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Document 32022R0203

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità

    C/2022/760

    GU L 33 del 15.2.2022, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/203/oj

    15.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 33/46


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/203 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili.

    (2)

    A norma dell’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni (imprese) approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, devono, in funzione del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’organizzazione, realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al suddetto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

    (3)

    A norma dell’annesso 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese di progettazione e produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

    (4)

    È pertanto opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e produzione approvate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di conformarsi alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) stabilite nell’annesso 19 della convenzione di Chicago.

    (5)

    Tutte le imprese di progettazione e produzione approvate sono tenute a istituire un sistema di segnalazione delle non conformità. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (6)

    Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe consentire alle imprese di progettazione e di produzione di garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

    (7)

    Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere modificato.

    (8)

    Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) ha sostituito il punto 21.B.325, lettera c), per stabilire in quali casi l’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oltre al certificato di aeronavigabilità di cui al punto 21.B.325, lettere a) e b), dovrebbe rilasciare anche un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valutando se la parte M o la parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5) sono applicabili all’aeromobile in questione. Il testo adottato, tuttavia, non ha affrontato adeguatamente il caso dei nuovi aeromobili. Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere rettificato.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere 04/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentato a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «5.   In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (*1).

    Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

    6.   In deroga al punto 21.B.125, lettera d), punti 1) e 2) dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203.

    Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, l’autorizzazione a procedere è revocata, limitata o sospesa, in tutto o in parte.

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).»;"

    2)

    l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

    (6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


    ALLEGATO I

    La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificata:

    1)

    il punto 21.1 è sostituito dal seguente:

    «21.1.   Autorità competente

    Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:

    a)

    per la sezione A, capitolo A,

    1.

    per le imprese di progettazione, l’Agenzia;

    2.

    per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    3.

    per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;

    b)

    per la sezione A, capitoli B, D, E, J, K, M, O e Q, l’Agenzia;

    c)

    per la sezione A, capitoli F e G:

    1.

    per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o, per quanto riguarda il capitolo G, all’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

    2.

    per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;

    d)

    per la sezione A, capitoli H e I, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’aeromobile è registrato o sarà registrato:

    e)

    per la sezione A, capitolo P,

    1.

    per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

    2.

    per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;

    3.

    per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.»;

    2)

    è aggiunto il seguente punto 21.2:

    «21.2.   Finalità

    La sezione A del presente allegato definisce le disposizioni che stabiliscono i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di qualsiasi certificato rilasciato, o da rilasciare, in conformità al presente allegato.

    La sezione B del presente allegato definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che l’autorità competente responsabile dell’attuazione della sezione A del presente allegato deve rispettare.»;

    3)

    il punto 21.B.5 è soppresso;

    4)

    sono aggiunti i seguenti punti 21.B.10 e 21.B.15:

    «21.B.10   Documentazione relativa alla sorveglianza

    L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

    21.B.15   Informazioni all’Agenzia

    a)

    L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

    b)

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.»;

    5)

    il punto 21.B.20 è sostituito dal seguente:

    «21.B.20   Reazione immediata a un problema di sicurezza

    a)

    Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza.

    b)

    L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni (imprese) soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    c)

    Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

    d)

    L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate a norma della lettera c) a tutte le persone o le organizzazioni (imprese) che devono rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.»;

    6)

    il punto 21.B.25 è sostituito dal seguente:

    «21.B.25   Sistema di gestione

    a)

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:

    1.

    strategie e procedure documentate per descrivere la sua organizzazione, i mezzi e i metodi impiegati per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutte i relativi compiti;

    2.

    personale in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

    3.

    personale qualificato a svolgere i compiti assegnati, che ha la necessaria conoscenza ed esperienza e che riceve una formazione iniziale e periodica al fine di garantire una competenza costante;

    4.

    strutture e uffici per il personale adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;

    5.

    una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti pertinenti e l’adeguatezza delle procedure, comprendente l’istituzione di una procedura di audit interno e di gestione dei rischi per la sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

    6.

    una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

    b)

    Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili della gestione dei compiti pertinenti.

    c)

    L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le informazioni riguardanti:

    1.

    le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in seguito alla sorveglianza delle persone e delle imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

    2.

    informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21.A.3 A.

    d)

    Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle relative modifiche deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.»;

    7)

    il punto 21.B.30 è sostituito dal seguente:

    «21.B.30   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

    a)

    L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve garantire di aver:

    1.

    posto in essere un sistema per la valutazione iniziale e continua della conformità del soggetto qualificato all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

    2.

    stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

    i)

    i compiti da svolgere;

    ii)

    le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;

    iii)

    le condizioni tecniche da soddisfare nell’espletamento di tali compiti;

    iv)

    la corrispondente copertura di responsabilità;

    v)

    la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

    b)

    L’autorità competente deve garantire che la procedura di audit interno e la procedura di gestione dei rischi per la sicurezza istituite a norma del punto 21.B.25, lettera a), punto 5, comprendano tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti dal soggetto qualificato per suo conto.»;

    8)

    il punto 21.B.35 è sostituito dal seguente:

    «21.B.35   Modifiche del sistema di gestione

    a)

