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Document 32019R2115

Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/89/2019/REV/1

GU L 320 del 11.12.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj

11.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’iniziativa dell’Unione dei mercati dei capitali è intesa a ridurre la dipendenza dai prestiti bancari, a diversificare le fonti di finanziamento basate sul mercato per le piccole e medie imprese («PMI») e a promuovere l’emissione di obbligazioni e di azioni da parte delle PMI sui mercati aperti al pubblico. Le imprese stabilite nell’Unione che intendono raccogliere capitali nelle sedi di negoziazione si trovano a sostenere costi di informativa una tantum e continua e di conformità elevati che possono direttamente dissuaderle dal chiedere l’ammissione alla negoziazione nelle sedi di negoziazione dell’Unione. Inoltre, le azioni emesse dalle PMI nelle sedi di negoziazione dell’Unione tendono a presentare livelli di liquidità più bassi e una maggiore volatilità, il che aumenta il costo del capitale e rende troppo onerosa quella fonte di finanziamento. A tale riguardo è pertanto indispensabile disporre di una politica orizzontale dell’Unione per le PMI che sia inclusiva, coerente ed efficace e che tenga conto delle varie PMI e delle loro diverse necessità.

(2)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha creato un nuovo tipo di sedi di negoziazione, i mercati di crescita per le PMI, sottocategoria dei sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities — «MTF»), al fine di facilitare l’accesso delle PMI ai capitali e consentire loro di crescere, e inoltre agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati che soddisfino le esigenze degli emittenti che sono PMI e che hanno un potenziale di crescita. La direttiva 2014/65/UE precisa inoltre che «[è] opportuno prestare attenzione alle modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l’utilizzo di tale mercato in modo da renderlo attraente agli occhi degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per l’accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI». Nel suo parere sulla proposta della Commissione del presente regolamento di modifica, il Comitato economico e sociale europeo ha ribadito che le carenze di comunicazione e l’approccio burocratico costituiscono barriere significative e occorre un maggiore impegno per superare questi ostacoli. Ha dichiarato inoltre che si dovrebbe mirare ai livelli più bassi della catena, alle stesse PMI, coinvolgendo tra l’altro le associazioni di PMI, le parti sociali e le camere di commercio.

(3)

È stato tuttavia constatato che gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI beneficiano di un numero relativamente ridotto di semplificazioni normative rispetto agli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in altri MTF o nei mercati regolamentati. La maggior parte degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica allo stesso modo a tutti gli emittenti, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla sede di negoziazione in cui i loro strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione. Questo basso livello di differenziazione tra gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI e quelli ammessi alla negoziazione in altri MTF dissuade gli MTF dal richiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI, come attestato dallo scarso interesse suscitato finora da tale status. È pertanto necessario introdurre ulteriori semplificazioni proporzionate per promuovere in modo adeguato l’uso dei mercati di crescita per le PMI. Il ricorso ai mercati di crescita per le PMI dovrebbe essere promosso attivamente. Molte PMI non sono ancora consapevoli dell’esistenza di mercati di crescita per le PMI in quanto nuova categoria di sedi di negoziazione.

(4)

L’attrattiva dei mercati di crescita per le PMI dovrebbe essere rafforzata riducendo ulteriormente i costi di conformità e gli oneri amministrativi che gravano sugli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in tali mercati. Per mantenere i massimi livelli di conformità sui mercati regolamentati, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate alle imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dal fatto che non tutte le PMI sono quotate sui mercati di crescita per le PMI e non tutte le imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI sono PMI. A norma della direttiva 2014/65/UE, fino al 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI può non essere costituito da PMI per preservare la redditività del modello di business di tali mercati mediante, tra l’altro, la liquidità dei titoli delle imprese che non sono PMI. In considerazione dei rischi connessi all’applicazione di norme differenti agli emittenti quotati in sedi appartenenti alla stessa categoria, ossia i mercati di crescita per le PMI, le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere limitate esclusivamente agli emittenti che sono PMI. Al fine di garantire coerenza per gli emittenti e chiarezza per gli investitori, la riduzione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi dovrebbe applicarsi a tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI, a prescindere dalla loro capitalizzazione di mercato.

