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Document 32019R0688

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2019/3202

    GU L 116 del 3.5.2019, p. 39–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/688/oj

    3.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/39


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2019

    che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 18,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (2), quest'ultimo ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato»). I dazi compensativi attualmente in vigore oscillano tra il 13,7 % al 44,7 % («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».

    (2)

    Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio (3), quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra lo 0 % e il 26,1 %.

    (3)

    I dazi combinati oscillano tra il 13,7 % e il 58,3 %.

    1.2.   Domanda di un riesame in previsione della scadenza

    (4)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore (4), il 13 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (5)

    La domanda è stata presentata dalla European Steel Association (Eurofer) per conto di produttori rappresentanti oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico («il richiedente»).

    (6)

    Il richiedente ha sostenuto che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (7)

    Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 marzo 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (8)

    Prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 9 marzo 2018, ma non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

    1.4.   Inchiesta parallela

    (9)

    Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 marzo 2018 (6), la Commissione ha altresì annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.

    1.5.   Inchiesta

    1.5.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (10)

    L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

    1.5.2.   Parti interessate

    (11)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato individualmente il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti in Cina, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, gli utilizzatori indipendenti nell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

    (12)

    Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.5.3.   Campionamento

    (13)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    1.5.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (14)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    (15)

    Due produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste di cui all'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento, tuttavia nessuno dei due fabbricava i prodotti d'acciaio a rivestimento organico così come definiti nell'avviso di apertura. Un terzo produttore esportatore si è manifestato sei settimane dopo il termine fissato per le risposte al modulo per il campionamento. Tale produttore esportatore ha ottenuto lo status di parte interessata, ma è stato considerato non aver collaborato poiché non ha mai risposto al modulo per il campionamento né ha tentato di rispondere al questionario per i produttori esportatori.

    (16)

    Di conseguenza, con la nota verbale del 18 luglio 2018, la Commissione ha informato le autorità della RPC che avrebbe potuto fare ricorso all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno fornito risposta a tale nota.

    1.5.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (17)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. Prima dell'apertura ventuno produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 27 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    1.5.3.3.   Campionamento degli importatori

    (18)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a nove importatori indipendenti individuati nella domanda di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessuno di loro si è manifestato.

    1.5.4.   Questionari e visite di verifica

    (19)

    La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della RPC. Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e del richiedente.

    (20)

    La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per eseguire l'esame dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

    a)

    produttori dell'Unione:

    ArcelorMittal Belgium, Belgio;

    Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;

    Tata Steel Maubeuge SA, Francia;

    b)

    associazione dei produttori dell'Unione:

    Eurofer, Belgio.

    1.5.5.   Fase successiva della procedura

    (21)

    Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni.

    (22)

    Alla Commissione sono pervenute osservazioni soltanto dal richiedente. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.3.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (23)

    Il prodotto in esame interessato dal presente riesame in previsione della scadenza è il medesimo previsto nel contesto dell'inchiesta iniziale, vale a dire determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Cina («il prodotto oggetto del riesame» o «ARO»).

    (24)

    Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio.

    (25)

    Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Altre applicazioni includono gli elettrodomestici.

    2.2.   Prodotto simile

    (26)

    Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Pertanto, come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

    (27)

    Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza delle sovvenzioni.

    3.1.   Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

    (28)

    Il 4 giugno 2018 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC, nonché questionari specifici per l'Export-Import Bank of China («EXIM») e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») sulla base del fatto che tali soggetti, agendo sotto il controllo del governo della RPC, avevano erogato prestiti e servizi finanziari al settore dell'acciaio a rivestimento organico, secondo le informazioni contenute nella domanda e/o nell'inchiesta iniziale.

    (29)

    Inoltre il governo della RPC è stato invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della RPC per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori e a distributori di acciaio laminato a caldo e a freddo che fornivano fattori produttivi per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

    (30)

    La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai suddetti questionari né dal governo della RPC né da EXIM, Sinosure o da società a monte.

    (31)

    Con nota verbale del 18 luglio 2018 la Commissione ha informato le autorità cinesi che in ragione dell'omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, come spiegato nel considerando 16, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali soggetti sono stati inoltre informati del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili avrebbero potuto essere meno favorevoli rispetto al caso in cui il governo della RPC e i produttori esportatori avessero collaborato.

    (32)

    Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei dati disponibili al fine di stabilire la persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore dell'acciaio a rivestimento organico.

    (33)

    In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative consente il ricorso all'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. In particolare, l'organo d'appello ha spiegato che «deve esistere un collegamento diretto tra le “informazioni necessarie” mancanti e gli specifici 'dati disponibilì su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7». Pertanto «un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i “dati disponibili” che “sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire”, al fine di giungere ad una determinazione accurata». L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per «dati disponibili» si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, devono essere basate sui «dati disponibili», «non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali». Inoltre nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, «tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione» da un'autorità incaricata dell'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei «ragionevoli sostituti per le “informazioni necessarie” mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione» da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, «sembra una conseguenza naturale che il processo di argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto» allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei «dati disponibili» richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione all'altra (8).

    (34)

    Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

    a)

    la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base riguardante i dazi antisovvenzioni sulle importazioni di ARO originari della Cina, del 13 dicembre 2017 («la domanda»);

    b)

    le risultanze delle precedenti inchieste antisovvenzioni effettuate dalla Commissione nei confronti del medesimo prodotto o dei settori a monte in Cina, come gli ARO (9) («l'inchiesta iniziale») e i prodotti piatti laminati a caldo (10) («l'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo» o «il regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo»);

    c)

    le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione in merito ai settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici (11) («l'inchiesta sugli pneumatici») e le biciclette elettriche (12) («l'inchiesta sulle biciclette elettriche») nel contesto delle quali sono state esaminate sovvenzioni analoghe;

    d)

    il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale («la relazione sulla Cina») (13);

    e)

    la presentazione di osservazioni dell'industria dell'Unione del 21 dicembre 2018 sui dati disponibili e sull'utilizzo di nuove sovvenzioni («la presentazione di osservazioni del 21 dicembre») (14).

    3.2.   Osservazioni generali sul settore siderurgico in Cina

    (35)

    Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione specifici (sezioni 3.4 e seguenti in appresso), la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un programma di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, per i motivi esposti in appresso.

    3.2.1.   Il tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico

    (36)

    Nel contesto della presente inchiesta la Commissione ha stabilito che il documento principale pertinente nel periodo dell'inchiesta di riesame era il tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, ossia il Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico, relativo al periodo dal 2016 al 2020. In generale quello dell'acciaio è rimasto un settore agevolato nel contesto del tredicesimo piano quinquennale. Nel piano si sottolinea che il settore siderurgico è «fondamentale per l'economia nazionale e costituisce un pilastro per la Cina». Il piano ha definito gli obiettivi generali per il periodo 2016-2020 rientranti in quello principale di «rendere la Cina una potenza manifatturiera».

    (37)

    Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il concetto è approfondito nel capitolo 22, che descrive la strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, i macchinari industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica». Il tema della tutela dell'ambiente è approfondito nel capitolo 44. Secondo tale capitolo sarà attuato nei settori chiave un «rinnovamento» a favore di una produzione pulita, e a questo proposito il riquadro 16 si riferisce nello specifico al settore siderurgico.

    (38)

    Il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (tredicesimo piano quinquennale siderurgico) è stato pubblicato nel novembre 2016 ed è basato sul tredicesimo piano quinquennale. Vi si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante, fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale». Questo piano sviluppa ulteriormente i principi dell'innovazione tecnologica, dell'adeguamento strutturale e dello sviluppo «verde» descritti nel tredicesimo piano quinquennale, li collega a priorità più specifiche dell'industria siderurgica (cfr. capitolo IV del piano — Compiti principali) e li associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario (cfr. capitolo V del piano — Misure di salvaguardia).

    (39)

    Il consolidamento del settore siderurgico e il ricorso a produttori dominanti/importanti, essenzialmente imprese di Stato, rappresentano una caratteristica fondamentale del piano. I produttori di acciaio in Cina sono inoltre invitati a continuare la produzione e ad espandere la loro produzione all'estero. Il tredicesimo piano quinquennale ha specificato il quantitativo di acciaio da utilizzare nell'intero paese e ha indicato che le esportazioni di acciaio devono essere gestite in base al principio secondo che la domanda interna deve avere la precedenza, le società cinesi devono partecipare attivamente alla concorrenza internazionale e si deve creare e mantenere un contesto che favorevole alle esportazioni di acciaio.

    (40)

    Il capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale, afferma che: «[l]a strategia e il piano di sviluppo nazionali assumeranno, nella loro attuazione, un ruolo direttivo e vincolante». Infine, il tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio sostiene che «tutte le autorità locali competenti per il settore siderurgico devono […] attuare i compiti e le misure politiche stabiliti nel presente piano». A livello delle singole società, «le imprese pertinenti assicurano la convergenza con gli obiettivi e i compiti prioritari del presente piano» (15). Di conseguenza, piuttosto che formulare soltanto dichiarazioni generali di incoraggiamento, il tredicesimo piano quinquennale fornisce un quadro vincolante per il settore siderurgico nazionale. Tale quadro è stato replicato a livello locale/provinciale attraverso l'adozione di piani aggiuntivi, che prevedono ulteriori dettagli di attuazione.

    3.2.2.   L'ordinanza n. 35

    (41)

    L'ordinanza n. 35 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma – Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005) («ordinanza n. 35») costituisce un ulteriore documento politico che disciplina il settore siderurgico cinese. Adottata dal Consiglio di Stato, tratta vari aspetti del controllo del governo della RPC sull'industria, tra cui:

    il divieto di detenzione da parte di stranieri di una partecipazione di maggioranza in società produttrici di acciaio cinesi (articolo 1);

    la definizione di obiettivi in termini di produzione per i maggiori produttori di acciaio (articolo 3);

    la definizione di norme per le variazioni della struttura aziendale delle società del settore siderurgico (articolo 20);

    l'istituzione di procedure di approvazione da parte del governo della RPC per gli investimenti in società produttrici di acciaio (articolo 22);

    la definizione di prestiti e diritti d'uso di terreni soltanto a favore di produttori di acciaio che rispettano le politiche di sviluppo nazionali per il settore (articoli 24 e 25);

    l'intervento dello Stato finalizzato a sostenere grandi gruppi di imprese che costituiscono il nerbo del settore con l'obiettivo di stabilire la produzione e basi di approvvigionamento di materie prime all'estero (articolo 30).

