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Document 32020O0978

Indirizzo (UE) 2020/978 della Banca centrale europea del 25 giugno 2020 sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delle autorità nazionali competenti in relazione a enti meno significativi per quanto riguarda la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2020/32)

GU L 217 del 8.7.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/978/oj

8.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 217/5


INDIRIZZO (UE) 2020/978 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 giugno 2020

sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delle autorità nazionali competenti in relazione a enti meno significativi per quanto riguarda la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2020/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC) in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza.

(2)

La BCE è tenuta ad assicurare l’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, come stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)

In quanto autorità competente a esercitare la vigilanza sugli enti creditizi significativi ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato il potere discrezionale conferitole dall’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) con l’adozione del regolamento (UE) 2018/1845 della Banca centrale europea (ECB/2018/26) (4) che definisce la soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

(4)

Sebbene in relazione agli enti meno significativi l’esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell’ambito dell’MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che: (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.

(5)

Al fine di bilanciare l’esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l’applicazione del principio di proporzionalità, dall’altro, la BCE ritiene che le ANC che vigilano sugli enti meno significativi dovrebbero esercitare la discrezionalità di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/171 (5) nello stesso modo in cui la esercita la BCE nel regolamento (UE) n. 2018/1845 (ECB/2018/26),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente indirizzo precisa le modalità con le quali le ANC esercitano la discrezionalità conferita alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti degli enti meno significativi in relazione alla soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. L’esercizio di tale discrezionalità da parte delle ANC in relazione agli enti meno significativi è pienamente allineato all’esercizio da parte della BCE della relativa discrezionalità nel regolamento (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 3

Soglia per la valutazione della rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato

1.   Ai fini dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC richiedono agli enti meno significativi di valutare la rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato rispetto alla soglia di seguito indicata, che comprende due componenti:

a)

un limite espresso dalla somma di tutti gli importi in arretrato dovuti dal debitore all’ente creditizio, all’impresa madre di tale ente creditizio o a una delle sue filiazioni (di seguito l’«obbligazione creditizia in arretrato»), pari:

i)

per le esposizioni al dettaglio, a EUR 100;

ii)

per esposizioni diverse da quelle al dettaglio, a EUR 500; e

b)

un limite espresso dal rapporto tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell’ente creditizio, dell’impresa madre dell’ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale, pari all’1 %.

2.   Le ANC richiedono agli enti meno significativi che applicano la definizione di default di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle esposizioni al dettaglio a livello di una singola linea di credito, di applicare la soglia di cui al paragrafo 1 al livello della singola linea di credito concessa al debitore dall’ente creditizio, dall’impresa madre o da una delle sue filiazioni.

3.   Si considera intervenuto un default quando entrambi i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, sono superati per oltre 90 giorni consecutivi.

Articolo 4

Data di applicazione della soglia di rilevanza

Le ANC assicurano che gli enti meno significativi notifichino loro la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare tale soglia per la valutazione della rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato e che gli enti meno significativi applichino tale soglia entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri partecipanti.

2.   Le ANC si conformano al presente indirizzo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 6

Destinatari

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 giugno 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2018 sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26) (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 55).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).


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