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Document 32022R2399

    Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

    PE/33/2022/REV/1

    GU L 317 del 9.12.2022, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj

    9.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 317/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 23 novembre 2022

    che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione europea, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Essa è fondamentale per la riuscita dell’integrazione dell’Unione e per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

    (2)

    Il commercio internazionale dell’Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa diversa dalla normativa doganale. Quest’ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l’ambiente, l’agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell’ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Il mancato allineamento tra le formalità non doganali dell’Unione e le formalità doganali comporta obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori, procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici. L’assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle citate autorità doganali e da altre autorità costituisce un grave ostacolo ai progressi per il completamento del mercato unico digitale in termini di controlli doganali. Per risolvere il problema della frammentazione dell’interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell’ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci.

    (3)

    A norma della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie e tra un sistema doganale e un altro nell’intera Unione. Alcuni elementi di tale decisione sono stati sostituiti o non sono sufficientemente concreti per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l’iniziativa dello sportello unico. In tale contesto, e in linea con la relazione finale della Commissione sulla valutazione dell’attuazione della dogana elettronica nell’Unione europea, del 21 gennaio 2015, il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull’attuazione dello sportello unico nell’Unione europea, ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 2014 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE.

    (4)

    Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1947 (5) che conclude, a nome dell’Unione, l’accordo sull’agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Tale accordo rappresenta lo sforzo più ampio in materia di agevolazione degli scambi e di riforma doganale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Esso contiene disposizioni volte a migliorare considerevolmente lo sdoganamento delle merci e la cooperazione efficace tra le autorità doganali e altre autorità di regolamentazione in materia di agevolazione degli scambi e conformità doganale. A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale accordo, i membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti. Ove ritenuto opportuno e previsto da una normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri consentire agli operatori di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per le merci in custodia temporanea attraverso il predetto punto di ingresso unico.

    (5)

    L’agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell’Unione. Il rapido aumento del commercio e del commercio elettronico internazionale ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio integrato, accessibile, sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse, con l’obiettivo di rafforzare la verifica dei certificati e instaurare una cooperazione regolare sulle procedure doganali. L’attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un’interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all’Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l’efficacia e il corretto funzionamento del mercato unico e garantisca la tutela dei consumatori.

    (6)

    In sede di attuazione del presente regolamento è opportuno tenere conto della relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’Unione europea» e delle conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2021 in merito a tale relazione speciale, in quanto il corretto funzionamento del mercato interno e dell’unione doganale richiede sufficienti risorse finanziarie e umane.

    (7)

    Il piano d’azione dell’Unione europea per l’eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, mira ad aumentare l’efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In particolare, il piano d’azione in oggetto sancisce principi quali il «digitale per definizione», il principio «una tantum» e il «transfrontaliero per definizione», intesi ad agevolare la mobilità all’interno del mercato unico digitale. Sancisce inoltre i principi della «interoperabilità per definizione», che mira a garantire che i servizi pubblici funzionino senza intoppi nell’intero mercato interno, nonché l’affidabilità dei dati personali e la sicurezza informatica.

    (8)

    In linea con la visione tracciata nel piano d’azione dell’Unione europea per l’eGovernment 2016-2020 e con i più ampi sforzi di semplificazione e digitalizzazione dei processi di informativa per gli scambi internazionali di merci, la Commissione ha elaborato un progetto pilota volontario denominato «Scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane». Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri aderenti e i rispettivi sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente la capacità di produrre vantaggi sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici. I potenziali vantaggi del progetto sono limitati soprattutto dall’assenza di un quadro globale di tutte le importazioni e le esportazioni da e verso l’Unione e perché il progetto stesso incide soltanto marginalmente sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

    (9)

    Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale è necessario stabilire norme comuni per un ambiente armonizzato e integrato dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane). Tale ambiente dovrebbe comprendere una serie di servizi elettronici pienamente integrati forniti a livello nazionale e dell’Unione per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e per semplificare le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici. L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane dovrebbe essere sviluppato conformemente alle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, se del caso, al principio «una tantum», come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per attuare l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario armonizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, integrarli nell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

    (10)

    L’ambiente dello sportello unico doganale dell’Unione europea dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali lo sdoganamento centralizzato di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

    (11)

    Il presente regolamento dovrebbe comportare, in particolare, una migliore tutela dei cittadini e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e delle autorità doganali.

    (12)

    È necessario che l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane integri soluzioni ad alto grado di cibersicurezza onde evitare, per quanto possibile, attacchi che potrebbero perturbare i sistemi doganali e non doganali, nuocere alla sicurezza degli scambi o arrecare danni all’economia dell’Unione. Le norme in materia di cibersicurezza dovrebbero essere concepite in modo da evolvere allo stesso ritmo degli obblighi normativi in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione. In sede di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero seguire gli opportuni orientamenti emanati dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in materia di sicurezza informatica.

    (13)

    Lo scambio di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità non doganali dell’Unione previste dalla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tra le formalità non doganali dell’Unione rientrano tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona fisica, da un operatore economico o da un’autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri, se richiesta, o entrambi. Tali formalità impongono obblighi diversi per l’importazione, l’esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è fondamentale per l’efficace funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità digitalizzate previste dalla normativa dell’Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell’Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell’Unione e i rispettivi sistemi non doganali della stessa che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX.

