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Document 32023R2873
Council Regulation (EU) 2023/2873 of 18 December 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST/15373/2023/INIT
GU L, 2023/2873, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 1 lettera (j) | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 1a | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 5a | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 5b | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | sostituzione | articolo 6b paragrafo 2d | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 6b paragrafo 5e | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 6b paragrafo 5f | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 6b paragrafo 5g | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | sostituzione | articolo 6e paragrafo 1 | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | sostituzione | articolo 6f | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 1 comma | 19/12/2023 | |
Modifies | 32014R0269 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 1d | 19/12/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R2873R(01) | (BG) |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2873 |
18.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2873 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Il 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2871 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/2871, amplia i criteri d’inserimento nell'elenco per includere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che traggono beneficio dal trasferimento obbligatorio della proprietà, o del controllo, di entità stabilite in Russia che precedentemente erano di proprietà, o sotto il controllo, di entità dell'Unione. |
(3) |
La decisione (PESC) 2023/2871, stabilisce inoltre le condizioni alle quali il Consiglio può mantenere il nome di una persona deceduta nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi per i quali vigono il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, ove ritenga che sia probabile che i beni in questione siano altrimenti usati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina o altre azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
(4) |
La decisione (PESC) 2023/2871, introduce inoltre una deroga atta a consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati nel caso in cui uno Stato membro abbia deciso di privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo e la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a tale persona, entità od organismo per consentire il pagamento di un'indennità compensativa, a condizione che tale indennità compensativa sia congelata. |
(5) |
La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire la vendita o l'uso di quote o beni di un’entità stabilita in Russia per la quale il governo russo ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo sottraendola a persone giuridiche dell'Unione. Tale deroga permetterebbe peraltro il pagamento alle persone giuridiche dell'Unione di una congrua indennità compensativa concordata. |
(6) |
La decisione (PESC) 2023/2871 proroga inoltre il termine applicabile alla deroga esistente che consente il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una banca figurante nell'elenco e introduce inoltre una deroga per consentire taluni pagamenti a titolo di indennizzo o prestazione per l'avverarsi di un rischio in cui è coinvolta un'entità neoinserita nell'elenco. |
(7) |
La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga temporanea al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione che appartengono, direttamente o indirettamente, a talune persone fisiche o giuridiche, entità od organismi figuranti nell'elenco. |
(8) |
La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire di porre termine a contratti conclusi con un’entità neoinserita nell'elenco. |
(9) |
La decisione (PESC) 2023/2871 estende inoltre a una compagnia di assicurazioni neoinserita nell'elenco la deroga esistente attualmente applicabile a talune banche figuranti nell'elenco, che consente l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari. |
(10) |
La decisione (PESC) 2023/2871 apporta inoltre modifiche tecniche al dispositivo, definisce la portata di taluni obblighi di e introduce l’obbligo a carico delle autorità nazionali competenti degli Stati membri di designare, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità nazionali incaricate di identificare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione del regolamento (UE) n. 269/2014. Tale obbligo di designazione non richiede necessariamente agli Stati membri di creare una nuova autorità. |
(11) |
Poiché le modifiche apportate alla decisione 2014/145/PESC dalla decisione (PESC) 2023/2871 rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis 1) In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata. 2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1. Articolo 5 ter 1) In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di quote o beni di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato I ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), ai fini del pagamento del corrispettivo concordato dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo della Federazione russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, 28.8.2014, pag.1).»;" |
3) |
l'articolo 6 ter 3 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 6 septies è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215, e 270 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.» |
5) |
l'articolo 6 septies è sostituito dal seguente: «Articolo 6 septies L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche che occorrono per la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»; |
6) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2023/2871, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2871/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)