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Document 32020R0531

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

C/2020/2404

GU L 119 del 17.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/531/oj

17.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/531 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2020

relativo, per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

L’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, inclusi gli anticipi per i pagamenti diretti, siano effettuati una volta ultimati i controlli amministrativi e i controlli in loco a norma dell’articolo 74 di detto regolamento. Tuttavia per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e agli animali nell’ambito dello sviluppo rurale, l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consente il versamento degli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(3)

A causa dell’attuale situazione derivante dalla pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, questi ultimi hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Al tempo stesso gli agricoltori sono vulnerabili alle perturbazioni economiche provocate dalla pandemia e devono far fronte a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(4)

Tenuto conto della natura eccezionale di queste circostanze, è necessario alleviare tali difficoltà derogando all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l’anno 2020.

(5)

Inoltre, in considerazione del fatto che le suddette circostanze sono senza precedenti, è necessario derogare all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 onde consentire il versamento degli anticipi per i pagamenti diretti alla conclusione dei controlli amministrativi specificati agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4). È tuttavia fondamentale che tale deroga non ostacoli la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga sono responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie volte a garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che le eventuali somme indebitamente percepite siano recuperate rapidamente ed efficacemente. Inoltre l’uso di tale deroga dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’esercizio finanziario 2021.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

In deroga all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Per gli Stati membri che applicano l’articolo 2 del presente regolamento, la dichiarazione di gestione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per l’esercizio finanziario 2021, la conferma che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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