Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1409

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione del 18 agosto 2022 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

C/2022/5850

GU L 216 del 19.8.2022, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1409/oj

19.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 216/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1409 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2022

relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, l’articolo 13 bis e l’articolo 36, primo comma, lettera h),

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, in particolare l’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 45 quinquies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce il sistema di ingressi/uscite che registra elettronicamente e conserva la data, l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi o a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce il sistema di informazione visti per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti.

(3)

L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (eu-LISA) è responsabile dello sviluppo del sistema di ingressi/uscite e della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite e del sistema di informazione visti.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione (4) ha stabilito le specifiche e le condizioni per il funzionamento del servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, comprese disposizioni specifiche in merito alla protezione dei dati e alla sicurezza. Tali specifiche e condizioni tengono conto dei viaggiatori esenti dall’obbligo del visto ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali specifiche e condizioni dovrebbero essere adattate in modo da tenere conto dei cittadini di paesi terzi che necessitano di un visto per soggiorni di breve durata, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 45 quater del regolamento (CE) n. 767/2008. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

(5)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori sono tenuti a utilizzare il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto.

(6)

A norma dell’articolo 45 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti ad utilizzare il portale per i vettori per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto per soggiorno di breve durata o di visto di transito aeroportuale o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto di transito aeroportuale, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.

(7)

Per poter verificare se il cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto o per cui è previsto l’obbligo di visto di transito aeroportuale, di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, sia in possesso di un visto o di un permesso valido, i vettori dovrebbero avere accesso al servizio web. È opportuno che i vettori accedano al servizio web attraverso un metodo di autenticazione e siano in grado di inviare e ricevere messaggi in un formato stabilito da eu-LISA.

(8)

Per consentire ai vettori di collegarsi e di utilizzare il servizio web, è opportuno stabilire norme tecniche sul formato dei messaggi e sul metodo di autenticazione, da specificare negli orientamenti tecnici che costituiscono parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, di cui è prevista l’adozione da parte di eu-LISA.

(9)

I vettori dovrebbero poter indicare che i passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (CE) n. 767/2008 e in tal caso dovrebbero ricevere dal servizio web una risposta automatica «non applicabile», senza dover interrogare la banca dati a sola lettura e senza doversi registrare.

(10)

La Commissione, eu-LISA e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per informare tutti i vettori noti delle modalità e dei tempi in cui è possibile registrarsi. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione e, se del caso, completato correttamente il collaudo, eu-LISA dovrebbe collegare il vettore all’interfaccia per i vettori.

(11)

È opportuno che i vettori autenticati consentano l’accesso al servizio web unicamente al personale debitamente autorizzato.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme sulla protezione dei dati e la sicurezza applicabili al metodo di autenticazione.

(13)

Al fine di assicurare che l’interrogazione di verifica si basi su informazioni per quanto possibile aggiornate, le interrogazioni dovrebbero essere effettuate con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario programmato di partenza.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman con ingresso nel territorio degli Stati membri. L’imbarco può essere preceduto da verifiche di frontiera per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. In questi casi i vettori dovrebbero essere esonerati dall’obbligo di verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi dei viaggiatori.

(15)

I vettori dovrebbero avere accesso a un modulo web su un sito web pubblico che consenta loro di chiedere assistenza. Al momento della richiesta di assistenza, i vettori dovrebbero ricevere una conferma della ricezione con indicazione di un numero di ticket. eu-LISA o l’unità centrale ETIAS possono contattare i vettori che hanno ricevuto un ticket con qualunque mezzo necessario, anche telefonicamente, al fine di fornire una risposta adeguata. È necessario adottare ulteriori norme dettagliate per tale assistenza, che dovrebbe essere tenuta a fornire l’unità centrale ETIAS come da articolo 13 bis del regolamento (UE) 2017/2226.

(16)

Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 e il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata da tale regolamento.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (7). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(19)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(20)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(21)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (UE) 2017/2226, le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio (14); le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema di informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 (15), risultano soddisfatte tutte le condizioni per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226, e pertanto il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo in tali Stati membri a partire dalla sua entrata in funzione come previsto all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Le disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(22)

Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, in relazione alle disposizioni di cui al presente atto relative al regolamento (UE) 2017/2226, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d’informazione visti e l’attuazione di tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all’entrata in funzione di detto sistema. Gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite non è operativo dall’entrata in funzione dovrebbero connettersi ad esso conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

(23)

Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(24)

Per quanto riguarda la Croazia, le disposizioni di cui al presente regolamento relative al regolamento (CE) n. 767/2008 costituiscono un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.

