Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1074

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1074 della Commissione del 17 luglio 2020 relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    C/2020/4821

    GU L 234 del 21.7.2020, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1074/oj

    21.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 234/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1074 DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2020

    relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2002/915/CE (2), la Commissione ha concesso una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE, consentendo l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all’anno in determinati allevamenti di bovini. Tale deroga è stata prorogata dalle decisioni 2005/294/CE (3) e 2008/664/CE (4) della Commissione e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE (5), (UE) 2017/847 (6) e (UE) 2018/1928 (7) della Commissione.

    (2)

    La deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 riguardava (per la campagna 2017/2018) 1 312 allevamenti di bovini, 396 000 capi di bestiame (pari a 39,6 milioni di kg di azoto nell’effluente di allevamento) e 198 195 ettari di seminativi, pari rispettivamente al 3,9 % del numero totale di allevamenti, al 18,1 % dell’azoto totale nell’effluente di allevamento applicato e all’8,2 % della superficie agricola totale netta.

    (3)

    Con lettera del 20 marzo 2020 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

    (4)

    La Danimarca ha adottato un programma d’azione, in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante parti dell’ordinanza esecutiva n. 760 del 30 giugno 2019 sulla regolamentazione ambientale dell’allevamento e sull’immagazzinamento e sull’uso di fertilizzanti, la legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata, l’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti nel periodo di programmazione 2019/2020 e l’ordinanza esecutiva n. 66 del 28 gennaio 2020 sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti e sulle misure relative all’agricoltura per il periodo di programmazione 2020/2021. A integrazione di tali misure dal 2019 la Danimarca applica una normativa mirata a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata. La legislazione danese include inoltre un regolamento generale sul fosforo, conformemente alla legge n. 256 del 21 marzo 2017 sull’allevamento e sull’uso di fertilizzante nonché all’ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., ora ordinanza n. 760 del 30 luglio 2019.

    (5)

    La legislazione danese che recepisce la direttiva 91/676/CEE contempla limiti relativi all’applicazione di azoto. La legislazione che limita l’applicazione di fosforo è entrata in vigore nell’agosto 2017.

    (6)

    La legislazione danese include un regime mirato combinato di colture intercalari facoltative e obbligatorie per il periodo coperto dalla presente decisione. Nell’ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per le colture intercalari entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali. Le zone interessate da colture intercalari integrano il requisito nazionale relativo alle colture intercalari obbligatorie a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 modificata. Il regime è necessario ad assicurare che l’applicazione dell’attuale deroga non comporti un deterioramento della qualità dell’acqua.

    (7)

    Le informazioni comunicate dalla Danimarca nell’ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 indicano che la deroga non sta comportando un deterioramento della qualità dell’acqua rispetto alle zone non interessate dalla deroga. Dai dati sull’attuazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 (8) emerge che l’83,4 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e il 27,5 % inferiori a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque dolci superficiali, il 99,4 % dei siti di monitoraggio presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e l’85,8 % inferiori a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza generale stabile della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e nelle acque dolci superficiali rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). I dati sull’eutrofizzazione mostrano che le condizioni dei laghi oggetto di monitoraggio sono state classificate come ottime/buone nel 25 % dei casi e non buone nel 75 % dei casi, e che 2 dei 119 corpi idrici estuariali/costieri oggetto di monitoraggio sono risultati in buone condizioni.

    (8)

    La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca in base agli elementi di cui all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e alla luce dell’esperienza acquisita con la deroga concessa dalle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE e 2008/664/CE e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE, (UE) 2017/847 e (UE) 2018/1928 ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro l’anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rispettate determinate condizioni rigorose relativamente alle colture intercalari, ai massimali di fosforo, alla rotazione delle colture, all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nonché al campionamento e all’analisi del suolo.

    (9)

    Nelle aziende agricole autorizzate ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno, i piani di fertilizzazione dovrebbero essere aggiornati tempestivamente al fine di garantire la coerenza con le reali pratiche agricole e la copertura vegetale permanente dei seminativi, mentre le colture intercalari dovrebbero essere usate per compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali di azoto.