    In particolare, la definizione di sistemi non doganali dell’Unione dovrebbe essere ampia e comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi, che hanno consentito o consentiranno la creazione e l’uso di tali sistemi. È inoltre auspicabile precisare le date entro le quali il determinato sistema non doganale dell’Unione che copre una formalità non doganale dell’Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero essere interconnessi con il sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che tali date tengano conto delle date stabilite nella normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale per l’adempimento della determinata formalità non doganale dell’Unione, affinché sia possibile l’adempimento tramite l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l’importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all’importazione di beni culturali.

    (14)

    Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell’Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell’Unione e una migliore conformità alle stesse.

    (15)

    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX, anche fornendo agli Stati membri una formazione adeguata sul suo funzionamento e la sua attuazione. Per fornire servizi di sportello unico adeguati, armonizzati e standardizzati a livello dell’Unione per le formalità non doganali dell’Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell’Unione con EU CSW-CERTEX. Agli Stati membri spetterebbe il compito di collegare i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX, assistiti, se necessario, dalla Commissione.

    (16)

    Il trattamento di dati personali e non personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («RGPD»), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione») e lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali»). Esso dovrebbe svolgersi all’interno di un ambiente sicuro e protetto dalle minacce informatiche. A tal fine, dovrebbero essere adottate adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza informatica, come la crittografia. Il trattamento di dati dovrebbe inoltre consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione senza conservare dati personali, ad eccezione dei registri tecnici necessari per identificare i dati inviati a un determinato sistema. I dati dovrebbero inoltre essere trasformati, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni tra i due domini digitali. Le infrastrutture informatiche utilizzate per la trasformazione dei dati dovrebbero essere situate nell’Unione.

    (17)

    In funzione del tipo di formalità non doganali, le informazioni elettroniche da scambiare attraverso il sistema EU CSW-CERTEX potrebbero contenere diverse categorie di interessati e i loro dati personali necessari per presentare la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione o per richiedere documenti di accompagnamento. Le dichiarazioni doganali o le dichiarazioni di riesportazione possono contenere dati personali di diverse categorie di interessati, tra cui esportatori, importatori, destinatari e altri attori della catena di approvvigionamento. I documenti di accompagnamento possono contenere le stesse informazioni per altre categorie di interessati, quali speditori, esportatori, destinatari, importatori e licenziatari. Una terza categoria di interessati i cui dati personali potrebbero essere trattati nel sistema EU CSW-CERTEX comprende il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner o di qualsiasi altro organismo certificato, nonché il personale della Commissione ed eventuali fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e sono coinvolti nella gestione e manutenzione di EU CSW-CERTEX.

    (18)

    Quando i dati personali sono trattati da due o più entità che determinano congiuntamente la finalità e i mezzi del trattamento, tali entità dovrebbero essere contitolari del trattamento. Poiché la Commissione e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri sono responsabili del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento dei dati personali in EU CSW-CERTEX in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    (19)

    L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane dovrebbe includere strumenti sicuri ed essere progettato in modo da contribuire alle capacità di analisi dei dati delle autorità doganali e promuoverle, anche attraverso l’uso di strumenti assistiti da sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione di violazioni che sono soggette a controlli doganali o che sono oggetto di indagini da parte delle autorità doganali, anche per quanto riguarda la sicurezza delle merci e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

    (20)

    L’accresciuta digitalizzazione delle formalità doganali e non doganali dell’Unione applicabili agli scambi internazionali ha offerto agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Nel perseguire tali opportunità e priorità, vari Stati membri hanno iniziato a elaborare quadri per ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Tali iniziative differiscono in misura considerevole per quanto riguarda il livello dell’attuale architettura informatica doganale, le priorità e le strutture dei costi. È pertanto necessario esigere che gli Stati membri istituiscano e gestiscano ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane per le formalità non doganali dell’Unione comprese in EU CSW-CERTEX, con un insieme minimo di funzionalità che consenta di sfruttare tutti i dati presenti nei sistemi non doganali dell’Unione utilizzati dalle autorità competenti partner. Tali ambienti nazionali dello sportello unico dovrebbero costituire le componenti nazionali dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, consentendo lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l’efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell’Unione comprese in EU CSW-CERTEX.

    In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità necessarie affinché i dati siano trasmessi dal sistema non doganale dell’Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate («gestione della quantità») che sono state svincolate dalle autorità doganali nell’Unione. Queste funzioni dovrebbero essere assicurate fornendo le necessarie informazioni sullo sdoganamento ai sistemi non doganali dell’Unione tramite EU CSW-CERTEX. In pratica, la gestione della quantità a livello dell’Unione è necessaria per consentire una migliore applicazione delle formalità non doganali tramite un monitoraggio automatizzato e continuo dell’uso dei quantitativi autorizzati per lo svincolo delle merci, evitando il loro uso eccessivo o inadeguato. La connessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX faciliterebbe una gestione efficace della quantità a livello dell’Unione.

