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Document 32021D1283

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione del 2 agosto 2021 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5603

    GU L 279 del 3.8.2021, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1283/oj

    3.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 279/32


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1283 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2021

    concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.

    (2)

    Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto.

    (3)

    Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha pubblicato un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di queste combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure la notifica è stata respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del medesimo regolamento. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: metam-sodio (tipi di prodotto 9 e 11); tiram (tipo di prodotto 9); bronopol (tipo di prodotto 9); acido perossiottanoico (tipi di prodotto 2, 3, 4); malto, estratto: estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Hordeum, Gramineae (tipo di prodotto 19); 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (tipo di prodotto 13).

    (4)

    Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: argento, come nanomateriale (tipi di prodotto 2, 4, 9); olio di Eucalyptus citriodora e citronellale, idrato, ciclizzato (tipo di prodotto 19); 2-idrossi-α,α,4-trimetilcicloesanemetanolo (tipo di prodotto 19); diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio (tipi di prodotto 2, 3, 4, 5, 11); ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi (tipo di prodotto 4); oleoresin capsicum (tipo di prodotto 19); capsicum annuum, estratto (tipo di prodotto 19); massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N- (4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammide (tipo di prodotto 19).

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

    Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

    Denominazione della sostanza

    Stato membro relatore

    Numero CE

    Numero CAS

    Tipo o tipi di prodotto

    9

    Bronopol

    ES

    200-143-0

    52-51-7

    9

    206

    Tiram

    BE

    205-286-2

    137-26-8

    9

    210

    Metam-sodio

    BE

    205-293-0

    137-42-8

    9, 11

    1023

    Argento, come nanomateriale

    SE

    231-131-3

    7440-22-4

    2, 4, 9

    494

    2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)

    DK

    233-539-7

    10222-01-2

    13

    1047

    Olio di Eucalyptus citriodora e citronellale, idrato, ciclizzato

    CZ

    Non disponibile

    Non disponibile

    19

    609

    2-idrossi-α,α,4-trimetilcicloesanemetanolo

    CZ

    255-953-7

    42822-86-6

    19

    813

    Acido perossiottanoico

    FR

    Non disponibile

    33734-57-5

    2, 3, 4

    1044

    Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio

    DE

    Non disponibile

    Non disponibile

    2, 3, 4, 5 e 11

    1064

    Malto, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui, ecc., ottenuti da Hordeum, Gramineae

    AT

    232-310-9

    8002-48-0

    19

    692

    Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi

    PT

    274-687-2

    70592-80-2

    4

    1059

    Capsicum oleoresin

    Estratti e loro derivati fisicamente modificati. È un prodotto che può contenere acidi resinici e i loro esteri, terpeni e i prodotti di ossidazione o polimerizzazione di questi terpeni (Capsicum frutescens, Solanaceae)

    BE

    Non disponibile

    8023-77-6

    19

    1060

    Capsicum annuum, estratto

    Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui, ecc., ottenuti da Capsicum annuum, Solanaceae

    BE

    283-403-6

    84625-29-6

    19

    1061

    Massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N- (4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammide

    BE

    Non disponibile

    Non disponibile

    19


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