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Document 32021R0783

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/14/2021/INIT

GU L 172 del 17.5.2021, p. 53–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj

17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/53


REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La legislazione e le politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

(2)

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito con il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi dell'Unione che dal 1992 sostengono l'attuazione della legislazione in materia di ambiente e clima e delle priorità politiche in questi settori. Una recente valutazione intermedia ha indicato che il programma LIFE è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e dalle valutazioni successive. Di conseguenza, si dovrebbe istituire il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5).

(3)

Perseguendo il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle politiche e dai piani dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»), nonché dagli impegni internazionali dell'Unione in tali settori, il programma LIFE dovrebbe contribuire a una transizione giusta verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela, al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa l'aria, l'acqua e il suolo, e della salute, all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche sostenendo l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 e affrontando la lotta al degrado degli ecosistemi, mediante interventi diretti o attraverso il sostegno all'integrazione di tali obiettivi in altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale il Settimo programma d'azione per l'ambiente (6) e dai successivi programmi d'azione per l'ambiente.

(4)

L'Unione si è impegnata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali intesa a garantirne la disponibilità a lungo termine e i servizi ecosistemici, e il rapporto di entrambi con la salute umana e una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. In tale ottica, il programma LIFE dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà, fornendo al contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.

(5)

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, i requisiti di protezione dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrati nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di attività che completano i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura e che promuovono l'uso e la replicazione di soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi supplementari per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica di diversi strumenti finanziari.

(6)

Il programma LIFE dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia, in particolare per quanto riguarda l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la convenzione sulla diversità biologica (7) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (8) («accordo di Parigi sui cambiamenti climatici») nonché, tra l'altro, la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (9) («convenzione di Aarhus»), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti.

(7)

L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti finanziati dal programma LIFE, insieme alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta realizzati i progetti, tra l'altro attraverso la prosecuzione dei progetti o la replicazione o il trasferimento dei risultati.

(8)

Per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici. Per realizzare tale trasformazione occorre agire concentrandosi in particolare sui settori maggiormente responsabili degli attuali livelli di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento, in modo da promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché contribuire ad attuare il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, nonché la strategia a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe includere anche misure che concorrono ad attuare la politica di adattamento climatico dell'Unione per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

(9)

I progetti nell'ambito del nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento delle capacità e sulla diffusione di conoscenze, competenze, metodi, tecniche e soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione riguardanti la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica. Tali azioni di rafforzamento delle capacità e di diffusione sono in genere azioni di coordinamento e sostegno a elevato valore aggiunto a livello di Unione, che sono volte a rimuovere le barriere di mercato che ostacolano la transizione socioeconomica verso l'energia sostenibile, e coinvolgono principalmente entità di piccole e medie dimensioni nonché molteplici attori, tra cui le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni senza scopo di lucro. Queste azioni producono molteplici benefici collaterali, come la lotta alla povertà energetica, il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione degli inquinanti locali grazie ai miglioramenti dell'efficienza energetica e all'aumento delle energie rinnovabili distribuite, il contributo a effetti economici positivi in ambito locale e a una crescita più socialmente inclusiva.

(10)

Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione, è necessario imprimere un'accelerazione alla trasformazione del settore dell'energia. Le azioni intese al rafforzamento delle capacità a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, finanziate fino al 2020 nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (10), dovrebbero essere integrate nel nuovo sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e a generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica già disponibili, che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate e tutti i settori implicati nella transizione verso l'energia pulita. Includere nel programma LIFE le suddette azioni di rafforzamento delle capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È opportuno pertanto raccogliere e divulgare i dati sull'utilizzo nei progetti del programma LIFE delle soluzioni di ricerca e innovazione esistenti, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («Orizzonte Europa») e dai programmi che lo hanno preceduto.

(11)

Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione per la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che ha modificato la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), si stima che per realizzare gli obiettivi in materia di energia che l'Unione si è posta per il 2030 sono necessari investimenti aggiuntivi pari a 177 miliardi di EUR l'anno nel periodo dal 2021 al 2030. Si riscontra in particolare una carenza di investimenti nella decarbonizzazione degli edifici per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili su piccola scala, settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma «Transizione all'energia pulita», che riguarda l'efficienza energetica e la rapida diffusione delle energie rinnovabili, consiste nel rafforzare le capacità di sviluppo e aggregazione di tali progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e fungere da catalizzatore per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, avvalendosi anche degli strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio (14).

