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Document 32021R1421

    Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/6244

    GU L 305 del 31.8.2021, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1421/oj

    31.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 305/17


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1421 DELLA COMMISSIONE

    del 30 agosto 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock esterno senza precedenti all’Unione e alla sua economia, da cui la necessità di misure volte ad alleviare gli effetti negativi sui cittadini e sulle imprese ove possibile.

    (3)

    Gli Stati membri e l’Unione hanno adottato misure per fornire sostegno finanziario alle imprese, tra cui la sospensione dei pagamenti in virtù di moratorie private o pubbliche, per evitare inutili fallimenti e perdite di posti di lavoro e sostenere una rapida ripresa.

    (4)

    Il 28 marzo 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16)», che è stato adottato con il regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione (3).

    (5)

    Il 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (Modifica all’IFRS 16)».

    (6)

    La modifica all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing estende il sostegno operativo, facoltativo e temporaneo, connesso alla COVID-19 per i locatari in relazione a contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti al 30 giugno 2021 incluso, ai contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso.

    (7)

    Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che la modifica all’IFRS 16 Leasing soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (9)

    Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore della modifica all’IFRS 16 Leasing al 1o aprile 2021. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (10)

    Vista l’urgenza di tale sostegno operativo connesso alla COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 a partire dal 1o aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2021 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 20).


    ALLEGATO

    Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021

    Modifica all’IFRS 16

    Modifica all’IFRS 16 Leasing

    Il paragrafo 46B è modificato. Sono aggiunti i paragrafi C1C e C20BA-C20BC

    LOCATARIO

    Valutazione

    Valutazioni successive

    Modifiche del leasing

    46B

    L’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;

    b)

    qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso (ad esempio, una concessione sui canoni rispetterebbe tale condizione se si traducesse in una riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing prima del 30 giugno 2022 incluso e in un incremento dei pagamenti dovuti per il leasing oltre il 30 giugno 2022); e

    c)

    non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.

    Appendice C

    Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

    Data di entrata in vigore

    C1C

    Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021, pubblicato nel marzo 2021, ha modificato il paragrafo 46B e ha aggiunto i paragrafi C20BA–C20BC. Il locatario deve applicare tale modifica per gli esercizi che hanno inizio il 1o aprile 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata, anche per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione al 31 marzo 2021.

    Disposizioni transitorie

    Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 accordate ai locatari

    C20BA

    Il locatario deve applicare Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (cfr. paragrafo C1C) retroattivamente, rilevando l’effetto cumulativo della prima applicazione di tale modifica come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all’inizio dell’esercizio in cui applica per la prima volta la modifica.

    C20BB

    Nell’esercizio in cui applica per la prima volta Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021, il locatario non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.

    C20BC

    Nell’applicare il paragrafo 2 del presente Principio, il locatario deve applicare l’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A in maniera uniforme per contratti ammissibili con caratteristiche simili e in circostanze simili, indipendentemente dal fatto che il contratto sia diventato ammissibile per l’espediente pratico a seguito dell’applicazione, da parte del locatario, di Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (cfr. paragrafo C1 A) o di Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (cfr. paragrafo C1C).

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