(5)

Il successo di un mercato di crescita per le PMI non dovrebbe essere misurato semplicemente in base al numero delle imprese ivi quotate, bensì in base al tasso di crescita conseguito dalle imprese. Occorre focalizzare maggiormente l’attenzione sui beneficiari ultimi del presente regolamento, ossia le PMI, e sulle loro necessità. Da questo punto di vista la semplificazione amministrativa è un passo fondamentale da compiere, ma non è il solo. Sono necessari sforzi per migliorare le informazioni direttamente accessibili alle PMI in merito alle loro opzioni di finanziamento, al fine di promuoverne lo sviluppo. La semplificazione normativa dovrebbe andare a beneficio delle imprese più piccole che hanno un potenziale di crescita.

(6)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e le comunica a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione, a condizione che siano rispettate determinate procedure stabilite dalla disciplina per i sondaggi di mercato. Per sondaggio di mercato si intende la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo. Durante la fase di negoziazione di un’offerta di titoli a investitori qualificati (o private placement), gli emittenti avviano discussioni con un numero limitato di potenziali investitori qualificati, come definiti nel regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), con i quali negoziano tutti i termini e le condizioni contrattuali dell’operazione.

La finalità della comunicazione delle informazioni in tale fase di negoziazione di un private placement è quella di strutturare e completare l’operazione nel suo complesso e non di sondare l’interesse dei potenziali investitori in relazione a un’operazione predefinita. Il regime dei sondaggi di mercato per il private placement di obbligazioni può talvolta risultare oneroso e dissuadere sia gli emittenti che gli investitori dall’avviare discussioni per tali operazioni. Al fine di aumentare l’attrattiva del private placement di obbligazioni, la comunicazione di informazioni privilegiate a investitori qualificati ai fini di tali operazioni dovrebbe essere considerata fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ed esclusa dall’ambito di applicazione del regime dei sondaggi di mercato, purché sia in vigore un adeguato accordo di non divulgazione.

(7)

Una certa liquidità delle azioni degli emittenti può essere ottenuta attraverso meccanismi di liquidità, come i dispositivi di market-making o i contratti di liquidità. I dispositivi di market-making implicano la sottoscrizione di un contratto tra il gestore del mercato e un terzo che si impegna a preservare la liquidità di talune azioni ottenendo in cambio sconti sulle commissioni di negoziazione. Un contratto di liquidità è costituito da un contratto tra un emittente e un terzo che si impegna ad assicurare la liquidità delle azioni dell’emittente, e per suo conto. Per preservare pienamente l’integrità del mercato, i contratti di liquidità dovrebbero essere disponibili per tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI in tutta l’Unione, subordinatamente a una serie di condizioni.

Non tutte le autorità competenti hanno stabilito prassi di mercato ammesse conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 in relazione ai contratti di liquidità, il che significa che non tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI hanno attualmente accesso a regimi di liquidità in tutta l’Unione. Tale assenza di regimi di liquidità può ostacolare l’efficace sviluppo dei mercati di crescita per le PMI. È pertanto necessario creare un quadro dell’Unione che, in assenza di una prassi di mercato ammessa a livello nazionale, consenta agli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità con un fornitore di liquidità. Nell’ambito di tale quadro dell’Unione, una persona che stipuli un contratto di liquidità con un fornitore di liquidità non sarebbe considerata impegnata in una manipolazione del mercato. È tuttavia essenziale che il quadro dell’Unione proposto in materia di contratti di liquidità per i mercati di crescita per le PMI integri, anziché sostituire, le prassi di mercato nazionali ammesse esistenti o future. È altresì essenziale che le autorità competenti mantengano la possibilità di istituire prassi di mercato ammesse per i contratti di liquidità, onde adattarne le condizioni alle peculiarità locali o estendere tali contratti ai titoli illiquidi diversi dalle azioni ammesse alla negoziazione nelle sedi di negoziazione.

(8)

Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente del quadro dell’Unione per i contratti di liquidità proposto, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano il modello da utilizzare ai fini di tali contratti, sviluppate dall’Autorità di sorveglianza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (European Securities and Markets Authority — ESMA) istituita da tale regolamento.

