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Document 32023R0334

    Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione del 2 febbraio 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/214

    GU L 47 del 15.2.2023, p. 29–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/334/oj

    15.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 47/29


    REGOLAMENTO (UE) 2023/334 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2023

    che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (2) e ha raccomandato LMR che sono risultati sicuri per i consumatori. Il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione (3) ha incluso tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni di questi LMR erano basati sui limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) ed erano già stati inclusi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 mediante precedenti modifiche (4).

    (2)

    In data 11 luglio 2015 (5) la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato una nuova serie di CXL per clothianidin e thiamethoxam. Poiché l’Autorità li ha ritenuti sicuri per i consumatori nell’Unione (6), il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione (7) li ha inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005.

    (3)

    Le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (8), rispettivamente il 1o agosto 2006 e il 1o febbraio 2007, e pertanto prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dalle più recenti valutazioni dei rischi (10) (11) per le api derivanti dall’esposizione a tali sostanze effettuate dall’Autorità a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è emerso che, a causa delle proprietà intrinseche di queste sostanze, l’esposizione dovuta all’uso all’aperto di clothianidin e thiamethoxam comporta rischi inaccettabili per le api o tali rischi non hanno potuto essere esclusi sulla base dei dati disponibili. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 (12) e (UE) 2018/785 (13) della Commissione hanno pertanto limitato l’approvazione rispettivamente di clothianidin e thiamethoxam unicamente agli usi in serre permanenti e hanno stabilito che le colture così ottenute rimanessero all’interno di una serra permanente durante l’intero ciclo di vita.

    (4)

    In seguito all’adozione di tali restrizioni, tutte le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive clothianidin e thiamethoxam sono state ritirate. Pertanto, l’approvazione di clothianidin è scaduta il 31 gennaio 2019 e l’approvazione di thiamethoxam è scaduta il 30 aprile 2019.

    (5)

    Alla luce della valutazione del rischio per le api effettuata dall’Autorità e di tutte le informazioni pertinenti disponibili, attualmente non vi sono prove che consentano di considerare sicuri per le api eventuali usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. I produttori di tali sostanze possono tuttavia, in qualsiasi momento, presentare informazioni supplementari, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che dimostrino la sicurezza per le api degli usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. Se presentate, tali informazioni sarebbero riviste entro il termine previsto da tale regolamento. A oggi non sono state presentate informazioni di questo tipo.

    (6)

    Gli effetti nocivi delle sostanze clothianidin e thiamethoxam sulle api sono direttamente collegati alle proprietà intrinseche di tali sostanze. È pertanto improbabile che i rischi per le api derivanti dall’uso all’aperto di tali sostanze siano limitati all’Unione.

    (7)

    I dati empirici confermano ampiamente che le sostanze attive che sono neonicotinoidi, come clothianidin e thiamethoxam, contribuiscono in larga misura al declino delle api e di altri impollinatori in tutto il mondo. Nella sua relazione di valutazione del 2016 (14) la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici in materia di impollinatori, impollinazione e produzione alimentare ha concluso che i neonicotinoidi (come clothianidin e thiamethoxam) hanno effetti nocivi sulle api e su altri impollinatori. L’impatto dei neonicotinoidi sulla fauna selvatica è oggetto di valutazione da parte della task force sui pesticidi sistemici dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sin dal 2012. La valutazione integrata a livello mondiale dell’impatto dei pesticidi sistemici sulla biodiversità e gli ecosistemi (WIA) ha preso in esame 1 121 studi scientifici e i risultati indicano che le popolazioni di impollinatori sono altamente vulnerabili agli attuali livelli di inquinamento da neonicotinoidi, che possono avere impatti biologici ed ecologici negativi di ampia portata (15). Un recente riesame delle attuali conoscenze scientifiche ha corroborato tale conclusione, indicando che l’uso di neonicotinoidi sta determinando il declino della popolazione di impollinatori in diverse regioni del mondo (16).

