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Document 32020R0204

    Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE

    GU L 43 del 17.2.2020, p. 49–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/204/oj

    17.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/49


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/204 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2019

    relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, l’articolo 6, paragrafo 9, l’articolo 14, paragrafo 3 e l’articolo 15, paragrafi 6 e 7,

    previa consultazione del comitato per il telepedaggio,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Allo scopo di completare il quadro legislativo volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, è necessario stabilire requisiti specifici per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), il contenuto della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le interfacce elettroniche e le prescrizioni per i componenti di interoperabilità.

    (2)

    Per evitare problemi di funzionamento del S.E.T., è opportuno richiedere ai fornitori del sistema stesso di monitorare il servizio da essi erogato e di collaborare con l’esattore di pedaggi nell’ambito dell’esecuzione delle prove del sistema di pedaggio.

    (3)

    I fornitori del S.E.T. dovrebbero fornire dati specifici all’esattore affinché possa essere effettuata la verifica del calcolo del pedaggio applicato.

    (4)

    Per garantire il funzionamento regolare del S.E.T., è opportuno che i fornitori offrano assistenza tecnica per l’identificazione dell’apparecchiatura di bordo.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Non dovrebbe essere a tal fine richiesto ai fornitori del S.E.T. di fornire agli esattori di pedaggi dati dei clienti in misura superiore a quanto necessario per garantire il corretto funzionamento del S.E.T.

    (6)

    Al fine di fornire informazioni appropriate agli utenti, la fatturazione deve riflettere in modo trasparente le diverse componenti del prezzo del servizio e del pedaggio.

    (7)

    Il contenuto minimo di una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe essere specificato al fine di garantire ai fornitori del S.E.T. sufficiente chiarezza riguardo alle condizioni per l’erogazione del S.E.T. nel corrispondente settore sottoposto a pedaggio.

    (8)

    Il funzionamento senza interruzione del S.E.T. richiede un livello minimo di armonizzazione delle interfacce elettroniche, e del funzionamento delle interfacce tra le parti, in particolare tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.

    (9)

    È opportuno stabilire requisiti specifici riguardanti l’infrastruttura per consentire una comunicazione e un funzionamento corretti delle apparecchiature delle parti coinvolte e per garantire un funzionamento regolare e sicuro dell’interoperabilità e dell’applicazione del S.E.T.

    (10)

    Per rendere più efficace il processo di accreditamento dei fornitori del S.E.T. è necessaria un’armonizzazione della procedura di valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità in tutti i diversi settori del S.E.T. È pertanto necessario stabilire tale procedura, compresi il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE.

    (11)

    Allo scopo di garantire la coerenza del quadro giuridico e il corretto funzionamento del S.E.T., è opportuno abrogare la decisione 2009/750/CE della Commissione (4) a decorrere dalla data in cui la direttiva (UE) 2019/520 deve essere recepita in tutti gli Stati membri, vale a dire la data in cui inizieranno ad applicarsi il presente regolamento e gli atti delegati di cui alla suddetta direttiva.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il telepedaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce gli obblighi specifici per i fornitori del S.E.T., le informazioni sul contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le specifiche per le interfacce elettroniche tra i componenti di interoperabilità, le prescrizioni per tali componenti e la procedura che deve essere applicata dagli Stati membri per valutare la conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità.

    Articolo 2

    Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.

    1.   I fornitori del S.E.T. istituiscono, ai fini del monitoraggio dell’efficienza dei loro servizi, processi operativi soggetti ad audit che prevedono misure adeguate qualora vengano rilevati problemi legati alle prestazioni o violazioni dell’integrità.

    2.   Nei sistemi basati sul sistema globale di navigazione via satellite, i fornitori del S.E.T. monitorano la disponibilità dei dati di localizzazione via satellite relativi a navigazione e posizionamento. I suddetti fornitori informano gli esattori di pedaggi di qualsiasi loro difficoltà nella determinazione dei dati del rapporto di pedaggio correlata alla ricezione dei segnali satellitari.