(9)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti possono decidere di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate se rischiano di essere pregiudicati i loro legittimi interessi, se non è probabile che tale ritardo fuorvii il pubblico e se gli emittenti sono in grado di garantire la confidenzialità dell’informazione. Gli emittenti sono tuttavia tenuti a comunicare la decisione all’autorità competente e a spiegarne per iscritto i motivi. Tale obbligo di notifica, qualora imposto agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI, può risultare oneroso. Un obbligo meno oneroso per tali emittenti, consistente nel dover spiegare i motivi del ritardo soltanto su richiesta dell’autorità competente, ridurrebbe l’onere amministrativo per gli emittenti e non avrebbe un impatto significativo sulla capacità dell’autorità competente di monitorare la comunicazione delle informazioni privilegiate, purché l’autorità competente sia in ogni caso informata della decisione di ritardare la comunicazione e abbia la possibilità di avviare un’indagine in caso di dubbi riguardo alla decisione.

(10)

La prescrizione meno severa che si applica attualmente agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di produrre, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate solo su richiesta dell’autorità competente ha un effetto pratico limitato, in quanto tali emittenti sono comunque soggetti all’obbligo di monitorare costantemente, nell’ambito dei progetti in corso, coloro che si configurano come persone aventi accesso a informazioni privilegiate. L’attuale obbligo dovrebbe pertanto essere sostituito dalla possibilità, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, di mantenere soltanto un elenco delle persone che, nel normale esercizio delle loro funzioni, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate, come direttori, membri di organi di direzione o consulenti interni. Sarebbe inoltre oneroso per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI aggiornare tempestivamente gli elenchi completi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione (7). Tuttavia, poiché alcuni Stati membri considerano gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate importanti per garantire un livello più elevato di integrità del mercato, si dovrebbe fornire agli Stati membri l’opzione di introdurre l’obbligo, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, di fornire elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate più ampi che includano tutte le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Tenuto conto dell’esigenza di garantire alle PMI un onere amministrativo proporzionato, tali elenchi più ampi dovrebbero comunque rappresentare un onere amministrativo ridotto rispetto agli elenchi completi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

(11)

È essenziale chiarire che l’obbligo di compilare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate incombe sia agli emittenti che a chiunque agisca a loro nome o per loro conto. È opportuno chiarire le responsabilità di qualunque soggetto che agisca a nome o per conto di un emittente riguardo alla compilazione degli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate, al fine di evitare interpretazioni e pratiche divergenti a livello dell’Unione. Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(12)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissione devono rendere pubbliche, entro tre giorni lavorativi dall’operazione, le informazioni sulle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone a loro strettamente legate. Lo stesso termine si applica alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e alle persone a loro strettamente legate per quanto riguarda l’obbligo di riferire le proprie operazioni all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissione. Se le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente legate comunicano in ritardo le loro operazioni agli emittenti o ai partecipanti al mercato delle quote di emissione, questi hanno difficoltà da un punto di vista tecnico a rispettare il termine dei tre giorni, il che potrebbe dar luogo a problemi di responsabilità. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissione dovrebbero pertanto essere autorizzati a comunicare le operazioni entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle stesse da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione oppure delle persone a loro strettamente legate.

(13)

A norma del regolamento (UE) 2017/1129, a determinate condizioni un emittente è esonerato dall’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di titoli offerti in connessione con un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio e in caso di titoli offerti, assegnati o da assegnare in connessione con una fusione o una scissione. Al contrario, deve essere reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni minime che descrivano l’operazione e il suo impatto sull’emittente. Nel diritto dell’Unione l’autorità nazionale competente non ha l’obbligo di riesaminare o approvare tale documento prima della pubblicazione e il suo contenuto è semplificato rispetto a un prospetto. Una conseguenza indesiderata di tale esenzione è che, in determinate circostanze, una società non quotata può effettuare un’iniziale ammissione delle sue azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato senza produrre un prospetto. Ciò priva gli investitori delle informazioni utili ivi contenute ed evitando al contempo qualsiasi riesame, da parte di un’autorità competente, delle informazioni fornite al mercato. È pertanto opportuno introdurre l’obbligo, per una società non quotata che chieda l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a seguito di offerta pubblica di scambio, fusione o scissione, di pubblicare un prospetto.

