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Document 32022D0570

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/570 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

    ST/14837/2021/INIT

    GU L 109 del 8.4.2022, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/570/oj

    8.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 109/60


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/570 DEL CONSIGLIO

    del 4 aprile 2022

    relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

    (2)

    L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

    (3)

    A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

    (4)

    L’Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.

    (5)

    L’Italia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania e l’Austria.

    (6)

    Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

    (7)

    È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

    (8)

    Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

    (9)

    Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l’Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

    (10)

    L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

    (11)

    Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire al Regno Unito di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

    (12)

    La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, l’Italia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

    Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. BACHELOT-NARQUIN


    (1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

    (2)  Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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