Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0528

    Decisione di esecuzione (UE) 2024/528 della Commissione, del 6 febbraio 2024, che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrazione nel VIS dell'elenco dei documenti di viaggio e della tabella delle comunicazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento

    C/2024/647

    GU L, 2024/528, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/528

    9.2.2024

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/528 DELLA COMMISSIONE

    del 6 febbraio 2024

    che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrazione nel VIS dell'elenco dei documenti di viaggio e della tabella delle comunicazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 3,

    previa consultazione del comitato per le frontiere intelligenti,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («elenco dei documenti di viaggio»), e la comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco («tabella dei documenti di viaggio»), devono essere integrati nel sistema di informazione visti (VIS).

    (2)

    Ai sensi della stessa disposizione, il VIS deve prevedere la funzionalità per la gestione centralizzata della tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

    (3)

    La consultazione dell'elenco dei documenti di viaggio, insieme alle comunicazioni del loro riconoscimento o non riconoscimento, ê un passaggio obbligato della procedura d'esame del visto per soggiorno di breve durata. Tale consultazione tramite il VIS permetterebbe di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.

    (4)

    Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 1105/2011/UE, gli Stati membri restano competenti per il riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere esterne.

    (5)

    Ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1105/2011/UE, la Commissione deve rimanere responsabile dell'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio. Gli Stati membri devono rimanere responsabili della comunicazione della loro posizione sul riconoscimento e non riconoscimento di detti documenti. È pertanto necessario consentire agli Stati membri di comunicare e di aggiornare direttamente la loro nuova posizione in merito allo status del riconoscimento di un documento di viaggio selezionato e di editare la tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, quale integrata nel VIS, che dovrebbe quindi essere messa a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica regolarmente aggiornata.

    (6)

    Onde aggiornare la Commissione in merito a eventuali comunicazioni degli Stati membri relative alla tabella dei documenti di viaggio, ogni due settimane l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe estrarre dal VIS tale tabella e dovrebbe fornirla alla Commissione in formato elettronico.

    (7)

    L'integrazione nel VIS dell'elenco dei documenti di viaggio e delle comunicazioni del loro riconoscimento o non riconoscimento dovrebbe inoltre garantire che il VIS, dopo il trattamento automatico dei fascicoli relativi alla domanda ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, produca automaticamente un risultato sullo status del riconoscimento del documento di viaggio, facilitando così l'esame della domanda [e la relativa decisione]. L'attuale procedura di rilascio dei visti verrebbe così migliorata, poiché eviterebbe che uno Stato membro rilasci un visto uniforme per soggiorno di breve durata per un documento di viaggio non riconosciuto, con le conseguenti complicazioni che ciò comporta per un viaggiatore che arriva in un altro Stato membro che non riconosce il documento di viaggio in questione.

    (8)

    Il lavoro dei consolati o delle autorità centrali e delle autorità di frontiera sarebbe facilitato, poiché tale funzionalità, dopo il trattamento automatico dei fascicoli relativi alla domanda da parte del VIS, permetterebbe di visualizzare automaticamente a livello centrale se un documento di viaggio selezionato sia riconosciuto, non riconosciuto, o se il suo riconoscimento sia soggetto a condizioni.

    (9)

    Per facilitare l'esame di un documento di viaggio da parte delle autorità competenti per i controlli di frontiera e del personale consolare, eu-LISA e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero stabilire una connessione fra la tabella delle comunicazioni del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, quale integrata nel VIS, e il nuovo sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) istituito dal regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una volta che questo sarà operativo e conterrà immagini e altre informazioni su documenti falsi e autentici. Non dovrebbe esserci alcun trattamento di dati personali operativi nel sistema FADO.

    (10)

    Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

    (11)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (5). l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (12)

    Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

    (13)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

    (14)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

    (15)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

    (16)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha espresso il proprio parere il 9 marzo 2022.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gestione della tabella dei documenti di viaggio

    1.   eu-LISA integra nel VIS l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE («elenco dei documenti di viaggio»), e la comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco («tabella dei documenti di viaggio»).

    2.   eu-LISA provvede affinché i documenti figuranti nella tabella dei documenti di viaggio integrata nel VIS, di cui al paragrafo 1, corrisponda all'elenco dei documenti di viaggio istituito con decisione n. 1105/2011/UE.

    3.   eu-LISA provvede alla gestione centrale della tabella dei documenti di viaggio.

    4.   Gli Stati membri aggiornano tempestivamente la loro nuova posizione in merito allo status del riconoscimento di un documento di viaggio selezionato editando la tabella dei documenti di viaggio, direttamente nel VIS.

    5.   Ogni due settimane eu-LISA estrae dal VIS la tabella dei documenti di viaggio e la fornisce alla Commissione in formato elettronico.

    6.   Le informazioni contenute nella tabella dei documenti di viaggio, quale integrata nel VIS, sono messe a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica regolarmente aggiornata.

    Articolo 2

    Connessione con il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online

    eu-LISA e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera stabiliscono una connessione fra la tabella dei documenti di viaggio, quale integrata nel VIS, e il nuovo sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), una volta che questo sarà operativo conformemente al regolamento (UE) 2020/493, per quanto riguarda le immagini e altre informazioni su documenti falsi e autentici.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e data di applicazione

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dalla data in cui il VIS entra in funzione, come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    (2)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

    (3)  Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

    (5)  La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (6)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (8)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (10)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/528/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top