effettiva mappatura consolidata a livello dell’Unione delle infrastrutture di cavi sottomarini e la valutazione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture di cavi sottomarini, in particolare in relazione ai fornitori ad alto rischio. La valutazione dovrebbe includere proposte di misure di attenuazione, indicando tra l’altro quali rischi, vulnerabilità e dipendenze potrebbero essere affrontati mediante progetti di interesse europeo sui cavi, conformemente alla presente raccomandazione, per colmare le lacune strategiche e stabilire nuovi collegamenti che aumentino la resilienza e riducano al minimo i rischi. Questa fase comprenderebbe anche considerazioni sull’armonizzazione delle prove di stress, ad esempio per quanto riguarda i tempi di risposta e riparazione, come pure l’organizzazione delle capacità di risposta agli incidenti e di riparazione, attraverso sia i confini nazionali-regionali sia quelli tra i settori civile e militare.

(27)

Il gruppo di esperti dovrebbe costituire un forum nel quale gli Stati membri scambino informazioni tra di loro e con la Commissione, collaborando per individuare potenziali lacune nel quadro legislativo vigente e creare sinergie. Tale scambio potrebbe comprendere informazioni in materia di consapevolezza situazionale, incidenti e risposta agli incidenti, nonché sulle migliori pratiche applicate. Le informazioni dovrebbero essere scambiate periodicamente e in modo strutturato, al livello di riservatezza appropriato, anche essendo oggetto, ove opportuno, di classificazione. Dovrebbe essere possibile coinvolgere, caso per caso, i paesi terzi, ad esempio nel contesto di accordi internazionali bilaterali.

(28)

La presente raccomandazione mira a incoraggiare la realizzazione o il potenziamento significativo dell’infrastruttura di cavi sottomarini mediante CPEI conformemente al diritto dell’UE, comprese le norme in materia di aiuti di Stato. È a tal fine importante che gli Stati membri siano incoraggiati a collaborare con la Commissione attraverso il gruppo di esperti per assistere la Commissione nella proposta di un elenco di CPEI strategici che soddisfino una serie di criteri inclusi nella presente raccomandazione.

(29)

Sulla base della valutazione consolidata a livello dell’Unione di cui sopra, il gruppo di esperti è incoraggiato a proporre un elenco di CPEI e le modalità tramite cui affronterebbero, da una prospettiva UE, le lacune strategiche, i rischi, le vulnerabilità e le dipendenze individuati. Fatte salve le rispettive norme di base, l’elenco potrebbe essere preso in considerazione nel quadro dei programmi di finanziamento dell’Unione nel cui ambito di applicazione rientrano tali progetti, in particolare i regolamenti (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (16)(«regolamento MCE»), (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («regolamento IPA III») e (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) («regolamento RRF»), e nell’ambito dei fondi strutturali. Ove applicabile, l’elenco potrebbe riflettersi negli atti di base, o nei loro allegati, mediante il ricorso ad atti delegati, come nel caso del regolamento MCE. Nessuna considerazione a norma del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) («regolamento NDICI – Europa globale») dovrebbe comportare ritardi nei progetti già sviluppati nel quadro della strategia «Global Gateway».

(30)

I criteri per l’identificazione dei CPEI potrebbero basarsi sugli elementi elencati di seguito. In primo luogo, come prerequisito, la mappatura dovrebbe dimostrare l’esistenza di una lacuna nelle infrastrutture di cavi sottomarini, che includa la necessità di stabilire rotte sicure nuove o alternative, o di aumentare la capacità o la resilienza dell’infrastruttura di cavi sottomarini esistente. I CPEI dovrebbero inoltre contribuire ad aumentare in modo significativo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle infrastrutture di cavi sottomarini. Infine i CPEI dovrebbero avere un’importanza geostrategica, tenuto conto degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri, e soddisfare esigenze di connettività che presentano troppi rischi per essere soddisfatte unicamente mediante investimenti privati.

