This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023L2226
Council Directive (EU) 2023/2226 of 17 October 2023 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation
Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
ST/10215/2023/INIT
GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011L0016 | Eliminazione | allegato V sezione II paragrafo B comma 3 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | Eliminazione | articolo 27 paragrafo 2 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione I paragrafo A comma A punto 6a | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione I paragrafo F | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione IX paragrafo | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VII paragrafo Aa | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 10 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 11 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 12 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 13 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 14 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 9 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo C comma 17 lettera (e) punto (v) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo C comma 17 lettera (ea) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione VIII paragrafo E comma 7 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato I sezione XI | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato V sezione I paragrafo C comma 10 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato V sezione III paragrafo B comma 4 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | allegato VI | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 16 paragrafo 2 comma | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 18 paragrafo | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 21 paragrafo 8 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 22 paragrafo 3 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 22 paragrafo 4 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 27c | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 3 punto 28 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 3 punto 29 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 3 punto 30 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 3 punto 31 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 2 comma | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 8ac paragrafo 2 comma 1 lettera (m) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | aggiunta | articolo 8ad | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione I paragrafo A comma A punto 1 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione I paragrafo A comma A punto 2 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione I paragrafo A comma A punto 6 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione I paragrafo A testo | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione I paragrafo C | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VI punto 2 lettera (b) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 5 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 6 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo A comma 7 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo B comma 1 lettera (a) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo C comma 10 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo C comma 2 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo C comma 9 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato I sezione VIII paragrafo D comma 2 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | allegato V sezione IV paragrafo F comma 5 testo | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 1 comma 1 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 3 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 20 paragrafo 5 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 5 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 23 paragrafo 3 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 25 paragrafo 3 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 25 paragrafo 4 comma 1 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 25a | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 3 punto 14 comma 1 lettera (d) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 3 punto 9 comma 1 lettera (a) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 3 punto 9 comma 1 lettera (c) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 3 punto 9 comma 2 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 1 comma 1 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 7a | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8a paragrafo 4 | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8a paragrafo 6 lettera (a) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8a paragrafo 6 lettera (k) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8ab paragrafo 14 lettera (a) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8ab paragrafo 14 lettera (c) | 13/11/2023 | |
Modifies | 32011L0016 | sostituzione | articolo 8ab paragrafo 5 comma 1 | 13/11/2023 |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2226 |
24.10.2023 |
DIRETTIVA (UE) 2023/2226 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2023
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La frode, l’evasione e l’elusione fiscali rappresentano una sfida importante per l’Unione e a livello mondiale. Lo scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro tali pratiche. |
(2) |
Il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza politica di una tassazione equa e della lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, anche attraverso una più stretta cooperazione amministrativa e uno scambio esteso di informazioni tra gli Stati membri. |
(3) |
Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha approvato una relazione Ecofin al Consiglio europeo sulle questioni fiscali in cui si chiede alla Commissione di presentare nel 2022 una proposta legislativa contenente ulteriori revisioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi. |
(4) |
Il 26 gennaio 2021 la Corte dei conti ha pubblicato una relazione che esamina il quadro giuridico e l’attuazione della direttiva 2011/16/UE. La relazione conclude che il quadro giuridico generale della direttiva 2011/16/UE è solido, ma che è necessario rafforzare alcune disposizioni per consentire di sfruttare appieno il potenziale dello scambio di informazioni e di misurare l’efficacia dello scambio automatico di informazioni. La relazione conclude inoltre che l’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere ampliato al fine di includere categorie aggiuntive di attività e di reddito, come le cripto-attività. |
(5) |
Il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga. |
(6) |
Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività, gli Stati membri hanno adottato norme e fornito indicazioni che differiscono da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali. |
(7) |
Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha esteso il quadro normativo dell’Unione alle questioni relative alle cripto-attività che finora non erano state disciplinate dagli atti dell’Unione in materia di servizi finanziari nonché ai prestatori di servizi per tali cripto-attività («prestatori di servizi per le cripto-attività»). Il regolamento (UE) 2023/1114 enuncia definizioni che sono utilizzate ai fini della presente direttiva. La presente direttiva tiene inoltre conto dell’obbligo di autorizzazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114 al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per tali prestatori. L’intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una regolamentazione efficace. |
(8) |
Il quadro dell’Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework – AML/CFT) amplia l’ambito di applicazione soggettivo delle norme in materia di AML/CFT ai prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114. Inoltre, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) estende ai prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di fornire, all’atto dei trasferimenti di fondi, le informazioni relative all’ordinante e al beneficiario per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività ai fini della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. |
(9) |
A livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che figura nella parte I del documento «Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard» (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni), approvato dall’OCSE il 26 agosto 2022 («quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività»)mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale con riguardo alle cripto-attività e alla loro comunicazione. Le norme dell’Unione dovrebbero tenere conto del quadro elaborato dall’OCSE per migliorare l’efficacia dello scambio di informazioni e ridurre gli oneri amministrativi. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti, che figurano nel documento «Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni», pubblicato dall’OCSE l’8 giugno 2023 («commentari sul modello di accordo tra autorità competenti»), e del quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un’applicazione coerente negli Stati membri. |
(10) |
La direttiva 2011/16/UE stabilisce l’obbligo per le istituzioni finanziarie di comunicare le informazioni sui conti finanziari alle amministrazioni fiscali, che sono poi tenute a scambiare tali informazioni con altri Stati membri interessati. Tuttavia le cripto-attività in gran parte non sono soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi di tale direttiva in quanto non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie. Inoltre, nella maggior parte dei casi i prestatori di servizi per le cripto-attività e i gestori di cripto-attività non rientrano nell’attuale definizione di istituzione finanziaria di cui alla direttiva 2011/16/UE. |
(11) |
Per far fronte alle nuove sfide derivanti dal crescente ricorso a mezzi alternativi di pagamento e di investimento, che comportano nuovi rischi di evasione fiscale e non sono ancora disciplinati dalla direttiva 2011/16/UE, le norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni dovrebbero contemplare le cripto-attività e i loro utenti. |
(12) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la comunicazione dovrebbe essere efficace, semplice e chiaramente definita. È difficile individuare gli eventi imponibili che si verificano nel corso di investimenti in cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le necessarie informazioni sui loro utenti. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi per il settore, in modo che questo possa sviluppare pienamente il suo potenziale nell’Unione. |
(13) |
Lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per acquisire le informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione degli importi delle imposte sul reddito dovute. L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le operazioni transfrontaliere che quelle nazionali, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il rispetto del principio di non discriminazione. |
(14) |
La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, nonché gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (non-fungible tokens – NFT). Le cripto-attività che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all’obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token. |
(15) |
Al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di analizzare le informazioni che ricevono e di utilizzarle conformemente alle disposizioni nazionali, ad esempio per verificare la corrispondenza delle informazioni e valutare attività e plusvalenze, è opportuno richiedere che la comunicazione e lo scambio di informazioni siano suddivise in relazione a ciascuna cripto-attività per la quale l’utente ha effettuato operazioni. |
(16) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sullo scambio automatico di informazioni tra autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle modalità pratiche necessarie per l’attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compreso un formulario tipo per lo scambio di informazioni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(17) |
I prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 possono esercitare la loro attività nell’Unione mediante passaporto dopo aver ricevuto l’autorizzazione in uno Stato membro. A tal fine l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority –ESMA) tiene un registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Inoltre, l’ESMA mantiene anche una lista nera dei gestori che esercitano servizi per le cripto-attività che necessitano di un’autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2023/1114. |
(18) |
I gestori di cripto-attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 ma che sono tenuti a comunicare informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell’Unione a norma della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a registrarsi in un unico Stato membro ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione. |
(19) |
Per promuovere la cooperazione amministrativa con giurisdizioni non-UE, i gestori di cripto-attività che soddisfano determinate condizioni dovrebbero essere autorizzati a comunicare unicamente le informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell’Unione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondano alle informazioni previste dalla presente direttiva e sia in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con tale giurisdizione non-UE. La giurisdizione qualificata non-UE comunicherebbe a sua volta tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui sono residenti gli utenti di cripto-attività. Ove opportuno, tale meccanismo dovrebbe essere attivato per evitare che informazioni corrispondenti siano comunicate e trasmesse più di una volta. |