    3.2.3.   La decisione n. 40

    (42)

    La decisione n. 40 è un'ordinanza del Consiglio di Stato che, a fini di investimento, classifica i settori industriali in diverse categorie, ossia in «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni (16). L'industria siderurgica figura tra quelle incoraggiate nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un'ordinanza del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri organismi pubblici e gli operatori economici (17);

    3.2.4.   Il piano per il rilancio

    (43)

    Il Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica (2009) è un piano d'azione per il settore siderurgico. Il piano mira a gestire la crisi finanziaria internazionale e affronta i requisiti di politica generale del governo della RPC ai fini del mantenimento della crescita. Inoltre mira a «garantire il funzionamento stabile del settore» essendo «considerato un importante settore pilastro dell'economia nazionale». Il documento stabilisce quanto segue:

    un aumento del sostegno finanziario a favore dei produttori di acciaio «principali e portanti»;

    un'accelerazione degli adeguamenti strutturali e la promozione del potenziamento industriale;

    il sostegno a favore di società importanti che si recano all'estero in relazione al loro sviluppo, alla cooperazione tecnica, nonché a fusioni ed acquisizioni;

    l'aumento delle dimensioni del credito all'esportazione per le attrezzature metallurgiche.

    3.2.5.   Il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine

    (44)

    In conformità ai capitoli III.5 e VIII, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) sostiene lo sviluppo dei settori chiave e delle tematiche prioritarie e incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali settori e priorità chiave.

    3.2.6.   Conclusioni generali sull'intervento del governo della RPC nel settore siderurgico

    (45)

    Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle loro disposizioni, la Commissione ha ribadito la propria conclusione espressa nel contesto della sua inchiesta iniziale secondo la quale il settore siderurgico cinese ha continuato a essere un settore chiave/strategico nel periodo dell'inchiesta di riesame, il cui sviluppo è attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico.

    3.3.   Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta

    (46)

    Vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi di cui ai considerando 16 e 31, la Commissione ha deciso di esaminare, come riportato in appresso, l'eventuale persistenza delle sovvenzioni. Innanzitutto la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale hanno continuato a conferire vantaggi al settore dell'acciaio a rivestimento organico. Successivamente, la Commissione ha esaminato se tale settore ha beneficiato di sovvenzioni non compensate nel contesto dell'inchiesta iniziale («sovvenzioni supplementari») come presunto nella domanda.

    (47)

    La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale nonché a sovvenzioni supplementari, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il richiedente sosteneva l'esistenza. A tale proposito si ricorda che, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistano elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo.

    (48)

    In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha formulato tre osservazioni principali. Innanzitutto ha sostenuto che il fatto che la politica del governo della RPC non consenta ai produttori di acciaio di fallire e garantisca loro la disponibilità di finanziamenti a prescindere dalla situazione della società specifica costituisce una «garanzia di fatto». Tale aspetto avrebbe dovuto essere trattato come un programma di sovvenzione separato e compensato adeguatamente dalla Commissione. In secondo luogo, il richiedente ha affermato che le nuove sovvenzioni individuate dalla Commissione, unitamente alla presunta «garanzia di fatto» non analizzata dalla Commissione, non colgono l'intero ammontare dei vantaggi dei quali i produttori esportatori cinesi hanno beneficiato nel periodo dell'inchiesta di riesame e che, di fatto, il livello delle sovvenzioni è aumentato rispetto all'inchiesta iniziale. In terzo luogo, ha osservato che, non notificando le sovvenzioni ai produttori di ARO, la RPC non ha rispettato l'obbligo di notifica delle sovvenzioni contenuto nell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative.

    (49)

    In risposta alla prima osservazione, la Commissione ha riconosciuto che la politica del governo cinese contenuta nei documenti di cui alla sezione 1.2 e il vantaggio economico conferito dalla stessa possono effettivamente arrivare a costituire una garanzia di fatto implicita per talune imprese di Stato di grandi dimensioni in difficoltà finanziarie. Tuttavia, come riscontrato dalla Commissione in relazione ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (18), avendo già concentrato la propria analisi sui prestiti agevolati, e considerando che l'ammontare delle sovvenzioni riscontrato in tale programma e in altri programmi di sovvenzione analizzati era già considerevole, la Commissione ha deciso di non approfondire ulteriormente l'esame di tale questione.

    (50)

    Per quanto concerne la seconda osservazione, la Commissione ha riconosciuto che, come specificato nella sezione 3.5.4, aveva accertato l'esistenza di altri programmi di sovvenzione che non erano stati compensati nell'inchiesta iniziale. Tuttavia, non vi sono elementi di prova che dimostrano che il livello di sovvenzioni fornito dai programmi di sovvenzione esistenti durante l'inchiesta iniziale sia diminuito. Ciò potrebbe effettivamente comportare un livello più elevato di sovvenzioni nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario calcolare tali importi in considerazione delle sue risultanze relative alla persistenza delle sovvenzioni; tali risultanze sono sufficienti nel contesto di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha ricordato al richiedente che il riesame in questione non riguarda il livello effettivo dei dazi e non pregiudica il diritto del richiedente di chiederne un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Tale osservazione è stata pertanto respinta.

    (51)

    Per quanto riguarda la terza osservazione, la RPC non ha in effetti rispettato l'obbligo di notifica delle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione per quanto riguarda le sovvenzioni in questione. La Commissione si rammarica per il mancato rispetto di tale obbligo da parte della RPC, che ostacola gravemente la sua possibilità di valutare il contenuto e l'impatto delle sovvenzioni attuate dal governo della RPC a vantaggio dei produttori di ARO. Il regolamento di base non prevede tuttavia conseguenze giuridiche che possano essere invocate nel contesto del riesame in corso. La Commissione sta adottando le misure appropriate nelle sedi competenti presso l'OMC conformemente alle norme pertinenti contenute nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale osservazione è stata pertanto respinta.

    3.4.   Fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato (19)

    3.4.1.   La fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato

    3.4.1.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (52)

    Nell'inchiesta iniziale (20) la Commissione ha stabilito che le imprese di Stato che fornivano i produttori di ARO acciaio laminato a caldo e a freddo (HRS e CRS) sono organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC (21), dato che esse svolgono funzioni governative e quindi esercitano poteri pubblici.

    (53)

    La Commissione ha inoltre stabilito che i produttori privati di acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, e agiscono pertanto con le stesse modalità delle imprese di Stato del settore siderurgico (22).

    (54)

    Nella successiva analisi (23) la Commissione ha concluso che esiste un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base per i produttori esportatori di ARO. Tale vantaggio deriva dalla fornitura di materie prime a un prezzo inferiore al valore adeguato da parte dei produttori di acciaio laminato a caldo e a freddo, indipendentemente dal fatto che le imprese di Stato agiscano in qualità di organismi pubblici o che le società private ricevano incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base.

    (55)

    Ai fini del calcolo di tale vantaggio la Commissione ha confrontato i prezzi dell'acciaio laminato a caldo e a freddo pagati dai produttori esportatori di ARO interessati rispetto al valore di riferimento pertinente. La relazione dell'organo di appello ha confermato che se il mercato del paese fornitore è falsato dal ruolo del governo, è consentito usare valori di riferimento esterni.

    (56)

    In base alle informazioni contenute nel fascicolo relativo all'inchiesta iniziale, è stato stabilito che i prezzi dell'acciaio laminato a freddo e a caldo venduti da imprese di Stato in Cina sono stati oggetto di distorsioni. Ciò è dovuto alla forte predominanza delle imprese di Stato nel mercato dell'acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina e al fatto che i prezzi dei fornitori privati erano allineati ai prezzi delle imprese di Stato.

    (57)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che non vi erano prezzi di mercato affidabili in Cina per l'acciaio laminato a caldo e a freddo e ha costruito il valore di riferimento sulla base dei prezzi del mercato mondiale di tali tipi di acciaio, che sono regolarmente pubblicati in varie riviste specializzate del settore siderurgico quali Steel Business Briefing, MEPS e CRU.

    (58)

    Da un raffronto tra i prezzi praticati dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo in Cina e quelli del parametro di riferimento esterno al paese è emerso che i prezzi in Cina erano molto inferiori ai prezzi di riferimento e comportavano quindi un vantaggio per i produttori esportatori cinesi di ARO ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (59)

    Inoltre tale programma di sovvenzioni è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dato che l'acciaio laminato a caldo e a freddo è usato in Cina soltanto nel processo produttivo di un numero limitato di industrie e imprese.

    (60)

    Il tasso di sovvenzione stabilito nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra il 23,02 % e il 27,63 %, con tasso del 32,44 % per le società che non avevano collaborato all'inchiesta.

    3.4.1.2.   Risultanze della presente inchiesta

    (61)

    Nella sua domanda e negli allegati corrispondenti, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare della fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato per la produzione di ARO, sia per gli acquisti da imprese di Stato sia per gli acquisti da società private.

    (62)

    La fornitura di acciaio laminato a caldo e ARO a un prezzo inferiore al valore adeguato riguardava i produttori di ARO diversi dai produttori di acciaio integrati verticalmente. Da tale fornitura hanno tratto vantaggio coloro che hanno soltanto: i) una linea di laminazione a freddo e devono acquistare acciaio laminato a caldo come substrato per la laminazione a freddo; oppure ii) linee di rivestimento e devono acquistare acciaio laminato a freddo come fattore produttivo. Molti produttori di ARO in Cina operano ancora oggi in veste di rilaminatori piuttosto che produttori integrati verticalmente e, di conseguenza, necessitano di fattori produttivi in acciaio piatti per produrre gli ARO (24).

    (63)

    Come primo passo il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i fornitori di acciaio laminato a caldo e a freddo continuano a essere organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC (cfr. considerando 48). Il richiedente ha segnalato che il governo della RPC controlla e gestisce le imprese di Stato in vari modi.

    (64)

    Innanzitutto, il quadro istituzionale ha permesso al governo della RPC controllare rigorosamente le imprese di Stato mediante vari organi.

