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Document 32023D2879

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

    C/2023/8568

    GU L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2879

    22.12.2023

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2879 DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2023

    che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione dispone che gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni, siano effettuati mediante procedimenti informatici. L'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).

    (2)

    La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), aggiornandolo con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3) e la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4). La versione del programma di lavoro adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 deve essere aggiornata onde tener conto dei nuovi sviluppi relativi alla pianificazione per i sistemi elettronici.

    (3)

    È opportuno aggiornare il programma di lavoro affinché elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. È opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). È opportuno che i sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro siano gestiti, elaborati e sviluppati in conformità del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali informatici (5), denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C), elaborato conformemente alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa.

    (4)

    Il programma di lavoro definisce in modo più dettagliato le date effettive dell'utilizzazione di ciascun sistema elettronico e fissa la data finale di utilizzazione nel rispetto dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7).

    (5)

    Laddove il programma di lavoro consente agli Stati membri di scegliere fra l'utilizzazione di un sistema elettronico transeuropeo o nazionale entro un dato periodo (ossia la finestra di utilizzazione), è opportuno che l'allegato della presente decisione chiarisca che la «data iniziale prevista per l'utilizzazione» è la prima data alla quale gli Stati membri possono iniziare a utilizzare il nuovo sistema elettronico e che la «data finale di utilizzazione» è l'ultima data entro la quale gli Stati membri e gli operatori economici devono iniziare a utilizzare il sistema elettronico nuovo o aggiornato. È inoltre opportuno che la data finale di utilizzazione coincida con la fine del periodo delle misure transitorie connesse a tale sistema elettronico. È quindi opportuno che tale data sia fissata in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali finestre di utilizzazione sono necessarie per l’attuazione dei sistemi a livello dell’Unione, tenendo conto delle esigenze di ciascuno di essi. È opportuno applicare norme diverse per quanto riguarda le finestre di utilizzazione relative al progetto doganale in materia di sicurezza preliminare delle merci (ICS2). In tal caso è opportuno che gli Stati membri siano pronti a utilizzare ciascuna versione del progetto alla relativa data iniziale, mentre è opportuno che gli operatori economici, con l'accordo degli Stati membri, abbiano la possibilità di collegarsi entro la finestra di utilizzazione. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione alla versione 2 dell'ICS2, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/438 (8), che concede una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 dell'ICS2. Inoltre, alla luce di tali ritardi, gli Stati membri e gli operatori economici hanno espresso preoccupazioni sulla fattibilità del calendario del progetto per la versione 3 dell'ICS2. È quindi opportuno che la Commissione introduca un'attuazione graduale in tre parti, cominciando con i vettori marittimi nell'ICS2 dal 3 giugno 2023, proseguendo con gli spedizionieri marittimi di livello house nell'ICS2 dal 4 dicembre 2024 e infine collegando gli operatori stradali e ferroviari all'ICS2 dal 1° aprile 2025.

    (6)

    È opportuno che le finestre di utilizzazione per la migrazione dei sistemi elettronici nazionali includano il progetto nazionale e i piani di migrazione degli Stati membri e tengano conto delle situazioni e degli ambienti informatici nazionali specifici. È inoltre opportuno che le date finali di utilizzazione dei sistemi elettronici nazionali pongano fine alle misure transitorie applicabili a tali sistemi elettronici. Tali date dovrebbero quindi essere fissate in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione ai sistemi elettronici nazionali, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione (9), la decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione (10), la decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione (11) e la decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione (12), che concedono deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno inserire nell'allegato i riferimenti a tali deroghe.

    (7)

    Le deroghe concesse per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 hanno un impatto sul progetto relativo allo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e hanno portato a una ridefinizione dell'approccio al progetto. Per quanto riguarda la fase 1 del CCI, il termine è prorogato di 7 mesi e gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare il sistema CCI in fase 1 solo con una dichiarazione doganale normale, come prima parte dell'attuazione dell'intero progetto CCI. Agli Stati membri è concessa la possibilità di attuare la fase 1 del CCI utilizzando le specifiche della fase 2 del CCI (ambito completo), evitando così la transizione dalla fase 1 del CCI alla fase 2 del CCI. Questo faciliterà anche gli operatori economici, consentendo loro di adattare i propri sistemi in modo agile, assicurando un uso fluido del sistema CCI; pertanto il progetto CCI dovrebbe entrare in fase di utilizzazione entro il termine del 2 giugno 2025.