    (10)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione la Danimarca dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (11)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dalla Danimarca con lettera del 20 marzo 2020, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluente di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «la deroga»).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    La deroga si applica agli allevamenti di bovini nei quali almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è destinata a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata e per i quali è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «allevamento di bovini»: un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell’effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;

    2)

    «coltura con sottosemina di erba»: cereali insilati, mais insilato, cereali primaverili, cereali invernali oppure orzo primaverile e piselli, con sottosemina di erba effettuata prima o dopo il raccolto;

    3)

    «coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata»: una delle seguenti colture:

    a)

    prato;

    b)

    colture intercalari a prato;

    c)

    barbabietole destinate a foraggio;

    d)

    colture con sottosemina di erba;

    e)

    cicoria;

    4)

    «prato»: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;

    5)

    «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 m o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 m dalla superficie.

    Articolo 4

    Condizioni della deroga

    La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

    1)

    Il 1o agosto 2017 è entrata in vigore l’ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., che fissa i massimali diretti di fosforo a diversi livelli, sul territorio nazionale, secondo il tipo di fertilizzante. I massimali riguardano l’applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti: i fertilizzanti biologici, compreso l’effluente di allevamento, il digestato da biogas, la biomassa vegetale degassata, i fanghi di depurazione delle acque reflue, nonché i fertilizzanti industriali. Per taluni bacini di drenaggio il cui ambiente acquatico è vulnerabile al fosforo sono stabiliti massimali più rigorosi relativamente alla sua applicazione.

    2)

    Si istituiscono un sistema di indicatori e un sistema di monitoraggio del quantitativo di fosforo applicato ai campi coltivati in Danimarca. Qualora il sistema di indicatori o quello di monitoraggio evidenziasse che il tasso medio reale annuo di fertilizzazione da fosforo sui suoli agricoli in Danimarca potrebbe superare o ha già superato i livelli nazionali medi di fertilizzazione da fosforo fissati per il periodo 2018-2025, i massimali relativi alla sua applicazione sono ridotti di conseguenza.

    3)

    Il 5 aprile 2019 è entrata in vigore la legge danese n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo dei fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata che istituisce un regime mirato combinato di misure facoltative e obbligatorie in base all’esigenza di ridurre il tenore di nitrati nelle acque sotterranee e costiere. Dal 2020 il regime rientra nell’attuazione danese degli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tali misure prevedono l’introduzione di colture intercalari o di misure alternative previste dalla legislazione nazionale. Nell’ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per la riduzione di azoto entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare in misura sufficiente gli obiettivi ambientali.

    4)

    Le colture intercalari conformi a tale regime integrano quelle piantate al fine di soddisfare il requisito nazionale obbligatorio del 10,7 % o del 14,7 % di queste colture nelle zone coltivate degli allevamenti o il requisito nazionale obbligatorio nelle ordinanze esecutive corrispondenti per i successivi periodi di programmazione, e possono non essere realizzate sulla stessa superficie impiegata per soddisfare il requisito che le concerne nelle aree di interesse ecologico.

    Articolo 5

    Domande di autorizzazione

    1.   Gli allevatori di bovini possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro per periodo di programmazione.

    Il termine per la presentazione della domanda corrisponde al termine nazionale per le domande di pagamento di base della politica agricola comune e include le quote di fertilizzanti nonché il piano per le colture intercalari.

    2.   La presentazione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 è considerata una dichiarazione del richiedente che le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono soddisfatte.

    Articolo 6

    Rilascio delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente proveniente dall’allevamento di bovini, compreso l’effluente escreto dal bestiame stesso e l’effluente trattato, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro per ciascun periodo di programmazione sono concesse alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

    Articolo 7

    Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   L’apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i limiti massimi di applicazione stabiliti dall’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione.

    2.   Viene redatto un piano di fertilizzazione per l’intera superficie dell’allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l’azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell’anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

    a)

    un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

    i)

    la superficie delle parcelle adibite a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata;

    ii)

    la superficie delle parcelle adibite a colture diverse da quelle indicate al punto i);

    iii)

    una mappa schematica dell’ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti i) e ii);

    b)

    il numero di capi di bestiame nell’allevamento di bovini;

    c)

    la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell’effluente;

    d)

    un calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola;

    e)

    una descrizione del trattamento dell’effluente, se pertinente, e delle caratteristiche attese dell’effluente trattato;

    f)

    la quantità, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

    g)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella;

    h)

    un calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    i)

    un calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;

    j)

    un’indicazione dei tempi di applicazione dell’effluente e dei fertilizzanti chimici.

    Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’allevamento di bovini. Esso è presentato alle autorità competenti entro il 31 marzo di ogni anno.

    3.   L’effluente non si spande nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.

    4.   I parametri di applicazione di fertilizzanti all’azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell’azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali e le successive modifiche.

    Articolo 8

    Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

    1.   I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del suolo agricolo e analizzati al fine di determinarne il tenore di azoto e fosforo.

    2.   Per ogni area dell’allevamento di bovini avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale.

    3.   Si eseguono almeno un campionamento e un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    4.   I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l’allevamento di bovini.

    Articolo 9

    Condizioni relative alla gestione dei terreni

    1.   Almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata.

    2.   Le colture intercalari a prato non sono arate prima del 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state introdotte.

    3.   Le superfici prative sono arate in primavera. Una coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l’aratura del prato.

    4.   Le colture usate nella rotazione non includono leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, fatta eccezione per i seguenti:

    a)

    trifoglio ed erba medica presente nelle praticolture che costituiscono complessivamente meno del 50 %;

    b)

    orzo e piselli con sottosemina di erba.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:

    a)

    la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni in ciascun comune;

    b)

    la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;

    c)

    la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.

    Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

    Le autorità competenti raccolgono e aggiornano annualmente i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole negli allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni previste dalla presente decisione.

    2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle acque della rizosfera, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi all’azoto e al fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee in regime sia di deroga sia di non deroga.

    Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

    Le zone caratterizzate da terreni sabbiosi sono oggetto di un monitoraggio rafforzato. Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre oggetto di monitoraggio almeno nel 3 % di tutte le aziende interessate da un’autorizzazione.

    3.   Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione.

    Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 7 e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione, secondo principi scientifici.

    4.   Le autorità competenti determinano e registrano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:

    a)

    trifoglio o erba medica presenti nelle praticolture;

    b)

    orzo e piselli con sottosemina di erba.

    Articolo 11

    Verifica

    1.   Le autorità competenti garantiscono che le domande di autorizzazione sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 non sono rispettate dal richiedente, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

    2.   Le autorità competenti definiscono un programma di ispezioni delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

    Il programma è basato sull’analisi dei rischi alla luce dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti relativamente alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9, nonché dei risultati dei controlli di conformità alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 91/676/CEE.

    3.   Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco che verificano il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e interessano ogni anno almeno il 7 % degli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione. Qualora un allevamento di bovini non risulti conforme a tali condizioni, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato a norma della legislazione nazionale e non potrà ottenere un’autorizzazione per il periodo di programmazione nell’anno successivo a quello in cui l’allevamento è risultato non conforme.

    4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Relazioni

    Entro il 31 dicembre di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

    a)

    le mappe con l’indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché all’impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    i risultati del monitoraggio effettuato sul suolo per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo nelle acque della rizosfera nonché per quanto riguarda l’azoto e il fosforo nel suolo in regime sia di deroga sia di non deroga, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2;

    d)

    i risultati delle indagini sull’utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3;

    e)

    i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3;

    f)

    le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo/piselli con sottosemina di erba, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4;

    g)

    la valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli a livello di azienda agricola e le informazioni sugli allevamenti di bovini inadempienti sulla base dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni, ai sensi dell’articolo 11;

    h)

    l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e negli allevamenti di bovini che beneficiano della deroga.

    i)

    l’attuazione delle condizioni della deroga di cui all’articolo 4.

    I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 13

    Periodo di applicazione

    La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2024.

    Articolo 14

    Destinatario

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

    Per la Commissione

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b) e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24).

    (3)  Decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34).

    (4)  Decisione 2008/664/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, che modifica la decisione 2005/294/CE, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16).

    (5)  Decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione, del 23 ottobre 2012, relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 295 del 25.10.2012, pag. 20).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/847 della Commissione, del 16 maggio 2017, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 35).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 313 del 10.12.2018, pag. 45).

    (8)  SWD(2018) 246 final — Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, elaborata in base alle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2012-2015.

    (9)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (11)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


    Top