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Document 32020R0207

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/207 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/785

GU L 43 del 17.2.2020, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/207/oj

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/207 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca disposizioni di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni di sanità pubblica e degli animali per le importazioni di alimenti per animali da compagnia.

(2)

Le prescrizioni per l’importazione e il transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, che comprende l’elenco dei paesi terzi di cui alla riga 12 della tabella 2.

(3)

Le autorità competenti del Regno dell’Arabia Saudita hanno fornito alla Commissione garanzie che il Regno dell’Arabia Saudita è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie, e sufficienti garanzie per i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuti dal pollame. È pertanto giustificato aggiungere l’Arabia Saudita all’elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia possono essere importati e transitare nell’Unione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificata conformemente al testo riportato all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

«12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi:

 

(JP) Giappone

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan

 

(SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

a)

Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»


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