(31)

I criteri di attuazione che potrebbero essere tenuti in considerazione per i progetti strategici comprendono la garanzia di nuovi investimenti significativi che apportino nuove capacità considerevoli in termini di sicurezza, prestazioni e resilienza, sicurezza della catena di approvvigionamento e sostenibilità. Il miglioramento delle prestazioni riguarderebbe in particolare la capacità di trasmissione e la bassa latenza dei dati. Il miglioramento in termini di sicurezza e resilienza comprenderebbe l’esame della ridondanza fisica e logica in un progetto, norme rigorose e tecnologie avanzate nel campo della sicurezza, come i sistemi di sensori e monitoraggio, nonché la capacità della flotta di navi adibite alla realizzazione, alla manutenzione e alla riparazione.

(32)

Una volta attuati, i progetti strategici dovrebbero aumentare la sostenibilità delle infrastrutture di cavi sottomarini riducendone l’impatto climatico, energetico e ambientale complessivo.

(33)

Sulla base della rilevante cooperazione con i partner strategici internazionali, in particolare attraverso i consigli per il commercio e la tecnologia e i partenariati digitali, e in linea con le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia digitale dell’UE del 26 giugno 2023, è opportuno incoraggiare gli Stati membri, in coordinamento con l’Unione, a intensificare gli sforzi volti a sviluppare infrastrutture di cavi sottomarini sicure, affidabili e resilienti, in linea con l’approccio definito nella presente raccomandazione. Se creati, i CPEI dovrebbero contribuire a far sì che l’UE disponga degli strumenti per connettersi in modo sicuro ai suoi partner strategici. Tale aspetto riguarda in particolare i progetti strategici relativi alla cooperazione in materia di connettività artica, transatlantica e transpacifica. La strategia «Global Gateway» fornisce all’UE e ai suoi Stati membri il quadro per sviluppare una stretta collaborazione con i pertinenti partner internazionali al fine di rendere possibile una connettività digitale affidabile, sicura e resiliente tra l’UE e i paesi e le regioni oggetto del regolamento NDICI – Europa globale e del regolamento IPA III, nell’Africa subsahariana, in America latina e nei Caraibi, nella regione Asia-Pacifico e nei paesi del vicinato e dell’allargamento. Data la necessità di mantenere un approccio coerente alla sicurezza, all’affidabilità e alla resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini e di garantire la complementarità tra le azioni interne ed esterne, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a utilizzare il gruppo di esperti per coordinarsi e tenersi reciprocamente informati, nonché per tenere informati la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna, sulle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione, in relazione sia agli scambi bilaterali con i paesi terzi sia alla cooperazione multilaterale.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a seguire un approccio coordinato nei consessi multilaterali e multipartecipativi, compresi il G7 e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), in linea con i principi, gli obiettivi e gli strumenti della diplomazia digitale dell’UE.

(35)

L’UE dovrebbe adoperarsi per approfondire ulteriormente la cooperazione con la NATO in materia di resilienza, anche per quanto riguarda le infrastrutture critiche di cavi sottomarini, in linea con la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO (20), promuovendo la complementarità degli sforzi ed evitando inutili duplicazioni, nel pieno rispetto dei principi di apertura reciproca e trasparenza, reciprocità e inclusività, nonché dell’autonomia decisionale di ciascuna organizzazione. Sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di valutazione finale della task force UE-NATO (21), nel contesto del dialogo strutturato sulla resilienza, il personale dell’UE dovrebbe adoperarsi, tra l’altro, per promuovere ulteriormente la condivisione della consapevolezza situazionale con il personale della NATO.

(36)

Contribuendo a mobilitare gli investimenti a favore di un impatto trasformativo, la presente raccomandazione contribuisce altresì agli obiettivi del Global Gateway relativi al rafforzamento della connettività digitale globale, in linea con i valori e le norme dell’UE. Nel seguire la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero perseguire un approccio Team Europa e utilizzare le strutture di governance esistenti istituite dall’UE e dai suoi Stati membri per attuare la strategia «Global Gateway» e i piani economici e di investimenti.

(37)

Considerando che le infrastrutture di cavi sottomarini sono tipicamente realizzate da portatori di interessi privati, e alla luce degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, i CPEI, se istituiti, dovrebbero ricevere fondi da finanziamenti privati che possono essere sostenuti, ove necessario, da una combinazione del bilancio dell’Unione e dei bilanci nazionali, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. I programmi di finanziamento dell’Unione possono essere utilizzati in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione, di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato, conformemente alle pertinenti disposizioni che disciplinano l’utilizzo del bilancio dell’Unione.

