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Document 32019R2147

    Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8575

    GU L 325 del 16.12.2019, p. 99–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2147/oj

    16.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/99


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2147 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2019

    che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

    vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/496/CEE stabilisce che, per il trasporto da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, gli animali offrano garanzie sanitarie dell’Unione riconosciute almeno equivalenti a quelle previste per gli scambi intraunionali di tali animali.

    (2)

    L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE stabilisce che le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni possono essere autorizzate solo se tale materiale germinale proviene da un paese terzo compreso in un elenco e da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell’allegato D, capitolo I, di detta direttiva.

    (3)

    La direttiva 2009/156/CE stabilisce i requisiti di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa prevede che solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla suddetta direttiva possano essere importati nell’Unione.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 (4) della Commissione stabilisce le condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi e stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’introduzione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, unitamente alle condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali ingressi.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 stabilisce inoltre le procedure per la conversione di un’ammissione temporanea in un’ammissione definitiva che richiedono la compilazione di più voci nella parte III del documento veterinario comune di entrata (DVCE) in Traces per porre termine allo stato di ammissione temporanea. La possibilità di inserire più voci nella parte III del DVCE, necessaria per eseguire la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, non è tuttavia presente nella versione attuale di Traces e sarà fornita unicamente nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) che verrà attuato dalla Commissione a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 (5), applicabile dal 14 dicembre 2019, nel quadro dello sviluppo del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). È pertanto necessario differire l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), a tale data.

    (6)

    L’ingresso di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina nell’Unione può essere autorizzato in provenienza da paesi terzi o parti del territorio di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso di equini, a condizione che la partita sia spedita da un centro riconosciuto di raccolta o magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e sia accompagnata da un certificato sanitario. Dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 risulta che l’ingresso nell’Unione di sperma da Barbados, Bermuda, Bolivia e Turchia è autorizzato. Tali paesi non dispongono tuttavia di centri riconosciuti di raccolta dello sperma. L’allegato I del regolamento dovrebbe pertanto essere rettificato in modo da indicare che l’ingresso nell’Unione di sperma di equidi proveniente da tali paesi non è autorizzato fino a quando non sarà riconosciuto almeno un centro di raccolta dello sperma.

    (7)

    Il Qatar ha presentato la documentazione relativa al riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 92/65/CEE e il centro di raccolta dello sperma è stato inserito nell’elenco il 10 marzo 2017 (6). Dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 risulta tuttavia che l’importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar non è autorizzata. È pertanto opportuno rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 in modo tale da indicare che l’importazione di sperma raccolto da cavalli registrati in Qatar è autorizzata.

    (8)

    Le voci relative a Barbados, Bermuda, Bolivia, Turchia e Qatar nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbero quindi essere rettificate di conseguenza.

    (9)

    Le ultime informazioni sulla morva ricevute dal Brasile indicano che alcune parti del territorio del Brasile non sono più indenni da morva. Di conseguenza, l’ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dovrebbe essere sospeso dalle parti del territorio del Brasile che non sono più indenni da morva.

    (10)

    A seguito di un audit dell’Unione in Messico (7), l’ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi è stato sospeso dalla decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione (8). Successivamente le autorità messicane hanno fornito informazioni che rispondono adeguatamente alle raccomandazioni formulate a seguito dell’audit. È pertanto opportuno consentire l’ingresso di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito nonché di sperma di cavalli registrati provenienti dalle parti del territorio del Messico dalle quali è stato sospeso l’ingresso di tali prodotti.

    (11)

    È necessario utilizzare la nuova denominazione ufficiale «Macedonia del Nord».

    (12)

    La voce relativa alla Norvegia dovrebbe essere eliminata dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per tener conto della sua specifica situazione di paese dello Spazio economico europeo.

    (13)

    Il 25 luglio 2019 il Kuwait ha informato la Commissione di due casi di morva (Burkholderia mallei) in cavalli registrati tenuti in quarantena pre-esportazione per essere spediti nell’Unione. Il Kuwait ha immediatamente sospeso l’esportazione di cavalli registrati nell’Unione e ha adottato le necessarie misure di vigilanza e controllo. L’ingresso di cavalli registrati dal Kuwait nell’Unione dovrebbe pertanto essere sospeso per un periodo di almeno sei mesi.

    (14)

    È necessario aggiornare le note in calce dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. A fini di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato I.

    (15)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è stato consolidato e rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione (9). A seguito di un errore di formattazione del punto II.3.8 dell’attestato di salute e benessere dell’animale, il modello di certificato sanitario per l’ammissione temporanea di cui all’allegato II, parte 1, sezione A, contiene obblighi più stringenti per quanto riguarda l’encefalite giapponese rispetto a quelli previsti rispettivamente nei certificati sanitari per il transito e per l’ammissione definitiva, creando così ulteriori vincoli sanitari. Tale errore dovrebbe essere corretto in modo che gli obblighi relativi all’encefalite giapponese siano gli stessi per l’ammissione temporanea di cavalli registrati e per il transito e l’ammissione definitiva di equidi.