    3.   Un esattore di pedaggi può chiedere la collaborazione di un fornitore del S.E.T. per eseguire senza preavviso prove circostanziate del sistema di pedaggio che coinvolgano veicoli che circolano o hanno circolato di recente nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi. Il numero di veicoli sottoposti a tali prove in un anno per un determinato fornitore del S.E.T. è proporzionato al traffico medio annuale o alle previsioni di traffico del fornitore del S.E.T. nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi.

    4.   Se non altrimenti concordato, il fornitore del S.E.T. fornisce all’esattore di pedaggi le informazioni elencate di seguito, necessarie per applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. o per consentire all’esattore di pedaggi di verificare il calcolo del pedaggio applicato ai veicoli degli utenti del S.E.T. dai fornitori del S.E.T.:

    a)

    il numero di targa del veicolo dell’utente del S.E.T., compresa la sigla automobilistica internazionale del paese;

    b)

    un identificativo del conto dell’utente del S.E.T.;

    c)

    un identificativo dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata in un settore del S.E.T.;

    d)

    i parametri di classificazione del veicolo necessari per stabilire la tariffa applicabile.

    Lo scambio di dati è conforme alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione.

    5.   I fornitori del S.E.T. offrono un servizio e un’assistenza tecnica adeguati per garantire l’impostazione corretta dell’apparecchiatura di bordo. I fornitori del S.E.T. sono responsabili dei parametri fissi di classificazione dei veicoli memorizzati nell’apparecchiatura di bordo o nel loro back-office. I parametri variabili di classificazione dei veicoli, che possono variare da un percorso all’altro o nell’ambito di uno stesso percorso e la cui introduzione è prevista mediante un intervento all’interno del veicolo, sono configurabili attraverso un’apposita interfaccia uomo-macchina.

    6.   Ove applicabile, nelle fatture rilasciate a singoli utenti del S.E.T. da fornitori del S.E.T. è operata una distinzione chiara tra gli oneri per i servizi del fornitore del S.E.T. e i pedaggi dovuti e sono indicati quanto meno, salvo che l’utente decida diversamente, l’ora e il luogo relativi ai pedaggi dovuti e gli elementi di dettaglio di interesse per l’utente in relazione a specifici pedaggi.

    7.   I fornitori del S.E.T. informano immediatamente gli utenti del S.E.T. di qualsiasi mancato rapporto di pedaggio relativo al conto di quest’ultimo, offrendo l’opportunità di regolarizzare il conto prima di adottare misure coercitive, ove possibile ai sensi della legislazione nazionale.

    Articolo 3

    Dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

    La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520 contiene quanto meno gli elementi elencati nell’allegato II del presente regolamento di esecuzione ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.

    Articolo 4

    Ruoli e interfacce delle parti interessate al S.E.T.

    1.   Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. predispongono interfacce comuni e attuano protocolli di comunicazione in conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento di esecuzione. I fornitori del S.E.T. forniscono agli esattori di pedaggi, attraverso canali di comunicazione interoperabili, informazioni sicure relative alle operazioni di pedaggio e alle attività di controllo/applicazione in conformità alle specifiche tecniche applicabili.

    2.   I fornitori del S.E.T. garantiscono che gli esattori di pedaggi siano in grado di stabilire senza difficoltà e in maniera inequivocabile se un veicolo che circola nel settore del S.E.T. di loro competenza che richiede l’utilizzo di un’apparecchiatura di bordo e che si presume utilizzi il S.E.T. sia effettivamente dotato di un’apparecchiatura di bordo del S.E.T. valida e correttamente funzionante che fornisce informazioni esatte.

    3.   L’apparecchiatura di bordo del S.E.T. presenta un’interfaccia uomo-macchina che indica all’utente che l’apparecchiatura di bordo funziona correttamente e un’interfaccia atta a dichiarare i parametri di pedaggio variabili e a indicare le impostazioni di tali parametri.