(25)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e ha espresso un parere il 22 marzo 2022.

(26)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le norme dettagliate e le condizioni per il funzionamento del sito web e le norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 36, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2017/2226, e all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 767/2008;

b)

un metodo di autenticazione per i vettori che consenta loro di adempiere ai loro obblighi a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008, e norme dettagliate e condizioni in materia di registrazione dei vettori al fine del loro accesso al metodo di autenticazione;

c)

i dettagli delle procedure da seguire qualora sia tecnicamente impossibile per i vettori accedere al servizio web a norma dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«interfaccia per i vettori»: il servizio web sviluppato da eu-LISA a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, quando utilizzato per gli scopi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e il portale per i vettori di cui all’articolo 45 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, consistente in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura;

(2)

«orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 rilevante per i vettori ai fini dell’attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

(3)

«personale debitamente autorizzato»: lavoratori dipendenti o vincolati contrattualmente dal vettore o da altre persone fisiche o giuridiche che agiscono sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare per conto del vettore se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e a partire dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, di verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto per soggiorno di breve durata o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lungo durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno valido, a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 3

Obblighi dei vettori

1.   Dall’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano un’interrogazione per verificare se, nel caso di un visto per ingresso singolo o di un visto per ingresso doppio, il numero di ingressi autorizzati dal visto sia già stato utilizzato, a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 («interrogazione di verifica»), attraverso l’interfaccia per i vettori.

2.   Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano un’interrogazione attraverso l’interfaccia per i vettori per verificare se:

a)

nel caso di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di ingressi autorizzati dal visto sia già stato utilizzato, oppure se il titolare del visto abbia già raggiunto il soggiorno massimo autorizzato, a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226;

b)

nel caso di un visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno, il visto o il permesso siano validi, a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

3.   Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti i vettori avviano l’interrogazione di verifica per visto per soggiorno di lunga durata o per permesso di soggiorno in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno rilasciati dopo l’entrata in funzione del VIS. I vettori verificano manualmente i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati prima dell’entrata in funzione del sistema di informazione visti.

4.   L’interrogazione di verifica è avviata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato.

5.   I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi:

a)

meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori;

b)

autenticazione;

c)

registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi;

d)

revisione periodica dei diritti di accesso.

Articolo 4

Connessione e accesso all’interfaccia per i vettori

1.   I vettori si collegano all’interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:

a)

una connessione di rete apposita;

b)

una connessione Internet.

2.   I vettori accedono all’interfaccia per i vettori con uno dei seguenti metodi:

a)

un’interfaccia da sistema a sistema (interfaccia per la programmazione di applicazioni);

b)

un’interfaccia web (browser);

c)

un’applicazione per dispositivi mobili.

Articolo 5

Interrogazioni

1.   Per avviare un’interrogazione di verifica, il vettore inserisce i seguenti dati del viaggiatore:

a)

cognome; nome o nomi;

b)

data di nascita; sesso; cittadinanza;

c)

tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

d)

data di scadenza della validità del documento di viaggio;

e)

data di arrivo prevista alla frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;

f)

una delle seguenti informazioni:

(1)

lo Stato membro di ingresso previsto che applica integralmente l’acquis di Schengen;

(2)

se è possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che applica integralmente l’acquis di Schengen;

(3)

lo Stato membro di ingresso previsto che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;

(4)

se è possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;

(5)

dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito per i cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), se del caso;

g)

i dettagli (data e orario locale della partenza prevista, numero identificativo se disponibile o altro mezzo di identificazione del trasporto) del mezzo di trasporto utilizzato per accedere al territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite.

Il vettore può anche indicare il numero del visto per soggiorno di breve durata, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

2.   Dall’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, qualora la destinazione non possa essere raggiunta con un visto per ingresso singolo, al momento di effettuare l’interrogazione di verifica il vettore inserisce l’informazione che l’itinerario prevede due ingressi negli Stati membri.

Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, qualora la destinazione non possa essere raggiunta con un visto per ingresso singolo, al momento di effettuare l’interrogazione di verifica il vettore inserisce l’informazione che l’itinerario prevede due o molteplici ingressi negli Stati membri.

3.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), ai vettori è consentito scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio.

