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Document 32020R1062
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1062 of 13 July 2020 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Csopak’/‘Csopaki’ (PDO)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)
C/2020/4899
GU L 232 del 20.7.2020, p. 43–43
(BG, ES, ET, EL, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI)
GU L 232 del 20.7.2020, p. 39–39
(CS, DA, DE, EN, FR, SV)
GU L 232 del 20.7.2020, p. 40–40
(HU, SK)
In force
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1062 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Csopak»/«Csopaki» presentata dall’Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Csopak»/«Csopaki» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione