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Document 32024D0807
Commission Decision (EU) 2024/807 of 29 February 2024 confirming the participation of Poland in the enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office
Decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
Decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
C/2024/1444
GU L, 2024/807, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/807 |
29.2.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/807 DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 2024
che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1),
vista la notifica dell’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, effettuata dalla Polonia con lettera del 5 gennaio 2024 integrata con lettera del 6 febbraio 2024,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia hanno espresso l’intenzione di partecipare all’instaurazione della cooperazione rafforzata. |
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(2) |
Il 3 aprile 2017 l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stata considerata concessa conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE. |
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(3) |
Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. |
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(4) |
Il 20 novembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore. |
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(5) |
La decisione (UE) 2018/1094 della Commissione (2), del 1o agosto 2018, ha confermato la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. |
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(6) |
La decisione (UE) 2018/1103 della Commissione (3), del 7 agosto 2018, ha confermato la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. |
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(7) |
Conformemente all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione (4), del 26 maggio 2021, l’EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021. |
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(8) |
Il 5 gennaio 2024 la Polonia ha notificato alla Commissione l’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. |
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(9) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. |
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(10) |
Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il regolamento (UE) 2017/1939 si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione. |
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(11) |
Conformemente all’articolo 331 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione, nel confermare la partecipazione di uno Stato membro a una cooperazione rafforzata, dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro di tale cooperazione rafforzata. |
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(12) |
Il 6 febbraio 2024 la Polonia ha integrato la sua lettera del 5 gennaio 2024 con la richiesta che il regolamento (UE) 2017/1939 si applichi in tale Stato a decorrere dal 20 novembre 2017, data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Secondo la Polonia, tale applicazione consentirebbe di conseguire meglio gli obiettivi di un’azione penale efficace e imparziale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La Polonia ha inoltre chiarito che la maggior parte dei reati che rientrerebbero nell’ambito di competenza dell’EPPO non è ancora prescritta. |
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(13) |
Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. |
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(14) |
La protezione efficace degli interessi finanziari dell’Unione a norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il rafforzamento della lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, obiettivo principale del regolamento (UE) 2017/1939, sono conseguiti al meglio se il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Polonia a decorrere dal 1o giugno 2021, data in cui l’EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale. |
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(15) |
Se si applicasse il regolamento (UE) 2017/1939 in Polonia a decorrere dal 20 novembre 2017, l’EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza per reati commessi diversi anni prima dell’avvio delle sue attività in tale Stato. Ciò avrebbe un valore aggiunto limitato in termini di efficacia, in quanto ci si può aspettare che le indagini e i procedimenti pertinenti siano chiusi o piuttosto avanzati. |
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(16) |
L’applicazione del regolamento (UE) 2017/1939 in Polonia a decorrere dal 1o giugno 2021 riguarderà casi più recenti che l’EPPO potrebbe prendere in considerazione di avocare, se sono soddisfatte le condizioni per farlo. Garantirà inoltre un avvio più efficace delle attività dell’EPPO in Polonia, poiché l’EPPO potrà anche svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commessi in Polonia dopo il 1o giugno 2021, essendo pertanto operativo fin dall’inizio. |
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(17) |
Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento, l’EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza, per quanto riguarda il territorio o i cittadini della Polonia, a condizione che tali reati siano stati commessi dopo il 1o giugno 2021. Questa data rappresenta un punto di partenza chiaro e adeguato per l’esercizio della competenza dell’EPPO in Polonia e garantisce la certezza del diritto. |
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(18) |
L’esercizio della competenza dell’EPPO in Polonia per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commessi dopo il 1o giugno 2021 è soggetto alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, tra cui l’articolo 26 sull’avvio delle indagini e l’articolo 27 sul diritto di avocazione. |
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(19) |
In linea di principio, tale competenza non dovrebbe incidere sulle sentenze passate in giudicato, comprese quelle emesse per scadenza dei termini di prescrizione, a meno che il diritto nazionale applicabile non consenta, in circostanze particolari, di riaprire casi e indagini chiusi. |
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(20) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 49. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di legalità dei reati e delle pene richiede disposizioni di diritto penale che garantiscano l’accessibilità e la prevedibilità sia per quanto riguarda la definizione del reato che la determinazione della pena. La legge dovrebbe inoltre definire chiaramente i reati e le relative pene. Le norme in base alle quali le procure indagano, esercitano l’azione penale e portano i casi in giudizio sono tuttavia norme di natura procedurale che riguardano l’organizzazione di tali organi e i relativi procedimenti e non riguardano la definizione dei reati e delle pene. Esse non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 della Carta. Le pertinenti norme sostanziali di diritto penale, contenute nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, quale recepita nel diritto polacco, restano invariate e non sono interessate dalla presente decisione. |
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(21) |
Le autorità polacche, il Consiglio e l’EPPO dovrebbero disporre di tempo sufficiente per portare a termine i lavori preparatori strettamente necessari per consentire all’EPPO di operare efficacemente in Polonia. In particolare, l’EPPO dovrebbe essere in grado di avviare rapidamente le sue attività operative in Polonia, anche nel contesto di indagini transfrontaliere, segnatamente avviando indagini, se necessario su comunicazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione e delle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, o esercitando il suo diritto di avocazione. Ciò richiede almeno la nomina del procuratore europeo della Polonia, che potrebbe, in casi eccezionali, adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939. Per evitare che all’EPPO siano effettuate notifiche che essa non è in grado di trattare, oppure che scadano i termini, gli articoli da 24 a 27 e l’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero applicarsi in Polonia a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo polacco a norma dell’articolo 16 di tale regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea è confermata.
Articolo 2
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Polonia in relazione a qualsiasi reato rientrante nella competenza della Procura europea commesso dopo il 1o giugno 2021. |
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(2) |
Gli articoli da 27 a 31 e l’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applicano in Polonia a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo della Polonia a norma dell’articolo 16 di tale regolamento. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 196, 2.8.2018, pag. 1).
(3) Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 201 del 8.8.2018, pag. 2).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 26 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100).
(5) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/807/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)