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Document 32021R1209
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1209 of 22 July 2021 initiating ‘new exporter’ reviews of Implementing Regulation (EU) 2017/2230 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China for three Chinese exporting producers, repealing the duty with regard to imports from these exporting producers and making these imports subject to registration
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione del 22 luglio 2021 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione del 22 luglio 2021 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni
C/2021/5337
GU L 263 del 23.7.2021, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32022R0619 | Eliminazione | articolo 2 | 14/04/2022 |
23.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 263/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1209 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2021
che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. DOMANDA
(1) |
La Commissione ha ricevuto tre domande di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(2) |
Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, il 13 luglio 2020; da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), il 29 luglio 2019 con aggiornamento in data 12 febbraio 2021; e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, il 13 aprile 2021 («i richiedenti»), produttori esportatori di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese. |
3. MISURE IN VIGORE
(4) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2230 della Commissione (2), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio. |
4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(5) |
I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004. |
(6) |
I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non sono collegati a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore. |
(7) |
Infine, i richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che hanno iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. |
5. PROCEDURA
5.1. Apertura
(8) |
La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale per ciascuno dei richiedenti. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da ciascuno dei richiedenti. |
(9) |
In conformità all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per i richiedenti è stabilito seguendo il metodo indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base in vigore il 19 dicembre 2017, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto prima del 20 dicembre 2017. |
(10) |
I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame l’8 aprile 2021 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 23 aprile 2021. |
(11) |
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (3) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento. |
5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni
(12) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dai richiedenti dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping da parte dei richiedenti. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell’importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(13) |
In considerazione del numero limitato di operazioni nel fascicolo e al fine di trarre conclusioni rappresentative, l’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). |
5.4. Inchiesta sui richiedenti
(14) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione dei richiedenti un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/. I richiedenti devono presentare il questionario compilato entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. |
5.5. Altre comunicazioni scritte
(15) |
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. |
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
(16) |
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta entro i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(17) |
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. |
(18) |
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare loro richiesta di trattamento riservato. |
(19) |
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. |
(20) |
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. |
(21) |
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. |
(22) |
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. |
(23) |
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. |
(24) |
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi Indirizzo e-mail: TRADE-R746-TCCA@ec.europa.eu |
6. OMESSA COLLABORAZIONE
(25) |
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(26) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(27) |
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. |
7. CONSIGLIERE-AUDITORE
(28) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento. |
(29) |
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. |
(30) |
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. |
(31) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. |
8. CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(32) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(33) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(34) |
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 è avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020), originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (codice addizionale TARIC C630).
2. È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (codice addizionale TARIC C629).
3. È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (codice addizionale TARIC C695).
Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02).
(4) Un documento « s ensibile » è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).