    (8)

    In seguito al divieto di utilizzare clothianidin e thiamethoxam all’aperto nell’Unione, anche diversi paesi terzi hanno limitato l’uso di queste sostanze al fine di proteggere gli impollinatori, comprese le api (17) (18) (19). Altri paesi ne stanno attualmente rivalutando l’approvazione (20) (21) (22).

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 (23), le disposizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, la legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente.

    (10)

    A livello mondiale cresce la preoccupazione che il declino degli impollinatori costituisca una grave minaccia per la biodiversità globale, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché per il mantenimento della produttività agricola e della sicurezza alimentare. Secondo l’iniziativa internazionale per la conservazione e l’uso sostenibile degli impollinatori della Convenzione sulla biodiversità (24), l’impollinazione è uno dei meccanismi più importanti per il mantenimento e la promozione della biodiversità e, in generale, della vita sulla Terra. La qualità e la resa di molti ecosistemi, compresi gli ecosistemi agricoli e i due terzi delle principali colture alimentari, dipendono dagli impollinatori. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) invita a intervenire per affrontare le cause del declino degli impollinatori ai fini di una produzione alimentare sostenibile a livello mondiale (25). Fortemente dipendenti dall’impollinazione, alimenti quali frutta, verdura, frutta a guscio e semi sono le principali fonti alimentari dei micronutrienti necessari per prevenire il rischio di alcune malattie non trasmissibili negli esseri umani (26) (27). Gli impollinatori svolgono quindi un ruolo importante per garantire la diversità alimentare e ridurre la minaccia per la biodiversità nell’ambiente globale.

    (11)

    Poiché il declino degli impollinatori è un problema internazionale, è necessario adottare misure dell’Unione per proteggere in tutto il mondo le popolazioni di impollinatori, comprese le api, dai rischi derivanti da sostanze attive come i neonicotinoidi clothianidin e thiamethoxam. Preservare le popolazioni di impollinatori solo all’interno dell’Unione sarebbe insufficiente per invertirne il declino a livello mondiale e contrastare i suoi effetti sulla biodiversità, sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare, anche nell’Unione.

    (12)

    In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR per clothianidin e thiamethoxam erano basati sulle buone pratiche agricole (BPA) quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, tenendo conto, in particolare, di considerazioni relative all’efficienza nella lotta contro gli organismi nocivi per le piante e alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica nel contesto dell’autorizzazione all’uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Gli LMR risultanti da tali BPA sono stati successivamente esaminati e ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. È ora opportuno completare la risposta normativa in vigore integrandovi meglio le considerazioni ambientali, in particolare vagliando se, sulla base delle conoscenze attuali, le BPA utilizzate in passato come base per la fissazione degli LMR garantiscano una sufficiente protezione dell’ambiente. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, le BPA che contemplano usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam non sono accettabili a causa dei loro effetti sulle api. Data la natura globale del declino degli impollinatori, è necessario garantire che anche i prodotti importati nell’Unione non contengano residui derivanti da BPA basate su usi all’aperto di clothianidin e/o thiamethoxam, al fine di evitare il trasferimento degli effetti nocivi sulle api dalla produzione alimentare nell’Unione alla produzione in altre parti del mondo di alimenti successivamente importati nell’Unione (28). Ciò è opportuno per garantire che tutti i prodotti fabbricati o consumati nell’Unione siano esenti da clothianidin e thiamethoxam e che la produzione non sia associata alla mortalità degli impollinatori. Considerato quanto precede, i CXL basati su BPA che non raggiungono l’adeguato livello di protezione dell’Unione non dovrebbero più essere previsti come LMR a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (13)

    Inoltre, tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e/o thiamethoxam nell’Unione sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR corrispondenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

    (14)

    Tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alla materia in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», tutti gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero pertanto essere ridotti al limite di determinazione (LD).

    (15)

    La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito agli LD rilevabili in sede di analisi specifici per ciascun prodotto. È opportuno elencare tali LD nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (16)

    I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

    (17)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

    (18)

    Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati o importati nell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano per i prodotti conformi agli LMR vigenti un livello elevato di protezione dei consumatori.