    (65)

    La commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC») è il proprietario finale di tutte le imprese di Stato in Cina. Gli amministratori e i dirigenti della SASAC sono tutti nominati dal partito comunista cinese. La SASAC svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle imprese di Stato, inclusa la sorveglianza disciplinare, e garantisce che tali imprese rispettino gli obiettivi stabiliti dal governo della RPC. Inoltre è coinvolta nelle decisioni di investimento e nelle operazioni azionarie. Di conseguenza la SASAC può essere considerata l'autorità di regolamentazione delle imprese di Stato.

    (66)

    La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma («NDRC») è un'altra autorità di regolamentazione che controlla le imprese di Stato. La NDRC è competente per l'elaborazione delle strategie di sviluppo macroeconomico e industriale e la garanzia della corretta attuazione, da parte degli attori locali, della politica del governo della RPC. La NDRC adotta linee guida e direttive ed approva grandi progetti di investimento. Tutti gli investimenti dei produttori di acciaio in Cina devono essere approvati dalla NDRC.

    (67)

    In secondo luogo, il governo della RPC esercita un rigoroso controllo sull'industria siderurgica per legge. Il settore siderurgico è classificato tra le «industrie di base e pilastro» nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte» (25). Tale settore rientra anche tra quelli «incoraggiati» e, grazie a tale status, beneficia di vari vantaggi, ad esempio, in termini di prestiti, diritti d'uso di terreni e politiche fiscali agevolate. Tale controllo è ulteriormente rafforzato dal fatto che nel settore siderurgico è fatto divieto a un soggetto straniero di detenere una proprietà di maggioranza, circostanza questa che potrebbe altrimenti ridurre il controllo da parte del governo della RPC.

    (68)

    In terzo luogo, il governo della RPC controlla le imprese di Stato attraverso la nomina e la sorveglianza dell'alta dirigenza. Il Dipartimento Organizzazioni, che è un organo sottoposto al segretariato del partito comunista, nomina persone fisiche a incarichi in posizioni dirigenziali nel partito, nel governo della RPC, nell'organizzazione militare e nelle imprese di Stato e ne monitora l'operato. Tale potere è condiviso con la SASAC, la quale nomina, tra l'altro, le singole persone che rivestono posizioni di vice-presidente (26).

    (69)

    Le imprese di Stato agiscono come organismi pubblici che perseguono obiettivi del governo ed esercitano funzioni del governo nel settore siderurgico. Tali imprese seguono la politica del governo della RPC, attuano fusioni e acquisizioni, concentrano la loro produzione su determinati prodotti, cercano di conseguire gli obiettivi nazionali e favoriscono settori specifici a valle.

    (70)

    Occorre sottolineare che tutti gli elementi di prova di cui sopra in merito alla direzione, alla gestione e al controllo delle imprese di Stato da parte del governo della RPC si basano sull'analisi dei medesimi documenti, leggi e regolamenti principali di cui all'inchiesta iniziale che risultano essere ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame (27). L'unica importante modifica verificatasi rispetto all'inchiesta iniziale è stata la sostituzione del dodicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico con il tredicesimo piano quinquennale. Tale sostituzione non ha tuttavia modificato il ruolo predominante del governo della RPC nel settore siderurgico.

    (71)

    In una seconda fase, il richiedente ha fornito elementi di prova della presenza significativa e della persistenza del ruolo dominante delle imprese di Stato nel settore siderurgico in generale e nei settori degli ARO e dell'acciaio laminato a caldo, in particolare. Ai punti da 65 a 68, la domanda elencava le principali imprese di Stato nei settori interessati e ha riepilogato risultanze recenti di inchieste condotte dalle autorità australiane (28) e statunitensi (29).

    (72)

    Come terza fase, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che il governo della RPC ha continuato a controllare le società private operanti nel settore dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo e ad affidare loro l'incarico di fornire beni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e che i prezzi da loro fissati sono simili a quelli praticati dalle imprese di Stato. Di conseguenza, le risultanze della Commissione nel contesto dell'inchiesta iniziale restano valide nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (73)

    A sostegno della sua domanda, il richiedente ha segnalato che i produttori diversi dalle imprese di Stato continuavano a essere indotti a seguire i piani quinquennali nazionali e locali e ad essere soggetti a forti interferenze da parte del governo della RPC in termini di mercato e persino in relazione alle loro strutture societarie. Al fine di dimostrare la persistenza di notevoli interazioni tra le autorità pubbliche, il partito comunista e i produttori diversi dalle imprese di Stato, il richiedente ha invocato le risultanze della recente inchiesta antisovvenzioni condotta dagli Stati Uniti (30) e due studi della Camera di commercio europea in Cina (31).

    (74)

    Gli elementi di prova di cui sopra dimostrano che le imprese di Stato nei settori dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo continuano a comportarsi come organismi pubblici e che i produttori diversi dalle imprese di Stato ricevono incarichi e ordini dallo Stato. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente a tale riguardo. Di conseguenza la Commissione ha concluso che i produttori di ARO continuano a beneficiare della fornitura di materie prime dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo a un prezzo inferiore al valore adeguato, come stabilito nell'inchiesta iniziale.

    (75)

    Inoltre la relazione sulla Cina concernente il settore siderurgico in generale (32) e le risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo per quanto concerne, in particolare, l'acciaio laminato a caldo (33) hanno confermato gli aspetti critici della determinazione di questo programma di sovvenzioni e della sua persistenza, quali ad esempio: il comportamento delle imprese di Stato come organismi pubblici, il loro ruolo dominante nel settore interessato, gli incarichi e gli ordini ai quali sono soggetti i produttori diversi dalle imprese di Stato e le distorsioni dei prezzi.

    3.4.1.3.   Vantaggio

    (76)

    Ai punti 76-78 e nell'allegato 20 della domanda, il richiedente ha fornito un calcolo del vantaggio nel contesto della presente misura di sovvenzione nel periodo dell'inchiesta di riesame, utilizzando la medesima metodologia dell'inchiesta iniziale e un parametro di riferimento internazionale composto da pressoché gli stessi paesi nell'inchiesta iniziale. Tanto per l'acciaio laminato a freddo quanto per quello laminato a caldo, la differenza tra i prezzi medi praticati sul mercato interno cinese e il prezzo del parametro di riferimento era superiore al 25 %.

    (77)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non tuttavia ha ritenuto necessario calcolare tali importi per la risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. Detto questo, le informazioni contenute nelle domande indicano che gli importi delle sovvenzioni continuano ad essere simili ai livelli riscontrati nel contesto dell'inchiesta iniziale.

    3.4.1.4.   Specificità

    (78)

    La misura di sovvenzione in questione resta specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto del numero limitato di industrie cinesi che utilizzano l'acciaio laminato a freddo o a caldo nella loro produzione.

    3.4.1.5.   Conclusioni

    (79)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di acciaio laminato a caldo e di acciaio laminato a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.4.2.   La concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato

    3.4.2.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (80)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale (34) la Commissione ha stabilito che la concessione di diritti d'uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una misura di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante, il governo della RPC concede diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie. L'uso di un parametro di riferimento esterno ha dimostrato che l'importo pagato per i diritti d'uso dei terreni da parte dei produttori di ARO si attesta su valori decisamente inferiori al normale prezzo di mercato.

    (81)

    La Commissione ha altresì stabilito che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto l'accesso ai terreni industriali è limitato per legge alle società che rispettano le politiche industriali fissate dallo Stato. Inoltre soltanto talune operazioni erano soggette a una procedura di gara, i prezzi venivano spesso stabiliti dalle autorità, le pratiche governative in questo settore non sono chiare e trasparenti.

    (82)

    Utilizzando il parametro di riferimento dei prezzi dei terreni a Taiwan, nel corso dell'inchiesta iniziale è stato stabilito che il tasso di sovvenzione in relazione a questa misura per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra lo 0,34 % e l'1,12 %, mentre per le società che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata all'1,36 %.

    3.4.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (83)

    Nella domanda e negli allegati corrispondenti (35), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di diritti d'uso dei terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato.

    (84)

    Il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. La proprietà privata dei terreni è proibita in Cina. La legge fondiaria, in particolare l'articolo 2, prevede ancora che il governo della RPC sia il proprietario finale di tutti i terreni in Cina dato che essi appartengono collettivamente alla Cina. La legge in materia di proprietà (articoli 45-48) specifica che i terreni in Cina sono «di proprietà collettiva» o «di proprietà dello Stato». Nessun terreno può essere venduto, tuttavia è possibile assegnarlo mediante gara pubblica, offerta o vendita all'asta.

    (85)

    Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.

    (86)

    Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni della relazione sulla Cina (36) a questo proposito e le risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche (37), la Commissione ha concluso che i prezzi pagati per l'uso dei terreni continuavano ad essere oggetto di sovvenzioni dato che il sistema imposto dal governo della RPC non aderisce ai principi di mercato.

    3.4.2.3.   Vantaggio

    (87)

    Data l'assenza di un mercato fondiario in Cina, è necessario utilizzare un parametro di riferimento esterno per determinare un prezzo di mercato appropriato e calcolare l'ammontare della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame, in linea con l'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. I prezzi taiwanesi dei terreni di cui sopra, impiegati di norma come parametro di riferimento ai fini di tali calcoli, sono stati aggiornati e adeguati al rialzo in seguito alle risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti.

    (88)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, poiché i prezzi di riferimento di Taiwan sono risultati essere più alti di quelli utilizzati nell'inchiesta iniziale, è probabile che le sovvenzioni siano proseguite quanto meno agli stessi livelli.

    3.4.2.4.   Specificità

    (89)

    La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), del regolamento di base. I diritti d'uso dei terreni vengono concessi soltanto a un gruppo limitato di società. Inoltre il settore siderurgico, appartenente alle categorie incoraggiate ai sensi della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, rientra nei settori che beneficiano dei diritti d'uso di terreni. Inoltre la concessione di diritti d'uso dei terreni in Cina continua a non essere trasparente.

    3.4.2.5.   Conclusioni

    (90)

    La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.4.3.   La fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato

    3.4.3.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (91)

    Nell'inchiesta iniziale (38), la Commissione ha stabilito che la NDRC stabiliva i prezzi dell'energia elettrica applicabili nelle varie province. È stato constatato che gli uffici locali dei prezzi sono un organismo meramente esecutivo delle decisione presa a livello centrale dalla NDRC. Ciò è stato confermato anche dal fatto che la NDRC ha emesso comunicazioni nelle quali ha fissato i prezzi effettivi stabiliti per ciascuna provincia. Tali comunicazioni sono state quindi recepite formalmente in comunicazioni locali adottate dagli uffici locali dei prezzi e attuate a livello locale.

    (92)

    Inoltre l'inchiesta iniziale ha accertato che in base a determinati fattori, come il perseguimento di obiettivi di politica industriale stabiliti dalle amministrazioni centrali e locali nei piani quinquennali e settoriali, vengono fissati prezzi dell'energia elettrica diversi a seconda dei settori, delle provincie e dei comuni.

    (93)

    La Commissione ha constatato altresì che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato ha beneficiato di un prezzo per l'energia elettrica inferiore a quello generalmente applicabile ai grandi utilizzatori industriali. È stato accertato che, nel territorio specifico in cui ha sede detto esportatore, una sottocategoria di determinati utilizzatori industriali, tra cui quelli che producono il prodotto oggetto del riesame, aveva diritto a tale sconto. Di conseguenza la società ha ricevuto un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base, avendogli il governo erogato energia elettrica attraverso la locale società pubblica di distribuzione dell'elettricità. Ai sensi del regolamento di base, ciò ha costituito un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali.

    (94)

    La sovvenzione è risultata essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo inferiore dell'energia elettrica è stato fissato nel pertinente avviso della NDRC e inserito in quello pubblicato dall'ufficio locale dei prezzi: ossia, detto prezzo è stato imposto da un'autorità centrale e gestito a livello locale. Tale prezzo inferiore era limitato a talune imprese appartenenti a determinati settori specifici. La sovvenzione era inoltre limitata a una determinata regione in quanto si applica soltanto nell'area geografica ben definita nella quale ha sede il produttore esportatore.

    3.4.3.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (95)

    Nella domanda il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. Inoltre il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori di ARO hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta di riesame (39).

    (96)

    Né il governo della RPC né i produttori cinese esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato.

    (97)

    Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni di cui alla relazione sulla Cina (40) e le risultanze della recente inchiesta sugli pneumatici (41), la Commissione ha concluso che i prezzi per l'energia elettrica pagati sono agevolati a seconda delle singole imprese, del settore industriale o dell'ubicazione geografica delle imprese.

    3.4.3.3.   Vantaggio

    (98)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, il livello di sovvenzione non sembra essere diminuito rispetto a quanto constatato durante l'inchiesta iniziale.

    3.4.3.4.   Specificità

    (99)

    Come illustrato al considerando 90, il programma è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

    3.4.3.5.   Conclusioni

    (100)

    La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.5.   Trasferimento diretto di fondi (42)

    3.5.1.   Prestiti agevolati e tassi di interesse

    3.5.1.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (101)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale (43) la Commissione ha stabilito che le banche statali erano organismi pubblici in quanto svolgevano funzioni pubbliche e quindi esercitavano un'autorità pubblica. Inoltre la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale le cinque maggiori banche commerciali statali rappresentavano più della metà del settore bancario cinese.

    (102)

    La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori di ARO che hanno collaborato era di proprietà dello Stato. Dalle informazioni disponibili è emerso che tra le banche esaminate almeno 14 su 17 appartenevano allo Stato; tra esse comparivano le più importanti banche commerciali cinesi quali Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Inoltre la Commissione ha riscontrato che tali banche commerciali statali occupavano una posizione predominante nel mercato e nella loro veste di organismo pubblico erano incaricate di offrire prestiti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC disponeva di una politica per fornire prestiti agevolati al settore degli ARO.

    (103)

    La Commissione ha altresì stabilito, sulla base tra l'altro degli articoli 34 e 38 della legge sulle banche commerciali e degli articoli 24 e 25 dell'ordinanza n. 35 - Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica, che le banche commerciali di proprietà privata in Cina ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire prestiti agevolati ai produttori di ARO in linea con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

    (104)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che: esisteva un contributo finanziario a favore dei produttori di ARO sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; e anche le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo di fornire contributi finanziari ai medesimi produttori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

    (105)

    È stato riscontrato un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali erano erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (dato che le banche private ricevono incarichi ed ordini dal governo della RPC), tale parametro di riferimento è stato costruito sulla base del tasso di prestito standard della People's Bank of China. Tale tasso è stato adeguato in maniera da riflettere il normale rischio di mercato aggiungendo il premio opportuno previsto per le obbligazioni «non investment grade» (corrispondente al rating BB).

    (106)

    Durante l'inchiesta iniziale (44) questo programma di sovvenzione è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto l'industria siderurgica apparteneva alla categoria incoraggiata ai sensi della decisione n. 40 e i prestiti erano concessi solo alle imprese del settore siderurgico che rispettavano pienamente le politiche di sviluppo dell'industria siderurgica (ordinanza n. 35).

    (107)

    Inoltre il programma è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché in base a taluni piani e documenti del governo veniva incoraggiato e ordinato di concedere un sostegno finanziario all'industria siderurgica anche in specifiche regioni geografiche della Cina.

    (108)

    L'aliquota di sovvenzione stabilita nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra lo 0,25 % e lo 0,89 %, con un'aliquota dello 0,97 % per le società che non avevano collaborato.

    3.5.1.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (109)

    Nella domanda e negli allegati corrispondenti (45), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, concessi da banche nazionali in Cina.

    (110)

    Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che le banche statali continuano ad essere organismi pubblici ai sensi della prova istituita nella relazione dell'organo di appello (cfr. considerando 52) dato che:

    i)

    il settore bancario ha continuato a essere controllato dal governo della RPC, affermazione questa che il richiedente ha sostenuto facendo riferimento a recenti dichiarazioni della People's Bank of China (46) e a nuove norme e linee guida recentemente emanate dalla commissione cinese di regolamentazione bancaria, che hanno aumentato ulteriormente tale controllo (47). La domanda ha segnalato altresì che il riesame dello stato dell'economia di mercato della Cina condotto dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti dell'ottobre del 2017 ha constatato l'esistenza di distorsioni che influenzano il sistema bancario cinese (48);

    ii)

    il settore bancario ha seguito i macro-obiettivi del governo della RPC, in relazione ai quali il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che la legge cinese in materia di banche commerciali (49) prescrive l'obbligo di rispettare gli obiettivi strategici nazionali stabiliti nelle varie linee guida e raccomandazioni vincolanti per il settore bancario. Nella a domanda è segnalato che tali risultanze sono state formulate nel contesto dell'inchiesta iniziale e sono rimaste valide, come confermato dal tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, dalle recenti dichiarazioni della People's Bank of China (relazioni in materia di politica monetaria cinese) e dalle recenti inchieste antisovvenzioni dell'Unione.

    (111)

    Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano la presenza significativa e la persistenza della posizione dominante sul mercato delle banche statali nel settore bancario cinese. Al punto 93 della domanda vengono elencate le principali banche statali e banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, che sono utilizzate dallo Stato per intervenire nell'economia.

    (112)

    Infine, tenendo conto del considerando 110, punto ii), il richiedente ha segnalato che le banche private hanno continuato a ricevere dal governo della RPC incarichi e ordini di erogare prestiti agevolati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Di conseguenza le risultanze della Commissione nell'inchiesta iniziale sono ancora valide. Inoltre nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo la Commissione ha stabilito che la comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità», applicabile al settore siderurgico, è rivolta a tutte le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche di grandi dimensioni, le banche costituite come società per azioni, le casse di risparmio postali, le banche a capitale estero, le società di gestione delle attività finanziarie e altri istituti finanziari sottoposte alla commissione cinese di regolamentazione bancaria (CBRC) (50).

    (113)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l'attuale situazione del sistema bancario cinese.

    (114)

    Inoltre gli aspetti critici dell'istituzione e della continuazione del presente programma di sovvenzioni (il fatto che le banche statali agiscono come organismi pubblici, la loro posizione dominante nel settore bancario, il fatto che le banche private ricevano incarichi e ordini dal governo) sono stati confermati dalla relazione sulla Cina (51) e dalle risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche (52).

    3.5.1.3.   Vantaggio

    (115)

    Nell'allegato 32 della domanda e nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre il richiedente ha elencato i produttori cinesi di ARO che beneficiano o hanno beneficiato di tale programma sulla base delle loro relazioni annuali.

    (116)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo suggerisce, tuttavia, che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all'inchiesta iniziale.

    3.5.1.4.   Specificità

    (117)

    Il programma di sovvenzione in questione è risultato essere ancora specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica descritta al considerando 106 non è mutata e, alla luce del nuovo tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, quest'ultimo si conferma essere un'industria incoraggiata.

    3.5.1.5.   Conclusioni

    (118)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di prestiti agevolati, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.5.2.   Conversioni di debiti in capitale azionario

    3.5.2.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (119)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale (53) la Commissione ha concluso che diversi produttori di acciaio, compresi quelli di ARO, erano coinvolti in conversioni di debiti in capitale azionario per un importo totale di 62,5 miliardi di CNY di debiti. La domanda di cui all'inchiesta iniziale sosteneva che il debito residuo dovuto da produttori di acciaio statali a banche statali era stato annullato in cambio di capitale azionario tramite il coinvolgimento di quattro società cinesi di gestione patrimoniale a condizioni diverse da quelle di mercato. La domanda sosteneva inoltre che tali società cinesi di gestione patrimoniale sono state appositamente costituite per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato, tra l'altro tramite operazioni conversione dei debiti in azioni.

    (120)

    Dato che il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su tale regime, l'inchiesta iniziale aveva basato le proprie risultanze in merito a tale programma sulle informazioni contenute nella domanda.

    (121)

    È risultato che le conversioni di debiti in capitale azionario rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il governo ha erogato tale contributo finanziario attraverso organismi pubblici coinvolti in tali operazioni, ossia le quattro società cinesi di gestione patrimoniale e varie banche statali. In assenza di qualsiasi collaborazione da parte del governo della RPC durante l'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova agli atti dimostravano a sufficienza che le società cinesi di gestione patrimoniale erano organismi pubblici, in quanto appositamente istituite dal governo della RPC per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che il loro comportamento corrispondesse a quello di un'amministrazione pubblica.