    Articolo 5

    Conformità alle specifiche e idoneità all’uso

    La conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità sono valutate conformemente all’allegato III del presente regolamento di esecuzione.

    Articolo 6

    Abrogazione

    La decisione 2009/750/CE è abrogata a decorrere dal 19 ottobre 2021.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

    Per la Commissione

    Il president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (4)  Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).


    ALLEGATO I

    INTERFACCE DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO

    I fornitori e gli esattori di pedaggi del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) devono utilizzare le interfacce elettroniche elencate di seguito.

    1.

    Interfacce radio elettroniche di terra tra l’apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. e l’apparecchiatura fissa o mobile dell’esattore di pedaggi. Le interfacce standardizzate di terra tra l’apparecchiatura di bordo e l’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi devono supportare quanto meno:

    a)

    transazioni di addebito tramite comunicazione dedicata a corto raggio (Dedicated Short-Range Communication - DSRC) conformi ai requisiti seguenti:

    i)

    l’apparecchiatura di bordo dei fornitori del S.E.T. deve essere conforme sia alla norma EN 15509:2014 (1) sia alle clausole della norma ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (2) relative all’interoperabilità;

    ii)

    l’apparecchiatura di terra fissa e mobile degli esattori di pedaggi deve essere conforme alla norma EN 15509:2014. In Italia, l’apparecchiatura di terra fissa e mobile degli esattori di pedaggi può invece essere conforme alle clausole della norma ETSI ES 200674-1 V2.4.1 relative all’interoperabilità;

    b)

    transazioni di verifica della conformità in tempo reale conformi alla norma EN ISO 12813: 2015 (3);

    c)

    incremento della localizzazione (ove applicabile) conformi alla norma EN ISO 13141: 2015 (4).

    Le apparecchiature di bordo del S.E.T. devono essere conformi al punto 1, lettere a), b) e c). Le apparecchiature di bordo del S.E.T. previste per gli utenti di veicoli leggeri devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1, lettera a), come indicato all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/520.

    Gli esattori di pedaggi possono attuare una qualsiasi delle disposizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), e al punto 2 nella loro apparecchiatura di terra fissa o mobile in base ai rispettivi requisiti.

    Nei casi in cui l’esattore di pedaggi attua una nuova versione di una norma per un’interfaccia tra l’apparecchiatura di terra e l’apparecchiatura di bordo, tale interfaccia deve continuare a garantire per un periodo limitato la conformità alla precedente versione della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità tra il sistema di riscossione di telepedaggi dell’esattore e l’apparecchiatura di bordo in uso. La durata di tale periodo deve essere pubblicata dall’esattore di pedaggi nella sua dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. e non può essere inferiore a due anni.

    2.

    Sistemi di imaging elettro-ottici nell’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi, che rendano possibile il riconoscimento automatico del numero di targa (automatic number plate recognition – ANPR) nei sistemi di pedaggio in cui non sono richiesti l’installazione e l’uso dell’apparecchiatura di bordo.

    3.

    Interfacce elettroniche tra i rispettivi sistemi di back-office.

    Gli esattori di pedaggi devono implementare unicamente gli aspetti dell’interfaccia collegati alla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sotto la loro responsabilità (GNSS, DSRC e/o ANPR).

    3.1.

    Le seguenti interfacce di back-office devono essere implementate sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sottoposto a pedaggio:

    a)

    scambio di informazioni tra esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T. a sostegno della gestione delle violazioni;

    b)

    scambio di elenchi relativi ad utenti del S.E.T. tra fornitori del S.E.T. ed esattori di pedaggi;

    c)

    scambio di informazioni sull’affidabilità;

    d)

    scambio dei dati contestuali di pedaggio;

    e)

    in via facoltativa, scambio di domande di pagamento in base al modello commerciale adottato.

    3.2.

    Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia GNSS devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

    a)

    presentazione e convalida dei rapporti di pedaggio del sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system - GNSS);

    b)

    in via facoltativa, scambio di comunicazioni di pagamento in base al modello commerciale adottato;

    c)

    in via facoltativa, scambio di dati di fatturazione in base al modello commerciale adottato.