    (19)

    È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di paesi terzi, in particolare di paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. Si può ragionevolmente prevedere che tale adeguamento delle pratiche agricole sarà realizzato dopo almeno due stagioni vegetative.

    (20)

    Al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, è possibile presentare domande relative a tolleranze all’importazione per clothianidin o thiamethoxam a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005, le quali dovrebbero fornire informazioni per dimostrare che le BPA applicabili per gli usi specifici delle sostanze attive sono sicure per gli impollinatori. Se presentate, tali informazioni sarebbero valutate caso per caso entro il termine previsto da detto regolamento. Nel contesto della valutazione di una domanda relativa a una tolleranza all’importazione, se un richiedente fornisce prove scientifiche del fatto che l’uso di tali neonicotinoidi non ha effetti negativi sugli impollinatori, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione potrebbe fissare una tolleranza all’importazione.

    (21)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    (2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per clothianidin e thiamethoxam conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (solo in EN), EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

    (3)  Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4).

    (5)  Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

    (6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 47a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) (solo in EN), EFSA Journal 2015;13(7):4208 178 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4208.

    (7)  Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 9 ).

    (8)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva clothianidin come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), EFSA Journal 2018;16(2):5177.

    (11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva thiamethoxam come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), EFSA Journal 2018;16(2):5179.

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

    (14)  IPBES (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, e H. T. Ngo (eds). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germania. 552 pagg. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856.

    (15)  Task force sui pesticidi sistemici delle commissioni CEM e SSC dell’IUCN. Worldwide Integrated Assessment. Articoli di una rivista scientifica con revisione paritetica raccolti in «Environmental Science and Pollution Research», volume 22, numero 1, gennaio 2015.

    (16)  Neonic Insecticides and Invertebrate Species Endangerment, Pierre Mineau. Modulo in Earth Systems and Environmental Sciences. 2021.

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128211397001264.

    (17)  Health Canadàs Pest Management Regulatory Agency. Re-evaluation Decision RVD2019-05, Clothianidin and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

    (18)  Health Canadàs Pest Management Regulatory Agency. Re-evaluation Decision RVD2019-04. Thiamethoxam and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

    (19)  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay. Risoluzione n. 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos. Dicembre 2019.

    (20)  Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. Reconsideration of Neonicotinoid Approvals and Registrations. Commonwealth of Australia Gazette No. APVMA 23, novembre 2019. https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_gazette_23_19_november_2019.pdf.

    (21)  New Zealand Environmental Protection Authority. Application to decide whether there are grounds for reassessment of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid, thiacloprid, and acetamiprid (APP203949). Dicembre 2019. https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203949/APP203949_Final_Neonicotinoids_Decision_16-12-2019.pdf.

    (22)  United States Environmental Protection Agency. Proposed Interim Registration Review Decision Case Numbers 7620 and 7614. Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 and EPA-HQ-OPP-2011-0581. Gennaio 2020.

    (23)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (24)  https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf.

    (25)  FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). Valutazioni della Commissione FAO sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma, 572 pagg. https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf.

    (26)  Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis. MR Smith, GM Singh, D Mozaffarian, SS Myers. The Lancet 386, Numero 10007; 2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61085-6.

    (27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano europeo di lotta contro il cancro. COM(2021) 44. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN.

    (28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente COM(2020) 381. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381.


    ALLEGATO

    Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

    1)

    nell’allegato II: le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam sono soppresse.

    2)

    nell’allegato V: sono aggiunte le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam:

    «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

    Numero di codice

    Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)  (1)

    Clothianidin

    Thiamethoxam

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0100000

    FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0110000

    Agrumi

     

     

    0110010

    Pompelmi

     

     

    0110020

    Arance dolci

     

     

    0110030

    Limoni

     

     

    0110040

    Limette/lime

     

     

    0110050

    Mandarini

     

     

    0110990

    Altri (2)

     

     

    0120000

    Frutta a guscio

     

     

    0120010

    Mandorle dolci

     

     

    0120020

    Noci del Brasile

     

     

    0120030

    Noci di anacardi

     

     

    0120040

    Castagne e marroni

     

     

    0120050

    Noci di cocco

     

     

    0120060

    Nocciole

     

