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Document 32021R1422
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1422 of 26 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione del 26 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione del 26 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2703
GU L 307 del 1.9.2021, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R0624 | sostituzione | articolo 6 paragrafo 1 | 21/09/2021 | |
Modifies | 32019R0624 | sostituzione | articolo 6 paragrafo 3 | 21/09/2021 |
1.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1422 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa emanata in applicazione della normativa dell’Unione nei settori relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. I suddetti controlli ufficiali comprendono l’ispezione ante mortem degli animali destinati alla macellazione. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (2) stabilisce i criteri e le condizioni per determinare quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consente la macellazione di animali domestici delle specie bovina e suina e di solipedi domestici presso l’azienda di provenienza a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono, tra l’altro, che gli animali siano sottoposti ad ispezione ante mortem prima della macellazione e che il risultato di tale ispezione sia attestato in un certificato ufficiale che accompagna i corpi degli animali macellati in un macello riconosciuto, in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624. |
(4) |
È opportuno estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 in modo da comprendere anche gli animali domestici delle specie bovina e suina e i solipedi domestici per garantire che, in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza, non sia compromessa la sicurezza delle carni. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/624, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:
1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d’allevamento, agli animali domestici delle specie bovina e suina e ai solipedi domestici.»; |
2) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso degli animali domestici delle specie bovina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato ufficiale completato in conformità al modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*), anziché il certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).