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Document 32021L1206

    Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2903

    GU L 261 del 22.7.2021, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1206/oj

    22.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 261/45


    DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1206 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2021

    che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2014/90/UE dispone che, per diventare organismi notificati, gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato III.

    (2)

    Gli organismi di valutazione della conformità devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025.

    (3)

    La norma EN ISO/IEC 17025 specifica i requisiti generali per la competenza, l’imparzialità e il regolare e coerente funzionamento dei laboratori.

    (4)

    Nel 2017 l’ISO ha pubblicato una revisione della norma EN ISO/IEC 17025 e ha ritirato la versione precedente, che poteva ancora essere utilizzata durante un periodo di transizione di tre anni, terminato nel novembre 2020.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025 contenuto nella direttiva 2014/90/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell’allegato III, punto 19, della direttiva 2014/90/UE, il riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2005» è sostituito dal riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2017».

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.


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