     

    0120070

    Noci del Queensland

     

     

    0120080

    Noci di pecàn

     

     

    0120090

    Pinoli

     

     

    0120100

    Pistacchi

     

     

    0120110

    Noci comuni

     

     

    0120990

    Altri (2)

     

     

    0130000

    Pomacee

     

     

    0130010

    Mele

     

     

    0130020

    Pere

     

     

    0130030

    Cotogne

     

     

    0130040

    Nespole

     

     

    0130050

    Nespole del Giappone

     

     

    0130990

    Altri (2)

     

     

    0140000

    Drupacee

     

     

    0140010

    Albicocche

     

     

    0140020

    Ciliege (dolci)

     

     

    0140030

    Pesche

     

     

    0140040

    Prugne

     

     

    0140990

    Altri (2)

     

     

    0150000

    Bacche e piccola frutta

     

     

    0151000

    a)

    Uve

     

     

    0151010

    Uve da tavola

     

     

    0151020

    Uve da vino

     

     

    0152000

    b)

    Fragole

     

     

    0153000

    c)

    Frutti di piante arbustive

     

     

    0153010

    More di rovo

     

     

    0153020

    More selvatiche

     

     

    0153030

    Lamponi (rossi e gialli)

     

     

    0153990

    Altri (2)

     

     

    0154000

    d)

    Altra piccola frutta e bacche

     

     

    0154010

    Mirtilli

     

     

    0154020

    Mirtilli giganti americani

     

     

    0154030

    Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

     

     

    0154040

    Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

     

     

    0154050

    Rosa canina (cinorrodonti)

     

     

    0154060

    More di gelso (nero e bianco)

     

     

    0154070

    Azzeruoli

     

     

    0154080

    Bacche di sambuco

     

     

    0154990

    Altri (2)

     

     

    0160000

    Frutta varia con

     

     

    0161000

    a)

    Frutta con buccia commestibile

     

     

    0161010

    Datteri

     

     

    0161020

    Fichi

     

     

    0161030

    Olive da tavola

     

     

    0161040

    Kumquat

     

     

    0161050

    Carambole

     

     

    0161060

    Cachi

     

     

    0161070

    Jambul/jambolan

     

     

    0161990

    Altri (2)

     

     

    0162000

    b)

    Frutti piccoli con buccia non commestibile

     

     

    0162010

    Kiwi (verdi, rossi, gialli)

     

     

    0162020

    Litci

     

     

    0162030

    Frutti della passione/maracuja

     

     

    0162040

    Fichi d'India/fichi di cactus

     

     

    0162050

    Melastelle/cainette

     

     

    0162060

    Cachi di Virginia

     

     

    0162990

    Altri (2)

     

     

    0163000

    c)

    Frutti grandi con buccia non commestibile

     

     

    0163010

    Avocado

     

     

    0163020

    Banane

     

     

    0163030

    Manghi

     

     

    0163040

    Papaie

     

     

    0163050

    Melograni

     

     

    0163060

    Cerimolia/cherimolia

     

     

    0163070

    Guaiave/guave

     

     

    0163080

    Ananas

     

     

    0163090

    Frutti dell'albero del pane

     

     

    0163100

    Durian

     

     

    0163110

    Anona/graviola/guanabana

     

     

    0163990

    Altri (2)

     

     

    0200000

    ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

     

     

    0210000

    Ortaggi a radice e tubero

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0211000

    a)

    Patate

     

     

    0212000

    b)

    Ortaggi a radice e tubero tropicali

     

     

    0212010

    Radici di cassava/manioca

     

     

    0212020

    Patate dolci

     

     

    0212030

    Ignami

     

     

    0212040

    Maranta/arrow root

     

     

    0212990

    Altri (2)

     

     

    0213000

    c)

    Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

     

     

    0213010

    Bietole

     

     

    0213020

    Carote

     

     

    0213030

    Sedano rapa

     

     

    0213040

    Barbaforte/rafano/cren

     

     

    0213050

    Topinambur

     

     

    0213060

    Pastinaca

     

     

    0213070

    Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

     

     

    0213080

    Ravanelli

     