    (21)

    Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero diventare un canale unico che, fatto salvo l’uso di altri canali di comunicazione esistenti, potrebbe essere utilizzato dagli operatori economici per comunicare con le autorità doganali e le autorità competenti partner. Tuttavia, tali ambienti non dovrebbero limitare né ostacolare qualsiasi altra forma di collaborazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Le formalità non doganali dell’Unione oggetto di tale misura di agevolazione supplementare sono un sottoinsieme delle formalità generali incluse nel sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione individui progressivamente tali formalità valutando il rispetto di una serie di criteri pertinenti per l’agevolazione degli scambi, tenendo conto della loro fattibilità giuridica e tecnica. Al fine di promuovere ulteriormente l’agevolazione degli scambi e migliorare l’efficienza dei controlli, dovrebbe essere possibile utilizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane come piattaforma per il coordinamento dei controlli tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    (22)

    Ogni Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti che agiscono in qualità di titolare del trattamento dei dati che avviene nell’ambito dell’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Tali operazioni di trattamento dei dati dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Poiché alcuni dei dati provenienti dall’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane devono essere scambiati con i sistemi non doganali dell’Unione attraverso EU CSW-CERTEX, è opportuno che ciascuno Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione senza indebito ritardo le violazioni dei dati personali che compromettano la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l’integrità dei dati personali trattati nel proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e scambiati attraverso EU CSW-CERTEX.

    (23)

    Affinché il processo di sdoganamento delle merci sia pienamente coordinato sono necessarie procedure a supporto della cooperazione digitale e della condivisione di informazioni tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici per espletare le formalità non doganali dell’Unione incluse nel sistema EU CSW-CERTEX e garantire il rispetto delle stesse. In tale contesto, per interoperabilità si intende la capacità di gestire tali processi senza soluzione di continuità tra sistemi e domini doganali e non doganali senza perdere il contesto o il significato dei dati scambiati. Per consentire la verifica pienamente automatizzata delle formalità non doganali dell’Unione, EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire l’interoperabilità tecnica e dovrebbe garantire che il significato dei dati pertinenti sia coerente. È importante allineare la terminologia doganale e non doganale per garantire che i dati e le informazioni scambiati siano conservati e compresi in tutti gli scambi tra i sistemi non doganali dell’Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, al fine di garantire l’applicazione armonizzata delle formalità non doganali dell’Unione in tutta l’Unione, è opportuno che EU CSW-CERTEX individui la procedura doganale o la procedura di riesportazione per la quale il documento di accompagnamento può essere utilizzato sulla base della decisione amministrativa indicata dall’autorità competente partner nel documento di accompagnamento. Da un punto di vista tecnico, EU CSW-CERTEX dovrebbe rendere compatibili i dati doganali e i dati non doganali trasformandone, ove necessario, il formato o la struttura, senza modificarne il contenuto.

    (24)

    In considerazione delle formalità non doganali dell’Unione contemplate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Esso dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali affinché applichino in modo migliore le politiche di regolamentazione non doganali dell’Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe altresì fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner affinché monitorino e determinino la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l’attuazione del principio dello «sportello unico» per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l’integrazione delle procedure doganali e non doganali dell’Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato.

    Alcuni atti giuridici dell’Unione richiedono trasferimenti di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione istituito nell’atto pertinente. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe pertanto consentire qualsiasi scambio automatizzato di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, ove richiesto da tali atti, senza limitare la cooperazione ai soli scambi di dati in parola. Nella misura in cui il diritto dell’Unione non lo preveda, gli Stati membri definiscono l’aspetto operativo della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità non doganali a livello nazionale. Gli Stati membri possono pertanto utilizzare tutte le funzionalità di EU CSW-CERTEX per l’adempimento completamente automatizzato delle formalità e per qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell’Unione che istituisce le formalità non doganali dell’Unione.

    (25)

    Al fine di istituire un canale di comunicazione unico con le autorità competenti per lo sdoganamento delle merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire agli operatori economici di presentare in un punto unico i dati necessari richiesti dalla normativa doganale e dalla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale e di ricevere il feedback elettronico delle relative informazioni dalle autorità interessate direttamente da tale punto. Tale feedback può comprendere notifiche di decisioni doganali. Dovrebbe essere possibile che il canale di comunicazione unico sia utilizzato solo per le formalità non doganali dell’Unione incluse in EU CSW-CERTEX e considerate idonee per misure di agevolazione supplementari.

    (26)

    esiste una significativa sovrapposizione tra i dati inseriti nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di riesportazione e i dati inseriti nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato. Per consentire il riutilizzo dei dati, in modo che gli operatori economici non debbano fornire gli stessi dati più di una volta, è necessario riconciliare e razionalizzare i requisiti in materia di dati per le formalità doganali e le formalità non doganali dell’Unione comprese in EU CSW-CERTEX. La Commissione dovrebbe pertanto individuare i dati compresi sia nella dichiarazione di dogana o nella dichiarazione di riesportazione e nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato («serie di dati comuni»). La Commissione dovrebbe inoltre individuare i dati richiesti unicamente da una normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale («serie di dati dell’autorità competente partner»). La serie di dati comuni, la serie di dati dell’autorità competente partner e la serie di dati richiesti solo dalla dogana dovrebbero costituire una serie di dati integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell’Unione incluse in EU CSW-CERTEX.