    3.3.

    Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia DSRC devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

    a)

    scambio di dati di fatturazione;

    b)

    in via facoltativa, scambio di domande di pagamento basate su transazioni di addebito tramite comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC).

    3.4.

    Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia ANPR devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

    a)

    in via facoltativa, scambio di dati di fatturazione;

    b)

    in via facoltativa, scambio di domande di pagamento basate su transazioni di addebito ANPR.

    Le interfacce elettroniche per i regimi basati su DSRC e GNSS tra i rispettivi sistemi di back-office dell’esattore di pedaggi e quelle del fornitore del S.E.T. devono essere conformi alla norma CEN/TS 16986: 2016 (5), corretta dalla norma CEN/TS 16986: 2016/AC: 2017, al più tardi entro cinque anni dalla data di applicabilità del presente regolamento di esecuzione. Nei casi in cui l’esattore di pedaggi o il fornitore del S.E.T. attua una nuova versione di una norma, esso deve continuare, per un periodo limitato non inferiore a due anni, a supportare uno scambio di dati compatibile con la versione precedente della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità dei back-office.


    (1)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.

    (2)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (Intelligent Transport Systems – ITS); telematica per il traffico e il trasporto su strada (Road Transport and Traffic Telematics – RTTT); comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).

    (3)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi

    (4)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per l’incremento della localizzazione per sistemi autonomi.

    (5)  Riscossione elettronica dei pedaggi – Profili applicativi interoperabili per lo scambio di informazioni tra la fornitura di servizi e la riscossione di pedaggi.


    ALLEGATO II

    CONTENUTO MINIMO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI SETTORI DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO

    Una dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) deve contenere le informazioni elencate di seguito.

    1.

    Una sezione sulle condizioni procedurali, che non sono discriminatorie e devono comprendere almeno quanto segue:

    a)

    la politica relativa alle transazioni di pedaggio (compresi i parametri di autorizzazione, i dati contestuali di pedaggio e le liste nere);

    b)

    le procedure e l’accordo sul livello dei servizi (compresi il formato per comunicare i dati dei rapporti di pedaggio o di fatturazione, i tempi e la frequenza per il trasferimento dei dati dei rapporti di pedaggio, la percentuale accettata di pedaggi mancati/errati, l’accuratezza dei dati dei rapporti di pedaggio, l’efficienza in termini di disponibilità operativa);

    c)

    la politica relativa alla fatturazione;

    d)

    la politica relativa ai pagamenti;

    e)

    un riferimento al pertinente organo di conciliazione e alle sue competenze in relazione alle controversie riguardanti la rimunerazione dei fornitori del S.E.T. e del fornitore di servizi principale;

    f)

    le condizioni commerciali.

    1.1.

    La sezione dedicata alle condizioni commerciali deve comprendere almeno i seguenti elementi applicabili ai fornitori del S.E.T.:

    a)

    gli oneri fissi applicabili basati sui costi sostenuti dall’esattore di pedaggi per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. L’esattore di pedaggi non può imporre ai fornitori del S.E.T. l’onere fisso basato su tali costi se i costi sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. sono compresi nel pedaggio;

    b)

    gli oneri fissi applicabili che devono essere pagati dai fornitori del S.E.T. sulla base del costo della procedura per l’accreditamento, di cui all’articolo 2, paragrafo 20, della direttiva (UE) 2019/520, compreso il costo della valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità;

    c)

    i requisiti applicabili riguardo a una garanzia bancaria o a uno strumento finanziario equivalente, che non possono superare l’importo medio mensile delle transazioni di pedaggio versato dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio. Tale importo deve essere determinato sulla base dell’importo totale delle transazioni di pedaggio pagato l’anno precedente dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio. Nel caso di nuovi fornitori del S.E.T. e nuovi settori sottoposti a pedaggio, l’importo deve essere basato sulla media prevista delle transazioni di pedaggio pagabili dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio nel periodo di fatturazione, sulla base del numero di contratti e del pedaggio medio per contratto previsti nel piano commerciale del fornitore del S.E.T. per lo specifico settore sottoposto a pedaggio.

