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Document 32023D2879
Commission Implementing Decision (EU) 2023/2879 of 15 December 2023 establishing the Work Programme relating to the development and deployment for the electronic systems provided for in the Union Customs Code
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
C/2023/8568
GU L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32019D2151 | 11/01/2024 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023D2879R(01) | (DA, HU, PL, SV) |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2879 |
22.12.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2879 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione dispone che gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni, siano effettuati mediante procedimenti informatici. L'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»). |
(2) |
La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), aggiornandolo con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3) e la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4). La versione del programma di lavoro adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 deve essere aggiornata onde tener conto dei nuovi sviluppi relativi alla pianificazione per i sistemi elettronici. |
(3) |
È opportuno aggiornare il programma di lavoro affinché elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. È opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). È opportuno che i sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro siano gestiti, elaborati e sviluppati in conformità del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali informatici (5), denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C), elaborato conformemente alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. |
(4) |
Il programma di lavoro definisce in modo più dettagliato le date effettive dell'utilizzazione di ciascun sistema elettronico e fissa la data finale di utilizzazione nel rispetto dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7). |
(5) |
Laddove il programma di lavoro consente agli Stati membri di scegliere fra l'utilizzazione di un sistema elettronico transeuropeo o nazionale entro un dato periodo (ossia la finestra di utilizzazione), è opportuno che l'allegato della presente decisione chiarisca che la «data iniziale prevista per l'utilizzazione» è la prima data alla quale gli Stati membri possono iniziare a utilizzare il nuovo sistema elettronico e che la «data finale di utilizzazione» è l'ultima data entro la quale gli Stati membri e gli operatori economici devono iniziare a utilizzare il sistema elettronico nuovo o aggiornato. È inoltre opportuno che la data finale di utilizzazione coincida con la fine del periodo delle misure transitorie connesse a tale sistema elettronico. È quindi opportuno che tale data sia fissata in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali finestre di utilizzazione sono necessarie per l’attuazione dei sistemi a livello dell’Unione, tenendo conto delle esigenze di ciascuno di essi. È opportuno applicare norme diverse per quanto riguarda le finestre di utilizzazione relative al progetto doganale in materia di sicurezza preliminare delle merci (ICS2). In tal caso è opportuno che gli Stati membri siano pronti a utilizzare ciascuna versione del progetto alla relativa data iniziale, mentre è opportuno che gli operatori economici, con l'accordo degli Stati membri, abbiano la possibilità di collegarsi entro la finestra di utilizzazione. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione alla versione 2 dell'ICS2, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/438 (8), che concede una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 dell'ICS2. Inoltre, alla luce di tali ritardi, gli Stati membri e gli operatori economici hanno espresso preoccupazioni sulla fattibilità del calendario del progetto per la versione 3 dell'ICS2. È quindi opportuno che la Commissione introduca un'attuazione graduale in tre parti, cominciando con i vettori marittimi nell'ICS2 dal 3 giugno 2023, proseguendo con gli spedizionieri marittimi di livello house nell'ICS2 dal 4 dicembre 2024 e infine collegando gli operatori stradali e ferroviari all'ICS2 dal 1° aprile 2025. |
(6) |
È opportuno che le finestre di utilizzazione per la migrazione dei sistemi elettronici nazionali includano il progetto nazionale e i piani di migrazione degli Stati membri e tengano conto delle situazioni e degli ambienti informatici nazionali specifici. È inoltre opportuno che le date finali di utilizzazione dei sistemi elettronici nazionali pongano fine alle misure transitorie applicabili a tali sistemi elettronici. Tali date dovrebbero quindi essere fissate in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione ai sistemi elettronici nazionali, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione (9), la decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione (10), la decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione (11) e la decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione (12), che concedono deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno inserire nell'allegato i riferimenti a tali deroghe. |
(7) |
Le deroghe concesse per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 hanno un impatto sul progetto relativo allo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e hanno portato a una ridefinizione dell'approccio al progetto. Per quanto riguarda la fase 1 del CCI, il termine è prorogato di 7 mesi e gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare il sistema CCI in fase 1 solo con una dichiarazione doganale normale, come prima parte dell'attuazione dell'intero progetto CCI. Agli Stati membri è concessa la possibilità di attuare la fase 1 del CCI utilizzando le specifiche della fase 2 del CCI (ambito completo), evitando così la transizione dalla fase 1 del CCI alla fase 2 del CCI. Questo faciliterà anche gli operatori economici, consentendo loro di adattare i propri sistemi in modo agile, assicurando un uso fluido del sistema CCI; pertanto il progetto CCI dovrebbe entrare in fase di utilizzazione entro il termine del 2 giugno 2025. |