     

    0213090

    Salsefrica

     

     

    0213100

    Rutabaga

     

     

    0213110

    Rape

     

     

    0213990

    Altri (2)

     

     

    0220000

    Ortaggi a bulbo

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0220010

    Aglio

     

     

    0220020

    Cipolle

     

     

    0220030

    Scalogni

     

     

    0220040

    Cipolline/cipolle verdi e cipollette

     

     

    0220990

    Altri (2)

     

     

    0230000

    Ortaggi a frutto

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0231000

    a)

    Solanacee e malvacee

     

     

    0231010

    Pomodori

     

     

    0231020

    Peperoni

     

     

    0231030

    Melanzane

     

     

    0231040

    Gombi

     

     

    0231990

    Altri (2)

     

     

    0232000

    b)

    Cucurbitacee con buccia commestibile

     

     

    0232010

    Cetrioli

     

     

    0232020

    Cetriolini

     

     

    0232030

    Zucchine

     

     

    0232990

    Altri (2)

     

     

    0233000

    c)

    Cucurbitacee con buccia non commestibile

     

     

    0233010

    Meloni

     

     

    0233020

    Zucche

     

     

    0233030

    Cocomeri/angurie

     

     

    0233990

    Altri (2)

     

     

    0234000

    d)

    Mais dolce

     

     

    0239000

    e)

    Altri ortaggi a frutto

     

     

    0240000

    Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0241000

    a)

    Cavoli a infiorescenza

     

     

    0241010

    Cavoli broccoli

     

     

    0241020

    Cavolfiori

     

     

    0241990

    Altri (2)

     

     

    0242000

    b)

    Cavoli a testa

     

     

    0242010

    Cavoletti di Bruxelles

     

     

    0242020

    Cavoli cappucci

     

     

    0242990

    Altri (2)

     

     

    0243000

    c)

    Cavoli a foglia

     

     

    0243010

    Cavoli cinesi/pe-tsai

     

     

    0243020

    Cavoli ricci

     

     

    0243990

    Altri (2)

     

     

    0244000

    d)

    Cavoli rapa

     

     

    0250000

    Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

     

     

    0251000

    a)

    Lattughe e insalate

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0251010

    Dolcetta/valerianella/gallinella

     

     

    0251020

    Lattughe

     

     

    0251030

    Scarola/indivia a foglie larghe

     

     

    0251040

    Crescione e altri germogli e gemme

     

     

    0251050

    Barbarea

     

     

    0251060

    Rucola

     

     

    0251070

    Senape juncea

     

     

    0251080

    Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

     

     

    0251990

    Altri (2)

     

     

    0252000

    b)

    Foglie di spinaci e simili

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0252010

    Spinaci

     

     

    0252020

    Portulaca/porcellana

     

     

    0252030

    Bietole da foglia e da costa

     

     

    0252990

    Altri (2)

     

     

    0253000

    c)

    Foglie di vite e foglie di specie simili

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0254000

    d)

    Crescione acquatico

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0255000

    e)

    Cicoria Witloof/cicoria belga

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0256000

    f)

    Erbe fresche e fiori commestibili

    0,02  (*)

    0,02  (*)

    0256010

    Cerfoglio

     

     

    0256020

    Erba cipollina

     

     

    0256030

    Foglie di sedano

     

     

    0256040

    Prezzemolo

     

     

    0256050

    Salvia

     

     

    0256060

    Rosmarino

     

     

    0256070

    Timo

     

     

    0256080

    Basilico e fiori commestibili

     

     

    0256090

    Foglie di alloro/lauro

     

     

    0256100

    Dragoncello

     

     

    0256990

    Altri (2)

     

     

    0260000

    Legumi

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0260010

    Fagioli (con baccello)

     

     

    0260020

    Fagioli (senza baccello)

     

     

    0260030

    Piselli (con baccello)

     

     

    0260040

    Piselli (senza baccello)

     

     

    0260050

    Lenticchie

     

     

    0260990

    Altri (2)

     

     

    0270000

    Ortaggi a stelo

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0270010

    Asparagi

     

     

