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Document 32020R0349

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane

C/2020/1121

GU L 63 del 3.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/349/oj

3.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione (2) è emerso che, per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane, le sue disposizioni non erano coerenti con l’articolo 8 ter, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 10 decies, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3).


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