    (27)

    Per consentire l’espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali concernenti gli stessi movimenti di merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero, per i sistemi non doganali obbligatori dell’Unione, o potrebbero, per i sistemi non doganali volontari dell’Unione, consentire agli operatori economici di presentare, mediante una serie di dati integrata, tutti i dati richiesti da diverse autorità di regolamentazione per vincolare le merci ai regimi doganali o riesportarle. A seconda della formalità non doganale specifica dell’Unione, dovrebbe essere possibile introdurre tali dati in diversi momenti, e insieme alla dichiarazione in dogana o alla dichiarazione di riesportazione presentata prima della presentazione prevista delle merci alle autorità doganali, conformemente all’articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali presentazioni dovrebbero consentire di rispettare il principio «una tantum». Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero utilizzare la serie di dati integrata per trasmettere la serie di dati comuni e la serie di dati dell’autorità competente partner al sistema EU CSW-CERTEX, nonché i dati comuni e specifici richiesti dalla dogana alle autorità doganali.

    (28)

    Per trasmettere a tutte le autorità interessate le informazioni fornite dagli operatori economici attraverso gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il necessario scambio di informazioni tra il dominio doganale e quello non doganale. In particolare, EU CSW-CERTEX dovrebbe ricevere dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane i dati richiesti per l’espletamento delle formalità non doganali dell’Unione applicabili e trasmetterli al rispettivo sistema non doganale dell’Unione. Tale scambio dovrebbe consentire alle autorità competenti partner di esaminare le informazioni trasmesse ai rispettivi sistemi non doganali dell’Unione e di adottare le decisioni di sdoganamento da trasmettere alle autorità doganali tramite EU CSW-CERTEX. Le autorità doganali, a loro volta, dovrebbero trasmettere tali informazioni agli operatori economici tramite gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Il codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico («codice EORI») dovrebbe essere utilizzato come identificativo per la condivisione e il riferimento incrociato delle informazioni relative a tali scambi.

    (29)

    A norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, a ciascun operatore economico impegnato in operazioni doganali è assegnato un codice EORI come identificativo per tutte le relazioni con le autorità doganali nell’Unione. La Commissione gestisce un sistema centrale EORI per conservare e trattare i dati relativi all’EORI. Per facilitare la collaborazione tra le diverse autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci, le autorità competenti partner dovrebbero avere accesso al sistema EORI per convalidare il codice EORI che possono chiedere agli operatori economici nell’ambito delle loro formalità.

    (30)

    Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è essenziale per coordinare tutte le attività associate al funzionamento efficace dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Ciò contribuirà anche a colmare il divario tra i diversi livelli di digitalizzazione e preparazione digitale, evitando così potenziali distorsioni. Data la portata ampia e diversificata di tali attività, è necessario che ciascuno Stato membro nomini un’autorità competente quale coordinatore nazionale. Fatta salva l’organizzazione interna delle amministrazioni nazionali, il coordinatore nazionale dovrebbe fungere da punto di contatto per la Commissione e promuovere la cooperazione a livello nazionale, garantendo nel contempo l’interoperabilità dei sistemi. La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento ove necessario e contribuire a garantire l’efficace applicazione delle formalità non doganali dell’Unione.

    (31)

    Lo sviluppo dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane comporta vari costi di attuazione. È importante ripartire tali costi tra la Commissione e gli Stati membri nel modo più appropriato a seconda del tipo di servizi forniti. La Commissione dovrebbe farsi carico dei costi inerenti allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, che è la componente centrale dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero farsi carico dei costi connessi al loro ruolo nel garantire le interfacce con EU CSW-CERTEX e allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.

    (32)

    È necessaria una pianificazione dettagliata per integrare progressivamente nel sistema EU CSW-CERTEX varie formalità non doganali dell’Unione previste da diversi settori. A tal fine è opportuno che la Commissione elabori un programma di lavoro per integrare tali formalità in EU CSW-CERTEX e per instaurare collegamenti tra i sistemi non doganali dell’Unione che trattano tali formalità e EU CSW-CERTEX. L’obiettivo principale del programma di lavoro dovrebbe essere quello di sostenere i requisiti operativi e il calendario di attuazione di tali attività, prestando particolare attenzione agli sviluppi informatici necessari, tra l’altro, negli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Il programma di lavoro dovrebbe essere riesaminato periodicamente per valutare i progressi complessivi compiuti nell’applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere aggiornato almeno ogni tre anni.

    (33)

    È opportuno che la Commissione monitori lo stato di sviluppo dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e il potenziale per ampliarne ulteriormente l’uso. A tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, con riferimento al programma di lavoro. Tale relazione dovrebbe inoltre indicare in maniera dettagliata le attuali formalità non doganali dell’Unione e quelle incluse nelle proposte legislative della Commissione, al fine di fornire una chiara panoramica della digitalizzazione delle formalità alle frontiere. Inoltre, tale relazione dovrebbe includere, almeno ogni tre anni, i risultati del monitoraggio periodico del funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Unitamente al monitoraggio, la Commissione dovrebbe altresì valutare le prestazioni di EU CSW-CERTEX per garantire l’efficace applicazione delle formalità non doganali dell’Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione sul funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Tali relazioni dovrebbero fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e proporre raccomandazioni per il futuro alla luce dei progressi ottenuti in vista del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l’efficace applicazione delle formalità non doganali dell’Unione. Tali relazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito, tra l’altro, ai rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Ai fini del monitoraggio e delle relazioni, la Commissione dovrebbe instaurare e mantenere un dialogo costante con gli Stati membri, gli operatori economici pertinenti e altre parti interessate.

