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Document 32020R1062

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)

    C/2020/4899

    GU L 232 del 20.7.2020, p. 43–43 (BG, ES, ET, EL, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI)
    GU L 232 del 20.7.2020, p. 39–39 (CS, DA, DE, EN, FR, SV)
    GU L 232 del 20.7.2020, p. 40–40 (HU, SK)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1062/oj

    20.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 232/43


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1062 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2020

    che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Csopak»/«Csopaki» presentata dall’Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Csopak»/«Csopaki» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP) è protetto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU C 70 del 4.3.2020, pag. 12.


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