    1.2.

    Le condizioni commerciali devono inoltre includere, quanto meno, una descrizione degli elementi utilizzati per definire la rimunerazione fissa e/o variabile versata dall’esattore di pedaggi al fornitore del S.E.T. La rimunerazione è suscettibile di variazioni imputabili ai seguenti elementi:

    a)

    l’importo dei pedaggi riscossi dal fornitore del S.E.T. per conto dell’esattore di pedaggi;

    b)

    il numero delle apparecchiature di bordo attive messe a disposizione dal fornitore del S.E.T., utilizzate nel settore del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi interessato;

    c)

    ove applicabile, il numero di transazioni di pedaggio o un’altra indicazione del costo delle comunicazioni mobili tra l’apparecchiatura di bordo e il back-office del fornitore del S.E.T.;

    d)

    le fatture rilasciate all’utente del S.E.T. dal fornitore del S.E.T. per i pedaggi dovuti per l’utilizzo del settore del S.E.T. interessato;

    e)

    la natura degli altri servizi affidati dall’esattore di pedaggi al fornitore del S.E.T.

    1.3.

    La dichiarazione relativa ai settori deve inoltre comprendere una descrizione dei requisiti e degli obblighi specifici del fornitore di servizi principale, che differiscono da quelli dei fornitori del S.E.T. e giustificano eventuali differenze tra la rimunerazione del fornitore di servizi principale e quella dei fornitori del S.E.T.

    2.

    Una sezione che definisce ex ante le fasi dell’accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. e la durata indicativa della procedura di accreditamento. La procedura completa per la valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità deve essere stabilita in tale sezione, che deve comprendere un elenco dei certificati e delle prove di laboratorio e sul campo richiesti e del loro costo indicativo, come pure criteri o parametri misurabili indicanti la conformità alle specifiche.

    La sezione deve contenere riferimenti a tutte le norme internazionali o europee applicabili relative al telepedaggio e alle eccezioni alla loro applicazione nel settore del S.E.T. Vi devono altresì essere indicati i requisiti tecnici specifici del settore del S.E.T. non coperti dalle norme internazionali o europee.

    La medesima procedura di accettazione deve essere applicata a tutti i fornitori del S.E.T.

    3.

    Una sezione sui dati contestuali di pedaggio.


    ALLEGATO III

    CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE E IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

    CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE

    Il rispetto da parte dei componenti di interoperabilità (comprese l’apparecchiatura e le interfacce di terra) delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520 e di tutte le specifiche tecniche e le norme pertinenti deve essere dimostrato prima dell’immissione sul mercato mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità, adattata alla specificità del settore, sulla base dei moduli di cui alla decisione n. 768/2008/CE (1):

    a)

    controllo interno della produzione, di cui alla sezione I (modulo A);

    b)

    esame UE per tipo, di cui alla sezione II (modulo B), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, di cui alla sezione III (modulo C).

    I.   Modulo A — Controllo interno della produzione

    Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti alle lettere a), b) e c) e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti di interoperabilità interessati soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520.

    a)

    Documentazione tecnica

    Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve indicare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di interoperabilità. La documentazione tecnica deve comprendere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    i)

    una descrizione generale del componente di interoperabilità;

    ii)

    i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottosistemi, circuiti ecc.,

    iii)

    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e al funzionamento del componente di interoperabilità;

    iv)

    un riferimento alla categoria delle interfacce di cui all’allegato I;

    v)

    un elenco delle norme e/o delle altre specifiche tecniche pertinenti, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni di cui alla sezione I;

    vi)

    I risultati dei calcoli di progettazione realizzati, delle analisi svolte ecc., e

    vii)

    I verbali delle prove.

    b)

    Fabbricazione

    Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e il loro monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati alla documentazione tecnica di cui alla lettera a) e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.

    c)

    Dichiarazione CE di conformità

    Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta CE di conformità per i modelli di componenti di interoperabilità e tenerla a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. La dichiarazione CE di conformità deve identificare il componente di interoperabilità per cui è stata compilata.