    (8)

    Per garantire che le merci possano circolare all'interno dell'Unione e/o verso l'Unione in regime di transito o possano essere esportate senza incontrare problemi di discontinuità operativa, il calendario per l'attuazione dei progetti transeuropei relativi al nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) e al sistema automatizzato di esportazione (AES) dovrebbe essere adattato introducendo il termine di utilizzazione del 1o dicembre 2023. Sebbene nella maggior parte degli Stati membri si utilizzino già i relativi sistemi, un numero limitato di Stati membri ha annunciato che la propria applicazione nazionale non sarà (completamente) pronta per entrare in funzione nell'NCTS-Fase 5 o nell'AES. Puntando a fornire in modo flessibile prima le funzionalità fondamentali dei sistemi e poi quelle non fondamentali, si dovrebbe facilitare la finalizzazione del progetto entro il 2 dicembre 2024. Anche gli operatori economici devono inoltre far fronte a ritardi, in particolare negli Stati membri in cui si sono verificati ritardi nella pianificazione dei progetti. Gli Stati membri rimarranno responsabili della definizione della strategia nazionale di transizione per i loro operatori economici. È opportuno che a partire dal 2 dicembre 2024 gli Stati membri e gli operatori utilizzino i nuovi sistemi, mentre alcune norme transitorie restano in vigore (per motivi tecnici) fino al 21 gennaio 2025 per l'NCTS-Fase 5 e fino all'11 febbraio 2025 per l'AES.

    (9)

    È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione informino gli operatori economici delle modifiche fra i 12 e i 24 mesi prima dell'utilizzazione di un dato sistema, a seconda del sistema stesso e, se necessario, a causa della portata e della natura di tale sistema. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma di lavoro

    È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (in appresso «il programma di lavoro»), delineato nell’allegato.

    Articolo 2

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri e la Commissione collaborano per attuare il programma di lavoro.

    2.   Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.

    3.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l’elaborazione e l’attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane.

    4.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici all'atto di avviare i progetti delineati nel programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

    Articolo 3

    Aggiornamenti

    Il programma di lavoro è aggiornato periodicamente per garantirne l'allineamento e l'adeguamento agli sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e per tener conto dei progressi nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici. Questo si applica in particolar modo alla disponibilità delle specifiche convenute di comune accordo e all'avvio operativo dei sistemi elettronici.

    Articolo 4

    Comunicazione e relazioni

    1.   Gli Stati membri e la Commissione condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.

    2.   Entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto nazionale e i piani di migrazione nonché la tabella sui progressi compiuti nell'elaborazione e nell'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. I piani e la tabella includono le pertinenti informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale che la Commissione presenta a norma dell'articolo 278 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    3.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento importante del rispettivo progetto nazionale e dei piani di migrazione.

    4.   Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche connesse alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

    Articolo 5

    Abrogazione

    1.   La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 è abrogata.

    2.   I riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

    (2)  Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

    (5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2.

    (6)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/438 della Commissione del 24 febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 del sistema di controllo delle importazioni 2 (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

    (9)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (GU L 32 del 28.2.2023, pag. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

    (10)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).

    (11)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 223, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj)

    (12)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).


    ALLEGATO

    della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il programma di lavoro costituisce uno strumento a sostegno dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) e del regolamento (UE) 2019/632 (2) che riguardano lo sviluppo e l'utilizzazione dei relativi sistemi elettronici.

    2.

    Il programma di lavoro specifica anche i periodi durante i quali le misure transitorie devono essere applicate fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dai regolamenti delegati (UE) 2015/2446 (3) e (UE) 2016/341 (4) della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

    3.

    Per «tappa fondamentale» delle specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell’ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti.

    4.

    Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:

    a)

    la data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come la prima data utile alla quale è operativo il sistema elettronico;

    b)

    la data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come:

    (i)

    l'ultima data utile entro la quale i sistemi devono essere operativi in tutti gli Stati membri e utilizzati da tutti gli operatori economici; e

    (ii)

    la data finale della validità delle misure transitorie.

    Ai fini della lettera b), la data deve essere identica alla data iniziale se non è prevista alcuna finestra per la migrazione o l'utilizzazione.