(14)

L’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 non consente attualmente l’uso di un prospetto semplificato per gli emittenti i cui titoli di capitale sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che desiderano emettere titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con titoli di capitale emessi precedentemente. L’articolo 14 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per consentire a tali emittenti di utilizzare il prospetto semplificato.

(15)

I mercati di crescita per le PMI non dovrebbero essere percepiti come l’ultima fase dello sviluppo degli emittenti e dovrebbero consentire alle imprese di successo di crescere e di passare un giorno ai mercati regolamentati per beneficiare di una maggiore liquidità e avere accesso a un maggior numero di investitori. Per agevolare la transizione da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, le imprese in crescita dovrebbero potersi avvalere del regime di informativa semplificato stabilito all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli emessi precedentemente, a condizione che abbiano offerto al pubblico titoli ammessi continuativamente alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI da almeno due anni e abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo. Un periodo di due anni dovrebbe consentire agli emittenti di disporre di un riscontro sufficiente e di fornire al mercato informazioni sul loro rendimento finanziario e sugli obblighi di segnalazione secondo la direttiva 2014/65/UE.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non obbliga gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI a pubblicare il bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards. Tuttavia, per evitare di discostarsi dalle norme in vigore sui mercati regolamentati, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI che desiderino utilizzare il regime di informativa semplificato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 per l’ammissione dei loro titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbero comunque preparare il bilancio più recente in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002, comprese le informazioni comparative per l’anno precedente, a condizione che siano tenuti a redigere un bilancio consolidato in conseguenza dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) a seguito dell’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ove l’applicazione di tale direttiva non obblighi gli emittenti a preparare tali bilanci, essi dovrebbero rispettare il diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stati costituiti.

(17)

L’obiettivo del presente regolamento è coerente con gli obiettivi del prospetto UE della crescita di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129. Il prospetto UE della crescita è breve e quindi economico da produrre, il che riduce i costi per le PMI. Le PMI dovrebbero avere la possibilità di scegliere di utilizzare il prospetto UE della crescita. Le definizioni attuali di PMI di cui al regolamento (UE) 2017/1129 possono esse troppo restrittive, in particolare per gli emittenti che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, che tendono a essere più grandi delle PMI tradizionali. Pertanto, per quanto riguarda le offerte pubbliche, seguite immediatamente da un’iniziale ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, gli emittenti più piccoli non sarebbero in grado di utilizzare il prospetto UE della crescita, anche se la loro capitalizzazione di mercato dopo l’iniziale ammissione alla negoziazione fosse inferiore a 200 000 000 EUR. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbe essere modificato per consentire agli emittenti che chiedono un’offerta pubblica iniziale con una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 200 000 000 EUR di redigere un prospetto UE della crescita.

(18)

Tenuto conto dell’importanza delle PMI per il funzionamento dell’economia dell’Unione, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione all’impatto del diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari sul finanziamento delle PMI. A tal fine, nell’intraprendere il riesame degli atti giuridici che incidono sul finanziamento delle PMI quotate e non quotate, la Commissione dovrebbe analizzare le barriere regolamentari e amministrative, anche relativamente alla ricerca, che limitano o ostacolano gli investimenti nelle PMI. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe valutare l’evoluzione dei flussi di capitale verso le PMI e impegnarsi per creare un ambiente regolamentare favorevole al fine di promuovere il finanziamento delle PMI.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129.

(20)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 31 dicembre 2019. È tuttavia opportuno che l’articolo 1 si applichi a decorrere dall’1 gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Se l’offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un’emissione di obbligazioni da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. Tale comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Detto emittente o soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).»;"

2)

all’articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«12.   Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai paragrafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione (*2);

b)

il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo;

c)

il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità competente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI;

d)

il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni.

L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liquidità.

13.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro l’1 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).»;"

3)

all’articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al terzo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all’autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l’emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.»;

4)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a)

redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b)

aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c)

trasmettono appena possibile all’autorità competente che lo richieda l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

2.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un’altra persona sia incaricata dall’emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l’altra persona redige.»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

a)

se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b)

se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c)

se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

5.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.