    (16)

    Il regime di prove per l’encefalomielite equina orientale e occidentale contenuto nei certificati sanitari di cui all’allegato II, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 non tiene sufficientemente conto dei trasferimenti di puledri nati da madri sieropositive e del recupero da infezioni precedenti; è pertanto opportuno eliminare il riferimento a una precedente vaccinazione quale causa della sieroconversione.

    (17)

    In passato non si sono mai registrate importazioni di equidi da macello da paesi in cui è presente l’encefalite giapponese. Data la diffusione di questa malattia in nuove aree è opportuno prevedere misure di attenuazione dei rischi per la malattia anche in relazione all’ingresso di partite di equidi da macello. È pertanto necessario modificare di conseguenza il certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 3, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

    (18)

    In seguito alle rassicurazioni fornite dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e da alcuni paesi terzi che sono stati riconosciuti dall’OIE ufficialmente indenni da peste equina, è ragionevole semplificare le condizioni di quarantena e di prova che devono essere soddisfatte dai cavalli registrati introdotti nell’Unione da tali paesi. È pertanto necessario modificare di conseguenza i certificati sanitari di cui all’allegato II, parte 1 e parte 3, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

    (19)

    Nel titolo del modello di certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi per particolari competizioni indicate nella colonna 16 della tabella dell’allegato I, è stato omesso il riferimento a una serie specifica di concorsi (LG Global Champions Tour). È inoltre necessario chiarire la portata di un’altra serie di manifestazioni equestri, vale a dire i «Giochi americani». A fini di chiarezza giuridica è necessario sostituire di conseguenza l’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

    (20)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (21)

    Per evitare un impatto negativo sugli scambi, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019, durante il quale i certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301, sono accettati a condizione che siano stati rilasciati prima del 22 dicembre 2019.

    (22)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato e rettificato:

    1)

    all’articolo 24, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto iii), paragrafo 2, lettere b), c) e d), paragrafo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), si applicano tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2019.»;

    2)

    la tabella dell’allegato I contenente l’elenco dei paesi terzi e le note in calce è sostituita dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

    3)

    l’allegato II è modificato e rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione di equini accompagnati dal pertinente certificato sanitario redatto conformemente ai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II, parte 1, parte 2, sezione B, capitolo 1, o parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301, a condizione che il pertinente certificato sanitario sia stato rilasciato prima del 22 dicembre 2019.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (3)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (6)  https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

    (7)  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948.

    (8)  Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 10).


    ALLEGATO I

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi è sostituito dal seguente:

    «Elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi  (1) dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

    Codice ISO

    Paese terzo

    Codice della parte del territorio del paese terzo

    Descrizione della parte del territorio del paese terzo

    GS

    AT

    Reintr.

    Importazioni

    Importazioni

    Transito

    Condizioni specifiche

    CR

    CR

    CR

    EM

    ER

    +

    EAR

    SPERMA

    O/E

    Equidi

     

    CR

    ER

    EAR

     

     

     

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    AE

    Emirati arabi uniti

    AE-0

    Tutto il paese

    E

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    AR

    Argentina

    AR-0

    Tutto il paese

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    AU

    Australia

    AU-0

    Tutto il paese

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    BA

    Bosnia-Erzegovina

    BA-0

    Tutto il paese

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    X

     

    BB

    Barbados

    BB-0

    Tutto il paese

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    X

     

    BH

    Bahrein

    BH-0

    Tutto il paese

    E

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    BM

    Bermuda

    BM-0

    Tutto il paese

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    BO

    Bolivia

    BO-0

    Tutto il paese

    D

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    X

     

    BR

    Brasile

    BR-0

    Tutto il paese

     

    BR-1

    Gli Stati di:

    Paraná e Rio de Janeiro

    D

    X

    X

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    X

     

    BY

    Bielorussia

    BY-0

    Tutto il paese

    B

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    X

     

    CA

    Canada

    CA-0

    Tutto il paese

    C

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    CH

    Svizzera (2)

    CH-0

    Tutto il paese

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    CL

    Cile

    CL-0

    Tutto il paese

    D

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    X

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    X

    X

    X

     

    CN

    Cina

    CN-0

    Tutto il paese

     

    CN-1

    Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong

    (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)

    G

    X

    X

    X

    X

     

    CN-2

    Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e tratto stradale verso l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell’area metropolitana di Shanghai (cfr. il riquadro 1 per maggiori informazioni)

