This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R0349
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/349 of 2 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1916 in respect of operational conditions in certain urban or interurban areas
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane
C/2020/1121
GU L 63 del 3.3.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R1916 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 | 04/03/2020 |
3.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione (2) è emerso che, per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane, le sue disposizioni non erano coerenti con l’articolo 8 ter, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 10 decies, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3).