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve consentire all’autorità competente di adottare le misure necessarie per garantire che il suo sistema di gestione rimanga adeguato ed efficace.

    b)

    L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

    c)

    L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.»;

    9)

    il punto 21.B.40 è soppresso;

    10)

    il punto 21.B.45 è soppresso;

    11)

    il punto 21.B.55 è sostituito dal seguente:

    «21.B.55   Conservazione della documentazione

    a)

    L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

    1.

    le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

    2.

    la formazione, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;

    3.

    l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21.B.30, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

    4.

    le procedure di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate, tra cui:

    i)

    le domande di certificati, approvazioni, autorizzazioni e autorizzazioni a procedere;

    ii)

    il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutta la documentazione delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

    iii)

    i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere, comprese le eventuali modifiche;

    iv)

    una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

    v)

    copie di tutta la corrispondenza formale;

    vi)

    raccomandazioni per il rilascio o la proroga di un certificato, di un’autorizzazione di approvazione o di un’autorizzazione a procedere, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni intraprese dalle imprese per chiudere tali non conformità, compresa la data di chiusura, le misure di esecuzione e le osservazioni;

    vii)

    tutte le relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente a norma del punto 21.B.120, lettera d), del punto 21.B.221, lettera c), o del punto 21.B.431, lettera c);

    viii)

    copie di tutti i manuali o manuali dell’impresa e delle relative modifiche;

    ix)

    copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

    5.

    le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52, cfr. appendice VIII) e i certificati di riammissione in servizio (modulo AESA 1, cfr. appendice I) che ha convalidato per le imprese che producono prodotti, parti o pertinenze senza un certificato di approvazione dell’impresa di produzione a norma della sezione A, capitolo F, del presente allegato.

    b)

    L’autorità competente deve includere nella conservazione della documentazione:

    1.

    i documenti giustificativi dell’uso di modalità alternative di rispondenza

    2.

    le informazioni sulla sicurezza in conformità al punto 21.B.15 e le misure di follow-up;

    3.

    il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente agli articoli 70, 71 paragrafo 1, e 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

    c)

    L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere che ha rilasciato.

    d)

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

    e)

    Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, di un’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.»;

    12)

    il punto 21.B.60 è soppresso;

    13)

    è aggiunto il seguente punto 21.B.65:

    «21.B.65   Sospensione, limitazione e revoca

    L’autorità competente deve:

    a)

    sospendere un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

    b)

    sospendere, revocare o limitare un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se tale azione è richiesta a norma dei punti 21.B.125, 21.B.225 o 21.B.433;

    c)

    sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato acustico se è dimostrato che non sono soddisfatte alcune delle condizioni di cui ai punti 21.A.181, lettera a), o 21.A.211, lettera a);

    d)

    sospendere o limitare, in tutto o in parte, un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere qualora circostanze imprevedibili che sfuggono al controllo dell’autorità competente impediscano ai suoi ispettori di assolvere alle proprie responsabilità di sorveglianza nell’ambito del ciclo di pianificazione della sorveglianza.»;

    14)

    è aggiunto il seguente punto 21.B.115:

    «21.B.115   Modalità di rispondenza

    a)

    L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    b)

    Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

    c)

    Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

    15)

    il punto 21.B.120 è sostituito dal seguente:

    «21.B.120   Procedura di certificazione iniziale

    a)

    Al ricevimento di una domanda di rilascio di un’autorizzazione a procedere ai fini della dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti e pertinenze, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.

    b)

    L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio dell’autorizzazione a procedere.

    c)

    L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che l’autorizzazione a procedere possa essere rilasciata.

    d)

    Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione a procedere (modulo AESA 65, cfr. appendice XI).

    e)

    L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse.

    f)

    La durata della validità dell’autorizzazione a procedere non deve essere superiore ad un anno.»;

    16)

    il punto 21.B.125 è sostituito dal seguente:

    «21.B.125   Non conformità e azioni correttive - osservazioni

    a)

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

    b)

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

    Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:

    1.

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2.

    l’autorizzazione a procedere è stata ottenuta o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate; e

    3.

    è dimostrato un uso scorretto o fraudolento dell’autorizzazione a procedere.

    c)

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che non è classificata come una non conformità di livello 1.

    d)

    Qualora venga riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    1.

    Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare l’autorizzazione a procedere, limitarla o sospenderla in tutto o in parte a seconda dell’entità della non conformità di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

    2.

    Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:

    i)

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;

    ii)

    valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;

    iii)

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera f), punto 1.i).

    e)

    L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1.

    per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace;

    2.

    se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c);

    3.

    quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.»;

    17)

    i punti 21.B.130, 21.B.145 e 21.B.150 sono soppressi;

    18)

    è aggiunto il seguente punto 21.B.215:

    «21.B.215   Modalità di rispondenza

    a)

    L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

    b)

    Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

    c)

    Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

    19)

    il punto 21.B.220 è sostituito dal seguente:

    «21.B.220   Procedura di certificazione iniziale

    a)

    Al ricevimento di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.

    b)

    Almeno una volta nel corso dell’indagine per ottenere la certificazione iniziale deve essere indetta una riunione con il dirigente responsabile del richiedente, al fine di garantire che tale persona comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

    c)

    L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

    d)

    L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato.

    e)

    Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare il certificato di approvazione dell’impresa di produzione (modulo AESA 55, cfr. appendice X).

    f)

    Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato nel modulo AESA 55 secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

    g)

    Il certificato deve essere rilasciato per una durata illimitata. I privilegi e la portata delle attività per le quali l’impresa è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificate nei termini di approvazione allegati al certificato.»;

    20)

    sono aggiunti i seguenti punti 21.B.221 e 21.B.222:

    «21.B.221   Principi di sorveglianza

    a)

    L’autorità competente deve verificare:

    1.

    la conformità ai requisiti applicabili alle imprese prima del rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione;

    2.

    la continua rispondenza delle imprese che ha certificato ai requisiti applicabili;

    3.

    l’attuazione di adeguate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 21.B.20, lettere c) e d).

    b)

    Tale verifica deve:

    1.

    basarsi sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

    2.

    fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;

    3.

    basarsi su valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

    4.

    fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 21.B.225.

    c)

    L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

    d)

    Se le strutture di un’impresa sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le strutture, o all’Agenzia per gli impianti situati al di fuori di un territorio per il quale siano competenti gli Stati membri a norma della convenzione di Chicago. Ogni impresa soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

    e)

    Per le attività di sorveglianza svolte presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

    f)

    L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

    21.B.222   Programma di sorveglianza

    a)

    L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto 21.B.221, lettera a).

    b)

    Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

    1.

    valutazioni, audit e ispezioni, compresi, se del caso:

    i)

    valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

    ii)

    audit dei prodotti di un campione pertinente di prodotti, parti e pertinenze che rientrano nell’ambito di competenza dell’impresa;

    iii)

    campionamento del lavoro svolto; e

    iv)

    ispezioni senza preavviso;

    2.

    riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni rilevanti.

    c)

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve superare i 24 mesi.

    d)

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

    1.

    l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

    2.

    l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità ai punti 21.A.147 e 21.A.148 ed ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

    3.

    non sono state rilevate non conformità di livello 1;

    4.

    tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21.B.225.

    Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate ai punti da 1 a 4 di cui sopra, l’impresa abbia istituito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

    e)

    Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

    f)

    Il programma di sorveglianza deve includere la documentazione delle date alle quali sono previsti audit, valutazioni, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, valutazioni, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

    g)

    Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve redigere una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.»;

    21)

    il punto 21.B.225 è sostituito dal seguente:

    «21.B.225   Non conformità e azioni correttive - osservazioni

    a)

    L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

    b)

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato contenente i termini di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

    Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:

    1.

    all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

    2.

    il certificato di approvazione dell’impresa di produzione è stato ottenuto o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate;

    3.

    è dimostrato un uso scorretto o fraudolento del certificato di approvazione dell’impresa di produzione; e

    4.

    non è stato nominato un dirigente responsabile a norma del punto 21.A.245, lettera a).

    c)

    L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato comprendente i termini di approvazione, che non è classificata come non conformità di livello 1.

    d)

    Qualora venga riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

    1.

    Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare il certificato di approvazione dell’imprese di produzione, limitarlo o sospenderlo in tutto o in parte a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

    2.

    Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:

    i)

    concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;

    ii)

    valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;

    iii)

    qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.

    e)

    L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

    1.

    per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace; o

    2.

    se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c); o

    3.

    quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.

    Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.»;

    22)

    i punti 21.B.230 e 21.B.235 sono soppressi;

    23)

    il punto 21.B.240 è sostituito dal seguente:

    «21.B.240   Modifiche del sistema di gestione della produzione

    a)

    Al ricevimento di una domanda per una modifica significativa del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili di cui al presente allegato prima di rilasciare l’approvazione.

    b)

    L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la valutazione della modifica, a meno che l’autorità competente non decida che il certificato di approvazione dell’impresa di produzione debba essere sospeso.

    c)

    Una volta convinta che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.

    d)

    Fatte salve eventuali misure di esecuzione supplementari, se l’impresa attua una modifica significativa del sistema di gestione della produzione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente a norma della lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.

    e)

    In caso di modifiche non significative del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve includere il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua in conformità ai principi di cui al punto 21.B.221. Se viene riscontrata una non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.225.»;

    24)

    i punti 21.B.245 e 21.B.260 sono soppressi;

    25)

    al punto 21.B.325, il titolo è sostituito dal seguente:

    «21.B.325   Rilascio dei certificati di aeronavigabilità»;

    26)

    i punti 21.B.330 e 21.B.345 sono soppressi;

    27)

    al punto 21.B.525, il titolo è sostituito dal seguente:

    «21.B.525   Rilascio del permesso di volo»;

    28)

    i punti 21.B.530 e 21.B.545 sono soppressi.


    ALLEGATO II

    La parte 21 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificata:

    1)

    al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

    1.

    per gli aeromobili soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a, appendice II);

    2.

    per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II);

    3.

    per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.».


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