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Document 32023R2156

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2156 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per gli Stati membri che applicano la deroga dagli esami effettuati nei mattatoi atti a individuare la presenza di Trichine nelle carni e nelle carcasse di suini domestici

C/2023/6796

GU L, 2023/2156, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2156

18.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2156 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per gli Stati membri che applicano la deroga dagli esami effettuati nei mattatoi atti a individuare la presenza di Trichine nelle carni e nelle carcasse di suini domestici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l’obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

(2)

Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come i suini, e che provocano malattie di origine alimentare negli esseri umani in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) stabilisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, tra cui le norme di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento relative al campionamento delle carcasse di suini domestici nei mattatoi nell’ambito degli esami post mortem, al fine di effettuare un esame atto a individuare la presenza di tale malattia.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 prevede inoltre una deroga in base alla quale le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall’esame atto a individuare la presenza di Trichine nel caso in cui i suini domestici provengano da un’azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’allegato IV, capitolo I, di tale regolamento di esecuzione («deroga»). La deroga è soggetta a determinate condizioni, tra cui la presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro che applica la deroga, di una relazione annuale conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, contenente le informazioni di cui all’allegato IV, capitolo II del medesimo regolamento («relazione annuale»).

(4)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva nel corso dell’anno precedente, compresi i risultati degli esami atti a individuare la presenza di Trichine. Le stesse informazioni specifiche relative agli esami atti a individuare la presenza di Trichine sono stabilite nell’allegato IV, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 quali informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri che applicano la deroga ai fini del medesimo regolamento e della direttiva 2003/99/CE. Di conseguenza le informazioni che devono essere contenute nella relazione annuale sono uguali ai dati che devono essere trasmessi da tutti gli Stati membri conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.

(5)

La relazione annuale è pertanto onerosa e superflua, poiché comporta la presentazione degli stessi dati che devono essere trasmessi conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE. A tale riguardo, l’obbligo di presentare la relazione annuale alla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe essere soppresso senza che ciò incida sui principali obiettivi strategici di tale regolamento di esecuzione. L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che applicano tale deroga.

Nel caso in cui uno Stato membro non presenti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/99/CE, i dati relativi agli esami atti a individuare la presenza di Trichine di cui all’allegato IV, capitolo II, del presente regolamento, la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

(3)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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