    (122)

    Sono stati altresì forniti elementi di prova che dimostrano come gran parte delle cancellazioni di debiti non fosse avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, in quanto il governo della RPC non ha valutato se un normale investitore privato avrebbe effettuato o meno tali operazioni di conversione di debiti in capitale azionario in considerazione della previsione di ricavarne un tasso di rendimento ragionevole nel corso del tempo. La domanda sosteneva al contrario che il governo della RPC ha convertito enormi quantità di debito in azioni con l'obiettivo di ridurre il rapporto attivo/passivo dei produttori di acciaio e migliorarne la competitività a prescindere da considerazioni commerciali che un investitore privato avrebbe potuto fare. Dopo attenta analisi delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso quindi che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

    (123)

    Tale sovvenzione è stata ritenuta essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto l'aggiudicazione di tale finanziamento era limitata soltanto a entità selezionate, era discrezionale e non esistevano criteri oggettivi.

    3.5.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (124)

    Nella domanda di riesame in previsione della scadenza ai sensi dei punti da 115 a 125 e degli allegati 25, 33 e 58, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che tale programma era ancora in vigore, ma che il suo utilizzo è cambiato ed è ora impiegato principalmente per ridurre il debito aziendale delle società fortemente indebitate.

    (125)

    Il richiedente ha fornito due documenti emessi dal governo della RPC nel 2016 che disciplinano questa materia, ossia i «Pareri su una riduzione attiva e costante della leva finanziaria aziendale» e i «Pareri orientativi sulla conversione bancaria basata sul mercato» (54).

    (126)

    Secondo questi documenti, le società fortemente indebitate devono trovare una banca commerciale sul mercato interno che accetti di partecipare al programma di sovvenzioni. Le banche a capitale straniero non sono qualificate per partecipare a detto regime. La banca partecipante istituisce un fondo swap separato, costituito dal debito della società. Tale debito viene quindi convertito in azioni e altri investitori sono invitati a partecipare e ad acquisire il capitale. Le banche statali tra le quali la China Construction Bank, sono le più attive nel programma.

    (127)

    Tali operazioni non si basano su condizioni di mercato. Gli ingenti debiti interessati vengono acquisiti senza sconto, circostanza questa che sarebbe irrazionale per un investitore operante a condizioni di mercato. Secondo l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA, China Iron and Steel Association), la grande maggioranza delle recenti conversioni di debiti in capitale azionario ha assunto la forma di Minggu Shizhai, ovvero di azioni nominali o debito reale (55). Ciò significa che i fondi swap possono in effetti aver acquisito prestiti in essere dovuti a banche e averli sostituiti con nuovi prestiti aventi scadenze più lunghe.

    (128)

    Non prendendo in considerazione la situazione finanziaria di una società e non conducendo una valutazione dei rischi, come provvederebbe invece a fare un investitore privato in normali condizioni di mercato, sembra che le banche non abbiano agito in modo razionale. La China Construction Bank ha ammesso che il fatto che le banche nazionali possiedono interessi commerciali sia secondario rispetto alla strategia economica nazionale nel momento in cui effettuano conversioni di debiti in capitale azionario (56).

    (129)

    La domanda ha fornito elementi di prova attestanti che almeno due produttori di ARO hanno firmato un accordo di conversione di debito in capitale azionario con la China Construction Bank alla fine del 2016 per importi superiori a 20 miliardi di CNY ciascuno ed almeno quattro altri produttori di ARO hanno beneficiato di questo regime, sebbene nei loro casi i valori esatti degli accordi non siano noti. Secondo la relazione di ThinkDesk, almeno tre delle società che hanno beneficiato di queste conversioni di debiti in capitale azionario si trovavano in gravi difficoltà finanziarie al momento dell'operazione.

    (130)

    In assenza di collaborazione, la Commissione ha concluso, sulla base degli elementi di prova a disposizione, che le conversioni di debiti in capitale azionario a favore di produttori di ARO non erano basate su condizioni di mercato.

    (131)

    La Commissione ha pertanto constatato che le conversioni di debiti in capitale azionario sono un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il programma ha conferito un vantaggio alle società beneficiarie.

    3.5.2.3.   Vantaggio

    (132)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario calcolare tali importi.

    3.5.2.4.   Specificità

    (133)

    La sovvenzione è risultata essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché non esistevano criteri obiettivi per la sua concessione e non era chiaro a quali condizioni i produttori di ARO potevano partecipare a tale programma di sovvenzioni. Anche le conversioni sono risultate essere specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, visto l'ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche nel concedere la sovvenzione in questione e il fatto che soltanto determinati settori hanno beneficiato di detta sovvenzione, ad esempio quelli che presentavano una sovraccapacità.

    3.5.2.5.   Conclusioni

    (134)

    La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le conversioni di debiti in capitale azionario, considerate sovvenzioni compensabili, sono continuate nel periodo dell'inchiesta di riesame sotto forma di assistenza finanziaria destinata a ridurre il debito aziendale di società fortemente indebitate.

    3.5.3.   Sussidi e sovvenzioni ad hoc

    3.5.3.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (135)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale (57), la Commissione ha concluso che diversi produttori di acciaio, compresi i produttori di ARO, hanno ricevuto sussidi nel contesto di quattro programmi: il programma «Marchio cinese d'eccellenza nel mondo» (China World Top Brand programme), il programma «Marchi rinomati» (Famous Brands programme), il fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (State Key Technology Project fund) e programmi destinati ad abbassare le spese legali antidumping. Inoltre la Commissione ha constatato che sette sussidi erano stati aggiudicati a produttori di ARO nel contesto di programmi regionali (tra gli altri nelle province di Liaoning, Jiangsu ed Hebei).

    (136)

    Dato che il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su questo programma, l'inchiesta iniziale ha basato le sue risultanze in merito a questi programmi sulle informazioni contenute nella domanda, sulle risultanze cui sono giunte le autorità statunitensi nel contesto di altre inchieste antisovvenzioni (58) e sulle risultanze della Commissione stessa nell'inchiesta sulla carta fine patinata (59).

    (137)

    L'inchiesta iniziale è giunta inoltre a conclusioni positive in merito all'esistenza di una serie di sovvenzioni ad hoc concesse a taluni produttori di ARO elencati nella domanda, sulla base dell'analisi dei conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. Tali sovvenzioni avrebbero avuto la forma tanto di sussidi quanto di sgravi o esenzioni fiscali al fine di finanziare particolari progetti o attivi. Secondo la domanda, tali sovvenzioni sarebbero state concesse nel quadro della politica strategica generale tesa a promuovere l'industria siderurgica.

    (138)

    Tali sussidi e altre sovvenzioni ad hoc sono stati considerati costituire una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse. Inoltre essi costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base sotto forma di rinuncia a entrate in ragione delle varie esenzioni o riduzioni fiscali e/o di diritti altrimenti dovuti a livello centrale, provinciale o comunale.

    (139)

    Tali sussidi e sovvenzioni sono risultati altresì essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in considerazione dei limiti di accesso, consentito soltanto a determinate imprese, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in ragione dell'apparente assenza di criteri e condizioni oggettivi per l'applicazione di questi programmi da parte dell'autorità che concede la sovvenzione.

    (140)

    Talune di dette sovvenzioni sono risultate essere specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che l'accesso alle stesse era limitato a determinate imprese situate in regioni geografiche in una provincia specifica, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), poiché tale vantaggio è risultato essere condizionato dall'andamento delle esportazioni (ad esempio nel caso di prodotti di «marchi rinomati»).

    3.5.3.2.   Persistenza dei programmi di sovvenzioni

    (141)

    Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai punti da 191 a 198 e all'allegato 32, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che numerosi produttori cinesi di acciaio, compresi almeno nove produttori importanti di ARO, continuano a beneficiare di programmi di sussidi, sebbene i programmi principali utilizzati siano diversi da quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.

    (142)

    Gli elementi di prova forniti nella domanda si concentrano principalmente sui programmi per il risparmio energetico e sui programmi per la trasformazione e il potenziamento tecnologici e si basano sulle risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo (60).

    (143)

    Ai punti da 207 a 217 e agli allegati 32 e 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova attestanti l'esistenza di numerose sovvenzioni ad hoc concesse a taluni produttori di ARO nel periodo dell'inchiesta di riesame (o prima di tale periodo, ma il cui vantaggio, in ragione della natura della sovvenzione, può essere attribuito al periodo dell'inchiesta di riesame). Gli elementi di prova a tale riguardo sono basati sulle relazioni annuali dei rispettivi produttori di ARO.

    (144)

    Nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre 2018, il richiedente ha fornito un elenco più dettagliato di sovvenzioni ad hoc per singolo produttore di ARO, compresi i riferimenti alle linee specifiche delle relazioni annuali oggetto di revisione per le società in questione.

    (145)

    Le sovvenzioni in questione erano essenzialmente sussidi relativi a beni o entrate.

    (146)

    Le sovvenzioni relative ai beni sono accreditate come «risconti passivi». Vengono registrate nel conto profitti e perdite come «entrate non operative» durante la vita utile attesa del bene pertinente mediante rate annuali di pari importo oppure dedotti dal valore riportato degli attivi e rilasciati nel conto profitti e perdite a titolo di riduzione delle spese di ammortamento.

    (147)

    Le sovvenzioni relative al reddito e all'utilizzo per compensare gli oneri o le perdite futuri corrispondenti sono rilevate come risconti attivi e incluse nel conto profitti e perdite, mentre quelle utilizzate per compensare gli oneri o le perdite corrispondenti sostenuti/e vengono incluse direttamente nel conto profitti e perdite del periodo contabile corrispondente.

    (148)

    Le sovvenzioni concesse per compensare oneri o perdite pregressi/e sono rilevate nel conto profitti e perdite nel periodo in cui viene ricevuta la sovvenzione. Il saldo positivo tra i pagamenti compensativi e l'importo della compensazione trasferito ai risconti attivi dovrebbe essere considerato come riserva di capitale.

    (149)

    La maggior parte dei sussidi è stata erogata per finanziare progetti o beni specifici, premiare il risparmio energetico o la tutela dell'ambiente, nonché modernizzare le acciaierie.

