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Document 32023R0140

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/140 della Commissione del 19 gennaio 2023 recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2023/634

    GU L 19 del 20.1.2023, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/140/oj

    20.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 19/92


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/140 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2023

    recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Il 16 gennaio 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2023

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

    «ABDUL REHMAN MAKKI [alias certi: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki; c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman]. Data di nascita: 10.12.1954. Luogo di nascita: Bahawalpur, provincia del Punjab (Pakistan). Cittadinanza: pakistana. Passaporto n.: a) CG9153881 (passaporto pakistano emesso il 2.11.2007); b) A5199819 (passaporto pakistano). Numero di identificazione nazionale: a) 6110111883885 (pakistano); b) 34454009709 (pakistano). Indirizzo: Tayyiba Markaz, Muridke, provincia del Punjab (Pakistan). Altre informazioni: Vice amir/capo di LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) alias JAMAAT-UD-DAWA (JUD) e Capo dell'ala politica di JUD/LET. Già capo del dipartimento Relazioni esterne di LET e membro della Shura (organo direttivo). Cognato del capo di JUD/LET Hafiz Muhammad Saeed. Nome del padre: Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2023.».


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