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Document 32022D1972

Decisione (PESC) 2022/1972 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

ST/13359/2022/INIT

GU L 270 del 18.10.2022, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1972/oj

18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/97


DECISIONE (PESC) 2022/1972 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento per l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 100 000 000 EUR.

(3)

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 150 000 000 EUR.

(4)

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/810 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 160 000 000 EUR.

(5)

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1284 (5), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 170 000 000 EUR.

(6)

Vista l’aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR per coprire il finanziamento dell’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, nonché la manutenzione e la riparazione di attrezzature e forniture donate dall’EPF, non concepite per l’uso letale della forza, come richiesto dall’Ucraina.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 180 000 000 EUR.»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 180 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L’importo di 20 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

(3)  Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).

(4)  Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 42).

(5)  Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 91).


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