(38)

Il regolamento MCE sta attualmente finanziando cavi sottomarini come reti dorsali che collegano i territori dell’UE e l’Unione ai paesi terzi. Il numero estremamente elevato di sottoscrizioni osservato in risposta ai relativi inviti dimostra una crescente domanda di finanziamento per cavi sottomarini sicuri, resilienti e altamente efficienti. Considerando gli elevati costi e rischi in gioco, il sostegno finanziario dell’MCE è fondamentale per ridurre i rischi, attrarre investimenti privati e rendere i progetti finanziabili.

(39)

La Commissione europea può valutare la possibilità di migliorare l’uso degli strumenti finanziari e dei meccanismi di finanziamento misto per sostenere i CPEI, utilizzando il bilancio del regolamento MCE e altri strumenti pertinenti, al fine di attrarre capitali privati e operare a condizioni di mercato; gli Stati membri sono incoraggiati a contribuire a tali strumenti e meccanismi, eventualmente attraverso le loro banche e i loro istituti nazionali di promozione. InvestEU può costituire un mezzo di finanziamento dei CPEI.

(40)

È opportuno che la presente raccomandazione lasci impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività relative alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza nazionale e alle attività dello Stato in materia di diritto penale, compreso il diritto degli Stati membri di escludere determinati fornitori dai loro mercati per motivi di sicurezza nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

1)

La presente raccomandazione individua una serie di azioni mirate che gli Stati membri potrebbero intraprendere a livello nazionale e dell’Unione per:

a)

valutare periodicamente e migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini nuove ed esistenti; e

b)

sostenere la realizzazione di infrastrutture di cavi sottomarini o il loro significativo potenziamento attraverso progetti di interesse europeo sui cavi («CPEI») che soddisfano una delle condizioni seguenti:

1)

coinvolgono almeno due Stati membri;

2)

collegano uno Stato membro a uno o più delle sue isole, delle sue regioni ultraperiferiche o dei suoi paesi e territori d’oltremare;

3)

stabiliscono o migliorano in modo significativo la connettività tra uno o più Stati membri e paesi terzi, compresi i paesi candidati all’adesione e i paesi del vicinato, direttamente o indirettamente attraverso altre infrastrutture di cavi collegate all’Unione.

2.   DEFINIZIONI

2)

Ai fini della presente raccomandazione, per «infrastruttura di cavi sottomarini» si intende non solo il cavo sottomarino di comunicazione, ma anche qualsiasi infrastruttura connessa alla sua costruzione, al suo funzionamento, alla sua manutenzione e alla sua riparazione.

3)

Per il resto si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 («direttiva NIS 2»).

3.   AZIONI A LIVELLO DEGLI STATI MEMBRI

3.1.   Sicurezza

4)

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un elevato livello di sicurezza dell’infrastruttura di cavi sottomarini, indipendentemente dai relativi proprietari, agendo, ove necessario e opportuno, conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 («EECC»), alla direttiva NIS 2 e alla direttiva (UE) 2022/2557 («direttiva CER»), nonché alle azioni pertinenti della strategia europea in materia di sicurezza marittima. Sono incoraggiati a garantire che l’infrastruttura sia gestita e controllata adeguatamente, in modo da proteggerla dalle minacce esterne e preservarne la sicurezza, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso di essa. Nel fare ciò gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto, ove opportuno, delle norme di sicurezza a livello di difesa, al fine di facilitare la cooperazione con i soggetti militari.

5)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere di richiedere le informazioni necessarie alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese al fine di monitorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini. Tali informazioni potrebbero essere utilizzate per creare, completare e aggiornare una mappatura delle infrastrutture di cavi sottomarini nazionali, integrando gli esercizi di raccolta dati esistenti con le informazioni mancanti. Qualsiasi raccolta o scambio di informazioni dovrebbe preservare la riservatezza di dette informazioni e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti interessati, in linea con le norme dell’UE applicabili.