    5.

    Per i sistemi esclusivamente nazionali o i componenti nazionali specifici di un più ampio progetto unionale, gli Stati membri hanno la facoltà di determinare le date di utilizzazione nonché le date iniziali e finali di una finestra di utilizzazione nella pianificazione del progetto nazionale, subordinatamente ai termini previsti dal presente programma di lavoro e conformemente all'articolo 278, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 per le lettere b) (RS IMP), c) e d) e come stabilito all'articolo 278, paragrafo 3, dello stesso regolamento per le lettere a), b) (RS EXP) ed e).

    Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali specifici:

    a)

    sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 2 (aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione) (parte II, punto 10);

    b)

    regimi speciali nell'ambito del CDU (RS IMP/RS EXP) (parte II, punto 12);

    c)

    notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU (parte II, punto 13);

    d)

    aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU (parte II, punto 14);

    e)

    gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU — Componente 2 (parte II, punto 16).

    6.

    Per i sistemi transeuropei aventi una finestra di utilizzazione ma privi di una data unica di attuazione, gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, possono avviare l'utilizzazione a una data idonea entro tale finestra, subordinatamente ai termini previsti dal presente programma di lavoro e conformemente all'articolo 278, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:

    a)

    aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (parte II, punto 9);

    b)

    sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 1 (parte II, punto 10);

    c)

    sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU (parte II, punto 15);

    Per l'aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (componente 1) (parte II, punto 9) e il sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU (componente 1) (parte II, punto 10) transeuropei, gli Stati membri hanno la facoltà di consentire agli operatori economici, se ritenuto opportuno, di collegarsi gradualmente fino al 2 dicembre 2024 al più tardi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date iniziali e finali dell'utilizzazione, nonché la strategia nazionale di transizione per i rispettivi operatori. Gli Stati membri e la Commissione dovranno esaminare accuratamente gli aspetti relativi all'ambito comune e all'ambito esterno durante il periodo di transizione che terminerà il 21 gennaio 2025 per l'aggiornamento dell'NCTS nell'ambito del CDU (NCTS-Fase 5) e l'11 febbraio 2025 per l'AES (componente 1).

    7.

    Anche il sistema transeuropeo di controllo delle importazioni ICS2 nell’ambito del CDU (parte II, punto 17) richiede un’attuazione e una transizione graduali. Tuttavia, in questo caso l'approccio è diverso, poiché gli Stati membri dovrebbero essere pronti contemporaneamente per ciascuna versione all'inizio di ogni finestra di utilizzazione. Inoltre, se ritenuto opportuno, gli Stati membri possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino alla fine della finestra di utilizzazione prevista per ciascuna versione e, in caso di attuazione in parti, per ciascuna parte all'interno di una versione. In coordinamento con la Commissione, gli Stati membri pubblicheranno sul loro sito web i termini e le istruzioni destinati agli operatori economici.

    8.

    Nell'attuazione del programma di lavoro gli Stati membri e la Commissione dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel MASP-C.

    I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall’elaborazione allo sviluppo, passando per la costruzione, la verifica, la migrazione e l’attivazione finale. Il ruolo degli Stati membri e della Commissione in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura del sistema e dai relativi componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del MASP-C. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che le riesamineranno con l'obiettivo di finalizzarle 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico.

    È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Le eventuali modifiche vanno comunicate agli operatori economici fra 12 e 24 mesi prima dell’utilizzazione di un dato sistema, se necessario a causa dell’ambito di applicazione e della natura della modifica, per consentire agli operatori economici di pianificare e adeguare i rispettivi sistemi e interfacce. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

    Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno effettuate conformemente alle tappe fondamentali e alle date riportate nel programma di lavoro. Gli Stati membri e la Commissione collaboreranno inoltre con gli operatori economici e altri portatori di interessi.

    Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

    II.   Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici

    «Progetti nell’ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»

    Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l’applicazione del codice

    Base giuridica

    Tappa fondamentale

    Date iniziali per l’utilizzazione dei sistemi elettronici

     

     

     

    Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (6)

    Data finale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (7) = Data finale del periodo transitorio

    1.

