Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1424

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

    C/2020/6803

    GU L 328 del 9.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1424/oj

    9.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1424 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 ottobre 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annuali applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto nel 2020.

    (2)

    I massimali di bilancio annuali fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2020/756 (3). Per l'anno civile 2020, il regolamento delegato (UE) 2020/756 ha integrato le decisioni degli Stati membri per quanto riguarda i trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    (3)

    Tuttavia, al fine di mitigare le conseguenze della pandemia di COVID‐19 e le conseguenti difficoltà per il settore agricolo, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Croazia, il Lussemburgo e il Portogallo hanno notificato un riesame delle loro decisioni in relazione ai trasferimenti tra i pilastri. I rispettivi massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati successivamente modificati dal regolamento delegato (UE) 2020/1314 (4) della Commissione, che tiene conto dell'impatto delle decisioni e degli importi esaminati notificati.

    (4)

    Dato che i massimali di bilancio annuali per il 2020 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, le modifiche dei massimali nazionali comportano modifiche dei massimali di bilancio annuali applicabili agli Stati membri interessati. Inoltre, taluni Stati membri hanno riesaminato anche alcune dotazioni relative a diversi regimi, nella misura necessaria alla luce del riesame della flessibilità.

    (5)

    Per tenere conto di tali modifiche, i massimali di bilancio applicabili al regime di pagamento di base, al regime di pagamento unico per superficie, al pagamento ridistributivo, al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al regime per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo per l'anno civile 2020 dovrebbero essere ricalcolati nei confronti degli Stati membri interessati.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017.

    (7)

    Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione, del 13 luglio 2020, che istituisce massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 14.7.2020, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e netti per pagamenti diretti applicabili ad alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è così modificato:

    1)

    al punto I, le voci relative a Belgio, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Belgio

    225 124

    Danimarca

    522 054

    Croazia

    157 075

    Lussemburgo

    24 004

    Portogallo

    290 208 »;

    2)

    al punto II, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

    «Bulgaria

    412 836 »;

    3)

    al punto III, le voci relative a Bulgaria, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Bulgaria

    60 844

    Croazia

    34 828

    Portogallo

    55 320 »;

    4)

    al punto IV, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Belgio

    151 580

    Bulgaria

    260 016

    Croazia

    104 484

    Lussemburgo

    10 583

    Portogallo

    205 307 »;

    5)

    al punto VI, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Belgio

    9 563

    Bulgaria

    3 016

    Croazia

    6 966

    Lussemburgo

    529

    Portogallo

    13 687 »;

    6)

    al punto VII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Belgio

    10 105

    Bulgaria

    17 334

    Croazia

    6 966

    Lussemburgo

    706

    Portogallo

    13 687 »;

    7)

    al punto VIII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

    «Belgio

    83 510

    Bulgaria

    130 008

    Danimarca

    32 863

    Croazia

    52 242

    Portogallo

    134 204 ».


    Top