6)

Gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare valutazioni dei rischi nazionali relative alla cibersicurezza e alla sicurezza fisica delle infrastrutture di cavi sottomarini e delle relative catene di approvvigionamento, tenendo conto delle pertinenti valutazioni dei rischi a livello dell’UE esistenti e dei risultati delle prove di stress. Le valutazioni nazionali sarebbero più rilevanti se includessero una mappatura delle infrastrutture esistenti e previste e se tenessero conto dei criteri di rischio per la sicurezza sia tecnici che non tecnici.

7)

Gli Stati membri sono incoraggiati a rafforzare gli obblighi per i fornitori e gli operatori quando attuano la direttiva NIS 2, tenendo conto delle azioni a livello dell’Unione nell’ambito della presente raccomandazione, al fine di garantire la sicurezza delle parti sensibili delle infrastrutture, nonché, se opportuno, obblighi quali quello di fornire alle autorità nazionali competenti informazioni pertinenti relative alle modifiche previste delle infrastrutture di cavi sottomarini e il requisito di sottoporre specifici componenti e sistemi informatici a prove preventive effettuate da laboratori nazionali di audit/certificazione a fini di sicurezza e integrità.

3.2.   Prove di stress periodiche sui soggetti

8)

Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare gli operatori delle infrastrutture di cavi sottomarini a eseguire prove di stress periodiche sulla base dei principi comuni a livello dell’Unione, in particolare delle valutazioni consolidate a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture di cavi sottomarini di cui ai punti da 16) a 20), e di sostenerli nell’esecuzione tali prove.

9)

Tali prove potrebbero ricevere sostegno finanziario dal programma Europa digitale di cui al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) («regolamento sul programma Europa digitale»), in particolare nell’ambito del relativo programma di lavoro sulla cibersicurezza per il periodo 2023-2024.

3.3.   Procedure nazionali accelerate di autorizzazione

10)

Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché le domande amministrative relative alla pianificazione, all’acquisizione, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini siano trattate online e in modo efficiente e tempestivo. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate sono invitate a provvedere affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

11)

È opportuno che gli Stati membri attribuiscano alle infrastrutture di cavi sottomarini lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, e che riservino a tali infrastrutture il trattamento corrispondente nelle procedure di autorizzazione, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, anche nella pianificazione territoriale.

12)

Gli Stati membri sono incoraggiati a considerare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a considerare la pianificazione, l’acquisizione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini come di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle suddette disposizioni.

13)

Gli Stati membri sono invitati a nominare un’autorità incaricata di facilitare e coordinare le domande amministrative relative alla pianificazione, all’acquisizione, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini. Tale autorità potrebbe a sua volta nominare un coordinatore che fungerebbe da punto di contatto unico, e convocare un gruppo di lavoro in seno al quale sarebbero rappresentate tutte le autorità coinvolte nel trattamento delle domande amministrative al fine di definire un calendario per il rilascio delle autorizzazioni e monitorarne e coordinarne l’attuazione.

14)

Qualora l’adozione delle decisioni richieda la partecipazione di due o più Stati membri, le rispettive autorità dovrebbero essere invitate ad adottare tutte le misure necessarie per una cooperazione e un coordinamento efficienti ed efficaci tra di loro e con la Commissione. A questo processo potrebbero partecipare le autorità di paesi terzi, ove opportuno. In particolare, gli Stati membri dovrebbero cooperare per sviluppare capacità di manutenzione e riparazione dei cavi sottomarini. Dovrebbero inoltre collaborare con la Commissione per mappare la flotta attuale e definire le esigenze in modo lungimirante.

4.   AZIONI DEGLI STATI MEMBRI A LIVELLO DELL’UNIONE

15)

Le azioni e il coordinamento degli Stati membri indicati nella presente sezione dovrebbero essere intrapresi nell’ambito di un gruppo informale di esperti.

4.1.   Verso una valutazione consolidata a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze

16)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad assistere la Commissione nella mappatura a livello dell’UE delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti, sulla base degli esercizi di mappatura nazionali, e a tenere tale mappatura aggiornata, almeno su base annuale. La mappatura dovrebbe includere tutti i dati pertinenti associati, quali la capacità disponibile e potenziale, le caratteristiche tecniche, le principali caratteristiche di sicurezza, gli accordi in materia di ridondanza e/o peering, le informazioni sulla proprietà e sul controllo e le caratteristiche di sostenibilità.

