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Document 32023R0739

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione del 4 aprile 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania

    C/2023/2431

    GU L 96 del 5.4.2023, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/739/oj

    5.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 96/80


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/739 DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2023

    che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022 si ripercuote sulle operazioni di trasporto marittimo nei porti ucraini del Mar Nero, attraverso i quali prima della guerra transitava il 90 % delle esportazioni di cereali e semi oleosi. Per evitare minacce alla sicurezza alimentare mondiale e sostenere gli agricoltori ucraini, si sono rese urgentemente necessarie rotte logistiche alternative: onde agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina, l’Unione ha adottato le misure concrete delineate nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE») (2).

    (2)

    Le modifiche delle rotte logistiche hanno comportato l’aumento dei costi del trasporto di cereali e semi oleosi ucraini verso i rispettivi mercati tradizionali, il che ha dato luogo a uno spostamento delle esportazioni verso il mercato dell’Unione.

    (3)

    L’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina negli Stati membri dell’Unione vicini all’Ucraina, nei quali si sono sviluppati i principali «corridoi di solidarietà UE-Ucraina», si è ripercosso sugli agricoltori locali. In alcune regioni dell’Unione le importazioni supplementari provocano eccesso di offerta, erosione dei prezzi locali o saturazione delle catene logistiche.

    (4)

    Stante la situazione dell’approvvigionamento interno e le difficoltà logistiche degli Stati membri situati in prossimità della frontiera ucraina, gli agricoltori di Bulgaria, Polonia e Romania sono considerati i più colpiti, in particolare quelli più vicini a una frontiera o a uno snodo di transito. Il calo dei prezzi locali dei cereali e dei semi oleosi incide sulla produttività economica di tali agricoltori con conseguenze sulle loro decisioni di semina. È probabile che tale situazione provochi un rapido deterioramento della produzione nelle zone interessate, oltre a difficoltà nell’attuazione dei «corridoi di solidarietà UE-Ucraina». Si tratta di un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il problema specifico di un numero limitato di regioni di alcuni Stati membri dell’Unione non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell’articolo 219 o dell’articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all’esistenza di turbative del mercato o a una precisa minaccia di turbativa, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. Inoltre, per evitare un rapido deterioramento della produzione di cereali e semi oleosi, urge intervenire, ad esempio adottando le misure di emergenza di cui all’articolo 221 di detto regolamento.

    (5)

    È quindi opportuno concedere a Bulgaria, Polonia e Romania una sovvenzione finanziaria per sostenere gli agricoltori colpiti dall’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina, per il periodo strettamente necessario, e stabilire l’importo a disposizione di ciascuno di tali Stati membri tenendo conto della potenziale perdita di valore della produzione per le colture selezionate e per gli agricoltori delle regioni colpite.

    (6)

    Bulgaria, Polonia e Romania dovrebbero distribuire l’aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell’entità delle difficoltà che gli agricoltori che coltivano cereali e semi oleosi devono affrontare nelle zone colpite, garantendo al tempo stesso che i suddetti agricoltori siano i beneficiari finali dell’aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

    (7)

    Poiché l’importo assegnato a Bulgaria, Polonia e Romania compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dagli agricoltori delle regioni colpite, detti Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno nazionale supplementare ai produttori in questione, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

    (8)

    Per offrire a Bulgaria, Polonia e Romania la flessibilità necessaria per distribuire l’aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alle difficoltà degli agricoltori, esse andrebbero autorizzate a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    (9)

    Poiché l’aiuto dell’Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell’importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, come Bulgaria Polonia e Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (3), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.

    (10)

    Per motivi di bilancio, l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Bulgaria, Polonia e Romania solo se sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

    (11)

    Il sostegno alla misura di emergenza dovrebbe essere versato entro il 30 settembre 2023. Poiché dopo il 30 settembre 2023 non sono ammessi pagamenti, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 non dovrebbe essere applicabile.

    (12)

    Per consentire all’Unione di monitorare l’efficienza della presente misura di emergenza, Bulgaria, Polonia e Romania dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione.

    (13)

    Per garantire che gli agricoltori ricevano l’aiuto il più presto possibile, è opportuno che Bulgaria, Polonia e Romania possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È messo a disposizione di Bulgaria, Polonia e Romania un aiuto dell’Unione pari a 56 300 000 EUR per erogare un sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i cereali e semi oleosi riportati nell’allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.   Bulgaria, Polonia e Romania si servono degli importi di cui all’articolo 2 per misure intese a compensare gli agricoltori delle perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina nelle regioni colpite.

    3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

    4.   Le spese sostenute da Bulgaria, Polonia e Romania in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2023.

    5.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’articolo 2, paragrafo 1, è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    Articolo 2

    1.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’articolo 1 non supera l’importo totale di:

    a)

    16 750 000 EUR per la Bulgaria;

    b)

    29 500 000 EUR per la Polonia;

    c)

    10 050 000 EUR per la Romania.

    2.   Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 fino a un massimo del 100 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

    3.   Bulgaria, Polonia e Romania versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 30 settembre 2023.

    Articolo 3

    1.   Entro il 30 giugno 2023 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione quanto segue:

    a)

    una descrizione delle misure da adottare;

    b)

    i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori;

    c)

    l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche causate dalle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina;

    d)

    le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;

    e)

    le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;

    f)

    la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 30 settembre 2023;

    g)

    il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

    2.   Entro il 15 maggio 2024 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  COM/2022/217 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per l’istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).


    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

    Codice NC

    Descrizione

    1001

    Frumento (grano) e frumento segalato

    1002

    Segale

    1003

    Orzo

    1004

    Avena

    1005

    Granturco

    1008 60

    Triticale

    Miscele di prodotti di cui ai codici NC 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 e 1008 60

    1205

    Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

    1206

    Semi di girasole, anche frantumati


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