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Document 32021D0676

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/676 del Consiglio del 23 aprile 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    ST/7494/2021/INIT

    GU L 144 del 27.4.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/676/oj

    27.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 144/3


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/676 DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2021

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Facendo seguito a una richiesta presentata da Malta il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Malta assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 243 632 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche di tale epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Il prestito andava utilizzato da parte di Malta per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio (2).

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica maltese connessa alla misura di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352.

    (4)

    L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Malta nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,4 % e al 55,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico di Malta si ridurrà al 6,3 % del PIL mentre il debito salirà al 60,0 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL di Malta aumenterà del 4,5 % nel 2021.

    (5)

    Il 10 marzo 2021 Malta ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 177 185 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda la misura di cui al considerando 6.

    (6)

    La «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e l’«avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020» di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, hanno introdotto un’integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dall’epidemia diCOVID-19. Nel periodo tra marzo e giugno del 2020 i lavoratori dipendenti impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell’allegato A di cui all’avviso del governo n. 389 potevano beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, elencati nell’allegato B di cui all’avviso del governo n. 389, i lavoratori dipendenti a tempo pieno potevano essere ammessi a ricevere 160 EUR al mese. Potevano beneficiare del sostegno, in misura ridotta, anche i lavoratori a tempo parziale. A luglio del 2020 gli elenchi dei settori inclusi nei due allegati sono stati riveduti. I settori precedentemente sostenuti nell’ambito del regime ma non inclusi nelle revisioni dell’allegato A o B sono stati assistiti da un’integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno. I regimi che presentano tali condizioni sono stati estesi fino alla fine del 2020. A decorrere da gennaio 2021 l’entità dell’integrazione salariale riflette la diminuzione delle vendite registrate nell’arco di sei mesi tra marzo e ottobre 2020 a fronte del fatturato dichiarato in un periodo di sei mesi tra marzo e ottobre 2019. Qualora non siano disponibili registrazioni IVA, l’integrazione salariale è erogata sulla base dei criteri applicabili nel 2020. Si prevede di mantenere in vigore il regime fino alla fine del 2021. Nella seconda metà del 2021 il sostegno rimarrà disponibile, in linea con i parametri stabiliti, per le attività di alloggio e ristorazione. Per le altre attività ammissibili il sostegno si ridurrà al 66 % nel terzo trimestre del 2021 per poi diminuire ulteriormente al 33 % nell’ultimo trimestre dell’anno. Il regime rimarrà accessibile soltanto per le imprese che potevano già beneficiare del sostegno nell’ambito del regime originario. Attualmente il regime è applicato nella pratica da «Malta Enterprise» e sarà specificato in un avviso del governo di prossima pubblicazione. In base alle nuove norme il regime coprirà anche la sostituzione dei lavoratori dipendenti (ossia la sostituzione di coloro che hanno volontariamente interrotto il rapporto di lavoro dopo giugno 2020), purché non sia superato il numero di lavoratori dipendenti registrato alla fine di maggio 2020. Le autorità hanno richiesto soltanto la parte della spesa pubblica relativa ai lavoratori dipendenti occupati in maniera continuativa, escludendo la parte relativa a dipendenti neoassunti.

    (7)

    Malta soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 427 961 805 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché direttamente connesso all’estensione di una misura nazionale esistente a sostegno dell’occupazione, analoga alla riduzione dell’orario lavorativo, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta. Malta ha finanziato 7 144 805 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

    (8)

    Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Malta e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a una misura analoga alla riduzione dell’orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 10 marzo 2021.

    (9)

    È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (10)

    Malta e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    (11)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (12)

    È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (13)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 420 817 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Malta può finanziare le misure seguenti:

    a)

    l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella “legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)” e nell’“avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020”, come prorogata e modificata nel 2020 e nel 2021;

    b)

    la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020”;

    c)

    la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020”;

    d)

    la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020”.»;

    3)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1.   Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, Malta informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»

    Articolo 2

    La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

    La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

    Articolo 3

    La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 42).


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