    Sistema degli esportatori registrati (REX) nell’ambito del CDU

    Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano merci nell’Unione. Il sistema è transeuropeo e comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti sono stati inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 64, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 1° trimestre 2015

    1.1.2017

    1.1.2017

    2.

    Informazione tariffaria vincolante (ITV) nell’ambito del CDU

    Il progetto mira a realizzare un aggiornamento del sistema transeuropeo esistente EBTI-3 per garantire quanto segue:

    a)

    l'allineamento del sistema EBTI-3 ai requisiti del CDU;

    b)

    l'estensione dei dati della dichiarazione richiesti nell'ambito della sorveglianza;

    c)

    il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle ITV;

    d)

    il controllo e la gestione dell'uso esteso delle ITV.

    Il progetto è stato attuato in due fasi.

    La prima fase (parte 1) dispone la funzionalità atta a ricevere progressivamente l'insieme di dati della dichiarazione richiesto dal CDU dal 1o marzo 2017 fino all'attuazione dei progetti elencati ai punti 10 e 14. La piena attuazione di questi progetti dipende dall'attuazione dei progetti elencati ai punti 10 e 14. La fase 2 soddisfa l’obbligo di controllo dell’uso delle ITV mediante il nuovo insieme di dati richiesto per la dichiarazione e l’allineamento alle procedure di decisione doganali.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2016

    (fase 1)

    1.3.2017

    (fase 1 — parte 1)

    2.10.2017

    (fase 1 — parte 2)

    1.3.2017

    (fase 1 — parte 1)

    2.10.2017

    (fase 1 — parte 2)

    Nella seconda fase il progetto introduce il formulario elettronico per le domande e le decisioni ITV e fornisce agli operatori economici un'interfaccia armonizzata per presentare la domanda ITV e ricevere la relativa decisione per via elettronica.

     

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2018

    (fase 2)

    1.10.2019

    (fase 2)

    1.10.2019

    (fase 2)

    3.

    Decisioni doganali nell’ambito del CDU

    Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all’adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l’Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interessa i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale e l'integrazione con i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema transeuropeo agevola la consultazione durante il processo di adozione e la gestione del processo di autorizzazione.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 4° trimestre 2015

    2.10.2017

    2.10.2017

    4.

    Accesso diretto degli operatori ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

    L’obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori diretto e armonizzato sotto forma di un servizio di interfacce utilizzatore/sistema, da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici nell’ambito del CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l’assistenza per la gestione dell’identità, dell’accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie. La prima utilizzazione è avvenuta congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell’ambito del CDU.

    Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 4° trimestre 2015

    2.10.2017

    2.10.2017

    Tale soluzione tecnica di autenticazione e gestione degli utenti è successivamente resa disponibile per altri progetti nell'ambito del CDU, come l'informazione tariffaria vincolante (ITV), l'aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), la prova della posizione unionale delle merci (PoUS), i bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali e il sistema di controllo delle importazioni 2 nell'ambito del CDU (ICS2)

     

     

    Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.

    Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.

    5.

    Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU

    Tale progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU.

    Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali.

    Nella seconda fase il progetto introduce il formulario elettronico per le domande e le decisioni AEO e fornisce agli operatori economici un'interfaccia armonizzata per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica. Il sistema aggiornato è realizzato in due versioni: la parte 1 per la presentazione della domanda AEO e per il processo decisionale e la parte 2 per gli altri processi successivi.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 1° trimestre 2016

    5.3.2018

    (fase 1)

    5.3.2018

    (fase 1)

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 4° trimestre 2018

    1.10.2019

    (fase 2 — parte 1, processi iniziali)

    16.12.2019

    (fase 2 — parte 2, altri processi)

    1.10.2019

    (fase 2 — parte 1)

    16.12.2019

    (fase 2 — parte 2)

    6.

    Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell’ambito del CDU (EORI 2)

    Questo progetto mira a realizzare un aggiornamento minore dell’attuale sistema transeuropeo EORI, che consente la registrazione e l’identificazione degli operatori economici dell’Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell’Unione.

    Articolo 6, paragrafo 1, articolo 9 e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2016

    5.3.2018

    5.3.2018

    7.

    Surveillance 3 nell’ambito del CDU

    Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantirne la conformità ai requisiti del CDU, quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l’analisi dell’insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri.

    Esso comprende quindi ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni, che saranno a disposizione degli Stati membri e della Commissione.

