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Document 32021D0357

    Decisione (UE) 2021/357 del Consiglio del 25 gennaio 2021 che modifica la decisione 98/683/CE relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

    GU L 69 del 26.2.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/357/oj

    26.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 69/1


    DECISIONE (UE) 2021/357 DEL CONSIGLIO

    del 25 febbraio 2021

    che modifica la decisione 98/683/CE relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione ha competenza esclusiva in materia di regime monetario e valutario per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione.

    (2)

    A norma dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario.

    (3)

    Prima dell’introduzione dell’euro la Francia aveva concluso una accordi con l’ l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (Union économique et monétaire ouest-africaine, «UEMOA»), con la Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, «CEMAC») e con le Comore, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa del franco CFA o del franco comoriano in franchi francesi (2). Una volta sostituito il franco francese con l’euro il 1o gennaio 1999, il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere tali accordi in vigore a tale data («attuali accordi») a norma del quadro istituito dalla decisione 98/683/CE (3).

    (4)

    Gli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE stabiliscono procedure diverse per la negoziazione e la modifica degli attuali accordi a seconda che siano da modificare o meno la natura o la portata di detti accordi.

    (5)

    La Francia e gli Stati dell’UEMOA stanno sostituendo l’attuale accordo tra di essi del 4 dicembre 1973 con un nuovo accordo di cooperazione in materia di regime di cambio. Tale nuovo accordo di cooperazione è stato firmato il 21 dicembre 2019 ed è accompagnato da un nuovo accordo di garanzia da concludere con la Banca centrale degli Stati dell’UEMOA. Il 22 maggio 2020 il governo francese ha presentato un progetto di legge all’Assemblea nazionale francese per ratificare il nuovo accordo di cooperazione.

    (6)

    La sostituzione di attuali accordi in materia di regime di cambio tra la Francia e l’UEMOA, la CEMAC e le Comore non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 4 e 5 della decisione 98/683/CE. Ciò vale anche nel caso in cui la natura e la portata di detti nuovi accordi di cooperazione rimangano inalterate, ossia garantire una convertibilità a parità fissa tra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore sostenuta da un impegno di bilancio della Francia.

    (7)

    È opportuno autorizzare la Francia a sostituire gli attuali accordi con l’UEMOA, la CEMAC e le Comore. Conformemente alla decisione 98/683/CE, è opportuno continuare ad applicare le procedure esistenti a seconda che la sostituzione incida o meno sulla natura o sulla portata di detti accordi. In relazione a entrambe le procedure sarà necessario coinvolgere gli organismi competenti dell’Unione conformemente al regime esistente in materia di condivisione delle informazioni e approvazione, a seconda dei casi, prima di sostituire gli attuali accordi con nuovi accordi di cooperazione.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/683/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 98/683/CE è così modificata:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Decisione 98/683/EC del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con le valute dell’UEMOA, della CEMAC e delle Comore»;

    2)

    gli articoli da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 3

    Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l’applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l’euro e le valute dell’UEMOA, della CEMAC o delle Comore.

    Articolo 4

    La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

    Articolo 5

    La Francia sottopone all’attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata degli attuali accordi. Tali progetti necessitano dell’approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.».

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Parere del 1o dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la République française, come modificata; Convention de compte d’opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du Conseil de l’administration de la Banque des États de l’Afrique Centrale, come modificata; Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l’union monétaire ouest-africaine, come modificato; Convention de compte d’opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le Président du conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine, come modificata; Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, come modificato; Convention de compte d’opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l’Économie et des Finances de la République Française et le ministre des Finances, de l’Économie et du Plan de la République fédérale des Comores, come modificata.

    (3)  Decisione 98/683/CE del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 58).


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