17)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad assistere la Commissione nel riesame delle valutazioni esistenti e nell’individuazione delle informazioni mancanti che attualmente impediscono una valutazione consolidata a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze, in particolare in relazione ai fornitori ad alto rischio, delle infrastrutture di cavi sottomarini, comprese le loro catene di approvvigionamento critiche di cui all’articolo 22 della direttiva NIS 2, e tenendo conto delle interrelazioni con altre infrastrutture critiche, in particolare i cavi elettrici e i gasdotti.

18)

Gli Stati membri sono invitati a proporre alla Commissione misure volte a completare le informazioni mancanti e una metodologia che consenta di effettuare periodicamente tale valutazione consolidata a livello dell’Unione e di renderla operativa per prove di stress periodiche.

19)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad assistere la Commissione nello svolgimento di valutazioni periodiche consolidate a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture dei cavi sottomarini.

20)

Sulla base di tali valutazioni, gli Stati membri sono invitati ad assistere la Commissione nella presentazione di un «pacchetto di strumenti per la sicurezza dei cavi», che stabilisca misure di attenuazione che gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare per ridurre rischi, vulnerabilità e dipendenze, in particolare in relazione ai fornitori ad alto rischio, individuati nella valutazione consolidata a livello dell’Unione.

4.2.   Condivisione delle informazioni e assistenza reciproca

21)

Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi regolarmente le informazioni sulla consapevolezza situazionale, sugli incidenti e sulla risposta agli incidenti, nonché le migliori pratiche applicate, massimizzando le sinergie con le autorità competenti a norma della direttiva NIS 2 e della direttiva CER. Gli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca, in particolare per attenuare gli impatti sull’Unione nel suo complesso.

22)

Gli Stati membri sono invitati a discutere il potenziale di adozione di soluzioni innovative per l’individuazione e la deterrenza delle minacce contro le infrastrutture di cavi sottomarini, in particolare tenendo conto dei risultati dei progetti finanziati dall’UE.

23)

Nell’ambito di tali attività di condivisione delle informazioni e di assistenza reciproca, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di trattare le informazioni classificate UE («ICUE») a diversi livelli di classifica. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a mettere a disposizione esperti con nulla osta di sicurezza e un livello adeguato di competenza conformemente al principio dell’originatore. Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare il livello di classifica appropriato delle informazioni che condividono e garantire che siano disponibili strumenti approvati per uno scambio efficiente a diversi livelli di classifica delle ICUE.

4.3.   Progetti di interesse europeo sui cavi

24)

Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nella proposta di una bozza di elenco di progetti strategici di interesse europeo sui cavi («CPEI»), completo di indicazioni sull’urgenza e sul calendario per la realizzazione, che potrebbero essere presi in considerazione ai fini del sostegno mediante programmi dell’Unione, integrati da fondi nazionali, per colmare le lacune strategiche e stabilire nuovi collegamenti.

25)

Sulla base delle valutazioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero fornire consulenza alla Commissione individuando rischi, vulnerabilità e dipendenze che potrebbero essere affrontati mediante i CPEI conformemente alla presente raccomandazione.

26)

Gli Stati membri sono incoraggiati a proporre un elenco di progetti strategici che soddisfino i criteri seguenti, fatte salve le norme dei pertinenti programmi dell’Unione presi in considerazione per il finanziamento o le norme in materia di aiuti di Stato:

a)

il progetto colma una lacuna nelle infrastrutture di cavi sottomarini, come evidenziato dalla mappatura, e può rispondere alla necessità di creare rotte sicure nuove o alternative o di aumentare la capacità e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini esistenti;

b)

il progetto contribuisce ad aumentare significativamente la sicurezza della catena di approvvigionamento attraverso misure da includere nella selezione dei fornitori al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per la pianificazione, l’acquisizione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione delle infrastrutture di cavi sottomarini; non dovrebbero essere ammissibili i progetti che coinvolgono fornitori identificati come ad alto rischio nella valutazione consolidata dei rischi;