    (34)

    Lo sviluppo di nuovi sistemi informatici e l’aggiornamento dei sistemi informatici esistenti richiedono notevoli sforzi in termini di investimenti finanziari e umani, soprattutto nel settore informatico stesso. Il presente regolamento permette di colmare i divari tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e fornisce un quadro per la collaborazione digitale che deve essere attuato in tutta l’Unione. Pertanto, al fine di garantire una pianificazione e un calendario adeguati, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare valutazioni d’impatto sui loro sistemi, processi e pianificazione nazionali e a fornire tempestivamente alla Commissione le informazioni necessarie al fine di promuovere una migliore regolamentazione, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati e gli atti di esecuzione, nel rispetto degli obiettivi dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12).

    (35)

    Al fine di garantire il funzionamento efficiente ed efficace dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo alle modifiche all’elenco delle formalità non doganali dell’Unione comprese nel sistema EU CSW-CERTEX di cui all’allegato; di integrare il presente regolamento specificando i dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX; e di integrare il presente regolamento individuando la serie di dati comuni insieme alla serie di dati dell’autorità competente partner per ciascun atto pertinente dell’Unione applicabile alle formalità non doganali dell’Unione integrate nel sistema EU CSW-CERTEX. Nel modificare l’elenco delle formalità non doganali dell’Unione che rientrano nel sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione dovrebbe anche stabilire le date in cui i rispettivi sistemi non doganali dell’Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero essere collegati a EU CSW-CERTEX al più tardi. Tali date dovrebbero essere stabilite tenendo conto di due elementi: in primo luogo, le date entro le quali devono essere adempiuti determinati obblighi derivanti dalla legislazione dell’Unione, al fine di garantire che l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane possa essere utilizzato a tal fine e, in secondo luogo, le finestre di utilizzo comunemente utilizzate per i sistemi doganali.

    Gli Stati membri potrebbero collegare determinati sistemi non doganali dell’Unione e l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane a EU CSW-CERTEX prima delle date stabilite nell’allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (36)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle responsabilità rispettive dei contitolari del trattamento in materia di rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725; l’adozione di norme specifiche per lo scambio di informazioni da trattare nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali; la determinazione delle formalità non doganali dell’Unione integrate in EU CSW-CERTEX che possono essere oggetto di una cooperazione digitale supplementare; l’adozione di disposizioni procedurali per gli scambi supplementari di informazioni trattate nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche che disciplinano la protezione dei dati personali, e l’adozione di un programma di lavoro a sostegno dell’attuazione delle disposizioni relative al collegamento dei pertinenti sistemi non doganali dell’Unione al sistema EU CSW-CERTEX e all’integrazione delle rispettive formalità non doganali dell’Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (37)

    Poiché il presente regolamento istituisce un meccanismo che consente alle autorità doganali di far rispettare le formalità concernenti il processo di sdoganamento delle merci, è necessario includere tale meccanismo e le relative disposizioni integrative e di attuazione nella definizione di normativa doganale di cui all’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale approccio è in linea con l’articolo 3 di tale regolamento, che affida alle autorità doganali il compito di garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti in stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità, agevolando nel contempo gli scambi commerciali. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di includere l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane nell’elenco della normativa doganale ivi contenuto. L’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che i documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente o la riesportazione debbano essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione. Poiché le autorità doganali potranno ottenere tramite il sistema EU CSW-CERTEX i dati necessari associati alle formalità non doganali dell’Unione, tale obbligo dovrebbe essere considerato soddisfatto. Pertanto, al fine di integrare meglio i regimi doganali e non doganali dell’Unione, consentendo loro di funzionare simultaneamente, l’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (38)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 novembre 2020.

    (39)

    L’integrazione delle formalità non doganali dell’Unione nel sistema EU CSW-CERTEX richiede l’attuazione di nuove infrastrutture informatiche per instaurare i collegamenti tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione, la determinazione dei dati da scambiare e l’elaborazione di specifiche tecniche e funzionali. È pertanto opportuno prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il calendario necessario per portare avanti tali sviluppi a livello nazionale e dell’Unione. Inoltre, si prevede che l’attuazione di misure supplementari di cooperazione digitale richiederà tempi sostanzialmente più lunghi, in quanto comporta l’individuazione preliminare delle formalità non doganali dell’Unione interessate unitamente ai pertinenti sviluppi tecnici. È pertanto necessario differire l’applicazione di talune disposizioni del presente regolamento.

    (40)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire una più efficace applicazione dei requisiti normativi dell’Unione attraverso le frontiere dell’Unione e l’agevolazione degli scambi internazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura intrinsecamente transnazionale della circolazione transfrontaliera delle merci e della sua complessità, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane»), che fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell’Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane per sostenere l’interazione e potenziare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato.

    Esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni mediante serie di dati interoperabili nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «autorità doganali»: le autorità doganali ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    2)

    «normativa doganale»: la normativa doganale ai sensi dell’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    3)

    «operatore economico»: un operatore economico ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    4)

    «formalità doganali»: le formalità doganali ai sensi dell’articolo 5, punto 8, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    5)

    «dichiarazione in dogana»: la dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 5, punto 12, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    6)

    «dichiarazione di riesportazione»: la dichiarazione di riesportazione ai sensi dell’articolo 5, punto 13, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    7)

    «dichiarante»: il dichiarante ai sensi dell’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    8)

    «regime doganale»: il regime doganale ai sensi dell’articolo 5, punto 16, del regolamento (UE) n. 952/2013;

    9)

    «ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane»: un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici;

    10)

    «autorità competente partner»: l’autorità di uno Stato membro, o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all’espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell’Unione;

    11)

    «formalità non doganale dell’Unione»: tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un’autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale;

    12)

    «documento di accompagnamento»: qualsiasi documento richiesto rilasciato da un’autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell’Unione sono state espletate;

    13)

    «gestione della quantità»: l’attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali;

    14)

    «sistema non doganale dell’Unione»: un sistema elettronico dell’Unione istituito dalla normativa dell’Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell’Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull’espletamento della rispettiva formalità non doganale dell’Unione;

    15)

    «codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all’articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (14);

    16)

    «sistema EORI»: il sistema istituito per le finalità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

    1.   È istituito un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Esso comprende:

    a)

    un sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane;

    b)

    gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;

    c)

    i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte A, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell’Unione;

    d)

    i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte B, il cui uso è volontario a norma del diritto dell’Unione.

    2.   L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e le sue componenti sono progettati, interconnessi e gestiti conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, libera circolazione dei dati non personali e cibersicurezza, utilizzando le tecnologie più appropriate tenuto conto delle particolari caratteristiche dei dati e dei sistemi elettronici specifici interessati e delle finalità di tali sistemi.

    Capo II

    Sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

    Articolo 4

    Istituzione del sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane

    È istituito un sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) per consentire lo scambio di informazioni, come previsto al capo IV. EU CSW-CERTEX collega gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato.

    Articolo 5

    Ruoli e responsabilità di EU CSW-CERTEX

    1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa, integra e gestisce il sistema EU CSW-CERTEX.

    2.   La Commissione:

    a)

    collega i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato con EU CSW-CERTEX entro le date di cui all’allegato e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell’Unione ivi elencate;

    b)

    fornisce orientamenti e assistenza tempestivi agli Stati membri quando si collegano al sistema EU CSW-CERTEX come indicato ai paragrafi 4 e 5.

    3.   Qualora fornisca una formazione su EU CSW-CERTEX, la Commissione procede in tal senso a norma del regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    4.   Gli Stati membri, assistiti, se del caso, dalla Commissione, collegano gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX entro le date di cui all’allegato, parte A, e consentono lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte A.

    5.   Gli Stati membri, assistiti se del caso dalla Commissione, possono collegare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e consentire lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte B.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 per modificare l’allegato, parte A, per quanto riguarda le formalità non doganali dell’Unione, i rispettivi sistemi non doganali dell’Unione stabiliti nella normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale e la data dei collegamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

    7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 per modificare l’allegato, parte B, per quanto riguarda:

    a)

    le formalità non doganali dell’Unione e i rispettivi sistemi non doganali volontari dell’Unione stabiliti nella normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, se l’uso del sistema EU CSW-CERTEX è previsto da tale normativa;

    b)

    le formalità e i sistemi non doganali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 (17) e (CE) n. 338/97 del Consiglio (18); e

    c)

    la data del collegamento di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo per i sistemi non doganali dell’Unione di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

    Articolo 6

    Trattamento di dati personali in EU CSW-CERTEX

    1.   Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX solo per le seguenti finalità:

    a)

    consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato per quanto riguarda le formalità non doganali dell’Unione ivi elencate;

    b)

    effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ove necessario, al fine di consentire lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

    2.   Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX unicamente per le seguenti categorie di interessati:

    a)

    le persone fisiche i cui dati personali figurano nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione;

    b)

    le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per l’espletamento delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato;

    c)

    il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner o di qualsiasi altra autorità o altro organismo autorizzato pertinente i cui dati personali figurano nei documenti di cui alle lettere a) e b);

    d)

    il personale della Commissione e i fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate a EU CSW-CERTEX.

    3.   Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX solo per le seguenti categorie di dati personali:

    a)

    nome, indirizzo, codice del paese e numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che la normativa doganale o la normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale richiedono per l’espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell’Unione;

    b)

    nome e firma del personale di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

    4.   Ad eccezione dei registri tecnici che indicano i documenti di accompagnamento scambiati e il flusso di tale scambio, il sistema EU CSW-CERTEX non conserva nessuna delle informazioni scambiate tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione.

    5.   La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata utilizzando un’infrastruttura informatica situata nell’Unione.

    Articolo 7

    Contitolarità del trattamento in EU CSW-CERTEX UE

    1.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri responsabili delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato sono contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   I contitolari del trattamento:

    a)

    collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati;

    b)

    si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l’identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;

    c)

    scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e del capo III, sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725;

    d)

    garantiscono e proteggono la sicurezza, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.

    Capo III

    Ambienti nazionali di sportello unico per le dogane

    Articolo 8

    Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

    1.   Ciascuno Stato membro istituisce un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane ed è responsabile del suo sviluppo, integrazione e funzionamento.

    2.   Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici attraverso EU CSW-CERTEX ai fini del rispetto e dell’efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato.