    La piena attuazione di questo progetto dipende dai progetti elencati ai punti 10 e 14. La data di utilizzazione di questo sistema è definita dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

    Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, articolo 56, paragrafo 5, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 3° trimestre 2016

    1.10.2018

    1.10.2018

    8.

    Prova della posizione unionale delle merci (PoUS) nell’ambito del CDU

    Il progetto mira a creare un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e recuperare le prove della posizione unionale delle merci T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato).

    Poiché l'attuazione del manifesto doganale delle merci va collegata all'interfaccia unica marittima europea, tale parte del progetto sarà trattata nella fase 2.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 153, e articolo 278, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 1° trimestre 2022

    1.3.2024

    (fase 1)

    1.3.2024

    (fase 1)

    15.8.2025

    (fase 2)

    15.8.2025

    (fase 2)

    9.

    Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU

    L’obiettivo di questo progetto è allineare il sistema transeuropeo NCTS esistente al nuovo CDU.

    Componente 1 - «NCTS Fase 5»: l'obiettivo di questa fase è l'allineamento del sistema NCTS ai nuovi requisiti del CDU, fatta eccezione per i dati relativi alla sicurezza delle dichiarazioni doganali di transito delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

    Essa riguarda la registrazione di eventi nel corso del trasporto, l'allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti relativi ai dati del CDU e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.

    Il progetto può essere attuato in due parti.

    Parte 1: funzionalità fondamentali per l'NCTS-Fase 5 che garantiranno la continuità operativa del sistema, come la dichiarazione di transito normale (flusso principale), la procedura semplificata alla partenza/destinazione (speditore/destinatario autorizzato), la modifica/l'invalidamento, la deviazione (all'ufficio di transito e di destinazione), i processi di indagine/recupero e l'invio di dati statistici sulle imprese. Questa parte può riguardare anche le funzionalità non fondamentali definite nella parte 2.

    Parte 2: questa parte riguarda le funzionalità rimanenti, come lo sviluppo di un'interfaccia armonizzata con l'AES, la dichiarazione presentata prima della presentazione delle merci, la dichiarazione con un insieme di dati ridotto, gli incidenti nel corso del trasporto e le formalità presso l'ufficio di uscita per il transito.

    Componente 2 - «NCTS Fase 6»: l'obiettivo di questa fase è l'attuazione dei nuovi specifici requisiti di sicurezza dei dati delle dichiarazioni doganali di transito delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione derivanti dal progetto 17 (CDU ICS2). Essa riguarda lo sviluppo dell'interfaccia con l'ICS2, al fine di facilitare la presentazione di una dichiarazione di transito contenente i dati della dichiarazione sommaria di entrata applicando l'articolo 130, paragrafo 1, CDU.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 226 a 236, e articolo 278, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 4° trimestre 2019

    1.3.2021

    (componente 1)

    Parte 1: 1.12.2023

    Parte 2: 2.12.2024

    Fine della transizione: 21.1.2025

    (componente 1)

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2022

    3.3.2025

    (componente 2)

    1.9.2025

    (componente 2)

    10.

    Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU

    Questo progetto mira ad attuare i requisiti nell’ambito del CDU relativi all’esportazione e all’uscita.

    Componente 1– «AES transeuropeo» L'obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l'attuale sistema transeuropeo di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU. La componente 1 può essere attuata in tre parti.

    Parte 1: funzionalità fondamentali per l'AES che consentiranno la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita. L’AES copre parti da sviluppare a livello centrale e nazionale, compresi i componenti nazionali in cui la dichiarazione di esportazione è presentata e trattata e che consentono il successivo scambio di informazioni con l’ufficio doganale di uscita attraverso i componenti comuni del sistema AES. Questa parte comprende anche le funzioni delle formalità di uscita necessarie per svincolare le merci per l'uscita. Essa può riguardare anche le funzionalità definite nelle parti 2 e 3.

    Parte 2: questa parte riguarda lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS). Essa può riguardare anche le funzionalità definite nella parte 3.

    Parte 3: questa parte riguarda altre funzionalità come le dichiarazioni semplificate e complementari, lo sviluppo di un'interfaccia armonizzata con l'NCTS, lo sdoganamento centralizzato e la dichiarazione presentata prima della presentazione delle merci.