    (150)

    Ai punti da 166 a 175 e agli allegati 25, 34, 35 e 44 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che per affrontare la sovraccapacità nel settore siderurgico il governo della RPC e altre autorità locali hanno messo a disposizione sovvenzioni per compensare le società per il calo della capacità produttiva o per incentivare tale calo. La domanda era basata su diversi documenti recenti pubblicati dalle autorità cinesi su questo tema nonché su studi internazionali (61). Tali sovvenzioni non sono state compensate nell'inchiesta iniziale.

    (151)

    Il richiedente ha segnalato diversi documenti specifici emessi nel 2016 che costituiscono la base per l'intervento dello Stato al fine di ridurre la capacità del settore siderurgico:

    nel febbraio del 2016 il governo della RPC ha pubblicato i «Pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo». Tale documento conteneva un piano che mirava ad aumentare il sostegno finanziario a favore delle società del settore siderurgico che riducono la propria capacità produttiva;

    nell'aprile del 2016, la People's Bank of China e le commissioni di regolamentazione incaricate del monitoraggio dei settori bancario, mobiliare e assicurativo hanno pubblicato congiuntamente «Pareri sul sostegno a favore delle industrie siderurgiche e del carbone aventi l'obiettivo di risolvere le sovraccapacità e ottenere un'inversione di tendenza nello sviluppo». Tale documento era diretto a tutti gli istituti finanziari e forniva istruzioni su come attuare i «Pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo». Tale documento segnalava che le banche sono tenute a fornire «supporto creditizio a società chiave ad alte prestazioni» e che era fatto loro divieto di addebitare «condizioni irragionevoli all'atto dell'emissione di prestiti». Le banche devono inoltre facilitare il trasferimento di capacità in eccesso all'estero e «fornire sostegno finanziario alle imprese del settore siderurgico e del carbone per le operazioni di trasferimento delle loro capacità all'estero e sfruttamento del mercato internazionale» (62);

    nel maggio del 2016 il governo della RPC ha emanato le «Misure per la gestione di bonus e sovvenzioni speciali per l'adeguamento strutturale delle imprese industriali» che includeva dettagli sull'assegnazione di 100 miliardi di CNY in termini di bonus e sovvenzioni.

    (152)

    Il richiedente ha fatto riferimento alla «Report on Overcapacity Reduction in Chinàs steel industry» (63) per dimostrare che il governo della RPC aveva promesso misure destinate ad affrontare la questione dell'enorme sovraccapacità nel contesto della produzione di acciaio in Cina. Al fine di compensare la diminuzione della capacità produttiva e/o incentivare tale diminuzione, il governo della RPC e altre autorità locali hanno messo a disposizione sovvenzioni per compensare le società interessate. Tali sovvenzioni hanno assunto varie forme (sovvenzioni e riduzioni fiscali), tuttavia la maggior parte di esse è stata concessa sotto forma di sussidi. Uno studio internazionale in materia indica che le sovvenzioni concesse all'industria siderurgica a tal fine nel 2016 ammontavano a 38,4 miliardi di CNY (circa 5,2 miliardi di EUR).

    (153)

    Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova, basati sull'analisi dei conti annuali di società specifiche, a dimostrazione del fatto che almeno sei produttori di ARO hanno ricevuto un sostegno finanziario destinato a compensare o incentivare una diminuzione della sovraccapacità tra il 2014 e il 2016, i cui benefici possono comunque persistere nel periodo dell'inchiesta di riesame e oltre.

    (154)

    Gli elementi di prova presentati dal richiedente corrispondono alla conclusione della relazione sulla Cina (64), che si riferisce al tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, da cui emerge in maniera chiara che specifici fondi di sovvenzione e altri incentivi dovrebbero essere utilizzati per incoraggiare le regioni che presentano produzioni di grandi dimensioni a ridurre attivamente la loro capacità. Al fine di affrontare efficacemente le conseguenze di una riduzione della capacità, il piano illustra i modi per ridurre i suoi effetti sul settore, in particolare il trasferimento della forza lavoro ridondante, il ricorso a sovvenzioni per programmi incentrati sull'adeguamento strutturale dell'industria e delle imprese e la concessione di sovvenzioni a livello locale. Inoltre ciò è stato confermato nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo (65).

    (155)

    Tutti i sussidi e le altre sovvenzioni ad hoc di cui all'analisi che precede costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse.

    (156)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle sovvenzioni, siano esse state concesse per conseguire una riduzione della sovraccapacità, nel contesto di programmi specifici oppure aggiudicate ad hoc.

    3.5.3.3.   Vantaggio

    (157)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, sulla base delle relazioni annuali dei produttori di ARO, tali importi non sono trascurabili.

    3.5.3.4.   Specificità

    (158)

    Tali sovvenzioni sono state considerate specifiche di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, si considerano concesse a poche imprese «incoraggiate» del settore siderurgico e/o perché sono state concesse dopo che le autorità concedenti hanno esercitato un certo tipo di potere discrezionale.

    3.5.3.5.   Conclusioni

    (159)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori hanno continuato a percepire sussidi, considerati una sovvenzione compensabile, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.5.4.   Sussidi alle esportazioni

    (160)

    Il richiedente ha fornito elementi di prova sull'esistenza di taluni programmi di sovvenzioni all'esportazione di cui ai punti da 199 a 206 e 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza. In appresso la Commissione concentrerà la sua analisi sull'assicurazione dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure. Tale programma non era stato compensato nell'inchiesta iniziale

    3.5.4.1.   Base giuridica

    (161)

    Le basi giuridiche per il regime di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sono le seguenti:

    comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure;

    repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006);

    il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;

    il cosiddetto «piano 421» incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009.

    3.5.4.2.   Contributo finanziario e vantaggio

    (162)

    In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e alla luce dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, la conclusione secondo la quale Sinosure sarebbe investita dell'autorità per esercitare funzioni pubbliche si basa su fatti disponibili relativi alla proprietà dello Stato, su indizi formali del controllo da parte del governo, nonché su elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua ad esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.

    (163)

    Come confermato da diverse inchieste (le risultanze a tale riguardo sono state confermate più recentemente nell'inchiesta sugli pneumatici e in quella sulle biciclette elettriche) (66), il governo esercita la piena proprietà e il controllo finanziario sulla società.

    (164)

    Sinosure è una compagnia assicurativa al 100 % di proprietà statale, istituita e finanziata dallo Stato, per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. Il governo ha il potere di nominare e rimuovere gli alti dirigenti e i revisori dei conti della società.

    (165)

    Il capitale sociale della società proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Inoltre come stabilito nell'inchiesta sulla carta fine patinata (67), lo Stato ha conferito alla società 20 miliardi di CNY nel 2011.

    (166)

    Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.

    (167)

    In ragione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione non è stata nemmeno in grado di stabilire alcun comportamento specifico di Sinosure in merito all'assicurazione fornita ai produttori esportatori inclusi nel campione che le avrebbe consentito di stabilire se Sinosure agisse in base a principi di mercato.

    (168)

    A tale riguardo, la Commissione non è stata nemmeno in grado di valutare se i premi applicati da Sinosure fossero sufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generali di Sinosure. Occorre tuttavia osservare che nella recente inchiesta sugli pneumatici (68), nel contesto della quale è stata ottenuta una collaborazione parziale da parte di Sinosure, la Commissione ha concluso che i premi pagati dalle società incluse nel campione erano notevolmente inferiori alla tariffa minima necessaria per coprire i costi di esercizio della società. Nell'inchiesta summenzionata, così come nella successiva inchiesta sulle biciclette elettriche, il vantaggio di tale programma di sovvenzione è stato calcolato sulla base del valore di riferimento esterno, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.

    (169)

    La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure applica il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche, operando in tal modo quale organismo pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Inoltre Sinosure non è riuscita a dimostrare di aver agito in normali condizioni di mercato e di non aver conferito benefici ai produttori esportatori di ARO e in particolare che l'assicurazione era fornita a tassi che non erano inferiori alla tariffa minima necessaria a Sinosure per coprire i suoi costi operativi.

    (170)

    Il richiedente ha segnalato inoltre nella domanda e nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre 2018 che taluni dei produttori di ARO hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione erogata da Sinosure.

    (171)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne il fatto che i produttori di ARO avrebbero beneficiato di sovvenzioni all'esportazione ai sensi del programma in esame.

    (172)

    In ragione dell'omessa collaborazione, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulla società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

    3.5.4.3.   Specificità

    (173)

    L'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base in quanto è condizionata all'andamento delle esportazioni.

    3.5.4.4.   Conclusioni

    (174)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che la presente sovvenzione è compensabile.

    3.6.   Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute

    3.6.1.   Politiche e programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette

    3.6.1.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (175)

    Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO stavano ricevendo sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale sulla scorta di politiche e programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

    (176)

    Per quanto concerne due programmi specifici: «politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo» e «agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali», la Commissione, disponendo di sufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, ha basato le sue risultanze per quanto concerne la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la sua specificità, sulle risposte al questionario verificate ed è stata in grado di calcolare i tassi di sovvenzione individuali per le società incluse nel campione.

    (177)

    Per quanto concerne altri otto programmi e politiche, in ragione della mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha basato le sue conclusioni sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati delle inchieste antisovvenzioni delle autorità statunitensi in merito a tubi d'acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente, destinati a condotte (69), talune ruote d'acciaio (70), reti di filo (71), taluni tagliaerba a rimorchio posteriore (72), nonché sull'inchiesta della Commissione stessa sulla carta fine patinata. Si ricorda che due di questi otto programmi non sono stati riconosciuti considerati come compensabili.

    (178)

    I programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette sono risultati costituire sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie.

    (179)

    Tali programmi di sovvenzioni sono risultati altresì essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che le normative applicate dall'autorità concedente hanno limitato l'accesso ai programmi soltanto a determinate società e industrie, classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria dell'ARO. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha consentito alla Commissione di giungere a una conclusione in merito all'esistenza di criteri oggettivi di ammissibilità per beneficiare di taluni programmi e quindi anch'essi sono stati considerati specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

    3.6.1.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (180)

    Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai da 126 a 136 e agli allegati 34 e 35, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che numerosi produttori cinesi di acciaio, compresi almeno tre produttori di ARO, continuano a beneficiare di almeno due dei programmi di sovvenzione relativi alle imposte dirette, compensati nel contesto dell'inchiesta iniziale, ossia «Politiche fiscali agevolate per imprese incoraggiate in quanto imprese di nuova e alta tecnologia» e «Politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo».

