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Document 32022D0831

    Decisione (UE) 2022/831 del Consiglio del 23 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ST/8348/2022/INIT

    GU L 147 del 30.5.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/831/oj

    30.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 147/38


    DECISIONE (UE) 2022/831 DEL CONSIGLIO

    del 23 maggio 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato I che contiene disposizioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie.

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione (3).

    (4)

    L’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]

    del […]

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (1).

    (2)

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

    (4)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

    «60.

    32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

    qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi.».

    2.

    Dopo il punto 47 bis [regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è inserito quanto segue:

    «47 ter.

    32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

    qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi.».

    3.

    Il testo dei punti 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

    Articolo 2

    Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il […].

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.

    (*)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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