6.   Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall’ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all’autorità competente che lo richieda.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’1 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

all’articolo 19, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.»;

6)

all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis.   Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 5, lettera e), si applicano solo ai titoli di capitale e solo nei casi seguenti:

a)

i titoli di capitale offerti sono fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell’acquisizione e dell’operazione correlata e l’acquisizione non è considerata un’acquisizione inversa ai sensi del paragrafo B19 del Principio internazionale d’informativa finanziaria (international financial reporting standard — IFRS) 3, Aggregazioni aziendali, adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (*3); oppure

b)

l’autorità di sorveglianza competente, ove applicabile, a rivedere il documento di offerta ai sensi della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) ha rilasciato un’approvazione preventiva del documento di cui al paragrafo 4, lettera f), o al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo.

6 ter.   Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera g), e al paragrafo 5, lettera f), si applicano solo ai titoli di capitale in relazione ai quali l’operazione non è considerata come acquisizione inversa nel senso del paragrafo B19 dell’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, e solo nei casi seguenti:

a)

i titoli di capitale oggetto dell’entità di acquisizione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell’operazione;

b)

i titoli di capitale delle entità oggetto della scissione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell’operazione.

(*3)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1)."

(*4)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).»;"

2)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, gli emittenti i cui titoli di capitale siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell’emittente già ammessi alla negoziazione;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera:

«d)

gli emittenti i cui titoli siano stati offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo in cui sono stati ammessi alla negoziazione e che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«Gli emittenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera d), che siano tenuti a redigere bilanci consolidati in linea con la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) dopo l’ammissione dei loro titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato compilano le più recenti informazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, comprensive delle informazioni comparative per l’anno precedente incluse nel prospetto semplificato, conformemente agli International Financial Reporting Standards di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)."

(*6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).»;"

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli emittenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera d), i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI e che non siano tenuti a redigere bilanci consolidati in linea con la direttiva 2013/34/UE dopo l’ammissione dei loro titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato compilano le più recenti informazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, comprensive delle informazioni comparative per l’anno precedente incluse nel prospetto semplificato, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui l’emittente è stato costituito.

Gli emittenti di paesi terzi i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI compilano le informazioni finanziarie più recenti ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, comprensive delle informazioni comparative per l’anno precedente incluse nel prospetto semplificato, conformemente ai propri principi contabili nazionali, purché tali principi siano equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002. Se tali principi contabili nazionali non sono equivalenti agli International Financial Reporting Standards, le informazioni finanziarie devono essere riesposte a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

c)

al paragrafo 3, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per i titoli di capitale, compresi titoli che diano accesso a titoli di capitale, la dichiarazione relativa al capitale circolante, la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento, un’informativa su pertinenti conflitti d’interesse e operazioni con parti collegate, principali azionisti e, ove applicabile, informazioni finanziarie proforma.»;

3)

all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

emittenti, diversi dalle PMI, che presentano un’offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti non abbiano azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e il valore combinato dei due elementi seguenti sia inferiore a 200 000 000 EUR:

i)

prezzo dell’offerta finale o prezzo massimo nel caso di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i);

ii)

numero totale delle azioni in circolazione immediatamente dopo l’offerta pubblica, calcolato sulla base del volume di azioni offerto al pubblico o, nel caso di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), sulla base del volume massimo di azioni offerto al pubblico.»;

4)

nell’allegato V, il punto II è sostituito dal seguente:

«II.

Dichiarazione di mezzi propri e indebitamento (solo per titoli di capitale emessi da società con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR) e dichiarazione relativa al capitale circolante (solo per titoli di capitale).

L’obiettivo è fornire informazioni sui mezzi propri e l’indebitamento dell’emittente e informazioni quanto al fatto se il capitale circolante sia sufficiente per rispondere ai requisiti attuali dell’emittente o, in caso contrario, sulle modalità proposte dall’emittente per fornire il capitale circolante aggiuntivo necessario.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

All’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Entro l’1 luglio 2020, la Commissione istituisce un gruppo di esperti composto dalle parti interessate per monitorare il funzionamento e il successo dei mercati di crescita per le PMI. Entro l’1 luglio 2021, il gruppo di esperti composto dalle parti interessate pubblica una relazione sulle sue conclusioni.».

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2019. L’articolo 1 si applica tuttavia a decorrere dall’1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La president

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 79.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 49).

(8)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


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