Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2495

    Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

    C/2023/7642

    GU L, 2023/2495, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2495

    16.11.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2023

    che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

    (2)

    Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

    (3)

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    (4)

    Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1o settembre. A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

    1)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;

    2)

    all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

    a)

    alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

    (2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

    (3)   GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top