    G

    X

    Solo se certificato in conformità dell’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1

    CR

    Costa Rica

    CR-0

    Tutto il paese

     

    CR-1

    Area metropolitana di San José

    D

    X

     

    CU

    Cuba

    CU-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

     

    DZ

    Algeria

    DZ-0

    Tutto il paese

    E

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    X

    X

    X

     

    EG

    Egitto

    EG-0

    Tutto il paese

     

    EG-1

    Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l’ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là dell’Al Ahly Club, Il Cairo, e tratto autostradale verso l’aeroporto internazionale del Cairo (cfr. il riquadro 2 per maggiori informazioni)

    E

    X

    X

    X

     

    FK

    Isole Falkland

    FK-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

     

    GL

    Groenlandia

    GL-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    HK

    Hong Kong

    HK-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    IL

    Israele (3)

    IL-0

    Tutto il paese

    E

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    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    IS

    Islanda (4)

    IS-0

    Tutto il paese

    A

    X

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    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    JM

    Giamaica

    JM-0

    Tutto il paese

    D

    X

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    X

     

    JO

    Giordania

    JO-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    JP

    Giappone

    JP-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    KG

    Kirghizistan

    KG-0

    Tutto il paese

     

    KG-1

    Regione di Issyk-Kul

    B

    X

    X

     

    KR

    Repubblica di Corea

    KR-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    KW

    Kuwait

    KW-0

    Tutto il paese

    E

     

    LB

    Libano

    LB-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    MA

    Marocco

    MA-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ME

    Montenegro

    ME-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    MK

    Macedonia del Nord

    MK-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    MO

    Macao

    MO-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    MY

    Malaysia

    MY-0

    Tutto il paese

     

    MY-1

    Penisola

    G

    X

    X

    X

    X

     

    MU

    Maurizio

    MU-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

     

    MX

    Messico

    MX-0

    Tutto il paese

    C

     

    MX-1

    Area metropolitana di Città del Messico

    C

    X

    Solo se certificato in conformità dell’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1

    MX-2

    Tutto il paese ad eccezione degli Stati di Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz e Tamaulipas

    C

    X

    X

    X

    X

     

    NZ

    Nuova Zelanda

    NZ-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    OM

    Oman

    OM-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    PE

    Perù

    PE-0

    Tutto il paese

     

    PE-1

    Regione di Lima

    D

    X

    X

    X

    X

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

    PM-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

     

    PY

    Paraguay

    PY-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    QA

    Qatar

    QA-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RS

    Serbia (5)

    RS-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RU

    Russia

    RU-0

    Tutto il paese

     

    RU-1

    Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RU-2

    Regioni di Stavropol e Krasnodar

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RU-3

    Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    SA

    Arabia Saudita

    SA-0

    Tutto il paese

     

    SA-1

    Tutto il paese, tranne SA-2

    E

    X

    X

    X

    X

    X

     

    SA-2

    Zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritto al riquadro 3

     

    SG

    Singapore

    SG-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    TH

    Thailandia

    TH-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

     

    TN

    Tunisia

    TN-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    TR

    Turchia

    TR-0

    Tutto il paese

     

    TR-1

    Provincie di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag

    E

    X

    X

    X

    X

     

    UA

    Ucraina

    UA-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    US

    Stati Uniti d’America

    US-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    UY

    Uruguay

    UY-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ZA

    Sud Africa

    ZA-0

    Tutto il paese

     

    ZA-1

    Area metropolitana di Città del Capo

    (cfr. il riquadro 4 per maggiori informazioni)

    F

    Decisione 2008/698/CE della Commissione


    (1)  Se si applica la regionalizzazione ufficiale in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE.

    (2)  Fatte salve le norme di controllo e certificazione specifiche di cui alla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

    (3)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (4)  Fatte salve le norme di certificazione specifiche di cui all’articolo 17 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

    (5)  Quale definita all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»


    ALLEGATO II

    L’allegato II è così modificato e rettificato:

    1)

    la parte 1 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 1

    Ammissione temporanea e transito

    Sezione A

    Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per l’ammissione temporanea di cavalli registrati nell’Unione per un periodo inferiore a 90 giorni

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    Sezione B

    Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per il transito nell’Unione di equidi vivi da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo a un altro paese terzo o a un’altra parte del territorio dello stesso paese terzo

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    2)

    nella parte 2, sezione B, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Capitolo 1

    Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati da competizione dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

    [Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti, LG Global Champions Tour]

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    3)

    la parte 3 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 3

    Importazioni

    Sezione A

    Modelli di certificati sanitari e modello di dichiarazione per l’importazione nell’Unione di un singolo cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito

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    Sezione B

    Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per l’importazione nell’Unione di partite di equidi domestici da macello

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