(20) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se le informazioni che devono essere scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nella presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Dato che la conclusione di accordi con giurisdizioni non-UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta resta di competenza degli Stati membri, l’intervento della Commissione potrebbe essere attivato anche su richiesta di uno Stato membro. È necessario a tal fine che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione sia in grado di determinare la corrispondenza prima della prevista conclusione di un siffatto accordo. Qualora lo scambio di tali informazioni si basi su un accordo multilaterale tra autorità competenti, la Commissione dovrebbe adottare la decisione sulla corrispondenza in relazione all’intero quadro pertinente contemplato da tale accordo. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter continuare ad adottare la decisione sulla corrispondenza, se del caso, riguardante un accordo bilaterale tra autorità competenti. |
(21) |
Nella misura in cui la norma internazionale sulla comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività, ossia il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, costituisce una norma minima o equivalente, che stabilisce un ambito di applicazione e un contenuto minimi per l’attuazione da parte delle giurisdizioni, la determinazione della corrispondenza tra la presente direttiva e il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività da parte della Commissione, mediante un atto di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta, a condizione che sia in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti tra le giurisdizioni non-UE e tutti gli Stati membri. |
(22) |
Nonostante il G20 abbia approvato il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e ne abbia raccomandato l’attuazione, non è stato ancora deciso se esso sia considerato una norma minima o equivalente. In attesa di tale decisione, la presente direttiva prevede due diversi approcci per la determinazione della corrispondenza. |
(23) |
La presente direttiva non sostituisce gli obblighi più ampi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1114. |
(24) |
Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente della presente direttiva e del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti sono tenute a cooperare con altre autorità o istituzioni nazionali e a condividere le informazioni pertinenti. |
(25) |
L’esenzione degli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva, che dipende dalla determinazione di meccanismi corrispondenti di comunicazione e di scambio con riguardo alle giurisdizioni non-UE e agli Stati membri, dovrebbe applicarsi solo nel settore della fiscalità, in particolare ai fini della presente direttiva, e non dovrebbe essere considerata come base per il riconoscimento della corrispondenza in altri settori del diritto dell’Unione. |
(26) |
È fondamentale rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda le informazioni da comunicare o da scambiare al fine di adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, contrastare efficacemente i comportamenti individuati di frode, evasione ed elusione fiscali. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale al fine di realizzare una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci. Di conseguenza la presente direttiva comprende, tra l’altro, le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE, comprese l’integrazione delle disposizioni in materia di moneta elettronica e moneta digitale della banca centrale, che figurano nella parte II del documento «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni», che l’OCSE ha approvato il 26 agosto 2022, e l’estensione dell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri ad alcuni ruling relativi a persone fisiche. Nell’attuare le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni incluse nella presente direttiva e come già menzionato nei considerando della direttiva 2014/107/UE del Consiglio (7) per quanto riguarda la versione originale dello standard comune di comunicazione di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. |
(27) |
La moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è frequentemente utilizzata nell’Unione e il volume delle operazioni e il loro valore complessivo aumentano costantemente. La moneta elettronica, tuttavia, non è esplicitamente contemplata dalla direttiva 2011/16/UE. Gli Stati membri adottano approcci diversi nei confronti della moneta elettronica. Ne consegue che i prodotti correlati non sono sempre coperti dalle attuali categorie di reddito e di capitale contemplate dalla direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2011/16/UE norme che garantiscano l’applicazione degli obblighi di comunicazione alla moneta elettronica. |
(28) |
Al fine di colmare le lacune che consentono la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiare informazioni relative al reddito derivante da dividendi su conti non di custodia. Il reddito derivante da dividendi su conti non di custodia dovrebbe pertanto essere incluso nelle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni. |
(29) |
Il numero di identificazione fiscale (NIF) è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali. Esso accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti interessati e di accertare correttamente le relative imposte. È pertanto importante che gli Stati membri includano il NIF delle persone fisiche e delle entità segnalate nella segnalazione e nella comunicazione di informazioni nel contesto degli scambi relativi a categorie di reddito e di capitale soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali e cripto-attività. |
(30) |
Al fine di aumentare la disponibilità del NIF per le autorità competenti degli Stati membri, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni e per quanto riguarda i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le rendicontazioni paese per paese e i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Tali misure possono comprendere, tra l’altro, l’introduzione, entro il termine di recepimento indicato nella presente direttiva, di obblighi giuridici nazionali per la comunicazione del NIF. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio (9), e alla luce delle norme sui porti sicuri stabilite in detta direttiva, è importante assicurare un’adeguata corrispondenza, nel quadro dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese a norma della direttiva 2011/16/UE. Tuttavia, gli Stati membri riconoscono anche che possono verificarsi rare situazioni in cui non è semplicemente possibile per l’entità o la persona fisica tenuta alla comunicazione acquisire e comunicare il NIF, inclusi i casi in cui, nonostante si sia adoperata al meglio, l’entità o la persona fisica tenuta alla comunicazione non è stata in grado di acquisire il NIF o i casi in cui non è stato rilasciato un NIF al contribuente. |
(31) |
Ciascuno Stato membro dovrebbe includere, se ottenuto dall’autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza negli scambi relativi ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle rendicontazioni paese per paese e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. |
(32) |