    3.   Per le formalità non doganali e i sistemi dell’Unione di cui all’allegato, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le funzionalità seguenti:

    a)

    un canale di comunicazione unico agli operatori economici che possono utilizzarlo per l’espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell’Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all’articolo 12;

    b)

    la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell’Unione, se del caso; nonché

    c)

    la verifica automatica del rispetto delle formalità non doganali dell’Unione elencate nell’allegato sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali attraverso EU CSW-CERTEX da sistemi non doganali dell’Unione.

    4.   Per ciascuna delle formalità e dei sistemi non doganali dell’Unione elencati nella parte B dell’allegato, se l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane sia collegato al sistema EU CSW-CERTEX conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, tale ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane fornisce tutte le funzionalità elencate al paragrafo 3 del presente articolo.

    5.   Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono essere utilizzati come piattaforma per il coordinamento dei controlli eseguiti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 9

    Trattamento dei dati personali nell’ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

    1.   Il trattamento dei dati personali nell’ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane in conformità del regolamento (UE) 2016/679 avviene separatamente dalle operazioni di trattamento di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

    2.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti che agiscono in qualità di titolare del trattamento dei dati effettuato nell’ambito del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane.

    3.   Ad eccezione delle violazioni che non riguardano i dati scambiati con EU CSW-CERTEX, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le violazioni dei dati personali che compromettono la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l’integrità dei dati personali trattati nell’ambito del proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane.

    Capo IV

    Cooperazione digitale — Scambio di informazioni e altre norme procedurali

    SEZIONE 1

    COOPERAZIONE DIGITALE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL’UNIONE

    Articolo 10

    Scambio di informazioni mediante EU CSW-CERTEX e relativo uso

    1.   Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell’Unione per le seguenti finalità:

    a)

    mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013;

    b)

    mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell’Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;

    c)

    facilitare e sostenere l’integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l’espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatta salva l’attuazione nazionale di tali procedure;

    d)

    consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell’Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l’uso a livello nazionale di tali dati.

    2.   Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:

    a)

    allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; nonché

    b)

    trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l’espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell’Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 21 che integrano il presente regolamento per specificare i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese, se del caso, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    SEZIONE 2

    COOPERAZIONE DIGITALE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL’UNIONE

    Articolo 11

    Semplificazione dell’espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell’Unione

    1.   Per le formalità non doganali e i sistemi dell’Unione di cui all’allegato, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le seguenti funzionalità:

    a)

    consentire agli operatori economici di presentare le informazioni pertinenti richieste per l’espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell’Unione applicabili; nonché

    b)

    comunicare agli operatori economici il feedback elettronico delle autorità doganali e dalle autorità competenti partner relativo all’espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell’Unione.

    2.   Per le formalità non doganali e i sistemi dell’Unione di cui all’allegato, parte B, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono fornire le funzionalità di cui al paragrafo 1. In tale situazione, è fornita la stessa serie di funzionalità di quella indicata al paragrafo 1.

    Articolo 12

    Formalità non doganali dell’Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare

    1.   Le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato sono soggette alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e degli articoli 11, 13, 14 e 15, a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che le pertinenti formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato soddisfano i seguenti criteri:

    a)

    esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da inserire nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato;

    b)

    il numero di documenti di accompagnamento rilasciati nell’Unione per la formalità specifica non è trascurabile;

    c)

    il corrispondente sistema non doganale dell’Unione di cui all’allegato può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI;

    d)

    la normativa dell’Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l’espletamento della formalità specifica tramite i sistemi nazionali di sportello unico doganale a norma dell’articolo 11.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Armonizzazione e razionalizzazione dei dati

    1.   La Commissione individua la serie di dati comuni necessaria per la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione e per i documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato («serie di dati comuni»).

    2.   La Commissione individua inoltre i dati supplementari soggetti unicamente alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale. Tali dati supplementari sono identificati con l’acronimo corrispondente della formalità non doganale dell’Unione di cui all’allegato, seguito dai termini «serie di dati dell’autorità competente partner ».

    3.   La serie comune di dati, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 e la serie di dati richiesta per vincolare le merci a un regime doganale specifico o riesportarle, costituiscono una serie di dati integrata contenente tutti i dati di cui necessitano le autorità doganali e le autorità competenti partner.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 21 per individuare, da un lato, i dati della serie di dati comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, dall’altro, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo per ciascuno dei pertinenti atti dell’Unione applicabili alle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato.

    Articolo 14

    Presentazione dei dati doganali e non doganali dell’Unione da parte degli operatori economici

    1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono consentire agli operatori economici di presentare una serie di dati integrata di cui all’articolo 13, paragrafo 3, compresa la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione presentata prima della presentazione delle merci a norma dell’articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    2.   La serie di dati integrata presentata a norma del paragrafo 1 va considerata come costitutiva, a seconda dei casi, della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione e della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato.

    Articolo 15

    Scambio supplementare di informazioni tramite EU CSW-CERTEX

    1.   Il sistema EU CSW-CERTEX consente il necessario scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione per le seguenti finalità:

    a)

    trasmettere i dati individuati come la serie di dati comuni a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, nonché i dati supplementari identificati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 («serie di dati per le autorità competenti partner»); consentire alle autorità competenti partner di svolgere le loro funzioni con riguardo alle formalità pertinenti conformemente alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale;

    b)

    trasmettere agli operatori economici, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l’eventuale feedback delle autorità competenti partner inserito nel sistema o nei sistemi non doganali dell’Unione pertinenti.