(12)

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato in maniera specifica all'ambiente e all'azione per il clima e svolge pertanto un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in tali settori.

(13)

Grazie alle sinergie con Orizzonte Europa, dovrebbe essere più facile, durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nell'ambito di tale programma, individuare e stabilire le esigenze in termini di ricerca e innovazione per affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche all'interno dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe continuare a fungere da catalizzatore per l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima e di quelle pertinenti in materia di energia, anche valorizzando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti nell'ambito di Orizzonte Europa e favorendone la diffusione su vasta scala se questo può contribuire ad affrontare le questioni connesse all'ambiente, al clima o alla transizione energetica. Il Consiglio europeo per l'innovazione di Orizzonte Europa può essere di sostegno allo sviluppo su più larga scala e alla commercializzazione delle idee innovatrici che potrebbero scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE. Analogamente si dovrebbero prendere in considerazione anche le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(14)

Un'azione che ha beneficiato di un contributo del programma LIFE dovrebbe anche poter essere finanziata da altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non coprano gli stessi costi. Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da vari programmi dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a un solo audit che ne verifichi la conformità a tutti i programmi interessati dell'Unione e alle rispettive regole.

(15)

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori, è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e migliorare l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe pertanto fungere da catalizzatore per affrontare le sfide sistemiche orizzontali, nonché le cause di fondo delle carenze attuative individuate nel suddetto riesame e per realizzare i progressi necessari: sviluppando, sperimentando e replicando nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame delle politiche; migliorando la governance in materia di ambiente, cambiamenti climatici e questioni connesse relative alla transizione energetica, anche tramite l'accresciuto coinvolgimento, a tutti i livelli, delle parti interessate, il rafforzamento delle capacità, il miglioramento della comunicazione e la sensibilizzazione del pubblico; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

(16)

Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, compresi gli ecosistemi marini, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (16), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari per elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori pratiche e soluzioni - per esempio una gestione efficace – su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che incombono loro a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica previsti da altra pertinente legislazione dell'Unione. La spesa dell'Unione relativa alla biodiversità dovrebbe essere verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e globale stabilita dalla Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (19).

(17)

Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno indicato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione.

I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, istituito a norma del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) («Fondo europeo di sviluppo regionale») e il Fondo di coesione, instituito a norma del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) («Fondo di coesione»), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) («Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale») e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 («Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura»), potrebbero contribuire in modo significativo, in via complementare, a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma LIFE potrebbe rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi d'azione negli Stati membri volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche.

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.

(18)

Per promuovere l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse è necessario cambiare il modo in cui materiali e prodotti, compresa la plastica, sono progettati, prodotti, consumati, riparati, riutilizzati, riciclati e smaltiti, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Il programma LIFE dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare finanziando vari soggetti, come imprese, autorità pubbliche e consumatori, in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la replicazione delle migliori tecniche, pratiche e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economica circolare potrebbe tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.

(19)

Un elevato livello di protezione ambientale è di importanza fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere gli obiettivi dell'Unione relativi alla produzione e all'utilizzo delle sostanze chimiche secondo modalità che minimizzano gli effetti nocivi rilevanti per la salute umana e l'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un ambiente privo di sostanze tossiche nell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere le attività intese a facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), al fine di conseguire livelli di rumore che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana.

(20)

L'obiettivo a lungo termine dell'Unione per quanto riguarda la qualità dell'aria consiste nel conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana e l'ambiente, rafforzando al contempo le sinergie tra miglioramenti della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano, soprattutto nelle zone in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le migliori pratiche e fungere da catalizzatore per l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

(21)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee dell'Unione. Gli obiettivi di tale direttiva sarebbero sostenuti da una migliore attuazione e integrazione degli obiettivi della politica in materia di acque negli altri settori di intervento. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti che concorrono ad attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e altra normativa dell'Unione in materia che contribuisce al raggiungimento di un buono stato dei corpi idrici dell'Unione, applicando, sviluppando e replicando le migliori pratiche, nonché mobilitando azioni complementari nell'ambito di altri programmi o fonti di finanziamento dell'Unione.

(22)

La protezione e il ripristino dell'ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti marini della rete Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26); la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la promozione della partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma LIFE dovrebbero includere azioni volte a proteggere l'ambiente marino.

(23)

Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, sensibilizzando il pubblico, anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network, il coinvolgimento dei consumatori e la partecipazione delle parti interessate, comprese le organizzazioni non governative (ONG), alle consultazioni e all'attuazione delle politiche, a tutti i livelli. È opportuno pertanto che il programma LIFE sostenga una vasta gamma di ONG e di reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità rispondenti all'interesse generale dell'Unione e che operano principalmente nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima, attraverso la concessione, secondo modalità competitive e trasparenti, di sovvenzioni di funzionamento, per aiutare tali ONG, reti e organizzazioni a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, nonché a sviluppare e rafforzare le loro capacità affinché divengano partner più efficienti.

(24)

Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma LIFE, quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis in materia di ambiente e di clima, nonché l'effettivo rispetto dell'acquis, in particolare per quanto concerne la legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione di Aarhus.

(25)

Il programma LIFE dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e il coinvolgimento dei consumatori.

(26)

Il programma LIFE è inteso a sostenere la dimostrazione di tecniche, approcci e migliori pratiche che possano essere replicate e utilizzate su più larga scala. Soluzioni innovative contribuirebbero al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di pratiche agricole sostenibili nelle aree attive nei settori del clima, dell'acqua, del suolo, della biodiversità e dei rifiuti. A tale riguardo è opportuno porre l'accento sulle sinergie con altri programmi e politiche, come il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sistema di ecogestione e audit dell'UE.

(27)

A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono finanziati prevalentemente dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione. È indispensabile pertanto intensificare gli sforzi di integrazione al fine di garantire la sostenibilità e la compatibilità con la protezione della biodiversità e del clima delle attività sostenute nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché l'inserimento di clausole di sostenibilità in tutti gli strumenti dell'Unione. Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma LIFE dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti di finanziamento, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.

(28)

Il successo dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati dipende da una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori non statali interessati dagli obiettivi del programma LIFE. È opportuno pertanto applicare i principi di trasparenza e divulgazione per quanto riguarda le decisioni relative allo sviluppo, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti, in particolare in caso di integrazione o quando sono coinvolte più fonti di finanziamento.

(29)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma LIFE contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste dal programma LIFE dovrebbero contribuire per il 61 % della sua dotazione finanziaria complessiva a tali obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma LIFE e verranno riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. In linea con il Green Deal europeo, le azioni nell'ambito del programma LIFE dovrebbero rispettare il principio «non nuocere all'ambiente».

(30)

In sede di attuazione del programma LIFE è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, contenuta nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 su un partenariato strategico più forte e rinnovato con le regioni ultraperiferiche dell'UE, in virtù dell'articolo 349 TFUE e delle specifiche esigenze e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di energia.

(31)

La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma LIFE, dovrebbe collaborare con la rete di punti di contatto nazionali al fine di stimolare la cooperazione volta a migliorare e rendere più efficaci i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione, per elevare la qualità generale delle proposte presentate, organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma LIFE o intraprendere altre attività, per esempio campagne mediatiche, così da divulgare in modo più efficace i risultati dei progetti e facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la replicazione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione, promuovendo in tal modo la cooperazione e la comunicazione. Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri nei quali c'è un sottoutilizzo dei fondi LIFE e dovrebbero facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti e le parti interessate nell'ambito dello stesso settore. È essenziale che le attività di comunicazione e cooperazione coinvolgano anche le autorità regionali e locali e le parti interessate.