In assenza di uno scambio sui ruling relativi a persone fisiche, le amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati potrebbero non venire a conoscenza di tali ruling. Questa situazione rischia di creare opportunità di frode, evasione ed elusione fiscali. Al fine di ridurre tale rischio e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo scambio automatico sui ruling preventivi transfrontalieri dovrebbe estendersi a tali ruling quando l’importo dell’operazione o della serie di operazioni cui si fa riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero supera una determinata soglia. |
(33) |
Anche i ruling preventivi transfrontalieri che determinano se una persona sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling dovrebbero essere soggetti a scambio automatico. Tuttavia, per garantire la proporzionalità e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, alcune forme comuni di ruling preventivi transfrontalieri che possono includere un elemento che permette di determinare se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali in uno Stato membro non dovrebbero, unicamente per tale motivo, essere soggette allo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri. I ruling preventivi transfrontalieri sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti non dovrebbero essere oggetto di scambio, a meno che l’importo dell’operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero non superi la soglia. |
(34) |
È probabile che alcuni Stati membri introdurranno servizi di identificazione come mezzo semplificato e standardizzato di identificazione dei prestatori di servizi e dei contribuenti. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale sistema di identificazione dovrebbero essere autorizzati a farlo, purché ciò non pregiudichi il flusso e la qualità delle informazioni di altri Stati membri che non utilizzano tale servizio di identificazione. Pertanto, il ricorso a servizi di identificazione non dovrebbe incidere sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale o sugli obblighi di raccolta delle informazioni. Inoltre, se tale approccio si discosta, sotto certi aspetti, dalle corrispondenti norme dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni, le disposizioni della presente direttiva relative al ricorso ai servizi di identificazione non dovrebbero incidere sulla determinazione dell’equivalenza o della corrispondenza delle informazioni comunicate e scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE a quelle specificate nella presente direttiva. |
(35) |
È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione delle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sono tuttavia emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Date le connessioni tra frode, evasione ed elusione fiscali e il riciclaggio, anche in termini di applicazione, è opportuno chiarire che dovrebbe essere possibile anche utilizzare le informazioni comunicate tra gli Stati membri per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione dei dazi doganali e ai fini di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. |
(36) |
Considerando la loro quantità e la loro natura, le informazioni raccolte e scambiate sulla base della direttiva 2011/16/UE possono essere utili anche in altri settori. Anche se il loro utilizzo in altri settori dovrebbe, di norma, essere limitato ai settori approvati dallo Stato membro che le comunica conformemente alla presente direttiva, è necessario consentirne un uso più ampio in situazioni che presentano caratteristiche particolari e gravi e in cui sia stato concordato a livello dell’Unione di intervenire. Tali situazioni sarebbero in particolare quelle in cui sono state adottate decisioni a norma dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di misure restrittive. Le informazioni scambiate a norma della direttiva 2011/16/UE possono infatti essere molto pertinenti per individuare la violazione o l’elusione di misure restrittive. D’altro canto, eventuali violazioni delle misure restrittive saranno pertinenti a fini fiscali, poiché nella maggior parte dei casi l’elusione di misure restrittive equivale anche all’elusione fiscale in relazione alle attività interessate. Date le probabili sinergie e lo stretto legame tra l’individuazione dell’elusione di misure restrittive e quella dell’elusione fiscale, è pertanto opportuno autorizzare un ulteriore utilizzo delle informazioni. |
(37) |
È essenziale che le informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate dall’autorità competente di ciascuno Stato membro che le riceve. È pertanto opportuno imporre all’autorità competente di ciascuno Stato membro di istituire un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE. Tale uso delle informazioni può comprendere, ad esempio, programmi volontari di conformità, notifiche ai fini della comunicazione dei dati, campagne di sensibilizzazione, precompilazione delle dichiarazioni fiscali, valutazioni dei rischi, audit limitati, audit generali, codificazione fiscale, stima fiscale, assimilazione nei sistemi nazionali e altre misure di natura fiscale. |
(38) |
Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre modifiche analoghe nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno istituire un registro centrale per la comunicazione delle informazioni sulle cripto-attività, accessibile a tutti gli Stati membri e unicamente per finalità statistiche alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni comunicate invece di scambiarle per posta elettronica protetta. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accedere solo ai dati di tale registro centrale relativi ai loro residenti. Tutti gli accessi e le restrizioni dell’accesso al registro centrale dovrebbero essere in linea con le prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle modalità pratiche necessarie per l’istituzione di tale registro centrale. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(39) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per mettere a punto uno strumento che consenta una verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF indicato dal contribuente o dall’entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Lo strumento informatico che dovrà essere fornito agli Stati membri ha lo scopo di contribuire ad aumentare i tassi di corrispondenza per le amministrazioni fiscali e, in generale, a migliorare la qualità delle informazioni scambiate. |
(40) |
Il periodo minimo di conservazione delle informazioni ottenute mediante lo scambio di informazioni tra Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE non dovrebbe essere più lungo del necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri non dovrebbero conservare le informazioni più a lungo di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. |
(41) |
Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, gli intermediari, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Allorché due o più di tali titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, essi sono considerati contitolari del trattamento. Ad esempio, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate contitolari del trattamento del registro centrale, in quanto hanno concordato i dati personali da trattare e le modalità di trattamento. |
