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Document 32022R0804

    Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/850

    GU L 145 del 24.5.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj

    24.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 145/7


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/804 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 2022

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 48 decies, paragrafo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente agli articoli 48 septies e 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, a determinate condizioni, agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza. L’articolo 48 decies, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di specificare le norme procedurali per l’esercizio del potere di imporre tali sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, compresi i diritti di difesa, la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni.

    (2)

    Se l’ESMA constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011 per gli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Una volta terminato il suo lavoro, è opportuno che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta un fascicolo completo all’ESMA. Il fatto di essere informati di tali conclusioni e di avere la possibilità di rispondervi è parte integrante del diritto di difesa. È pertanto opportuno che la persona oggetto delle indagini sia informata delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e abbia la possibilità di rispondervi entro un termine ragionevole. È opportuno che le persone oggetto delle indagini possano essere assistite da un difensore di loro scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all’ESMA.

    (3)

    L’ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l’ESMA si assicuri che la persona abbia la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte.

    (4)

    Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori a un’indagine, è opportuno che l’ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure decide di svolgere un’ispezione in loco, l’ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, è opportuno che l’ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.

    (5)

    Poiché il funzionario incaricato delle indagini svolge il proprio lavoro in modo indipendente, l’ESMA non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, qualora l’ESMA sia in disaccordo, la persona dovrebbe essere informata e avere la possibilità di rispondere.

    (6)

    Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che essa sia informata e abbia la possibilità di rispondere qualora l’ESMA concordi in tutto o in parte con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini.

    (7)

    Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un’azione urgente da parte dell’ESMA. Qualora sia giustificata un’azione urgente in forza dell’articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata non dovrebbe costituire un ostacolo all’adozione di misure urgenti da parte dell’ESMA. In tali casi, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dovrebbe essere garantito quanto prima dopo l’adozione della decisione. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dal funzionario incaricato delle indagini.

    (8)

    È opportuno che il potere dell’ESMA di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento sia esercitato nel debito rispetto del diritto alla difesa e non sia mantenuto oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l’ESMA decida di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento, la persona interessata abbia la possibilità di essere ascoltata e che eventuali sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento non siano più dovute dal momento in cui la persona interessata ottemperi all’ordine dell’ESMA cui si riferiscono.

    (9)

    I fascicoli preparati dall’ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell’ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l’uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione alle violazioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011.

    (10)

    Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell’Unione applicabile all’imposizione e all’applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione di tale legislazione. Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse, è opportuno che l’ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento volta a porre fine a un’unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l’ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.

    (11)

    A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell’Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l’equivalenza, il riconoscimento o l’avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell’Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l’uso nell’Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l’autorità nazionale competente pertinente o l’ESMA abbia concesso il riconoscimento.

    (12)

    Al fine di garantire l’agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all’ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;

    2)

    «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell’Unione.

    Articolo 2

    Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

    1.   Al termine di un’indagine sulle potenziali violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e prima di trasmettere un fascicolo all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all’articolo 48 decies, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, di tale regolamento.

    2.   La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all’articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine.

    3.   Nelle sue osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

    4.   Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

    Articolo 3

    Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

    1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ESMA include i documenti seguenti:

    la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata all’amministratore dell’indice di riferimento o alla persona oggetto delle indagini;

    una copia delle osservazioni scritte trasmesse dall’amministratore dell’indice di riferimento o dalla persona oggetto delle indagini;

    il verbale di eventuali audizioni.

    2.   Se un fascicolo è incompleto, l’ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.

    3.   Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

    4.   Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione di una decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.

    5.   Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l’ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l’ESMA non concordi con tutte le risultanze. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione di una decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.

    6.   L’ESMA può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

    7.   Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 48 septies del medesimo regolamento, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

    Articolo 4

    Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

    1.   Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell’imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona interessata dal procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

    2.   Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che l’amministratore dell’indice di riferimento o la persona interessata dal procedimento di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 si è conformato alla pertinente decisione di cui all’articolo 48 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

    3.   La decisione dell’ESMA di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

    4.   L’ESMA può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

    Articolo 5

    Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

    1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell’articolo 48 undecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1011.

    2.   Se decide che una persona oggetto delle indagini ha violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e adotta una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell’articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.

    L’ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte sulla tale decisione. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

    Su richiesta, l’ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l’accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

    L’ESMA può invitare a un’audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

    3.   L’ESMA adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria.

    Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all’articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

    4.   Se l’ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.

    Articolo 6

    Accesso al fascicolo e uso dei documenti

    1.   Su richiesta, l’ESMA concede alla persona oggetto delle indagini cui il funzionario incaricato delle stesse o l’ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni di accedere al fascicolo. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.

    2.   I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

    Articolo 7

    Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

    1.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte agli amministratori di indici di riferimento e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

    3.   Qualsiasi azione intrapresa dall’ESMA o dall’autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell’ESMA conformemente all’articolo 48 quaterdecies del regolamento (UE) 2016/1011 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata agli amministratori degli indici di riferimento o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione del regolamento (UE) 2016/1011.

    4.   Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

    5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 48 duodecies del regolamento (UE) 2016/1011.

    Articolo 8

    Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni

    1.   La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 48 sexies e 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

    3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione di sanzioni:

    a)

    la notifica dell’ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento;

    b)

    un’azione dell’ESMA o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’ESMA a norma dell’articolo 48 quaterdecies del regolamento (UE) 2016/1011, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

    4.   Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.

    5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione di sanzioni è sospeso:

    a)

    durante il periodo concesso per il pagamento;

    b)

    fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA, in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e della Corte di giustizia dell’Unione europea, in conformità all’articolo 48 duodecies del regolamento (UE) 2016/1011.

    Articolo 9

    Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

    1.   Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall’ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.

    2.   Una volta che l’ESMA abbia appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il funzionario contabile trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell’Unione.

    3.   L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte e al loro stato.

    Articolo 10

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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