(32)

La qualità dovrebbe essere il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione degli stessi nell'ambito del programma LIFE. Al fine di facilitare l'attuazione degli obiettivi del programma LIFE in tutta l'Unione e promuovere proposte di progetti di elevata qualità, dovrebbero essere resi disponibili finanziamenti per progetti di assistenza tecnica volti ad assicurare un'efficace partecipazione al programma LIFE. La Commissione dovrebbe adoperarsi per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità. La «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione dei progetti nell'ambito del programma LIFE dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale sulla base del tasso di partecipazione e del tasso di successo dei richiedenti dei pertinenti Stati membri, tenendo conto, tra l'altro, della popolazione complessiva e della densità di popolazione di ciascuno Stato membro, della superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa come percentuale della superficie totale della rete Natura 2000, e della percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti della rete Natura 2000. Le attività ammissibili dovrebbero essere di natura tale da tendere a migliorare la qualità delle proposte progettuali.

(33)

Conformemente alla comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2018 su azioni dell'UE per migliorare la conformità e la governance ambientali, la rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE), e il forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE) sono organizzazioni create per favorire la collaborazione tra gli Stati membri, il cui ruolo è determinante per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione. Concorrono validamente ad attuare e far rispettare il diritto dell'ambiente in modo più coerente in tutta l'Unione, a evitare distorsioni della concorrenza e a migliorare la qualità dell'ispezione ambientale e dei meccanismi di garanzia dell'osservanza tramite un sistema di condivisione in rete, a livello sia dell'Unione che degli Stati membri, e prevedono lo scambio di informazioni ed esperienze a vari livelli amministrativi e tramite formazioni e dibattiti approfonditi sulle questioni ambientali e di rispetto del diritto, ivi compresi i processi di sorveglianza e autorizzazione. In considerazione del contributo apportato agli obiettivi del programma LIFE, è opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni a IMPEL, ENPE e EUFJE senza subordinarla all'invito a presentare proposte, in modo da continuare a sostenerne le attività. Vi sono anche altri casi in cui, in applicazione dei requisiti generali del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) («regolamento finanziario»), l'invito potrebbe non essere obbligatorio, per esempio nel caso di organismi che sono designati da Stati membri beneficiari di una sovvenzione concessa da un atto legislativo dell'Unione e che operano sotto la responsabilità di tali Stati.

(34)

È opportuno stabilire una dotazione finanziaria per il programma LIFE che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

(35)

I tassi di cofinanziamento massimi delle sovvenzioni finanziate nell'ambito del programma LIFE dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE. Al fine di tener conto dell'adattabilità necessaria in considerazione della vasta gamma di azioni finanziabili e soggetti richiedenti, tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero contribuire alla certezza, pur mantenendo un certo grado di flessibilità commisurato a esigenze o requisiti specifici. I tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero sempre rispettare i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti.

(36)

Al presente regolamento si applica il regolamento finanziario adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e prevede controlli sulla responsabilità degli attori finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(37)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (29), (Euratom, CE) n. 2185/96 (30) e (UE) 2017/1939 (31) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(38)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione del bilancio del programma LIFE dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. La Commissione dovrebbe garantire un'attuazione facilmente comprensibile e promuovere una reale semplificazione per i promotori dei progetti.

(39)

Ove opportuno, gli obiettivi strategici del programma LIFE dovrebbero essere perseguiti anche con l'ausilio degli strumenti finanziari e della garanzia di bilancio di cui al regolamento (UE) 2021/523, anche con l'importo assegnato a titolo del programma LIFE come specificato nei programmi di lavoro pluriennali che fanno capo a tale programma.

(40)

A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (33), i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. La partecipazione di tali soggetti al programma LIFE dovrebbe vertere principalmente sui progetti del sottoprogramma «Natura e biodiversità».

(41)

L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione. Grazie all'azione preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai successivi programma BEST 2.0 e progetto BEST RUP, l'iniziativa BEST ha contributo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori e sul loro ruolo chiave ai fini della conservazione della biodiversità del pianeta. La Commissione stima in 8 milioni di EUR l'anno le esigenze in termini di sostegno finanziario a favore di progetti sul campo in tali territori. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno pertanto che il programma LIFE finanzi sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità, tra cui sovvenzioni per azioni intese al rafforzamento delle capacità e per azioni che hanno un effetto catalizzatore, sia nelle regioni ultraperiferiche che nei paesi e territori d'oltremare.

