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Document 32021R0761

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3147

GU L 162 del 10.5.2021, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/761/oj

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/761 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2021

che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati redatti previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi.

(2)

Dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici connessi all’uso dei modelli di certificati zootecnici per quanto riguarda la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Tenendo conto dell’esperienza acquisita dalla data di applicazione di tale regolamento di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici dovrebbero essere modificati per agevolare la verifica dell’identità degli animali riproduttori. In un certificato zootecnico le informazioni dettagliate, o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili, dovrebbero figurare nella casella corrispondente ai risultati della verifica dell’identità degli animali riproduttori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).


ALLEGATO

Gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella sezione A, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

b)

nella sezione B, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

c)

nella sezione C, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

d)

nella sezione D, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 9, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella sezione A, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

b)

nella sezione B, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

c)

nella sezione C, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

d)

nella sezione D, modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella sezione A, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

b)

nella sezione B, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

c)

nella sezione C, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

d)

nella sezione D, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

nella sezione A, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 5, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

b)

nella sezione B, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

c)

nella sezione C, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.»;

d)

nella sezione D, modello di certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori, nota a piè di pagina 6, è aggiunta la frase seguente:

«Sotto “Risultato” fornire informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui le informazioni dettagliate sono disponibili.».


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