c)

il progetto dovrebbe rivestire un’importanza geostrategica, tenuto conto degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare per garantire un elevato livello di sicurezza dell’infrastruttura di cavi sottomarini dell’UE;

d)

il progetto soddisfa esigenze di connettività che non saranno soddisfatte con i soli investimenti privati, a causa dei rischi connessi; e

e)

laddove il progetto comporti finanziamenti a norma del regolamento (UE) 2021/947 («regolamento NDICI-Europa globale») e del regolamento (UE) 2021/1529 («regolamento IPA III»), si dovrebbe tenere ulteriormente in considerazione il grado di applicabilità dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e se il progetto sia già sviluppato nel quadro della strategia «Global Gateway».

27)

Si raccomanda agli Stati membri di assistere la Commissione nell’esecuzione su base annuale di un riesame dell’elenco dei progetti strategici e di un aggiornamento basato sulle valutazioni consolidate a livello dell’Unione di rischi, vulnerabilità e dipendenze delle infrastrutture di cavi sottomarini di cui al punto 19). Gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire consulenza alla Commissione sulle modalità con cui i progetti strategici dovrebbero affrontare rischi, vulnerabilità e dipendenze individuati. A tal fine gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto dei seguenti criteri:

a)

se il progetto soddisfa determinati requisiti di sicurezza che garantiscono un elevato livello di sicurezza;

b)

se il progetto migliora in modo significativo le prestazioni e la resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini;

c)

se il progetto attenua i rischi connessi alla dipendenza da soggetti identificati, nella valutazione consolidata dei rischi, come ad alto rischio, direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi, indipendentemente dai fornitori ad alto rischio di cui alla comunicazione C(2023) 4049 della Commissione, e se attenua i rischi connessi a possibili perturbazioni nella fornitura di componenti (comprese le apparecchiature terminali di linea), tecnologie, servizi e sistemi, tra cui variazioni di prezzo, prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento, durante l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura di cavi sottomarini; e

d)

se il progetto aumenta la sostenibilità delle infrastrutture di cavi sottomarini riducendone l’impatto climatico, energetico e ambientale complessivo.

4.4.   Cooperazione internazionale

28)

Gli Stati membri e l’Unione, adottando un approccio Team Europa (23) e basandosi sulla cooperazione internazionale esistente, dovrebbero essere incoraggiati a cooperare per la promozione dello sviluppo di infrastrutture di cavi sottomarini sicure, affidabili e resilienti con i paesi dell’allargamento, i paesi terzi e i partner strategici e nei consessi multilaterali e multipartecipativi, in linea con l’approccio definito nella presente raccomandazione, in particolare al fine di promuovere i CPEI.

5.   FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INTERESSE EUROPEO SUI CAVI

29)

I CPEI dovrebbero ricevere fondi da finanziamenti privati che possono essere sostenuti, ove necessario e opportuno, da programmi dell’Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2021/1153 («regolamento MCE»), potenzialmente integrati da risorse nazionali, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato (24) o, se applicabile, coerentemente con le stesse. Il finanziamento da parte dell’Unione potrebbe essere attuato mediante sovvenzioni, appalti, operazioni di finanziamento misto, attualmente anche nell’ambito di InvestEU, o partenariati pubblico-privato, conformemente alle norme dei programmi pertinenti.

30)

Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la possibilità di contribuire, ove necessario e opportuno, al finanziamento dei CPEI attraverso, tra l’altro, la partecipazione di banche e istituti nazionali di promozione, o di altri partner esecutivi, a meccanismi o operazioni di finanziamento misto a livello dell’UE (25) utilizzando il bilancio del programma MCE. Ciò dovrebbe massimizzare l’impatto dei contributi di finanziamento pubblico, mobilitare i finanziamenti privati e agevolare la progettazione degli investimenti nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato (26) o, se applicabile, coerentemente con le stesse. I portafogli di progetti dell’MCE sviluppati dai partner esecutivi possono essere orientati dai lavori del gruppo di esperti.