(42) |
Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità delle disposizioni della presente direttiva sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezione degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(43) |
Al fine di armonizzare i tempi tra la valutazione dell’applicazione della direttiva 2011/16/UE e la valutazione biennale della pertinenza degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della presente direttiva, i tempi di tali processi di valutazione dovrebbero essere allineati. |
(44) |
Tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e altri (11), è opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE in modo tale che le sue disposizioni non abbiano l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che spettano a tale intermediario. Tuttavia, qualsiasi intermediario che sia esentato dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è vincolato dovrebbe rimanere assoggettato all’obbligo di notificare senza indugio al proprio cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano. |
(45) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha formulato il suo parere il 3 aprile 2023 (13). |
(46) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare la presente direttiva assicura il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’articolo 8 della Carta. A tale riguardo è importante ricordare che i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 2011/16/UE. Inoltre, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto della libertà d’impresa. |
(47) |
Poiché l’obiettivo della direttiva 2011/16/UE, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(48) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 8 bis è così modificato:
|
4) |
l’articolo 8 bis ter è così modificato:
|
5) |
all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
|
6) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis quinquies Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di soddisfare gli obblighi di comunicazione e di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato VI, sezione V. 2. Conformemente agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III, l’autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21. 3. L’autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione:
Ai fini della lettera c), punti ii) e iii), l’importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un’unica Moneta Fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Ai fini della lettera c), punti da iv) a ix)„ il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un’unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo. 4. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui a tale paragrafo, nell’ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. 5. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). 6. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l’anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1 o gennaio 2026. 7. Ai fini dell’osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività. Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività si registrano presso l’autorità competente di un unico Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato VI, sezione V, parte F. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto. 8. Il paragrafo 7 del presente articolo non si applica ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1. 9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e tecniche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. 10. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione istituisce un registro dei Gestori di Cripto-attività in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate conformemente all’allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro dei Gestori di Cripto-attività è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. 11. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell’allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 1. Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l’accordo fra un’autorità competente e una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro. Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato VI, in particolare per quanto riguarda:
La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. 12. Fatto salvo il paragrafo 11, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell’attuazione di tale norma e dell’accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione sia in vigore un accordo tra autorità competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell’allegato VI non si applicano più a tali fini.» |
7) |
l’articolo 16 è così modificato:
|
8) |
all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies.» |
9) |
all’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, nei seguenti casi:
Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies. Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.» |
10) |
l’articolo 21 è così modificato:
|
11) |
all’articolo 22, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. 4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.» |
12) |
all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ciascuno Stato membro monitora e valuta, in relazione alla propria situazione, l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva anche nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali e comunica con frequenza annuale alla Commissione i risultati della propria valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.» |
13) |
l’articolo 25 è così modificato:
|
14) |
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 25 bis Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.» |
15) |
all’articolo 27, il paragrafo 2 è soppresso; |
16) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 27 quater Comunicazione e trasmissione del NIF 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia comunicato dall’entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione e sia trasmesso da ciascuno Stato membro quando espressamente richiesto dagli articoli e dagli allegati della presente direttiva e a norma degli stessi. 2. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2030 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), nella misura in cui si tratta di categorie di reddito e di capitale per le quali sarebbero state comunicate informazioni anche se il NIF non fosse disponibile. 3. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate in relazione alle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h). 4. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro include, se ottenuto dall’autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).» |
17) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva; |
18) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva; |
19) |
il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato VI. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 11), della presente direttiva e all’articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2030.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Parere del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 23 marzo 2023 (GU C 184 del 25.5.2023, pag. 55).
(3) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
(5) Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(8) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(9) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Sentenza della Corte di giustizia dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e altri, C-694/20, ECLI:EU:C:2022:963.
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
L’allegato I della direttiva 2011/16/UE è così modificato:
1) |
la sezione I è così modificata:
|
2) |
alla sezione VI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
alla sezione VII, è inserito il punto seguente:
|
4) |
la sezione VIII è così modificata:
|
5) |
nella sezione IX è aggiunto il comma seguente: «Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva la documentazione di cui al primo comma, punto 2), resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni.»; |
6) |
è aggiunta la sezione seguente: «SEZIONE XI MISURE TRANSITORIE Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell’Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.». |
(*1) Direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;”
ALLEGATO II
L’allegato V della direttiva 2011/16/UE è così modificato:
1) |
nella sezione I, parte C, è aggiunto il paragrafo seguente:
|
2) |
nella sezione II, parte B, il punto 3 è soppresso; |
3) |
nella sezione III, parte B, è aggiunto il punto seguente:
|
4) |
nella sezione IV, parte F, punto 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE E ALTRE NORME APPLICABILI AI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il presente allegato definisce gli obblighi di comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e altre norme che devono essere applicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8 bis quinquies.
Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono predisporre al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale indicati nello stesso.
SEZIONE I
OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
A. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro, se è:
|
B. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro. |
C. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere b), c) o d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE. |
D. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera c) o d), se tali obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE e b) ha personalità giuridica nell’altro Stato membro o nella Giurisdizione Qualificata Non-UE o ha l’obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell’altro Stato membro o della Giurisdizione Qualificata Non-UE per quanto riguarda il reddito dell’Entità. |
E. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito da tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE. |
F. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE. |
G. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest’ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d). |
H. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente. alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE. |
SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
A. |
Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parti A e B, comunica all’autorità competente dello Stato membro in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione I le informazioni di cui alla parte B della presente sezione. |
B. |
Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:
|
C. |
In deroga alla parte B, punto 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale. |
D. |
Le informazioni di cui alla parte B sono comunicate con cadenza annuale nell’anno civile successivo all’anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l’anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1o gennaio 2026. |
E. |
In deroga alle parti A e D della presente sezione, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente a un Utente Oggetto di Comunicazione o a una Persona che Esercita il Controllo per i quali il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione completa la comunicazione di tali informazioni in una giurisdizione non UE contemplata da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti con lo Stato membro di residenza di tale Utente Oggetto di Comunicazione o Persona che Esercita il Controllo. |
SEZIONE III
PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.
A. |
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione.
|
B. |
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l’Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un’Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un’Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
|
C. |
Requisiti per la validità delle autocertificazioni
|
D. |
Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
|
SEZIONE IV
DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. |
Cripto-attività Oggetto di Comunicazione
|
B. |
Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione
|
C. |
Operazione Oggetto di Comunicazione
|
D. |
Utente Oggetto di Comunicazione
|
E. |
Persona esclusa
|
F. |
Varie
|
SEZIONE V
EFFICACE ATTUAZIONE
A. |
Norme per l’applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III
|
B. |
Norme che impongono ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati
|
C. |
Procedure amministrative per verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III. |
D. |
Procedure amministrative intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte. |
E. |
Procedura amministrativa per l’autorizzazione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività L’autorità competente di uno Stato membro che rilascia l’autorizzazione ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività in conformità del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, all’autorità competente a norma della presente direttiva, qualora si tratti di un’autorità differente, un elenco di tutti i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati. |
F. |
Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)