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Document 32020D0010
Commission Implementing Decision (EU) 2020/10 of 7 January 2020 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Poland (notified under document C(2020) 75) (Only the Polish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione di Esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione del 7 gennaio 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia [notificata con il numero C(2020) 75] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di Esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione del 7 gennaio 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia [notificata con il numero C(2020) 75] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/75
GU L 5 del 9.1.2020, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2020; abrogato da 32020D0047
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 32020D0047 | 20/01/2020 |
|
9.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 5/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/10 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2020
relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia
[notificata con il numero C(2020) 75]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme che prevedono le misure di emergenza da adottare qualora si verifichino determinate malattie elencate, tra cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abroga le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE con effetto dal 14 dicembre 2019. L’articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. |
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(2) |
L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(3) |
L’influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
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(4) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l’agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L’agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. |
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(5) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (5) stabilisce determinate misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo status sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia. |
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(6) |
La Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in diverse aziende, situate nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza. |
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(7) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Polonia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei focolai. |
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(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Polonia in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell’Unione. |
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(9) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell’allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Polonia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
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(10) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(5) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO
Parte A
Zona di protezione di cui all’articolo 1:
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Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
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PL |
Polonia |
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Area comprendente |
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W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim: W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia |
22.1.2020 |
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W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:
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27.1.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. |
27.1.2020 |
Parte B
Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1:
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Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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PL |
Polonia |
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Area comprendente |
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W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim:
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31.1.2020 |
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W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim
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5.2.2020 |
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W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim
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5.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego, pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego, gmina Raszków, gmina Odolanów. |
5.2.2020 |