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Document 32022D0568

Decisione (UE) 2022/568 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in riferimento all’adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

ST/7222/2022/INIT

GU L 109 del 8.4.2022, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/568/oj

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/52


DECISIONE (UE) 2022/568 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, in riferimento all’adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) ("accordo"), è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L’accordo è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018.

(2)

Dall’articolo 50, paragrafo 1, dell’accordo, è stato istituito il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

(3)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell’accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali definisce il proprio regolamento interno.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, poiché la decisione sull’adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici nell’Unione.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda l’adozione dei suoi regolamenti interni dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, istituito dall’articolo 50 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.


Progetto

DECISIONE N. […] DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

del …

per quanto riguarda il suo regolamento interno

IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell'allegato.

La presente decisione entra in vigore il...

Fatto a …

 


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

CAPO I

Organizzazione

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo.

2.   Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.

3.   A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.

4.   Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.

5.   Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

Articolo 4

Segretariato

1.   La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretariato.

2.   Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.

CAPO II

Funzionamento

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.

Articolo 6

Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.

2.   Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.

3.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all'ordine del giorno.

4.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

5.   Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbale della riunione

Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.

2.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3.   Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1.   Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.

2.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all'articolo 8.


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