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Document 32023R2873

    Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    ST/15373/2023/INIT

    GU L, 2023/2873, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2873

    18.12.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2873 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

    (2)

    Il 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2871 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/2871, amplia i criteri d’inserimento nell'elenco per includere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che traggono beneficio dal trasferimento obbligatorio della proprietà, o del controllo, di entità stabilite in Russia che precedentemente erano di proprietà, o sotto il controllo, di entità dell'Unione.

    (3)

    La decisione (PESC) 2023/2871, stabilisce inoltre le condizioni alle quali il Consiglio può mantenere il nome di una persona deceduta nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi per i quali vigono il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, ove ritenga che sia probabile che i beni in questione siano altrimenti usati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina o altre azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

    (4)

    La decisione (PESC) 2023/2871, introduce inoltre una deroga atta a consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati nel caso in cui uno Stato membro abbia deciso di privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo e la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a tale persona, entità od organismo per consentire il pagamento di un'indennità compensativa, a condizione che tale indennità compensativa sia congelata.

    (5)

    La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire la vendita o l'uso di quote o beni di un’entità stabilita in Russia per la quale il governo russo ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo sottraendola a persone giuridiche dell'Unione. Tale deroga permetterebbe peraltro il pagamento alle persone giuridiche dell'Unione di una congrua indennità compensativa concordata.

    (6)

    La decisione (PESC) 2023/2871 proroga inoltre il termine applicabile alla deroga esistente che consente il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una banca figurante nell'elenco e introduce inoltre una deroga per consentire taluni pagamenti a titolo di indennizzo o prestazione per l'avverarsi di un rischio in cui è coinvolta un'entità neoinserita nell'elenco.

    (7)

    La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga temporanea al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione che appartengono, direttamente o indirettamente, a talune persone fisiche o giuridiche, entità od organismi figuranti nell'elenco.

    (8)

    La decisione (PESC) 2023/2871 introduce inoltre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, atta a consentire di porre termine a contratti conclusi con un’entità neoinserita nell'elenco.

    (9)

    La decisione (PESC) 2023/2871 estende inoltre a una compagnia di assicurazioni neoinserita nell'elenco la deroga esistente attualmente applicabile a talune banche figuranti nell'elenco, che consente l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari.

    (10)

    La decisione (PESC) 2023/2871 apporta inoltre modifiche tecniche al dispositivo, definisce la portata di taluni obblighi di e introduce l’obbligo a carico delle autorità nazionali competenti degli Stati membri di designare, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità nazionali incaricate di identificare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione del regolamento (UE) n. 269/2014. Tale obbligo di designazione non richiede necessariamente agli Stati membri di creare una nuova autorità.

    (11)

    Poiché le modifiche apportate alla decisione 2014/145/PESC dalla decisione (PESC) 2023/2871 rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

    1)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

    «j)

    le entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti a entità stabilite nell'Unione, o da queste precedentemente controllate, per le quali il governo della Federazione russa, mediante leggi, regolamenti, altri atti normativi o altro intervento di pubbliche autorità, ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, ovvero le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno tratto o traggono beneficio da siffatto trasferimento, e le persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che ne erano in precedenza proprietarie o che in precedenza le controllavano.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Qualora una delle persone fisiche figuranti nell'elenco di cui all'allegato I deceda nel corso del periodo d'applicazione delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere il nome della persona deceduta in tale elenco se il depennamento rischierebbe di compromettere gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione a causa della probabilità che i beni in questione siano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o altre che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.»

    ;

    2)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 5 bis

    1)   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata.

    2)   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.

    Articolo 5 ter

    1)   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di quote o beni di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato I ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), ai fini del pagamento del corrispettivo concordato dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo della Federazione russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

    2)   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, 28.8.2014, pag.1).»;"

    3)

    l'articolo 6 ter 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 quinquies è sostituito dal paragrafo seguente:

    «2 quinquies.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 198,199 e 200 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023, o, relativamente all'entità di cui alla voce 198 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, per transazioni per l'erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.»

    ;

    b)

    sono inseriti i seguenti paragrafi:

    «5 sexies.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla rubrica "Entità", voce 270 dell'allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:

    a)

    tale autorizzazione è necessaria per consentire all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce ’270 dell’allegato I di procedere al pagamento dovuto a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 (*2) del Consiglio ovvero dovuto a un cittadino o a un residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e

    b)

    tale pagamento tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

    5 septies.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche elencate alle voci 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell'allegato I e delle entità elencate alle voci 38 e 39 di cui alla rubrica “Entità” dell'allegato I, dopo aver accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche o entità; e

    b)

    il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.

    5 octies   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro, alle condizioni che ritengono appropriate, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voce numero 333 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 20 giunio 2024, a contratti conclusi con tale entità prima del 19 dicembre 2023.»;

    (*2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1). ";"

    4)

    l’articolo 6 septies è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215, e 270 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»

    ;

    5)

    l'articolo 6 septies è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6 septies

    L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche che occorrono per la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»;

    6)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

    «L'obbligo di cui al primo comma si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

    Ai fini del primo comma, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 quinquies.   Gli Stati membri designano, entro il 31 ottobre 2024, le e autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.»

    .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

    (2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

    (3)  Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2023/2871, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2871/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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