4.   Dall’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti, se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento o si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo specificare nell’interrogazione di verifica.

Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, il vettore deve poter specificare nell’interrogazione di verifica:

a)

se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento, eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, oppure

b)

nel caso di transito aeroportuale, se il passeggero non è tenuto ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.

5.   I vettori devono poter effettuare un’interrogazione di verifica per uno o più passeggeri. L’interfaccia per i vettori fornisce la risposta di cui all’articolo 6 per ciascun passeggero inserito nell’interrogazione.

Articolo 6

Risposta

1.   Dall’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti, se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento, si trova in transito aeroportuale o è titolare di un visto nazionale per soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, di detto regolamento, la risposta è «non applicabile». In tutti gli altri casi, la risposta è «OK» o «non OK».

2.   Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti:

a)

se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’articolo 2 di detto regolamento, eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, la risposta è «non applicabile»;

b)

nel caso di transito aeroportuale, se il passeggero non è tenuto ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta è «non applicabile»;

c)

in tutti gli altri casi, se il passeggero è titolare di un visto per soggiorno di breve durata, di un permesso di soggiorno o di un visto di transito aeroportuale, la risposta è «OK» o «non OK».

Se la risposta all’interrogazione di verifica è «non OK», l’interfaccia per i vettori specifica che la risposta proviene dal sistema di ingressi/uscite o dal sistema di informazione visti.

3.   Dall’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:

a)

se il viaggiatore è in possesso di un visto uniforme per soggiorno di breve durata:

(1)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi (uno o due) autorizzato dal visto: OK;

(2)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi (uno o due) autorizzato dal visto: non OK;

(3)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

b)

se il viaggiatore è soggetto all’obbligo del visto e non sono disponibili informazioni sul visto: non OK;

c)

se il vettore specifica che l’itinerario richiede un visto per ingresso doppio:

(1)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio, valido per la data di arrivo, e nessuno dei due ingressi è stato utilizzato: OK;

(2)

se il viaggiatore non è in possesso di un visto per ingresso doppio: non OK;

(3)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma è stato utilizzato almeno un ingresso: non OK;

(4)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma almeno un ingresso non è valido per la data di arrivo: non OK.

4.   Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica nel caso in cui il vettore indichi lo Stato membro di transito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 5, sono determinate secondo le seguenti regole:

a)

se il viaggiatore è in possesso di un visto di transito aeroportuale:

(1)

se il visto di transito aeroportuale corrisponde alla zona di transito dell’aeroporto dello Stato membro: OK;

(2)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

(3)

se il visto è un visto di transito aeroportuale semplice e non è stato utilizzato: OK;

(4)

se il visto è un visto di transito aeroportuale doppio ed è stato utilizzato una volta sola: OK; oppure

b)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata:

(1)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato: OK;

(2)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato: non OK;

(3)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure

c)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata:

(1)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: OK;

(2)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;

(3)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;

(4)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di transito non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: NON OK;

(5)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure

d)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata:

(1)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

(2)

diversamente: OK; oppure

e)

se il viaggiatore è in possesso di un permesso di soggiorno:

(1)

se il permesso di soggiorno è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

(2)

diversamente: OK.

5.   Dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, le risposte alle interrogazioni di verifica nel caso in cui il vettore indichi lo Stato membro di destinazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punti da 1 a 4, sono determinate secondo le seguenti regole:

a)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata:

(1)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato: OK;

(2)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato: non OK;

(3)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK; oppure

b)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata:

(1)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: OK;

(2)

se non è stato ancora raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto e vi è almeno 1 giorno rimanente di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;

(3)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: non OK;

(4)

se è già stato raggiunto il numero di ingressi autorizzato dal visto o vi sono 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, e se lo Stato membro di ingresso non corrisponde a uno degli Stati membri che riconoscono la validità territoriale limitata: NON OK;

(5)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK,

c)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata:

(1)

se il visto è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

(2)

diversamente: OK;

d)

se il viaggiatore è in possesso di un permesso di soggiorno:

(1)

se il permesso di soggiorno è scaduto o è stato revocato o annullato: non OK;

(2)

diversamente: OK;

e)

se il viaggiatore è soggetto all’obbligo del visto e non sono disponibili informazioni sul visto: non OK,

f)

se il vettore specifica che per l’itinerario in questione non è sufficiente un visto per ingresso singolo:

(1)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio, valido per la data di arrivo, e nessuno dei due ingressi è stato utilizzato: OK;

(2)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso singolo: non OK;

(3)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma è stato utilizzato almeno un ingresso: non OK;

(4)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingresso doppio ma almeno un ingresso non è valido per la data di arrivo: non OK;

(5)

se il viaggiatore è in possesso di un visto per ingressi multipli: OK.