    0270020

    Cardi

     

     

    0270030

    Sedani

     

     

    0270040

    Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

     

     

    0270050

    Carciofi

     

     

    0270060

    Porri

     

     

    0270070

    Rabarbaro

     

     

    0270080

    Germogli di bambù

     

     

    0270090

    Cuori di palma

     

     

    0270990

    Altri (2)

     

     

    0280000

    Funghi, muschi e licheni

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0280010

    Funghi coltivati

     

     

    0280020

    Funghi selvatici

     

     

    0280990

    Muschi e licheni

     

     

    0290000

    Alghe e organismi procarioti

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0300000

    LEGUMI SECCHI

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0300010

    Fagioli

     

     

    0300020

    Lenticchie

     

     

    0300030

    Piselli

     

     

    0300040

    Lupini/semi di lupini

     

     

    0300990

    Altri (2)

     

     

    0400000

    SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0401000

    Semi oleaginosi

     

     

    0401010

    Semi di lino

     

     

    0401020

    Semi di arachide

     

     

    0401030

    Semi di papavero

     

     

    0401040

    Semi di sesamo

     

     

    0401050

    Semi di girasole

     

     

    0401060

    Semi di colza

     

     

    0401070

    Semi di soia

     

     

    0401080

    Semi di senape

     

     

    0401090

    Semi di cotone

     

     

    0401100

    Semi di zucca

     

     

    0401110

    Semi di cartamo

     

     

    0401120

    Semi di borragine

     

     

    0401130

    Semi di camelina/dorella

     

     

    0401140

    Semi di canapa

     

     

    0401150

    Semi di ricino

     

     

    0401990

    Altri (2)

     

     

    0402000

    Frutti oleaginosi

     

     

    0402010

    Olive da olio

     

     

    0402020

    Semi di palma

     

     

    0402030

    Frutti di palma

     

     

    0402040

    Capoc

     

     

    0402990

    Altri (2)

     

     

    0500000

    CEREALI

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0500010

    Orzo

     

     

    0500020

    Grano saraceno e altri pseudo-cereali

     

     

    0500030

    Mais/granturco

     

     

    0500040

    Miglio

     

     

    0500050

    Avena

     

     

    0500060

    Riso

     

     

    0500070

    Segale

     

     

    0500080

    Sorgo

     

     

    0500090

    Frumento

     

     

    0500990

    Altri (2)

     

     

    0600000

    TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

     

     

    0610000

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0620000

    Chicchi di caffè

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0630000

    Infusioni di erbe da

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0631000

    a)

    Fiori

     

     

    0631010

    Camomilla

     

     

    0631020

    Ibisco/rosella

     

     

    0631030

    Rosa

     

     

    0631040

    Gelsomino

     

     

    0631050

    Tiglio

     

     

    0631990

    Altri (2)

     

     

    0632000

    b)

    Foglie ed erbe

     

     

    0632010

    Fragola

     

     

    0632020

    Rooibos

     

     

    0632030

    Mate

     

     

    0632990

    Altri (2)

     

     

    0633000

    c)

    Radici

     

     

    0633010

    Valeriana

     

     

    0633020

    Ginseng

     

     

    0633990

    Altri (2)

     

     

    0639000

    d)

    Altre parti della pianta

     

     

    0640000

    Semi di cacao

    0,02  (*)

    0,02  (*)

    0650000

    Carrube/pane di san Giovanni

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0700000

    LUPPOLO

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0800000

    SPEZIE

     

     

    0810000

    Semi

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0810010

    Anice verde

     

     

    0810020

    Grano nero/cumino nero

     

     

    0810030

    Sedano

     

     

    0810040

    Coriandolo

     

     

    0810050

    Cumino

     

     

    0810060

    Aneto

     

     

    0810070

    Finocchio

     

     

    0810080

    Fieno greco

     

     

    0810090

    Noce moscata

     

     

    0810990

    Altri (2)

     

     

    0820000

    Frutta

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0820010

    Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

     

     

    0820020

    Pepe di Sichuan

     

     

    0820030

    Carvi

     

     

    0820040

    Cardamomo

     