    2.   Se un operatore economico è registrato presso le autorità doganali a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, il codice EORI è utilizzato per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni procedurali per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, norme specifiche per disciplinare la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    SEZIONE 3

    ALTRE NORME PROCEDURALI

    Articolo 16

    Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner

    Nell’esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al sistema EORI per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici conservati in tale sistema.

    Articolo 17

    Coordinatori nazionali

    Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l’attuazione del presente regolamento:

    a)

    funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento;

    b)

    promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner;

    c)

    coordina le attività relative al collegamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 4.

    Capo V

    Costi del sistema EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio e comunicazione

    Articolo 18

    Spese

    1.   I costi associati allo sviluppo, all’integrazione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell’Unione sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

    2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi connessi allo sviluppo, all’integrazione e al funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane e al collegamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX.

    Articolo 19

    Programma di lavoro

    La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro inteso a sostenere l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al collegamento dei sistemi non doganali dell’Unione, di cui all’allegato al sistema EU CSW-CERTEX, e all’integrazione delle rispettive formalità non doganali dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    Il programma di lavoro di cui al primo comma è riesaminato e aggiornato periodicamente, e almeno una volta ogni tre anni, al fine di valutare e migliorare l’attuazione complessiva del presente regolamento.

    Articolo 20

    Monitoraggio e comunicazione

    1.   La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri, comprese le informazioni relative al funzionamento dei rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.

    2.   La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX. La valutazione include una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto al livello dell’Unione del sistema EU CSW-CERTEX.

    3.   Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione include:

    a)

    una panoramica delle formalità non doganali dell’Unione incluse nella legislazione dell’Unione e nelle proposte legislative della Commissione;

    b)

    una panoramica dettagliata dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro per quanto riguarda il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in relazione all’attuazione del presente regolamento; e

    c)

    una panoramica dettagliata dei progressi generali per quanto riguarda l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane in relazione al programma di lavoro di cui all’articolo 19.

    Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al primo comma contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l’impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese.

    4.   Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni relative all’attuazione del presente regolamento necessarie per la relazione di cui al paragrafo 3.

    Capo VI

    Procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 e disposizioni finali

    Articolo 21

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 12 dicembre 2022.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 22

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 23

    Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

    Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

    1)

    all’articolo 5, punto 2, è aggiunta la lettera seguente:

    «e)

    il regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e le disposizioni integrative o di attuazione;

    (*1)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).»;"

    2)

    all’articolo 163, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’Unione applicabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell’Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.».

    Articolo 24

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 11, l’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2031.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  GU C 220 del 9.6.2021, pag. 62.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022.

    (3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (4)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

    (5)  Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    (7)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

    (9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (11)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

    (12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (14)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

    (16)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

    (17)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

    (18)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).


    ALLEGATO

    Parte A

    Formalità non doganali dell’Unione e sistemi non doganali obbligatori dell’Unione

    Formalità non doganale dell’Unione

    Acronimo

    Sistema non doganale dell’Unione

    Normativa pertinente dell’Unione

    Data di applicazione

    Documento sanitario comune di entrata per gli animali

    DSCE-A

    TRACES

    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    3 marzo 2025

    Documento sanitario comune di entrata per i prodotti

    DSCE-P

    TRACES

    Regolamento (UE) 2017/625

    3 marzo 2025

    Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale

    DSCE-D

    TRACES

    Regolamento (UE) 2017/625

    3 marzo 2025

    Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali

    DSCE-PP

    TRACES

    Regolamento (UE) 2017/625

    3 marzo 2025

    Certificato di ispezione

    CDI

    TRACES

    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    3 marzo 2025

    Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono

    ODS

    Sistema di licenze ODS 2

    Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

    3 marzo 2025

    Gas fluorurati a effetto serra

    F-GAS

    Portale F-Gas e sistema di licenze HFC

    Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

    3 marzo 2025

    Licenza di importazione per i beni culturali

    LDI-BC

    TRACES

    Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

    3 marzo 2025

    Dichiarazione dell’importatore per i beni culturali

    DDI-BC

    TRACES

    Regolamento (UE) 2019/880

    3 marzo 2025

    Descrizione generale dei beni culturali

    DG-BC

    TRACES

    Regolamento (UE) 2019/880

    3 marzo 2025

    Parte B

    Formalità non doganali dell’Unione e sistemi non doganali volontari dell’Unione nei casi in cui l’uso del sistema EU CSW-CERTEX sia previsto dalla normativa dell’Unione

    Formalità non doganale dell’Unione

    Acronimo

    Sistema non doganale dell’Unione

    Pertinente normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale

    Termine per il collegamento

    Licenza di importazione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale

    FLEGT

    TRACES

    Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (6)

    3 marzo 2025

    Regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

    DuES

    Sistema di rilascio di licenze elettroniche

    Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)

    3 marzo 2025

    Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

    CITES

    TRACES

    Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (8)

    1o ottobre 2025

    Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato

    ICSMS

    ICSMS

    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (9)

    16 dicembre 2025


    (1)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

    (5)  Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).


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