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Document 32022D0857
Commission Implementing Decision (EU) 2022/857 of 31 May 2022 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2022) 3660) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione del 31 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 3660] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione del 31 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 3660] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3660
GU L 150 del 1.6.2022, pp. 90–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022; abrogato da 32022D0921 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 32022D0921 | 14/06/2022 |
|
1.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 150/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/857 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2022
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 3660]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(5) |
La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 25 maggio, della malattia in suini detenuti nel Land Baden-Württemberg e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
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(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Germania, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza. |
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(7) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima. |
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(8) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Germania sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. |
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(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania provvede affinché:
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a) |
sia istituita immediatamente in Germania una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
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b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
ALLEGATO
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Zone istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Zona di protezione: Landkreis Emmendingen
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25 agosto 2022 |
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Zona di sorveglianza: Landkreis Emmendingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Landkreis Ortenaukreis
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