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Document 32022D2190

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2190 del Consiglio dell'8 novembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    ST/13225/2022/INIT

    GU L 289 del 10.11.2022, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2190/oj

    10.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/3


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2190 DEL CONSIGLIO

    dell'8 novembre 2022

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Polonia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 (2), ha concesso alla Polonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 11 236 693 087 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Polonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Il prestito doveva essere utilizzato dalla Polonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Polonia. Ciò ha determinato a più riprese un aumento repentino e severo della spesa pubblica polacca connessa a nuove misure, vale a dire l’esecuzione di test PCR e le prestazioni in denaro per gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro la COVID-19.

    (4)

    L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Polonia nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla e limitarne le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Polonia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 57,1 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali scese poi rispettivamente all’1,9 % e al 53,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettano per la Polonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,0 % e al 50,8 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Polonia aumenterà del 5,2 % nel 2022.

    (5)

    Il 19 settembre 2022 la Polonia ha trasmesso all’Unione una richiesta di ampliare l’elenco delle misure per le quali è già stata concessa assistenza finanziaria attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi («richiesta»). In particolare, la Polonia ha introdotto una serie di misure di carattere sanitario per far fronte all’epidemia di COVID-19, illustrate nei considerando da (6) a (7).

    (6)

    In base alla «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate» (3), il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di concludere contratti per l’esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV-2 con i laboratori interessati. I costi dei test, finanziati dal bilancio dello Stato, erano commisurati al numero di persone che ne avevano fatto richiesta. Come indicato nella richiesta, i finanziamenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/672 sarebbero utilizzati solo per le spese eseguite nel 2020 e nel 2021. La misura è nuova ed è stata attuata dalla fine di aprile 2020 alla fine di marzo 2022.

    (7)

    In base alla «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate» (4) e alla «legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l’epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione» (5), il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di trasferire alle strutture sanitarie che svolgevano attività mediche i fondi destinati all’erogazione di prestazioni in denaro per gli operatori sanitari impegnati nella lotta alla COVID-19, come indicato nella richiesta. La misura è finalizzata a coprire i costi della concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di ulteriori prestazioni in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari. Le prestazioni sono state concesse alle persone che hanno prestato servizi sanitari e hanno avuto contatti diretti con pazienti infetti o con sospetta infezione da SARS-CoV-2 nelle unità organizzative delle strutture sanitarie. La richiesta di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) 2020/672 riguarda solo le spese eseguite nel 2020 e nel 2021. La misura è nuova ed è stata attuata da settembre 2020 alla fine di marzo 2022.

    (8)

    La Polonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Polonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 11 826 003 428 EUR dal 1o febbraio 2020 in seguito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo in quanto connesso anche alle nuove misure di carattere sanitario per affrontare l’epidemia di COVID-19, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Polonia. La Polonia intende finanziare 9 100 000 EUR dell’aumento della spesa connessa alle nuove misure di carattere sanitario mediante fondi dell’Unione e 580 210 341 EUR mediante finanziamenti propri.

    (9)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Polonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta.

    (10)

    Come menzionato nella richiesta, le misure di carattere sanitario di cui ai considerando da (6) a (7) ammontano a 1 672 546 359 EUR.

    (11)

    L’assistenza finanziaria già concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 dovrebbe pertanto riguardare anche le nuove misure di cui ai considerando da (6) a (7).

    (12)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (13)

    È opportuno che la Polonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    La Polonia può finanziare le seguenti misure:

    a)

    una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 31zo della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

    b)

    un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zq e 15zua della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”;

    c)

    integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo, che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15 g, 15ga, 15gga, 15gg, 15zzb, 15zze, e 15zze2, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”;

    d)

    sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15zzc della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”;

    e)

    prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l’importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zzd e 15zzda della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”;

    f)

    il finanziamento dell’esecuzione di test diagnostici PCR nei laboratori che hanno concluso contratti relativi all’esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV 2 con il Fondo sanitario nazionale, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell’articolo 10a, dall’articolo 11 h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate”;

    g)

    la concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di un’ulteriore prestazione in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafo 1, della “legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate” e, dopo la scadenza dell’articolo 10 a, dall’articolo 42 della “legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l’epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione”.».

    Articolo 2

    La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

    La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. STANJURA


    (1)   GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 45).

    (3)  Articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell’articolo 10a, articolo 11 h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4. 2020 poz. 374, come modificata.

    (4)  Articolo 10a, paragrafo 1, 2020 poz. 374.

    (5)  Articolo 42, 2020 poz. 1493.


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