31)

Al fine di garantire che gli investimenti nazionali siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri che coinvestono in CPEI selezionati per un finanziamento nell’ambito del regolamento MCE, o cui è stato assegnato un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma del regolamento MCE, sono incoraggiati a valutare la possibilità di progettare misure di aiuto che soddisfino tutte le condizioni (27) di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (28) e alle relative modifiche. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a valutare se si possa provvedere a sostenere i CPEI mediante l’acquisto di capacità per uso pubblico.

32)

Per finanziare i CPEI, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di utilizzare il comparto degli Stati membri nell’ambito di InvestEU per contribuire ai prodotti finanziari offerti dai partner esecutivi di InvestEU, quali le banche e gli istituti nazionali di promozione, il gruppo Banca europea per gli investimenti o altre istituzioni finanziarie internazionali, conformemente alle norme dei programmi di finanziamento in questione.

33)

Il finanziamento dei CPEI potrebbe avvenire anche attraverso veicoli finanziari, ad esempio fondi azionari. Gli Stati membri sono incoraggiati a investire, anche attraverso le banche e gli istituti nazionali di promozione, in veicoli finanziari nazionali o a livello dell’UE per il sostegno alle infrastrutture di cavi sottomarini.

6.   RIESAME

34)

Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare con la Commissione per valutare gli effetti della presente raccomandazione entro dicembre 2025, al fine di determinare modi opportuni di procedere. Tale valutazione dovrebbe tenere conto della valutazione consolidata a livello dell’Unione di cui ai punti da 16) a 20) e dei progressi compiuti nell’attuazione dei CPEI.

7.   DISPOSIZIONI FINALI

35)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  https://presse.economie.gouv.fr/08-03-2022-declaration-conjointe-des-ministres-de-lunion-europeenne-charges-du-numerique-et-des-communications-electroniques-adressee-au-secteur-numerique/.

(2)  Raccomandazione del Consiglio, dell’8 dicembre 2022, su un approccio coordinato a livello dell’Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche (2023/C 20/01) (GU C 20 del 20.1.2023, pag. 1).

(3)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica» [JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023].

(4)  Relazione sullo stato del decennio digitale 2023, del 27 settembre 2023, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/798346.

(5)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(6)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(7)  Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

(8)  Conclusioni del Consiglio sulla strategia per la sicurezza marittima dell’UE (EUMSS) e sul relativo piano d’azione, del 24 ottobre 2023, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14280-2023-INIT/it/pdf.

(9)  C(2016) 3301.

(10)  Ad esempio, la geolocalizzazione delle rotte, le specifiche tecniche del cavo ecc.

(11)  Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).

(12)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14)  Dovrebbero ad esempio essere presi in considerazione i risultati delle prove di stress nel settore dell’energia effettuate nel rispetto della raccomandazione sulla resilienza delle infrastrutture critiche.

(15)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(17)  Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(19)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(20)  Dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, firmata il 10 gennaio 2023 dal segretario generale della NATO, dal presidente del Consiglio europeo e dalla presidente della Commissione europea.

(21)  Task force UE-NATO sulla resilienza delle infrastrutture critiche, Final Assessment Report, 29 giugno 2023.

(22)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag 1).

(23)  Team Europa è finalizzato alla messa in comune di risorse e competenze ed è costituito dall’Unione europea, dai suoi Stati membri, incluse le rispettive agenzie esecutive e banche pubbliche di sviluppo, nonché dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

(24)  Ove opportuno, gli Stati membri possono elaborare anche importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sui cavi conformemente ai criteri stabiliti nella comunicazione sugli IPCEI [comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10)].

(25)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (regolamento finanziario).

(26)  Secondo il principio dell’operatore in un’economia di mercato, le operazioni effettuate dagli Stati membri non conferiscono un vantaggio alle imprese, e pertanto non costituiscono aiuti di Stato, se sono effettuate alle stesse condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e operatori privati che si trovano in una situazione analoga (operazione pari passu). Cfr. sezione 4.2 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016).

(27)  Gli aiuti per la realizzazione di un cavo sottomarino che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I e le condizioni specifiche di cui all’articolo 52 ter del regolamento (UE) n. 651/2014 sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(28)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/779/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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