    (181)

    Il richiedente ha segnalato che entrambi i programmi sono stati considerati compensabili nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo e nel riesame in previsione della scadenza relativo alla carta fine patinata (73). Le risultanze di queste due inchieste hanno confermato che i programmi sono ancora in uso e che sono ancora fondati sulla medesima base giuridica; non vi sono pertanto modifiche delle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica dei programmi, vantaggi conferiti dal ricorso agli stessi e loro specificità.

    (182)

    Inoltre le inchieste antisovvenzioni più recenti (inchiesta sugli pneumatici e inchiesta sulle biciclette elettriche), aventi un periodo dell'inchiesta che si sovrappone di 6 o 9 mesi a quello della presente inchiesta, hanno confermato che i programmi erano ancora in uso e la loro natura non era mutata (74).

    (183)

    Ai sensi dei punti da 176 a 186 e dell'allegato 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che taluni produttori di ARO stavano beneficiando di altre tre politiche fiscali preferenziali sulle imposte sul reddito, non compensate nell'inchiesta iniziale, ossia «Agevolazioni fiscali sul reddito d'impresa per prodotti di risorse derivanti dall'utilizzazione sinergica» (almeno un produttore di ARO), «Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni» (almeno due produttori di ARO) e «Riduzione fiscale sui minerali ferrosi» (almeno un produttore di ARO). Gli elementi di prova a tale riguardo si basano sulle risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo e sui conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione.

    (184)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle politiche e dei programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

    (185)

    I programmi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia a entrate da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

    3.6.1.3.   Vantaggio

    (186)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

    3.6.1.4.   Specificità

    (187)

    Tali programmi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie.

    3.6.1.5.   Conclusioni

    (188)

    Di conseguenza la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi fiscali hanno continuato ad essere sovvenzioni compensabili, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.6.2.   Politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

    3.6.2.1.   Risultanze dell'inchiesta iniziale

    (189)

    Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO ricevevano sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale ai sensi di due programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

    a)

    esenzioni dai dazi all'importazione e dall'IVA per le imprese a partecipazione straniera e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in imprese incoraggiate; e

    b)

    rimborsi IVA alle imprese a partecipazione straniera che acquistano apparecchiature di produzione nazionale.

    (190)

    Inoltre sono stati compensati anche un altro programma regionale e diversi altri privilegi fiscali ad hoc relativi alle imposte indirette.

    (191)

    In ragione dell'insufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e del fatto che le società incluse nel campione non hanno beneficiato di questi programmi nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha basato le sue risultanze riguardanti la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la specificità sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati dell'inchiesta antisovvenzioni delle autorità statunitensi sui fogli di carta patinata (75) e dell'inchiesta della Commissione sulla carta fine patinata (76).

    (192)

    La Commissione ha riscontrato che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni costituivano sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

    (193)

    Tali programmi di sovvenzione sono risultati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha permesso alla Commissione di stabilire se esistessero criteri obiettivi di ammissibilità a determinati programmi che li rendessero anche specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

    (194)

    Il secondo programma di cui al considerando 189 è stato altresì considerato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base essendo condizionato dall'uso di beni reperiti sul mercato interno anziché di quelli importati; mentre il programma regionale e i privilegi ad hoc sono stati altresì considerati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento in quanto la loro ammissibilità era limitata a determinate zone e comuni designati nella giurisdizione dell'autorità di concessione della sovvenzione.

    3.6.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

    (195)

    Nella domanda di riesame in previsione della scadenza ai punti da 137 a 141, il richiedente ha segnalato che le risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo hanno confermano la persistenza dei vantaggi e la compensabilità del primo programma elencato al considerando 189. È stato inoltre confermato che la base giuridica del programma non è variata e quindi non vi sono modifiche nelle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica del regime, vantaggi conferiti tramite il ricorso allo stesso e sua specificità (77).

    (196)

    Inoltre l'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo ha concluso che almeno un produttore di ARO stava beneficiando di tale programma nel periodo dell'inchiesta relativa ai prodotti piatti laminati a caldo (2015) (78). Poiché il programma in questione è collegato all'acquisto di immobilizzazioni, il vantaggio ottenuto dallo stesso va ammortizzato (come occorso nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo) nel corso della vita delle apparecchiature. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la società in questione continua a beneficiare di tale sovvenzione nell'attuale periodo dell'inchiesta di riesame.

    (197)

    Ai sensi dei punti da 187 a 190 della domanda, il richiedente ha segnalato altresì che, a seguito dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo, è stato accertato che il medesimo produttore di ARO ha ottenuto il rimborso ex post di tutti gli importi per le imposte sul reddito e l'IVA versati tra il 2006 e il 2009, in ragione del trasferimento della sua produzione. Nel contesto dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo la sovvenzione in questione è stata considerata un contributo finanziario relativo a un progetto di investimento su larga scala e pertanto il vantaggio derivato dalla stessa è stato ammortizzato nel corso della durata media delle immobilizzazioni della società. Di conseguenza è possibile concludere che la società in questione stava continuando a beneficiare di tale sovvenzione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (198)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle politiche e dei programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni.

    (199)

    I programmi in questione sono considerati essere sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia a entrate da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

    3.6.2.3.   Vantaggio

    (200)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

    3.6.2.4.   Specificità

    (201)

    Tali programmi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso al programma è limitato soltanto a determinate società e industrie.

    3.6.2.5.   Conclusioni

    (202)

    La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni hanno continuato ad essere sovvenzioni compensabili, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.7.   Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

    (203)

    La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di ARO in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.8.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (204)

    Oltre a constatare l'esistenza di sovvenzioni nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, la disponibilità di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

    3.8.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

    (205)

    Data l'omessa collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all'articolo 28 regolamento di base.

    (206)

    La capacità produttiva della RPC superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Secondo la CISA, nel 2013 la capacità produttiva di acciaio con rivestimento colorato ammontava a 40 milioni di tonnellate (79). A fronte di volumi di produzione dell'ordine di 7,5 milioni di tonnellate, l'utilizzo degli impianti raggiungeva soltanto il 20 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi disporrebbero di una capacità inutilizzata sufficiente, stimata ammontare a 32,5 milioni di tonnellate, per sommergere di ARO sovvenzionati il mercato dell'Unione, nel quale il consumo è di 4,5 milioni di tonnellate.

    (207)

    La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ARO da esportare nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

    3.8.2.   Disponibilità di altri mercati

    (208)

    Misure di difesa commerciale contro le esportazioni cinesi di ARO sono attualmente in vigore in India, Malaysia, Pakistan, Turchia e Vietnam. La Commissione ha pertanto concluso che in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione.

    3.8.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (209)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione era superiore di 194-338 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 28 %-59 %) rispetto al prezzo cif all'esportazione cinese verso i cinque principali mercati di esportazione. Inoltre il prezzo era più elevato di 211 -226 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 31 %-33 %) rispetto alla media del prezzo cif all'esportazione cinese verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione). Le esportazioni cinesi verso i cinque mercati di esportazione più importanti rappresentavano il 48 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (210)

    È pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni di ingenti volumi di ARO dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

    3.9.   Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

    (211)

    Sulla base dei migliori dati disponibili, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO nella RPC sono continuate nel periodo dell'inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro.

    (212)

    Le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO consentono ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo.

    (213)

    La Commissione ha pertanto riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore degli ARO e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Produzione e industria dell'Unione

    (214)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali collegati tra loro. Diversi fanno parti di gruppi del settore siderurgico.

    (215)

    In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai dati presentati dal richiedente la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 4 752 003 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (216)

    Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso viene semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Al fine di fornire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto e analizzato dati per l'intera attività relativa agli ARO.

    (217)

    Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (considerando 462 e 463), la Commissione ha ritenuto che indicatori economici quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di reperire capitali dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata o no a un uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti in maniera da tener conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione; inoltre, l'uso vincolato e le vendite sono stati analizzati separatamente.

    (218)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base di: i) statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base; e ii) i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (comprese le operazioni per uso vincolato) nell'Unione presentati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inclusi nel campione a seguito delle visite di verifica in loco.

    (219)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

    3 840 088

    3 965 150

    4 375 791

    4 525 677

    Indice (2014 = 100)

    100

    103

    114

    118

    Fonte: risposte al questionario verificate e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (220)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 18 %.

    4.3.   Importazioni nell'Unione dalla Cina

    (221)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

    4.3.1.   Volume e quota di mercato

    (222)

    Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

    Tabella 2

    Importazioni dalla Cina

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    5 619

    4 217

    2 958

    6 338

    Indice (2014 = 100)

    100

    75

    53

    113

    Quota di mercato (in %)

    0,1

    0,1

    0,1

    0,1

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (223)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. La quota di mercato cinese ha registrato una lieve oscillazione nel periodo in esame ed è stata pari allo 0,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (224)

    Le importazioni sono rimaste a un livello basso sin dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel mese di settembre del 2012. Si presume che il loro basso livello sia il risultato delle misure in vigore.

    4.3.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

    (225)

    Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

    Tabella 3

    Importazioni dalla Cina

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Prezzi medi all'importazione (in EUR/tonnellata)

    341

    747

    697

    637

    Indice (2014 = 100)

    100

    219

    204

    187

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (226)

    Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati dell'87 %. Si può ragionevolmente presumere che tale tendenza sia dovuta almeno in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime.

    (227)

    I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, praticati in relazione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile effettuare un confronto affidabile dei prodotti in base al tipo; e il prezzo medio all'importazione cinese è stato determinato in base alle statistiche complessive delle importazioni per il prodotto oggetto del riesame. In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti al presente riesame in previsione della scadenza, sono state utilizzate le stime incluse nella richiesta relative al livello di adeguamento dei costi successivi.

    (228)

    Sulla base di tale metodologia, dal confronto è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame presentavano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 27,8 % (ossia molto simili alla sottoquotazione riscontrata durante l'inchiesta iniziale).

    (229)

    Inoltre l'analisi dei prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Cina praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati nei confronti dell'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi cinesi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.

    4.4.   Importazioni nell'Unione da paesi terzi

    (230)

    La tabella 4 illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni.