(42)

Il programma LIFE dovrebbe essere aperto ai paesi terzi conformemente alle condizioni specifiche di partecipazione stabilite negli accordi da essi stipulati con l'Unione.

(43)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (34), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti e l'accesso necessari affinché l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti esercitino integralmente le rispettive competenze.

(44)

In conformità dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (35) del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma LIFE sia valutato in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. -È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti sul campo del programma LIFE. Il pieno concorso del programma LIFE alla realizzazione di tutti gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione avviene per effetti indiretti, a lungo termine e difficili da misurare. Per la sorveglianza del programma LIFE, a complemento degli indicatori di realizzazione diretti e degli obblighi di verifica stabiliti nel presente regolamento, è opportuno utilizzare un'aggregazione di indicatori specifici a livello di progetto, da illustrarsi nei programmi di lavoro pluriennali o negli inviti a presentare proposte, anche per quanto riguarda la rete Natura 2000 e le emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

(46)

Al fine di garantire che il sostegno a titolo del programma LIFE e l'attuazione di quest'ultimo siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento rivedendo o integrando gli indicatori o per integrare il presente regolamento definendo indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetto, e istituendo un quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a un elevato livello di protezione ambientale e a un'azione ambiziosa per il clima, allo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, biodiversità, clima, economia circolare e da quelli pertinenti in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica, attraverso una buona governance e un approccio multipartecipativo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1293/2013.

(49)

È opportuno garantire una transizione graduale senza interruzioni tra il precedente programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il programma LIFE, e allineare l'inizio del programma LIFE con quello del quadro finanziario pluriennale come stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («programma LIFE») per il periodo del quadro finanziario pluriennale dal 2021 al 2027. La durata del programma LIFE è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce anche gli obiettivi del programma LIFE, il suo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi d'azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE;

2)

«progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata;

3)

«progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione, o altre misure necessarie per preparare lo sviluppo su più larga scala o la replicazione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3; tali progetti possono inoltre includere il rafforzamento delle capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE;

4)

«progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma LIFE;

5)

«operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile, strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, o entrambi, con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o di altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

6)

«soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua e il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE sostiene inoltre l'attuazione dei programmi generali d'azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE.

2.   Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, tra cui quelle per la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;

b)

sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c)

fungere da catalizzatore per l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, comprese quelle per la natura e la biodiversità, e in materia di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell'efficienza energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Articolo 4

Struttura

Il programma LIFE è così strutturato:

1)

il settore «Ambiente», che include:

a)

il sottoprogramma «Natura e biodiversità»;

b)

il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

2)

il settore «Azione per il clima», che include:

a)

il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

b)

il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2017 è fissata a 5 432 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

3 488 000 000 EUR per il settore «Ambiente», di cui

i)

2 143 000 000 EUR per il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; e

ii)

1 345 000 000 EUR per il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»;

b)

1 944 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

i)

947 000 000 EUR per il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; e

ii)

997 000 000 EUR per il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita».

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e al regolamento finanziario.

4.   In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore «Ambiente» di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma «Natura e biodiversità» di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i).

5.   Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per la sua attuazione, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, comprese quelle riguardanti i sistemi informatici istituzionali, e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti allo scambio di esperienze.

6.   Il programma LIFE può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di energia al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;

b)

studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari;

c)

preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

altre attività, quali l'assegnazione di premi.

Articolo 6

Paesi terzi associati al programma LIFE

1.   Il programma LIFE è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali rispetto al programma dell'Unione;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   Allorché partecipa al programma LIFE in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni è possibile ove necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Sinergie con altri programmi dell'Unione

La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri favoriscono il coordinamento e il perseguimento della coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo plus istituito a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+) («Fondo sociale europeo plus»), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, Orizzonte Europa, il Meccanismo per collegare l'Europa istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e il programma InvestEU istituito a norma del regolamento (UE) 2021/523, al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la replicazione delle soluzioni sviluppate nell'ambito del programma LIFE. La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.

Articolo 9

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato:

a)

alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6;

b)

ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cu all'articolo 18; oppure

c)

ove opportuno e nella misura specificata nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, ai finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, è di 15 milioni di EUR.