6.   Se il viaggiatore è esente dall’obbligo del visto o rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240, si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione C(2022) 4550 della Commissione (18).

Articolo 7

Formato dei messaggi

eu-LISA specifica negli orientamenti tecnici i formati dei dati e la struttura dei messaggi da utilizzare per trasmettere le interrogazioni di verifica e le risposte a tali interrogazioni attraverso l’interfaccia per i vettori. eu LISA prevede l’uso almeno dei seguenti formati di dati:

a)

UN/EDIFACT;

b)

PAXLST/CUSRES;

c)

XML;

d)

JSON.

Articolo 8

Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e il servizio web per i cittadini di paesi terzi e alla qualità dei dati

1.   I dati riguardanti i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorni di lunga durata, i visti di transito aeroportuale, i permessi di soggiorno e le autorizzazioni ai viaggi rilasciati, annullati e revocati sono automaticamente estratti dal sistema di informazione visti, dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e dal sistema di ingressi/uscite almeno una volta al giorno e trasmessi alla banca dati a sola lettura.

2.   Tutte le estrazioni di dati nella banca dati a sola lettura di cui al paragrafo 1 sono registrate.

3.   eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web e dei dati personali in esso contenuti, e del processo di estrazione e trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati a sola lettura. I dettagli della realizzazione tecnica sono ricavati dal piano di sicurezza che segue il processo di valutazione del rischio.

4.   Non è possibile trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema di ingressi/uscite o al sistema di informazione visti.

Articolo 9

Metodo di autenticazione

1.   eu-LISA sviluppa un metodo di autenticazione, che tenga conto delle informazioni sulla gestione dei rischi per la sicurezza e dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e dei principi del controllo dell’accesso, compresa la responsabilità, e che consenta di rintracciare il soggetto che avvia l’interrogazione di verifica.

2.   I dettagli del metodo di autenticazione sono stabiliti negli orientamenti tecnici.

3.   Il metodo di autenticazione è collaudato conformemente all’articolo 12.

4.   Se il vettore accede all’interfaccia per i vettori utilizzando l’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il metodo di autenticazione è integrato da mezzi di autenticazione reciproca.

Articolo 10

Registrazione per il metodo di autenticazione

1.   I vettori di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 45 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri, sono tenuti a registrarsi prima di avere accesso al metodo di autenticazione.

2.   eu-LISA mette a disposizione su un sito web pubblico un modulo di registrazione da compilare online. Il modulo di registrazione può essere presentato unicamente a condizione che siano stati correttamente compilati tutti i campi.

3.   Il modulo di registrazione comprende campi che impongono ai vettori di fornire le seguenti informazioni:

a)

denominazione legale del vettore e suoi dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale);

b)

dati di contatto del rappresentante legale della società che chiede la registrazione e contatti sostitutivi (nomi, numeri di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale), indirizzo e-mail funzionale e altri mezzi di comunicazione che il vettore intende utilizzare ai fini degli articoli 13 e 14;

c)

lo Stato membro o il paese terzo che ha emesso il documento ufficiale di iscrizione della società di cui al paragrafo 6 e il numero di iscrizione, se disponibile;

d)

se il vettore ha allegato, a norma del paragrafo 6, un documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da un paese terzo, gli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare entro l’anno successivo.

4.   Il modulo di registrazione informa i vettori dei requisiti minimi di sicurezza. I vettori assicurano il rispetto dei seguenti obiettivi:

a)

individuazione e gestione dei rischi per la sicurezza legati alla connessione all’interfaccia per i vettori;

b)

protezione degli ambienti e dei dispositivi collegati all’interfaccia per i vettori;

c)

individuazione, analisi, risposta e ripresa in caso di incidenti di cibersicurezza.

5.   Il modulo di registrazione impone ai vettori di dichiarare:

a)

che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri o intendono farlo nei successivi sei mesi;

b)

che avranno accesso e faranno uso dell’interfaccia per i vettori nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza indicati nel modulo di registrazione, a norma del paragrafo 4;

c)

che unicamente il personale debitamente autorizzato avrà accesso all’interfaccia per i vettori.