    Componente 2 – «Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione» In un processo esterno all'ambito di applicazione del sistema AES ma strettamente collegato, i distinti sistemi nazionali devono essere aggiornati con riguardo a elementi nazionali specifici connessi alle formalità di esportazione e/o di uscita. Nella misura in cui non incidono sull'ambito comune del sistema AES, tali elementi possono rientrare in questo componente.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e da 263 a 276, e articolo 278, paragrafo 3, lettere f) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 4° trimestre 2019

    (componente 1)

    1.3.2021

    (componente 1)

    Parte 1: 1.12.2023

    Parte 2: 13.2.2024 (8)

    Parte 3: 2.12.2024

    Fine della transizione: 11.2.2025

    (componente 1)

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = definita dagli Stati membri

    (componente 2)

    1.3.2021

    (componente 2)

    2.12.2024

    (componente 2)

    11.

    Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU

    L’obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell’ambito dei regimi speciali.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, da 255 a 262, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2018

    1.6.2020

    1.6.2020

    12.

    Regimi speciali nell’ambito del CDU

    Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l’Unione offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l’utilizzo finale, l’ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo.

    Questo progetto sarà attuato in due parti.

    Componente 1 – «RS EXP nazionale». Fornisce le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali di esportazione.

    Componente 2 – «RS IMP nazionale». Fornisce le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali d'importazione.

    L’attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, da 237 a 242 e da 250 a 262, e articolo 278, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2)

    1.3.2021

    (componente 1)

    2.12.2024

    (componente 1)

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

    (componente 2)

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (9).

    (componente 2)

    13.

    Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU

    L'obiettivo di questo progetto è definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la presentazione delle merci (notifica di presentazione) e la dichiarazione per la custodia temporanea quali descritti nel CDU e sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra gli operatori e le dogane.

    Il progetto riguarda l’automatizzazione dei processi a livello nazionale.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 133 a 152, e articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = definita dagli Stati membri e per la notifica di arrivo in linea con la pianificazione del sistema ICS2.

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (10).

    14.

    Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell’ambito del CDU

    Il progetto mira ad attuare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all’ambito dell’importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «immissione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi, quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento.

    Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, articoli 53, 56, da 77 a 80, da 83 a 87, da 101 a 105, da 108 a 109, da 158 a 187, da 194 a 195, e articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = definita dagli Stati membri

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (11).

    15.

    Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU

    Questo progetto mira a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, che consente agli operatori economici di centralizzare le loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale.

    Il progetto sarà attuato in due fasi.

    Fase 1: tale fase riguarderà lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali e potrà riguardare lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari generali o periodiche (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata). Inoltre coprirà il vincolo delle merci a uno dei seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale. Per quanto riguarda il tipo di merci, questa fase coprirà tutti i tipi di merci, fatta eccezione per le merci sottoposte ad accisa, le merci unionali nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune.

    Fase 2: l'obiettivo di questa fase è quello di attuare tutte le funzionalità nell'ambito completo del CCI: dichiarazioni semplificate e complementari (se non attuate nell'ambito della fase 1), dichiarazioni doganali mediante l'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dichiarazioni complementari riepilogative (che regolarizzano più di una dichiarazione doganale semplificata o più di una iscrizione nelle scritture del dichiarante), vincolo al regime di ammissione temporanea, merci sottoposte ad accisa, merci unionali nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali e merci soggette a misure di politica agricola comune.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 179, e articolo 278, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 3° trimestre 2020

    1.3.2022

    (Fase 1)

    1.7.2024

    (Fase 1)

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 2° trimestre 2022

    2.10.2023

    (Fase 2)

    2.6.2025

    (Fase 2)

    16.

    Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU

    Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.

    Componente 1 – «GUM»: la componente centrale del sistema transeuropeo riguarderà la gestione delle garanzie globali che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro. Sarà attuata nel sistema relativo alle decisioni doganali nell'ambito del CDU e si interfaccerà con una componente nazionale (cfr. componente 2) per il controllo dell'importo di riferimento. Tale importo di riferimento può riguardare ogni dichiarazione doganale, dichiarazione complementare o altra adeguata informazione sulle indicazioni necessarie per il controllo degli importi di riferimento delle garanzie globali per la custodia temporanea e tutti i regimi doganali conformemente al CDU, escluso il transito che è gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato.