    Una copia di tale dichiarazione deve essere, su richiesta, messa a disposizione delle autorità competenti.

    d)

    Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante stabiliti alla lettera b) possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante stesso, purché siano specificati nel mandato.

    II.   Modulo B — Esame UE per tipo

    1.

    L’esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di interoperabilità, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di interoperabilità rispetti le prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili.

    2.

    L’esame UE per tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

    esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del componente di interoperabilità finito (tipo di produzione);

    valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione supplementare di cui al punto 3, unita all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del componente di interoperabilità (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto);

    valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).

    3.

    Il fabbricante deve presentare la richiesta di esame UE per tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

    La richiesta deve comprendere:

    a)

    il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

    b)

    una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

    c)

    la documentazione tecnica, che deve permettere di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve indicare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di interoperabilità. La documentazione tecnica deve comprendere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    i)

    una descrizione generale del componente di interoperabilità;

    ii)

    I disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottosistemi, circuiti ecc.,

    iii)

    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e al funzionamento del componente di interoperabilità;

    iv)

    un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, in caso di mancata applicazione di tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve indicare le parti che sono state applicate;

    v)

    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, delle analisi svolte ecc., e

    vi)

    i verbali delle prove;

    d)

    i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari all’esecuzione del programma di prove;

    e)

    la documentazione supplementare attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico, nella quale devono essere indicati tutti i documenti utilizzati, soprattutto nel caso in cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. La documentazione supplementare deve comprendere, ove necessario, i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante;

    4.

    L’organismo notificato deve:

    per quanto riguarda il componente di interoperabilità,

    4.1.

    esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità;

    per quanto riguarda i campioni,

    4.2.

    verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare, da un lato, gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti e, dall’altro, gli elementi progettati senza applicare le disposizioni pertinenti previste da tali norme;

    4.3.

    effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

    4.4.

    effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo;

    4.5.

    concordare con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

    5.

    L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

    6.

    Se il tipo rispetta le prescrizioni dello strumento legislativo specifico che si applicano al componente di interoperabilità interessato, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE per tipo. Il certificato deve indicare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le (eventuali) condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.

    Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio.

    Se il tipo non soddisfa le prescrizioni dello strumento legislativo che ad esso si applicano, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informare di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il proprio rifiuto.

    7.

    L’organismo notificato deve seguire l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo omologato potrebbe non essere più conforme alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo, e decidere se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato deve informare in merito il fabbricante.

    Il fabbricante deve informare l’organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell’esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo o sulle condizioni di validità del certificato. Simili modifiche richiedono un’ulteriore approvazione, nella forma di un supplemento al certificato originario di esame UE per tipo.

    8.

    Ogni organismo notificato deve informare le proprie autorità di notifica dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e mettere a disposizione di tali autorità, periodicamente o su richiesta, l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

    Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati dell’esame UE per tipo e/o agli eventuali supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito ai certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati.

    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

    9.

    Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità.

    10.

    Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

    III.   Modulo C — Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

    1.

    La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i componenti di interoperabilità interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.

    2.

    Fabbricazione

    Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.

    3.

    Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

    3.1.

    Il fabbricante deve apporre la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello strumento legislativo a ogni singolo componente di interoperabilità conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.

    3.2.

    Il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta di conformità per un modello di componente di interoperabilità e tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. La dichiarazione di conformità deve identificare il modello di componente di interoperabilità per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità deve essere, su richiesta, messa a disposizione delle autorità competenti.

    4.