(8) |
Per garantire che le merci possano circolare all'interno dell'Unione e/o verso l'Unione in regime di transito o possano essere esportate senza incontrare problemi di discontinuità operativa, il calendario per l'attuazione dei progetti transeuropei relativi al nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) e al sistema automatizzato di esportazione (AES) dovrebbe essere adattato introducendo il termine di utilizzazione del 1o dicembre 2023. Sebbene nella maggior parte degli Stati membri si utilizzino già i relativi sistemi, un numero limitato di Stati membri ha annunciato che la propria applicazione nazionale non sarà (completamente) pronta per entrare in funzione nell'NCTS-Fase 5 o nell'AES. Puntando a fornire in modo flessibile prima le funzionalità fondamentali dei sistemi e poi quelle non fondamentali, si dovrebbe facilitare la finalizzazione del progetto entro il 2 dicembre 2024. Anche gli operatori economici devono inoltre far fronte a ritardi, in particolare negli Stati membri in cui si sono verificati ritardi nella pianificazione dei progetti. Gli Stati membri rimarranno responsabili della definizione della strategia nazionale di transizione per i loro operatori economici. È opportuno che a partire dal 2 dicembre 2024 gli Stati membri e gli operatori utilizzino i nuovi sistemi, mentre alcune norme transitorie restano in vigore (per motivi tecnici) fino al 21 gennaio 2025 per l'NCTS-Fase 5 e fino all'11 febbraio 2025 per l'AES. |
(9) |
È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione informino gli operatori economici delle modifiche fra i 12 e i 24 mesi prima dell'utilizzazione di un dato sistema, a seconda del sistema stesso e, se necessario, a causa della portata e della natura di tale sistema. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma di lavoro
È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (in appresso «il programma di lavoro»), delineato nell’allegato.
Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per attuare il programma di lavoro.
2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.
3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l’elaborazione e l’attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane.
4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici all'atto di avviare i progetti delineati nel programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Articolo 3
Aggiornamenti
Il programma di lavoro è aggiornato periodicamente per garantirne l'allineamento e l'adeguamento agli sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e per tener conto dei progressi nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici. Questo si applica in particolar modo alla disponibilità delle specifiche convenute di comune accordo e all'avvio operativo dei sistemi elettronici.
Articolo 4
Comunicazione e relazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.
2. Entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto nazionale e i piani di migrazione nonché la tabella sui progressi compiuti nell'elaborazione e nell'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. I piani e la tabella includono le pertinenti informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale che la Commissione presenta a norma dell'articolo 278 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento importante del rispettivo progetto nazionale e dei piani di migrazione.
4. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche connesse alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.
Articolo 5
Abrogazione
1. La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).
(5) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2.
(6) Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).
(7) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2023/438 della Commissione del 24 febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 del sistema di controllo delle importazioni 2 (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (GU L 32 del 28.2.2023, pag. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 223, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj)
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione, del 1o febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).
ALLEGATO
della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione
I. INTRODUZIONE
1. |
Il programma di lavoro costituisce uno strumento a sostegno dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) e del regolamento (UE) 2019/632 (2) che riguardano lo sviluppo e l'utilizzazione dei relativi sistemi elettronici. |
2. |
Il programma di lavoro specifica anche i periodi durante i quali le misure transitorie devono essere applicate fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dai regolamenti delegati (UE) 2015/2446 (3) e (UE) 2016/341 (4) della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). |
3. |
Per «tappa fondamentale» delle specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell’ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti. |
4. |
Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:
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5. |
Per i sistemi esclusivamente nazionali o i componenti nazionali specifici di un più ampio progetto unionale, gli Stati membri hanno la facoltà di determinare le date di utilizzazione nonché le date iniziali e finali di una finestra di utilizzazione nella pianificazione del progetto nazionale, subordinatamente ai termini previsti dal presente programma di lavoro e conformemente all'articolo 278, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 per le lettere b) (RS IMP), c) e d) e come stabilito all'articolo 278, paragrafo 3, dello stesso regolamento per le lettere a), b) (RS EXP) ed e).
Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali specifici:
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6. |
Per i sistemi transeuropei aventi una finestra di utilizzazione ma privi di una data unica di attuazione, gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, possono avviare l'utilizzazione a una data idonea entro tale finestra, subordinatamente ai termini previsti dal presente programma di lavoro e conformemente all'articolo 278, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:
Per l'aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (componente 1) (parte II, punto 9) e il sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU (componente 1) (parte II, punto 10) transeuropei, gli Stati membri hanno la facoltà di consentire agli operatori economici, se ritenuto opportuno, di collegarsi gradualmente fino al 2 dicembre 2024 al più tardi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date iniziali e finali dell'utilizzazione, nonché la strategia nazionale di transizione per i rispettivi operatori. Gli Stati membri e la Commissione dovranno esaminare accuratamente gli aspetti relativi all'ambito comune e all'ambito esterno durante il periodo di transizione che terminerà il 21 gennaio 2025 per l'aggiornamento dell'NCTS nell'ambito del CDU (NCTS-Fase 5) e l'11 febbraio 2025 per l'AES (componente 1). |
7. |
Anche il sistema transeuropeo di controllo delle importazioni ICS2 nell’ambito del CDU (parte II, punto 17) richiede un’attuazione e una transizione graduali. Tuttavia, in questo caso l'approccio è diverso, poiché gli Stati membri dovrebbero essere pronti contemporaneamente per ciascuna versione all'inizio di ogni finestra di utilizzazione. Inoltre, se ritenuto opportuno, gli Stati membri possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino alla fine della finestra di utilizzazione prevista per ciascuna versione e, in caso di attuazione in parti, per ciascuna parte all'interno di una versione. In coordinamento con la Commissione, gli Stati membri pubblicheranno sul loro sito web i termini e le istruzioni destinati agli operatori economici. |
8. |
Nell'attuazione del programma di lavoro gli Stati membri e la Commissione dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel MASP-C.
I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall’elaborazione allo sviluppo, passando per la costruzione, la verifica, la migrazione e l’attivazione finale. Il ruolo degli Stati membri e della Commissione in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura del sistema e dai relativi componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del MASP-C. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che le riesamineranno con l'obiettivo di finalizzarle 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico. È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Le eventuali modifiche vanno comunicate agli operatori economici fra 12 e 24 mesi prima dell’utilizzazione di un dato sistema, se necessario a causa dell’ambito di applicazione e della natura della modifica, per consentire agli operatori economici di pianificare e adeguare i rispettivi sistemi e interfacce. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno effettuate conformemente alle tappe fondamentali e alle date riportate nel programma di lavoro. Gli Stati membri e la Commissione collaboreranno inoltre con gli operatori economici e altri portatori di interessi. Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali. |
II. Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici
«Progetti nell’ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l’applicazione del codice |
Base giuridica |
Tappa fondamentale |
Date iniziali per l’utilizzazione dei sistemi elettronici |
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Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (6) |
Data finale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico (7) = Data finale del periodo transitorio |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 64, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015 |
1.1.2017 |
1.1.2017 |
||||||||||
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1) |
1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 2.10.2017 (fase 1 — parte 2) |
1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 2.10.2017 (fase 1 — parte 2) |
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Nella seconda fase il progetto introduce il formulario elettronico per le domande e le decisioni ITV e fornisce agli operatori economici un'interfaccia armonizzata per presentare la domanda ITV e ricevere la relativa decisione per via elettronica. |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018 (fase 2) |
1.10.2019 (fase 2) |
1.10.2019 (fase 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
||||||||||
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2015 |
2.10.2017 |
2.10.2017 |
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Tale soluzione tecnica di autenticazione e gestione degli utenti è successivamente resa disponibile per altri progetti nell'ambito del CDU, come l'informazione tariffaria vincolante (ITV), l'aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), la prova della posizione unionale delle merci (PoUS), i bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali e il sistema di controllo delle importazioni 2 nell'ambito del CDU (ICS2) |
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Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione. |
Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione. |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2016 |
5.3.2018 (fase 1) |
5.3.2018 (fase 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2018 |