4.   I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente regolamento, sono pari al 60 % dei costi ammissibili e al 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità», in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, è pari al 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti, nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 del presente regolamento sono ulteriormente precisati tassi specifici. I tassi specifici possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.

Per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e previa conferma in detto programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

5.   La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'efficace copertura geografica basata sul «criterio della qualità» in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 10

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:

a)

progetti strategici di tutela della natura nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);

b)

progetti strategici integrati nell'ambito del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);

c)

progetti di assistenza tecnica;

d)

progetti di azione standard;

e)

altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.

3.   I progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» e riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, compresi i quadri d'azioni prioritarie adottati a norma della direttiva 92/43/CEE.

4.   I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità connessi alle attività delle autorità degli Stati membri volte a migliorare l'efficace partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con «scarsa partecipazione in maniera efficace», al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.

5.   Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e che tali attività siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare a esso collegato, o a supportare accordi internazionali di cui l'Unione è parte, fornendo un contributo all'organizzazione di conferenze multilaterali. Il contributo massimo fornito agli accordi internazionali per l'organizzazione di conferenze multilaterali è di 3,5 milioni di EUR per la durata del programma LIFE di cui all'articolo 1, e tali sovvenzioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma.

6.   Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione, e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione energetica, in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, ai soggetti si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo associato al programma LIFE;

iii)

un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18, alle condizioni specificate ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Non sono ammesse le persone fisiche.

4.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.

5.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma LIFE devono di massima sostenere il costo della loro partecipazione.

Articolo 13

Aggiudicazione diretta

Fatto salvo l'articolo 188 del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I del presente regolamento senza indire un invito a presentare proposte.

Articolo 14

Specificazione dei criteri di aggiudicazione

La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 18 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi:

a)

i progetti finanziati dal programma LIFE devono essere di interesse dell'Unione apportando un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3, non pregiudicano tali obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

b)

i progetti devono garantire un approccio efficace sotto il profilo dei costi e devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti;

c)

dev'essere data priorità ai progetti potenzialmente più in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

d)

ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

e)

ai progetti potenzialmente più replicabili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare il livello più elevato di investimenti o risorse finanziarie (potenziale effetto catalizzatore) deve essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

f)

dev'essere assicurata la replicabilità dei risultati dei progetti di azione standard;

g)

ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che sviluppano su più larga scala tali risultati dev'essere assegnato un bonus nell'ambito della loro valutazione;

h)

se del caso, dev'essere prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con specifiche esigenze o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, zone di elevato valore naturalistico e regioni ultraperiferiche.

Articolo 15

Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:

a)

l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche migliorando la connettività attraverso la creazione di corridoi ecologici, aree di collegamento («stepping stones») o altri elementi di infrastruttura verde;

b)

l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato di conservazione desiderato;

c)

l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, a usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE; e

d)

lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e alternativi

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma LIFE purché i contributi non coprano gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3 e non ne pregiudichi alcuno. Le regole del pertinente programma dell'Unione si applicano al corrispondente contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. Il sostegno da parte dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

2.   Possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità delle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e le pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito del programma LIFE in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE;

b)

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO III

Operazioni di finanziamento misto

Articolo 17

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma LIFE sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario, tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza.

CAPO IV

Programmazione, monitoraggio, comunicazione e valutazione

Articolo 18

Programma di lavoro pluriennale

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:

a)

gli importi che devono essere ripartiti tra le esigenze nell'ambito di ciascun sottoprogramma e tra le diverse tipologie di finanziamento, nonché l'importo totale massimo da assegnare alle sovvenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b);

b)

l'importo totale massimo per i finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto a titolo del programma LIFE, se del caso;

c)

l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 13;

d)

i temi dei progetti o le esigenze specifiche per cui vi è un'allocazione preliminare di fondi per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d);

e)

le strategie e i piani oggetto di progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);

f)

il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;

g)

i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

h)

la metodologia tecnica per la presentazione dei progetti e per la procedura di selezione e i criteri di aggiudicazione in conformità degli elementi di cui all'articolo 14;

i)

i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

j)

i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e);

k)

ove pertinente, le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi e alternativi;

l)

la «scarsa partecipazione in maniera efficace», le attività ammissibili e i criteri di aggiudicazione per quanto riguarda i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'efficace partecipazione al programma LIFE.