6.   Il modulo di registrazione impone ai vettori di allegare una copia elettronica dei loro atti costitutivi, compresi, se del caso, gli statuti, e una copia elettronica di un estratto del documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da almeno uno Stato membro, se del caso, o da un paese terzo, in una lingua ufficiale dell’Unione, oppure con una traduzione ufficiale in una lingua ufficiale dell’Unione o in islandese o norvegese. Il documento ufficiale di iscrizione della società può essere sostituito da una copia elettronica di un’autorizzazione a operare in uno o più Stati membri, ad esempio un certificato di operatore aereo.

7.   Il modulo di registrazione informa i vettori:

a)

che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque variazione riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, o in caso di variazioni tecniche che interessino la loro connessione «da sistema a sistema» con l’interfaccia per i vettori tali da poter richiedere ulteriori collaudi a norma dell’articolo 12, attraverso i dati di contatto specificati di eu-LISA da utilizzare a tale scopo;

b)

che saranno automaticamente cancellati dal metodo di autenticazione qualora i registri mostrino che essi non usano da un anno l’interfaccia per i vettori;

c)

che possono essere cancellati dal metodo di autenticazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 4 o degli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori;

d)

che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque violazione dei dati personali eventualmente verificatasi e a rivedere regolarmente i diritti di accesso del loro personale incaricato.

8.   Se il modulo di registrazione è stato trasmesso correttamente, eu-LISA registra il vettore e gli notifica l’avvenuta registrazione. Se il modulo di registrazione non è stato trasmesso correttamente, eu-LISA rifiuta la registrazione e informa il vettore dei motivi.

eu LISA mantiene un registro aggiornato dei vettori registrati. I dati personali contenuti nella registrazione dei vettori sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione della registrazione.

Articolo 11

Cancellazione dal metodo di autenticazione

1.   eu-LISA cancella la registrazione di un vettore che informi di non essere più operativo o di non trasportare più passeggeri nel territorio degli Stati membri.

2.   Se i registri mostrano che un vettore non usa da un anno l’interfaccia per i vettori, la sua registrazione è automaticamente cancellata.

3.   Se il vettore non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o ha altrimenti violato le disposizioni del presente regolamento, i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 4, o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori, eu-LISA può cancellarne la registrazione.

4.   eu-LISA informa il vettore della propria intenzione di cancellarne la registrazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, indicando il motivo, con un mese di preavviso rispetto alla cancellazione. Prima di cancellare la registrazione, eu-LISA offre al vettore l’opportunità di presentare osservazioni scritte.

5.   In caso di urgenti problemi di sicurezza informatica, in particolare qualora il vettore non sia in regola con i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 4, o con gli orientamenti tecnici, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. eu-LISA informa il vettore della sconnessione, indicandone i motivi.

6.   Nella misura necessaria, eu-LISA assiste i vettori che hanno ricevuto una notifica di cancellazione della registrazione o di sconnessione per correggere le carenze che hanno dato origine alla notifica e, se possibile, per un periodo di tempo limitato e a condizioni rigorose, offre ai vettori sconnessi l’opportunità di avviare interrogazioni di verifica con strumenti diversi da quelli di cui all’articolo 4.

7.   I vettori sconnessi possono essere nuovamente connessi all’interfaccia per i vettori una volta eliminati i problemi di sicurezza che hanno determinato la sconnessione. I vettori la cui registrazione è stata cancellata possono presentare una nuova richiesta di registrazione.

8.   In qualsiasi momento successivo alla registrazione dei vettori ai sensi dell’articolo 10, eu LISA può, in particolare qualora vi sia il sospetto fondato che uno o più vettori abusino dell’interfaccia per i vettori o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi.

9.   Se il modulo di registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non è disponibile per un periodo prolungato, eu-LISA rende possibile eseguire con altri mezzi la registrazione prevista da tale articolo.

Articolo 12

Sviluppo, collaudo e connessione dell’interfaccia per i vettori

1.   eu-LISA mette a disposizione dei vettori gli orientamenti tecnici affinché possano sviluppare e collaudare l’interfaccia per vettori.

2.   Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è collaudata l’applicazione del formato del messaggio di cui all’articolo 7 e del metodo di autenticazione di cui all’articolo 9.