    Mandatario

    Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

    IV.   Specifiche di prova

    La valutazione della conformità dell’attuazione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento di esecuzione e all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/520, può essere eseguita applicando le specifiche di prova elencate di seguito.

    Allegato I, punto 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di addebito DSRC: rispettivamente, EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) e ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6);

    allegato I, punto 1, lettera b), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di controllo della conformità in tempo reale: EN ISO 13143-1:2016 (7);

    Allegato I, punto 1, lettera c), del presente regolamento di esecuzione relativo all’incremento della localizzazione: EN ISO 13140-1:2016 (8).

    V.   Idoneità all’uso (interoperabilità del servizio)

    L’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità è valutata sulla base del funzionamento o dell’utilizzo dei componenti in servizio, integrati in maniera rappresentativa nel sistema di pedaggio del S.E.T. (compresi gli ambienti di prova) degli esattori di pedaggi nel cui settore l’apparecchiatura di bordo deve circolare per uno specifico periodo di operativo. La valutazione dell’idoneità all’uso può prevedere prove predefinite nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. o prove pilota con utenti reali. L’esattore di pedaggi o il suo mandatario, come pure il fornitore del S.E.T., il fabbricante o un mandatario e l’organo notificato a cui si è rivolto il fornitore del S.E.T. devono garantire la conformità a ciascuna fase della valutazione dell’idoneità all’uso sulla base di criteri o parametri misurabili definiti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. conformemente all’allegato II.

    Il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono collaborare direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi o rivolgersi a un organismo notificato, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), per effettuare tale valutazione in condizioni operative ai fini della dimostrazione dell’interoperabilità in servizio dei componenti. L’esattore di pedaggi competente può richiedere che le prove e/o le prove pilota siano svolte utilizzando l’infrastruttura da esso fornita, indipendentemente dal fatto che il fornitore del S.E.T. scelga di collaborare direttamente con l’esattore di pedaggi o si rivolga a un organismo notificato.

    a)

    Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. collabora direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi nel cui settore di competenza deve circolare l’apparecchiatura di bordo,

    il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:

    1)

    fornire a fini di prova o immettere in servizio uno o più campioni rappresentativi del componente o dei componenti di interoperabilità, come richiesto dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

    2)

    monitorare il comportamento in servizio del componente o dei componenti di interoperabilità secondo una procedura concordata e controllata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

    3)

    fornire all’esattore o agli esattori di pedaggi prova del fatto che i componenti di interoperabilità soddisfano tutti i requisiti di interoperabilità di tale esattore o di tali esattori;

    4)

    redigere una dichiarazione di idoneità all’uso, a condizione di aver ottenuto un’attestazione di idoneità all’uso rilasciata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi. La dichiarazione di idoneità all’uso riguarda la valutazione effettuata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi in merito all’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità del S.E.T. nell’ambiente S.E.T. di competenza di tale esattore o di tali esattori;

    l’esattore di pedaggi deve:

    1)

    definire chiaramente il programma di convalida in base al funzionamento in servizio;

    2)

    approvare la procedura di monitoraggio del comportamento in servizio nei settori sottoposti a pedaggio di propria competenza ed effettuare verifiche specifiche;

    3)

    valutare l’interoperabilità in servizio con il proprio sistema;

    4)

    attestare l’idoneità all’uso nei settori sottoposti a pedaggio di propria competenza in caso di comportamento corretto dei componenti di interoperabilità.

    b)

    Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. si rivolge a un organismo notificato, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:

    1)

    fornire a fini di prova o immettere in servizio uno o più campioni rappresentativi del componente o dei componenti di interoperabilità, come richiesto e specificato dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

    2)

    monitorare il comportamento in servizio dei componenti di interoperabilità secondo una procedura approvata e controllata dall’organismo notificato;

    3)

    dimostrare all’organismo notificato che il componente o i componenti di interoperabilità soddisfano tutti i requisiti di interoperabilità dell’esattore o degli esattori di pedaggi, includendo i risultati emersi dal funzionamento in servizio;