3.   Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.

4.   Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo di riferimento. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati nell'ambito di un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nell'ambito dello stesso settore.

5.   La Commissione garantisce che le parti interessate siano consultate nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

Articolo 19

Sorveglianza e comunicazione

1.   La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di cui all'allegato II.

2.   Per garantire l'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare l'allegato II al fine di rivederne o completarne gli indicatori, se ritenuto necessario, anche in vista del loro allineamento con gli indicatori fissati per altri programmi dell'Unione, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento definendo, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetti.

4.   La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie pertinenti, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati, finalizzati alla raccolta di indicatori di realizzazione e di impatto a livello di progetto e aggregabili per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione alla rete Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.

5.   La Commissione monitora e riferisce periodicamente sull'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo della spesa. Pur tenendo conto della natura del programma LIFE, che risulta «imperniato sulla domanda», si prevede che il 61 % dell'importo complessivo del programma LIFE di cui all'articolo 5 contribuisca all'obiettivo generale del bilancio di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa a sostegno degli obiettivi climatici. Tale contributo è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. Il presente regolamento contribuisce a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

La spesa relativa alla biodiversità è verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e completa stabilita dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nella dichiarazione di programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma LIFE agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.

6.   La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.

Articolo 20

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni previste dal presente regolamento con tempestività in modo che possano contribuire al processo decisionale, tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto unionale e la sostenibilità a lungo termine, avendo riguardo alle priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima.

2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell'attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori fissati in conformità dell'allegato II.

La valutazione riguarda almeno i seguenti elementi:

a)

gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma LIFE;

b)

l'efficienza nell'uso delle risorse;

c)

il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;

d)

la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione;

e)

la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità del programma LIFE con altri programmi pertinenti dell'Unione;

f)

il valore aggiunto unionale e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure;

g)

il livello di coinvolgimento delle parti interessate;

h)

un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

i)

un'analisi della copertura geografica in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, nonché, se non si realizza tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo per tale mancanza di copertura.

3.   Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, compresi i media e il grande pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato III. Tutti i beni durevoli acquisiti nell'ambito del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione. Laddove l'uso del logo del programma LIFE non sia fattibile, il programma LIFE è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE, sulle azioni svolte nell'ambito del programma LIFE e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi del programma LIFE e ad azioni particolari nell'ambito del programma LIFE, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate dal programma LIFE.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continuano ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro il 31 dicembre 2027.

4.   I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo del regolamento (UE) 2021/523.

5.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 226.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 156.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(6)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(7)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(8)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(9)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(10)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) ‒ Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(11)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(13)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(15)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(16)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(17)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(18)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(19)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(20)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(21)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

(22)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(23)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12

(24)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(25)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(26)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(27)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(30)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(31)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(32)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(33)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(34)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(38)  Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

ORGANISMI A CUI POSSONO ESSERE ASSEGNATE SOVVENZIONI SENZA UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

1.   

Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

2.   

Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

3.   

Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE).


ALLEGATO II

INDICATORI

1.   Indicatori di realizzazione

1.1.

Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi.

1.2.

Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità.

1.3.

Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza o la garanzia del rispetto delle pertinenti legislazione e politiche dell'Unione.

1.4.

Numero di progetti che migliorano la governance potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile.

1.5.

Numero di progetti, inclusi i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

piani o strategie chiave

programmi d'azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela «della natura e della biodiversità».

2.   Indicatori di risultato

2.1.

Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei sottoprogrammi:

«Natura e biodiversità»;

«Economia circolare e qualità della vita», che comprende almeno i seguenti elementi:

qualità dell'aria;

suolo;

acqua;

rifiuti;

sostanze chimiche;

rumore;

uso efficiente delle risorse.

«Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

«Transizione all'energia pulita».

2.2.

Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o dai finanziamenti ottenuti (milioni di EUR).

2.3.

Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o che ricevono sovvenzioni di funzionamento.

2.4.

Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data della loro conclusione.

ALLEGATO III

LOGO DEL PROGRAMMA LIFE

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