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Document 32020R0797

    Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione del 17 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/3891

    GU L 194 del 18.6.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/797/oj

    18.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 194/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/797 DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme in materia di salute pubblica e animale per l’importazione o il transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nell’Unione o il loro invio in transito attraverso l’Unione, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e animale derivanti da tali prodotti.

    (2)

    L’articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (3) definisce le norme concernenti i controlli veterinari da eseguire al fine di autorizzare la reimportazione delle partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abroga e sostituisce la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019.

    (3)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (5) stabilisce le norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, tra cui i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati.

    (4)

    Le prescrizioni in materia di salute pubblica e animale per l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo dovrebbero essere stabilite conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

    (5)

    In assenza di prescrizioni in materia di salute pubblica e animale pertinenti per il ritorno di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati respinte, tali partite sono soggette alle norme generali in materia di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle prescrizioni specifiche per prodotto applicabili all’importazione di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, che potrebbero impedire il ritorno nell’Unione di determinate partite originarie dell’UE non ammesse da un paese terzo, ad esempio a causa della mancanza del documento commerciale o del certificato sanitario specifico per prodotto prescritto per l’ingresso.

    (6)

    Il rischio per la salute pubblica e animale posto dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati originari dell’Unione è però diverso da quello posto dai prodotti originari di paesi terzi. Non è pertanto necessario che una partita di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che è originaria dell’Unione e vi fa ritorno in quanto non ammessa in un paese terzo sia accompagnata da un documento commerciale, da un certificato sanitario o, a seconda dei casi, da una dichiarazione corrispondente a un modello attualmente stabilito conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come prescritto per le partite originarie di paesi terzi.

    (7)

    Tale partita dovrebbe essere autorizzata a entrare nell’Unione e a essere inviata a qualsiasi stabilimento o impianto riconosciuto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la categoria e il tipo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sempre che l’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione abbia convenuto di accettarla.

    (8)

    Determinate partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinate all’esportazione in paesi terzi possono essere soggette a controlli da parte di un’autorità competente nell’Unione diversa da quelle responsabili per i sottoprodotti di origine animale o per i prodotti derivati. Se il sigillo originale è stato sostituito nel corso di tali controlli, il numero del nuovo sigillo dovrebbe essere indicato nella documentazione di accompagnamento.

    (9)

    Al fine di garantire una gestione adeguata del rischio per la salute pubblica e animale e la certezza del diritto è pertanto necessario prevedere condizioni per il ritorno nell’Unione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati originari dell’Unione che non sono stati ammessi in un paese terzo.

    (10)

    Al fine di garantire la tracciabilità delle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che ritornano, il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione allo stabilimento di destinazione dovrebbe essere controllato in conformità alla procedura di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1666 (6).

    (11)

    È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (12)

    Poiché il regolamento delegato (UE) 2019/2074 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

    1)

    all’articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

    «c)

    le prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo, di cui al capo VI del suddetto allegato.»;

    2)

    all’articolo 26 è aggiunta la seguente lettera:

    «e)

    i materiali che sono originari di uno Stato membro e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo si conformino alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»;

    3)

    all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma:

    «In deroga al primo comma, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo devono conformarsi alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»;

    4)

    l’allegato XIV è modificato conformemente al testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).


    ALLEGATO

    All’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente capo VI:

    «CAPO VI

    PRESCRIZIONI PER L’INGRESSO DI PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI CHE SONO ORIGINARI DELL’UNIONE E VI FANNO RITORNO IN QUANTO NON AMMESSI IN UN PAESE TERZO

    Sezione 1

    Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio non figura né tutto né in parte nell’allegato XIV

    1.

    L’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio non figura né tutto né in parte nell’allegato XIV per l’ingresso nell’Unione del tipo di prodotto, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la partita è accompagnata dal certificato o dal documento ufficiale, in originale o in copia autenticata, o dall’equivalente elettronico di tale certificato o documento generato utilizzando l’IMSOC (1), rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione;

    b)

    la partita è accompagnata da una dichiarazione dell’autorità competente nello Stato membro di destinazione in cui tale autorità accetta di ricevere la partita e indica il luogo di destinazione;

    c)

    la partita soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    è rimasta sigillata con un sigillo originale intatto, se nel certificato originale di cui al punto 1, lettera a), o in un altro documento ufficiale rilasciato da un’autorità dell’Unione è menzionata l’applicazione di un sigillo prima dell’uscita dall’Unione;

    ii)

    è accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo che non ha ammesso la partita in cui sono indicati i motivi del respingimento.

    2.

    In deroga al punto 1, lettera a), nel caso in cui la partita sia stata esportata senza il certificato o documento ufficiale di accompagnamento, l’origine della partita deve essere autenticata in altro modo sulla base di prove documentali presentate dall’operatore responsabile della partita.

    3.

    Il trasporto delle partite di prodotti di cui al punto 1 dal posto di controllo frontaliero al luogo di destinazione deve essere controllato conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

    Sezione 2

    Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio figura tutto o in parte nell’allegato XIV

    1.

    L’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio figura tutto o in parte nell’allegato XIV per l’ingresso nell’Unione del tipo di prodotto, solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1, punto 1, lettere a) e b), lettera c), punto ii), e punti 2 e 3.

    2.

    Se i prodotti di cui al punto 1 sono stati scaricati, immagazzinati, nuovamente caricati o se il sigillo originale è stato sostituito al momento dell’ingresso nel paese terzo o nella parte del suo territorio elencati nell’allegato XIV, la partita deve essere accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica di tale paese terzo o territorio:

    a)

    che riporta il luogo e la data dello scarico, del magazzinaggio e del nuovo carico e il numero del sigillo apposto sul contenitore dopo il nuovo carico;

    b)

    che conferma che:

    i)

    il sigillo apposto sul veicolo o sul contenitore della partita è stato infranto solo ai fini dei controlli ufficiali;

    ii)

    i prodotti sono stati manipolati solo nella misura necessaria, in particolare

    alla temperatura prescritta per i pertinenti tipi di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; e

    in modo da evitare la contaminazione incrociata dei prodotti durante i controlli;

    iii)

    il veicolo o il contenitore è stato immediatamente risigillato dopo i controlli ufficiali;

    c)

    l’indicazione dei motivi dello scarico e del magazzinaggio.

    Sezione 3

    Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

    1.

    L’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1 e se l’imballaggio individuale dei prodotti è rimasto intatto rispetto al suo stato precedente l’esportazione.

    2.

    Se i prodotti di cui al punto 1 sono stati scaricati in un paese terzo, la partita è accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo attestante che i prodotti:

    a)

    non sono stati sottoposti ad alcuna manipolazione oltre allo scarico, al magazzinaggio e al nuovo carico;

    b)

    sono stati manipolati alla temperatura prescritta per i pertinenti tipi di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati.».


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (“il regolamento IMSOC”) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).


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