3.   Qualora i vettori scelgano di connettersi attraverso l’interfaccia web (browser) o un’applicazione per dispositivi mobili di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) rispettivamente, essi informano eu-LISA di aver collaudato con successo la propria connessione all’interfaccia per i vettori e che il loro personale debitamente autorizzato ha ricevuto una formazione adeguata per l’utilizzo dell’interfaccia per i vettori.

4.   Ai fini del paragrafo 2, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un piano di collaudo, un ambiente di collaudo e un simulatore che consentono a eu-LISA e ai vettori di verificare la connessione dei vettori all’interfaccia per i vettori. Ai fini del paragrafo 3, eu-LISA sviluppa e mette a disposizione un ambiente di collaudo che consente ai vettori di addestrare il proprio personale.

5.   Una volta completata correttamente la procedura di registrazione di cui all’articolo 10 e completati correttamente i collaudi di cui al paragrafo 2, oppure al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, eu-LISA connette il vettore all’interfaccia per i vettori.

Articolo 13

Impossibilità tecnica

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o di una componente del sistema di informazione visti, si applica quanto segue:

a)

se il guasto è rilevato da un vettore, non appena ne viene a conoscenza questo informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’articolo 14;

b)

se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori interessati e gli Stati membri per e-mail o con altri mezzi di comunicazione non appena ne viene a conoscenza, e li informa una volta avvenuta la riparazione.

2.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica per ragioni diverse da un guasto di una componente del sistema di ingressi/uscite o del sistema di informazione visti, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’articolo 14.

3.   Non appena il problema è risolto, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’articolo 14.

L’unità centrale ETIAS informa gli Stati membri interessati dell’impossibilità per tale vettore di avviare l’interrogazione di verifica.

4.   Ai fini del presente articolo e dell’articolo 14, eu LISA mette a disposizione dell’unità centrale ETIAS uno strumento di ticketing. Questo strumento dà accesso al registro dei vettori.

5.   L’unità centrale ETIAS conferma la ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Assistenza ai vettori

1.   È messo a disposizione dei vettori un modulo web, nell’ambito dello strumento di ticketing, che consente loro di chiedere assistenza.

Il modulo web consente ai vettori di comunicare almeno le seguenti informazioni:

a)

i dati identificativi del vettore;

b)

una sintesi della richiesta;

c)

se la richiesta è di natura tecnica e, in tal caso, la data e l’orario d’inizio del problema tecnico.

2.   I vettori ricevono una conferma della ricezione della richiesta da parte dell’unità centrale ETIAS. Tale ricevuta contiene un numero di ticket.

3.   Se la richiesta di assistenza è di natura tecnica, l’unità centrale ETIAS invia la richiesta a eu LISA. eu-LISA è responsabile della prestazione dell’assistenza tecnica ai vettori.

4.   Se la richiesta di assistenza non è di natura tecnica, l’unità centrale ETIAS assiste i vettori indicando loro le informazioni pertinenti.

5.   Qualora sia tecnicamente impossibile chiedere assistenza a norma del paragrafo 1 utilizzando il modulo web, il vettore deve poter utilizzare una linea telefonica di emergenza collegata all’unità centrale ETIAS o a eu-LISA.

6.   L’assistenza fornita dall’unità centrale ETIAS e da eu-LISA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese.

7.   L’unità centrale ETIAS rende disponibile un elenco di domande e risposte frequenti utili per i vettori. Detto elenco è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Esso è tenuto distinto dalle domande e dalle risposte utili per i viaggiatori.

Articolo 15

Accesso al servizio web da parte di cittadini di paesi terzi

1.   Nel verificare i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato attraverso un accesso Internet protetto al servizio web, i cittadini di paesi terzi indicano lo Stato membro di destinazione.

2.   Il cittadino di paese terzo inserisce nel servizio web i seguenti dati:

a)

il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;

b)

facoltativamente, la data prevista di ingresso o di uscita, o entrambe, indicata per impostazione predefinita secondo l’ora dell’Europa centrale, modificabile dall’utente;

c)

lo Stato membro di destinazione.

3.   Il servizio web trasmette una delle seguenti risposte:

a)

«OK» e il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;

b)

«non OK» e 0 giorni rimanenti di soggiorno autorizzato;

c)

«non disponibile».

4.   Se trasmette il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, il servizio web indica che il numero di giorni è stato calcolato sulla base della data prevista di ingresso indicata dal cittadino del paese terzo, e che il numero effettivo di giorni rimanenti può variare a seconda dell’effettiva data di ingresso.

5.   Se il cittadino del paese terzo non ha indicato una data prevista di ingresso, il rimanente soggiorno autorizzato sarà calcolato sulla base della data dell’interrogazione. In tal caso il servizio web indica che il numero di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato è stato calcolato sulla base della data dell’interrogazione.

6.   Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, se nel sistema di ingressi/uscite non sono presenti dati sul cittadino del paese terzo, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:

a)

soggiorno autorizzato: OK;

b)

giorni rimanenti: informazione non disponibile, con una nota indicante che non sono stati calcolati i soggiorni effettuati prima dell’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite.

7.   Dopo il periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226, le risposte alle interrogazioni di verifica sono determinate secondo le seguenti regole:

a)

se il cittadino di paese terzo dispone di un numero sufficiente di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, la risposta è:

i)

soggiorno autorizzato: OK;

ii)

giorni rimanenti: i giorni rimanenti di soggiorno autorizzato calcolati dal sistema di ingressi/uscite;

b)

se il cittadino di paese terzo ha utilizzato parte del soggiorno autorizzato e intende soggiornare per una durata superiore a quella del soggiorno autorizzato, la risposta è:

i)

soggiorno autorizzato: NON OK;

ii)

giorni rimanenti: 0;

c)

se il cittadino di paese terzo ha utilizzato tutti i giorni del soggiorno autorizzato, la risposta è:

i)

soggiorno autorizzato: NON OK;

ii)

giorni rimanenti: 0;

d)

se il cittadino del paese terzo è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un visto valido, oppure il visto è scaduto o è stato revocato o annullato, oppure ha una validità territoriale limitata che non corrisponde allo Stato membro di destinazione inserito, la risposta è:

i)

soggiorno autorizzato: NON OK;

ii)

giorni rimanenti: 0;

e)

se il cittadino di paese terzo non è soggetto all’obbligo del visto e non è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida, oppure l’autorizzazione ai viaggi è scaduta o è stata revocata o annullata, la risposta è:

i)

soggiorno autorizzato: NON OK;

ii)

giorni rimanenti: 0;

f)

se non vi sono ingressi nel sistema di ingressi/uscite per un cittadino di paese terzo titolare di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza del visto per soggiorno di breve durata. In caso di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, dopo l’entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il numero di giorni rimanenti è limitato in funzione della data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, tenuto conto del periodo transitorio e del periodo di tolleranza di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1240.

8.   Il servizio web fornisce al cittadino del paese terzo le ulteriori informazioni aggiuntive:

a)

in un punto evidente, gli Stati membri a cui si riferisce il calcolo del soggiorno;

b)

vicino al campo per l’inserimento del numero del documento di viaggio, il fatto che il documento di viaggio da utilizzare ai fini del servizio web deve essere uno dei documenti di viaggio utilizzati per i soggiorni precedenti;

c)

l’elenco degli Stati membri;

d)

tutti i possibili motivi di ricezione della risposta: «informazioni non disponibili»;

e)

una clausola generale che indica l’esclusione della responsabilità, precisando chiaramente che la risposta «OK/non OK» non può essere interpretata come decisione di autorizzare o rifiutare l’ingresso nello spazio Schengen;

f)

il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19)o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libertà di circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall’altra, e che non possiedono una carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (20).

Articolo 16

Conservazione delle registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e ai fini dell’articolo 45 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 767/2008, l’unità nazionale ETIAS ha accesso alle registrazioni conservate da eu-LISA necessarie per la risoluzione delle controversie.

Articolo 17

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 è abrogato.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea eccezion fatta per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio:

a)

articolo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

b)

articolo 2, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

c)

articolo 3, paragrafi 2 e 3;

d)

articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 5;

e)

articolo 5, paragrafo 1, secondo comma; articolo 5, paragrafo 2, secondo comma; articolo 5, paragrafo 4, secondo comma;

f)

articolo 6, paragrafi 2, 4 e 5;

g)

articolo 8, paragrafi 1 e 4, nella misura in cui riguardano il regolamento (CE) n. 767/2008;

h)

articolo 10, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

i)

articolo 13, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

j)

articolo 16, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

(2)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(3)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione, del 27 luglio 2021, relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019)1230 della Commissione (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 46).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11)

(7)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste a norma della decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(8)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(14)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

(15)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(18)  Regolamento di esecuzione C(2022) 4550 della Commissione che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.

(19)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(20)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).


Top