     

    0820050

    Bacche di ginepro

     

     

    0820060

    Pepe (nero, verde e bianco)

     

     

    0820070

    Vaniglia

     

     

    0820080

    Tamarindo

     

     

    0820990

    Altri (2)

     

     

    0830000

    Spezie da corteccia

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0830010

    Cannella

     

     

    0830990

    Altri (2)

     

     

    0840000

    Spezie da radici e rizomi

     

     

    0840010

    Liquirizia

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0840020

    Zenzero (10)

     

     

    0840030

    Curcuma

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0840040

    Barbaforte/rafano/cren (11)

     

     

    0840990

    Altri (2)

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0850000

    Spezie da boccioli

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0850010

    Chiodi di garofano

     

     

    0850020

    Capperi

     

     

    0850990

    Altri (2)

     

     

    0860000

    Spezie da pistilli di fiori

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0860010

    Zafferano

     

     

    0860990

    Altri (2)

     

     

    0870000

    Spezie da arilli

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    0870010

    Macis

     

     

    0870990

    Altri (2)

     

     

    0900000

    PIANTE DA ZUCCHERO

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    0900010

    Barbabietole da zucchero

     

     

    0900020

    Canne da zucchero

     

     

    0900030

    Radici di cicoria

     

     

    0900990

    Altri (2)

     

     

    1000000

    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

     

     

    1010000

    Prodotti ottenuti da

    0,02  (*)

    0,02  (*)

    1011000

    a)

    Suini

     

     

    1011010

    Muscolo

     

     

    1011020

    Grasso

     

     

    1011030

    Fegato

     

     

    1011040

    Rene

     

     

    1011050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1011990

    Altri (2)

     

     

    1012000

    b)

    Bovini

     

     

    1012010

    Muscolo

     

     

    1012020

    Grasso

     

     

    1012030

    Fegato

     

     

    1012040

    Rene

     

     

    1012050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1012990

    Altri (2)

     

     

    1013000

    c)

    Ovini

     

     

    1013010

    Muscolo

     

     

    1013020

    Grasso

     

     

    1013030

    Fegato

     

     

    1013040

    Rene

     

     

    1013050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1013990

    Altri (2)

     

     

    1014000

    d)

    Caprini

     

     

    1014010

    Muscolo

     

     

    1014020

    Grasso

     

     

    1014030

    Fegato

     

     

    1014040

    Rene

     

     

    1014050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1014990

    Altri (2)

     

     

    1015000

    e)

    Equidi

     

     

    1015010

    Muscolo

     

     

    1015020

    Grasso

     

     

    1015030

    Fegato

     

     

    1015040

    Rene

     

     

    1015050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1015990

    Altri (2)

     

     

    1016000

    f)

    Pollame

     

     

    1016010

    Muscolo

     

     

    1016020

    Grasso

     

     

    1016030

    Fegato

     

     

    1016040

    Rene

     

     

    1016050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1016990

    Altri (2)

     

     

    1017000

    g)

    Altri animali terrestri d'allevamento

     

     

    1017010

    Muscolo

     

     

    1017020

    Grasso

     

     

    1017030

    Fegato

     

     

    1017040

    Rene

     

     

    1017050

    Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

     

     

    1017990

    Altri (2)

     

     

    1020000

    Latte

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    1020010

    Bovini

     

     

    1020020

    Ovini

     

     

    1020030

    Caprini

     

     

    1020040

    Equini

     

     

    1020990

    Altri (2)

     

     

    1030000

    Uova di volatili

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    1030010

    Galline

     

     

    1030020

    Anatre

     

     

    1030030

    Oche

     

     

    1030040

    Quaglie

     

     

    1030990

    Altri (2)

     

     

    1040000

    Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

    0,05  (*)

    0,05  (*)

    1050000

    Anfibi e rettili

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    1060000

    Animali invertebrati terrestri

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    1070000

    Animali vertebrati terrestri selvatici

    0,01  (*)

    0,01  (*)

    1100000

    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

     

     

    1200000

    PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

     

     

    1300000

    PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

     

     


    (*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

    (1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I».


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