    Componente 2 – «Gestione nazionale delle garanzie»: questa componente sarà attuata attraverso un sistema elettronico nazionale in cui saranno registrate e gestite le garanzie globali valide in più di uno Stato membro e ne sarà controllato l'importo di riferimento. Sarà utilizzata anche per altre garanzie.

    La componente si connetterà con i sistemi nazionali di dichiarazione doganale ogni volta che nella dichiarazione doganale sono invocate le garanzie e, in caso di garanzie globali, dovrà recuperare i dati commerciali pertinenti dalla rispettiva autorizzazione per fornire una garanzia globale.

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 89 a 100, e articolo 278, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = 3° trimestre 2022

    (componente 1)

    11.3.2024

    (componente 1)

    11.3.2024

    (componente 1)

    Data prevista per le specifiche tecniche

    = definita dagli Stati membri

    (componente 2)

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con utilizzazione non prima dell'11.3.2024.

    (componente 2)

    Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 2.6.2025.

    (componente 2)

    17.

    Sistema di controllo delle importazioni 2 nell’ambito del CDU (ICS2)

    L’obiettivo di questo programma è rafforzare la sicurezza preliminare delle merci che entrano nell’Unione mediante l’attuazione dei nuovi requisiti del CDU relativi alla presentazione e al trattamento della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), ossia la comunicazione dei dati ENS in più fasi e/o da parte di persone diverse e lo scambio di tali dati e dei risultati dell’analisi dei rischi fra autorità doganali. Il sistema ICS2 conferirà un'architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente, sostituendolo gradualmente.

    Il progetto è attuato in tre versioni.

    Versione 1: questa versione copre l'obbligo facente capo agli operatori economici interessati (operatori postali e corrieri espresso per via aerea) di fornire i dati minimi, ossia l'insieme di dati ENS precarico.

    Versione 2: questa versione copre l'attuazione dell'integralità dei nuovi obblighi ENS, dei relativi processi operativi e di gestione dei rischi per tutte le merci trasportate per via aerea.

    Versione 3: questa versione coprire l'attuazione dell'integralità dei nuovi obblighi ENS, dei relativi processi operativi e di gestione dei rischi per tutte le merci trasportate per via marittima e di navigazione interna nonché per via stradale e ferroviaria, (comprese le merci spedite a mezzo posta trasportate con questi mezzi di trasporto). L'introduzione della versione 3 avverrà nel modo seguente: prima i vettori marittimi e di navigazione interna (parte 1), poi gli spedizionieri a livello house nel traffico marittimo e di navigazione interna (parte 2), quindi i vettori stradali e ferroviari (parte 3).

    Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132, e articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Data prevista per le specifiche tecniche di tutte e tre le versioni

    = 2° trimestre 2018

    15.3.2021

    (Versione 1)

    1.10.2021

    (Versione 1)

    1.3.2023 (12)

    (Versione 2)

    2.10.2023

    (Versione 2)

    3.6.2024 (13) (Versione 3)

    Parte 1: 3.6.2024

    Parte 2: 4.12.2024

    Parte 3: 1.4.2025

    Vedere fase 1-3

    Parte 1: 4.12.2024 (al più tardi)

    Parte 2: 1.4.2025 (al più tardi)

    Parte 3: 1.9.2025 (al più tardi)


    (1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

    (6)  Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.

    (7)  Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio.

    (8)  Entro questa data nel sistema nazionale di esportazione deve essere attuato quanto previsto dall'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione.

    (9)  Fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione o, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, fino al 1o luglio 2024.

    (10)  Fino al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda la notifica di arrivo di un aeromobile nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, e fino al 29 febbraio 2024, per quanto riguarda la notifica di arrivo di una nave marittima nel territorio doganale dell'Unione e fino al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda la notifica di presentazione e la dichiarazione di custodia temporanea per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea e fino al 29 febbraio 2024 per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione con altri modi di trasporto, in relazione agli Stati membri destinatari delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/234, 2023/235 e 2023/236 della Commissione.

    (11)  Fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione o, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, fino al 1o luglio 2024.

    (12)  Fino al 30 giugno 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/438 della Commissione.

    (13)  Questa data è la data per la piena utilizzazione della versione 3 dell'ICS2 da parte di tutti gli Stati membri.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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