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Document 32023D2109
Commission Decision (EU) 2023/2109 of 10 October 2023 establishing a Commission expert group on the human dimension of the single European sky and repealing Decision C(2017) 7518
Decisione (UE) 2023/2109 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo e abroga la decisione C(2017) 7518
Decisione (UE) 2023/2109 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo e abroga la decisione C(2017) 7518
C/2023/6640
GU L, 2023/2109, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2109/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2109 |
12.10.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2109 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2023
che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo e abroga la decisione C(2017) 7518
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 549/2004 gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a garantire che le parti interessate, inclusi gli enti rappresentativi del personale, siano consultati in merito all’attuazione del cielo unico europeo. |
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(2) |
In tale contesto, la cosiddetta «dimensione umana» del cielo unico europeo comprende le modifiche tecniche e operative delle pratiche e delle procedure di lavoro, che hanno un impatto sugli individui e sui gruppi di soggetti coinvolti nell’attuazione del cielo unico europeo. Le condizioni di lavoro e altri aspetti sociali della gestione del traffico aereo sono trattati in seno al comitato istituito dalla decisione 98/500/CE della Commissione (2). |
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(3) |
Permaneva la necessità di un meccanismo di consultazione efficace a livello dell’Unione atto a offrire competenze sulla dimensione umana del cielo unico europeo, fatto salvo il lavoro svolto nell’ambito dell’attuazione delle norme relative ai servizi di gestione del traffico aereo (ATM)/della navigazione aerea (ANS) in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A tal fine nel 2017 la Commissione si è avvalsa delle competenze di specialisti, istituendo un gruppo di esperti sulla dimensione umana del cielo unico europeo (4). |
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(4) |
La decisione che ha istituito il gruppo di esperti sulla dimensione umana del cielo unico europeo dovrebbe essere abrogata e sostituita con una nuova decisione per garantire la conformità alla decisione C(2016) 3301 della Commissione (5) recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In particolare, sono necessarie modifiche per quanto riguarda la composizione e la presidenza del gruppo. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una disposizione che consenta la partecipazione di osservatori per diversificare le competenze offerte dal gruppo. |
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(5) |
Dovrebbero essere stabilite norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(6) |
È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(7) |
Per garantire la continuità dei lavori del gruppo di esperti sulla dimensione umana del cielo unico europeo, la decisione C(2017) 7518 della Commissione dovrebbe essere abrogata tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione, in modo da concedere tempo sufficiente per la nomina dei membri del nuovo gruppo di esperti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo («gruppo»).
Articolo 2
Compiti
I compiti del gruppo sono i seguenti:
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a) |
fornire consulenza specialistica alla Commissione sull’attuazione del cielo unico europeo per quanto riguarda le misure che hanno implicazioni significative in termini di dimensione umana; |
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b) |
agevolare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le parti interessate pertinenti su questioni relative all’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione sul cielo unico europeo, in particolare la sua dimensione umana; |
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c) |
garantire uno scambio di competenze, esperienze e buone pratiche tra i membri per quanto riguarda la dimensione umana del cielo unico europeo. |
Articolo 3
Membri
1. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale e organizzazioni dotate di conoscenze ed esperienze in materia di dimensione umana del cielo unico europeo.
2. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
3. Le organizzazioni nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che dispongano di un elevato livello di competenza.
4. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione («DG MOVE»), non rispettano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del mandato.
Articolo 4
Procedura di selezione
1. La selezione dei membri del gruppo è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all’attività da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. Coloro che si candidano alla nomina di membri del gruppo a titolo personale dichiarano qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, la Commissione li invita ad accludere alla candidatura un modulo per la dichiarazione di interessi (declaration of interests - DOI) basata sul modello di dichiarazione per i gruppi di esperti (7), unitamente a un curriculum vitae (CV) aggiornato. La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per poter essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è effettuata in conformità alle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito «norme orizzontali») (8).
3. Ai fini della nomina è necessaria l’iscrizione delle organizzazioni al registro per la trasparenza.
4. I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della DG MOVE tra i candidati competenti nei settori di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature.
5. I membri sono nominati per un mandato di 5 anni. Essi rimangono in carica fino alla fine del mandato o fino alla loro sostituzione. Il mandato può essere rinnovato.
6. La DG MOVE può istituire un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri. La DG MOVE chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
Articolo 5
Presidenza
Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per un periodo di un anno, rinnovabile una volta.
Articolo 6
Operatività
1. Il gruppo agisce su richiesta del suo presidente, con il consenso della DG MOVE e nel rispetto delle norme orizzontali e del regolamento interno del gruppo (9).
2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.
3. Funzionari della DG MOVE assistono alle riunioni e garantiscono i servizi di supporto e di segreteria (10). Possono partecipare anche funzionari di altri dipartimenti della Commissione interessati ai lavori.
4. Di concerto con la DG MOVE, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dai servizi di segreteria sotto la responsabilità del presidente.
6. Ove possibile, il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri che lo compongono. I membri che hanno espresso un voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di esporre sinteticamente, per iscritto, le motivazioni della loro posizione in un documento che viene allegato ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni.
Articolo 7
Sottogruppi
1. La DG MOVE ha la facoltà di istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa DG MOVE. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
2. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità all’articolo 5 e alle norme orizzontali.
Articolo 8
Esperti invitati
Su base ad hoc, la DG MOVE può invitare esperti non membri, in possesso di competenze tecniche specifiche riguardo a una materia all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo. Essi non hanno diritto di voto.
Articolo 9
Osservatori
1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone fisiche, organizzazioni ed enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità alle norme orizzontali, su invito diretto della DG MOVE.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a prendere parte alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché a offrire competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione di raccomandazioni o consulenze del gruppo o dei suoi sottogruppi.
Articolo 10
Regolamento interno
Su proposta della DG MOVE, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno, basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità alle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità al regolamento interno del gruppo.
Articolo 11
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (11) e 2015/444 (12) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
Articolo 12
Trasparenza
1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
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il nome delle persone fisiche nominate a titolo personale; |
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il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati; |
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il nome degli osservatori. |
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Articolo 13
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono remunerati.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai partecipanti alle riunioni dei gruppi, conformemente alla decisione C(2007) 5858 della Commissione (14) e previo consenso della DG MOVE. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in seno alla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai dipartimenti della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 14
Abrogazione
La decisione C(2017) 7518, del 21 novembre 2017, che istituisce un gruppo di esperti sulla dimensione umana del cielo unico europeo, è abrogata il 15 febbraio 2024.
Articolo 15
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).
(3) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(4) Decisione C(2017) 7518 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un gruppo di esperti sulla dimensione umana del cielo unico europeo.
(5) Decisione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(7) C(2016) 3301, articolo 11 e allegato 4.
(8) Ibidem.
(9) Cfr. articolo 10.
(10) Tali servizi possono essere forniti da un contraente esterno sotto la supervisione della DG MOVE.
(11) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(12) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(13) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.
(14) Decisione C(2007) 5858 della Commissione, del 5 decembre 2007 «Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2109/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)