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Document 32021R0644
Commission Regulation (EU) 2021/644 of 15 April 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen and spirotetramat in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2481
GU L 133 del 20.4.2021, p. 9–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III parte A colonna della tabella | 10/11/2021 | |
Modifies | 32005R0396 | aggiunta | allegato II colonna della tabella | 10/11/2021 |
20.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 133/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/644 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il penflufen non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per il fluxapyroxad l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, porri, rabarbaro, legumi secchi, cereali, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici e piante da zucchero, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per l’imexazol l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha raccomandato di ridurre l’LMR per le barbabietole da zucchero. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(4) |
Per il metamitron l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe da foglie ed erbe, infusioni di erbe da radici, semi e frutta, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il penflufen l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per le patate. È opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità |
(6) |
Per lo spirotetrammato l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero, aglio, scalogni, solanacee e malvacee, cicoria Witloof/cicoria belga, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per i cavoletti di Bruxelles e i cavoli rapa, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare anche gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tutti questi LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(10) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su «altra piccola frutta e bacche» di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotetrammato è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dalla Germania e la relazione di valutazione è stata trasmessa all’Autorità e alla Commissione. L’Autorità ha esaminato la relazione di valutazione e ha formulato un parere motivato (7) sugli LMR proposti. Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per tali prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(11) |
In conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’impiego del fluxapyroxad su «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero» negli Stati Uniti. I richiedenti sostengono che in tali paesi gli usi autorizzati di detta sostanza su tali colture determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse all’Autorità e alla Commissione. L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (8). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
(12) |
Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(13) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(17) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5984.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for hymexazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2019); 17(11):5895.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metamitron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5959.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penflufen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2019); 17(10):5840.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spirotetrammato according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2020); 18(1):5960.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in small fruits and berries», EFSA Journal (2019); 17(11):5904.
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in certain root crops and coffee beans», EFSA Journal (2020); 18(1):5950.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron, e spirotetrammato sono soppresse. |
(*) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.