1.10.2019 (fase 2 — parte 1, processi iniziali) 16.12.2019 (fase 2 — parte 2, altri processi) |
1.10.2019 (fase 2 — parte 1) 16.12.2019 (fase 2 — parte 2) |
||||||||||||
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 9 e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 |
5.3.2018 |
5.3.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, articolo 56, paragrafo 5, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016 |
1.10.2018 |
1.10.2018 |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 153, e articolo 278, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2022 |
1.3.2024 (fase 1) |
1.3.2024 (fase 1) |
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15.8.2025 (fase 2) |
15.8.2025 (fase 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 226 a 236, e articolo 278, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2019 |
1.3.2021 (componente 1) |
Parte 1: 1.12.2023 |
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Parte 2: 2.12.2024 Fine della transizione: 21.1.2025 (componente 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2022 |
3.3.2025 (componente 2) |
1.9.2025 (componente 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e da 263 a 276, e articolo 278, paragrafo 3, lettere f) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2019 (componente 1) |
1.3.2021 (componente 1) |
Parte 1: 1.12.2023 |
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Parte 2: 13.2.2024 (8) Parte 3: 2.12.2024 Fine della transizione: 11.2.2025 (componente 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2) |
1.3.2021 (componente 2) |
2.12.2024 (componente 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, da 255 a 262, e articolo 278, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018 |
1.6.2020 |
1.6.2020 |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, da 237 a 242 e da 250 a 262, e articolo 278, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2) |
1.3.2021 (componente 1) |
2.12.2024 (componente 1) |
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Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (9). (componente 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 133 a 152, e articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri e per la notifica di arrivo in linea con la pianificazione del sistema ICS2. |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (10). |
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Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, articoli 53, 56, da 77 a 80, da 83 a 87, da 101 a 105, da 108 a 109, da 158 a 187, da 194 a 195, e articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022 (11). |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 179, e articolo 278, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2020 |
1.3.2022 (Fase 1) |
1.7.2024 (Fase 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2022 |
2.10.2023 (Fase 2) |
2.6.2025 (Fase 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e da 89 a 100, e articolo 278, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2022 (componente 1) |
11.3.2024 (componente 1) |
11.3.2024 (componente 1) |
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Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con utilizzazione non prima dell'11.3.2024. (componente 2) |
Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 2.6.2025. (componente 2) |
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Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132, e articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Data prevista per le specifiche tecniche di tutte e tre le versioni = 2° trimestre 2018 |
15.3.2021 (Versione 1) |
1.10.2021 (Versione 1) |
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1.3.2023 (12) (Versione 2) |
2.10.2023 (Versione 2) |
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3.6.2024 (13) (Versione 3) Parte 1: 3.6.2024 Parte 2: 4.12.2024 Parte 3: 1.4.2025 |
Vedere fase 1-3 Parte 1: 4.12.2024 (al più tardi) Parte 2: 1.4.2025 (al più tardi) Parte 3: 1.9.2025 (al più tardi) |
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(2) Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(6) Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.
(7) Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio.
(8) Entro questa data nel sistema nazionale di esportazione deve essere attuato quanto previsto dall'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione.
(9) Fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione o, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, fino al 1o luglio 2024.
(10) Fino al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda la notifica di arrivo di un aeromobile nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, e fino al 29 febbraio 2024, per quanto riguarda la notifica di arrivo di una nave marittima nel territorio doganale dell'Unione e fino al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda la notifica di presentazione e la dichiarazione di custodia temporanea per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea e fino al 29 febbraio 2024 per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione con altri modi di trasporto, in relazione agli Stati membri destinatari delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/234, 2023/235 e 2023/236 della Commissione.
(11) Fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione o, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, fino al 1o luglio 2024.
(12) Fino al 30 giugno 2023 per quanto riguarda gli Stati membri destinatari della decisione di esecuzione (UE) 2023/438 della Commissione.
(13) Questa data è la data per la piena utilizzazione della versione 3 dell'ICS2 da parte di tutti gli Stati membri.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)