    4)

    redigere la dichiarazione CE di idoneità all’uso, a condizione di aver ottenuto un certificato di idoneità all’uso rilasciato dall’organismo notificato. La dichiarazione CE di idoneità all’uso riguarda la valutazione/il giudizio da parte dell’organismo notificato dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità del S.E.T., presi in esame nel settore e nell’ambiente del S.E.T. degli esattori di pedaggi selezionati e, in particolare quando sono coinvolte le interfacce, in relazione alle specifiche tecniche, soprattutto a carattere funzionale, che devono essere verificate;

    l’organismo notificato deve:

    1)

    prendere in esame la dichiarazione CE di conformità alle specifiche, come pure i requisiti stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dell’esattore o degli esattori di pedaggi;

    2)

    organizzare la collaborazione con gli esattori di pedaggi competenti;

    3)

    verificare la documentazione tecnica e il programma convalida in base al funzionamento in servizio;

    4)

    approvare la procedura di monitoraggio del comportamento in servizio ed eseguire controlli specifici;

    5)

    valutare l’interoperabilità in servizio con i sistemi e i processi operativi dell’esattore di pedaggi;

    6)

    rilasciare un certificato di idoneità all’uso in caso di comportamento corretto dei componenti di interoperabilità;

    7)

    rilasciare una relazione esplicativa in caso di comportamento non conforme dei componenti di interoperabilità. La relazione deve inoltre prendere in esame i problemi che possono verificarsi a seguito della mancata conformità dei sistemi e dei processi di un esattore di pedaggi alle pertinenti norme e specifiche tecniche. Se opportuno, la relazione deve formulare raccomandazioni ai fini della risoluzione di tali problemi.

    VI.   Contenuto e formato delle dichiarazioni di conformità alle specifiche e delle dichiarazioni di idoneità all’uso

    1.

    Contenuto della dichiarazione CE di conformità

    La dichiarazione CE di conformità deve attestare che è stato dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2019/520.

    La dichiarazione CE di conformità deve avere la struttura tipo di cui al punto 2 della presente sezione, contenere gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui al presente allegato ed essere continuamente aggiornata. La dichiarazione deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel cui mercato è immesso o reso disponibile il componente di interoperabilità.

    Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di interoperabilità.

    2.

    Modello della dichiarazione CE di conformità

    1)

    N. … (identificazione unica del componente di interoperabilità):

    2)

    Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario.

    3)

    La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

    4)

    Oggetto della dichiarazione (identificazione del componente di interoperabilità che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):

    5)

    L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: …

    6)

    Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

    7)

    Se del caso, l’organismo notificato… (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato: …

    8)

    Informazioni supplementari:

    Firmato in vece e per conto di: …

    (luogo e data del rilascio)

    (nome e cognome, funzione) (firma)

    Le dichiarazioni CE di idoneità all’uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

    Le dichiarazioni devono essere redatte nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso e devono comprendere i seguenti elementi:

    a)

    riferimenti alla legislazione pertinente;

    b)

    nome e indirizzo del fabbricante, del fornitore del S.E.T. o del mandatario stabilito nell’Unione (fornire la ragione sociale e l’indirizzo completo del mandatario e la ragione sociale del fabbricante);

    c)

    descrizione del componente o dei componenti di interoperabilità (marchio, tipo, versione ecc.);

    d)

    descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità alle specifiche o l’idoneità all’uso;

    e)

    tutte le prescrizioni pertinenti cui rispondono i componenti di interoperabilità e, in particolare, le loro condizioni di uso;

    f)

    se del caso, nome e indirizzo dell’esattore o degli esattori di pedaggi o dell’organismo o degli organismi notificati coinvolti nella procedura seguita in relazione alla valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso;

    g)

    riferimento alle specifiche tecniche, se del caso;

    h)

    identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione.


    (1)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

    (2)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra per la conformità alla norma EN 15509.

    (3)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).

    (4)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

    (5)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).

    (6)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

    (7)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 12813 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

    (8)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 13141 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).


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