    Tabella 4

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Volume delle importazioni dall'India (in tonnellate)

    191 015

    136 208

    152 511

    247 237

    Indice (2014 = 100)

    100

    71

    80

    129

    Quota di mercato (%)

    5,0

    3,4

    3,5

    5,5

    Prezzo medio (in EUR/tonnellate)

    755

    770

    680

    818

    Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (in tonnellate)

    155 634

    131 959

    184 637

    222 448

    Indice (2014 = 100)

    100

    85

    119

    143

    Quota di mercato (%)

    4,0

    3,3

    4,2

    4,9

    Prezzo medio (in EUR/tonnellate)

    899

    934

    785

    925

    Volume totale delle importazioni da altri paesi terzi

    117 938

    113 679

    134 352

    201 981

    Indice (2014 = 100)

    100

    96

    114

    171

    Quota di mercato (%)

    3,1

    2,9

    3,1

    4,5

    Prezzo medio (in EUR/tonnellate)

    793

    798

    714

    838

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (231)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 14,8 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Turchia e Taiwan.

    (232)

    In generale, il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi è stato superiore ai prezzi medi ai quali le importazioni cinesi sono entrate nell'Unione. A seconda degli anni, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato superiore o inferiore ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione nell'Unione.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (233)

    Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (234)

    Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di compensazione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (235)

    L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco.

    (236)

    Dato che una delle tre società incluse nel campione non è rappresentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di base i dati delle tabelle da 8 a 13 sono forniti utilizzando intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili.

    4.5.1.   Indicatori macroeconomici

    4.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (237)

    Nel periodo in esame l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era il seguente:

    Tabella 5

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Produzione (in tonnellate)

    4 402 079

    4 404 178

    4 769 698

    4 752 003

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    108

    108

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    5 076 892

    5 113 417

    5 361 693

    5 339 200

    Indice (2014 = 100)

    100

    101

    106

    105

    Utilizzo degli impianti (%)

    87

    86

    89

    89

    Fonte: risposte al questionario verificate.

    (238)

    Nel periodo in esame si è registrato un modesto aumento del volume della produzione (+ 8 %) e della capacità (+ 5 %), mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato del 2 %, raggiungendo l'89 %.

    4.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

    (239)

    Nel periodo in esame l'andamento delle vendite nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione (comprese le operazioni legate all'uso vincolato) era il seguente:

    Tabella 6

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Volume delle vendite (in tonnellate)

    3 369 883

    3 579 087

    3 901 334

    3 847 673

    Indice (2014 = 100)

    100

    106

    116

    114

    Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)

    87,6

    90,2

    89,1

    84,9

    Fonte: risposte al questionario verificate.

    (240)

    Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono aumentate del 14 %.

    (241)

    Nel periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita all'84,9 %.

    4.5.1.3.   Occupazione e produttività

    (242)

    Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)

    5 667

    5 685

    5 938

    6 021

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    105

    106

    Produttività (in tonnellate/addetto)

    777

    775

    803

    789

    Indice (2014 = 100)

    100

    100

    103

    102

    Fonte: risposte al questionario verificate.

    (243)

    Nel periodo in esame sono aumentate sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per persona occupata, per ciascun anno. Tali aumenti riflettono l'aumento complessivo della produzione e del volume delle vendite.

    4.5.1.4.   Crescita

    (244)

    L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare della crescita del mercato dell'Unione anche se le strutture maggiormente influenzate dal minore utilizzo degli impianti osservato durante l'inchiesta iniziale sono ancora in una fase di ripresa. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame.

    4.5.1.5.   Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

    (245)

    Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. Si osserva che i produttori cinesi hanno applicato prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione e che quest'ultima si trova ancora in una situazione di fragilità.

    (246)

    Poiché i volumi delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Cina sono stati notevolmente inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di compensazione sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale.

    4.5.2.   Indicatori microeconomici

    4.5.2.1.   Scorte

    (247)

    Nel periodo in esame l'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

    Tabella 8

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Scorte (in tonnellate)

    68 500 – 71 500

    52 000 – 55 000

    72 000 – 75 000

    83 000 – 86 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    77

    106

    120

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (248)

    I produttori dell'Unione hanno aumentato le loro scorte nel periodo in esame. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, nel periodo dell'inchiesta di riesame, le scorte hanno rappresentato soltanto il 2 % circa delle vendite totali.

    4.5.2.2.   Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione

    (249)

    Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

    Tabella 9

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)

    805 - 820

    760 - 775

    740 - 755

    895 - 910

    Indice (2014 = 100)

    100

    94

    92

    111

    Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)

    800 - 850

    750 - 800

    650 - 730

    850 - 900

    Indice (2014 = 100)

    100

    94

    87

    106

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (250)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri prezzi di vendita dell'11 %. In seguito al calo dei prezzi tra il 2014 e il 2015 e, successivamente, tra il 2015 e il 2016, i prezzi sono aumentati nuovamente tra il 2016 e il 2017. Sia le diminuzioni che gli aumenti sono strettamente legati alle variazioni dei prezzi delle materie prime.

    4.5.2.3.   Redditività e flusso di cassa

    Tabella 10

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Redditività (%)

    -1,5 – 0

    -0,5 – 1

    2,5 – 4

    3,5 – 5

    Indice (2014 = 100)

    -100

    101

    413

    506

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (251)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.

    (252)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato perdite. Il miglioramento della redditività è stato correlato in maniera evidente al fatto che l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare le proprie vendite e il proprio volume di produzione, nonché i prezzi di vendita, negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, la redditività è rimasta al di sotto del profitto di riferimento considerato sano e sostenibile nell'inchiesta iniziale (ossia il 6,7 %).

    Tabella 11

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Flusso di cassa (in EUR)

    –18 000 000 – (–15 000 000 )

    28 000 000 – 31 000 000

    30 000 000 – 34 000 000

    34 000 000 – 37 000 000

    Indice (2014 = 100)

    -100

    273

    295

    311

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (253)

    Nel periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha rispecchiato in linea di massima lo sviluppo della redditività generale dell'industria dell'Unione.

    4.5.2.4.   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    Tabella 12

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Investimenti (in EUR)

    12 000 000 – 17 000 000

    20 000 000 – 25 000 000

    27 000 000 – 32 000 000

    25 000 000 – 30 000 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    159

    200

    180

    Utile sul capitale investito (attivi netti) (%)

    -2,2

    0,0

    7,0

    11,0

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (254)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che erano state influenzate negativamente dal minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale.

    (255)

    L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.

    (256)

    Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di reperire capitali è aumentata.

    4.5.2.5.   Salari

    Tabella 13

     

    2014

    2015

    2016

    PIR

    Costo del lavoro per singolo addetto (in EUR)

    63 000 – 72 000

    63 000 – 72 000

    64 000 – 73 000

    64 000 – 73 000

    Indice (2014 = 100)

    100

    101

    102

    102

    Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (257)

    I livelli salariali medi sono leggermente aumentati nel periodo in esame, tuttavia in maniera inferiore al costo unitario di produzione.

    4.6.   Conclusioni

    (258)

    L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata notevolmente nel periodo in esame. L'istituzione delle misure compensative definitive nel marzo 2013 ha consentito all'industria dell'Unione di riprendersi lentamente ma in maniera costante dagli effetti del pregiudizio causato dalle sovvenzioni. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto benefici significativi dalle misure è evidenziato, tra l'altro, dall'aumento della produzione e dei volumi delle vendite dell'Unione, dal flusso di cassa positivo e dall'utile sul capitale investito, dai prezzi di vendita in generale superiori al costo unitario di produzione, dell'aumento minimo dei costi del lavoro e dal miglioramento significativo della redditività.

    (259)

    Tuttavia, sebbene si sia in gran parte ripresa dal pregiudizio passato e sembri essere sulla strada giusta per migliorare ulteriormente la propria situazione nel lungo termine, l'industria dell'Unione risulta essere ancora fragile in ragione della sua limitata redditività che è ancora inferiore al profitto di riferimento.

    5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (260)

    Come illustrato nella sezione 4.6, l'industria dell'Unione si è ampiamente ripresa dal pregiudizio passato causato dalle importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni. Nella presente sezione si esamina tuttavia il rischio di deterioramento della situazione precaria dell'industria dell'Unione a causa della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

    5.1.   Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (261)

    In caso di abrogazione delle misure dovessero si prevede un aumento drastico del volume delle importazioni dalla Cina. Si ricorda che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni ammontavano a più di 702 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a 6 338 tonnellate.

    (262)

    La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio è stata ampiamente provata (80). Il richiedente ha presentato dati da Plantfacts che indicano che la capacità produttiva di ARO della Cina corrisponde a 7 milioni di tonnellate (ossia oltre 4 volte il consumo apparente di ARO in Cina). Tale stima sembra essere prudente. Il richiedente ha inoltre fornito informazioni dettagliate risalenti al 2013 dalle quali risulta che la China Iron and Steel Association ha affermato pubblicamente che la capacità produttiva cinese di acciaio con rivestimento colorato corrispondeva a quasi 40 milioni di tonnellate in quell'anno.

    (263)

    Sebbene i volumi delle esportazioni cinesi verso l'Unione siano diminuiti in seguito all'imposizione delle misure iniziali, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e ne esportano oltre l'80 %. Secondo i dati pubblicati dalla World Steel Association, la Cina ha prodotto più di 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2013-2014. Una delle società che sosteneva la denuncia ha fornito dati ricavati dalla pubblicazione China Metallurgical Newsletter del China Metallurgical Information and Standardization Research Institute (Istituto cinese di ricerca, normazione e informazione nel settore metallurgico) e dal Metallurgical Council of the China Council for the Promotion of International Trade (Consiglio per la metallurgia del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale) che suggeriscono che la Cina produceva circa 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2015-2017. Secondo le osservazioni di tale richiedente, si stima che nel periodo 2015-2017 il consumo apparente di ARO cinese fosse compreso tra 1 e 1,8 milioni di tonnellate l'anno.

    (264)

    Tuttavia, per quanto importanti siano i mercati di esportazione per l'industria cinese, la Cina si trova confrontata con difficoltà sempre maggiori nell'accedervi. Tra il 2016 e il 2018 paesi quali India, Malaysia, Vietnam, Pakistan o Turchia hanno imposto misure di difesa commerciale in relazione agli ARO originari della Cina. Per quanto concerne gli Stati Uniti, dal mese di gennaio del 2018 l'acciaio (ARO inclusi) di numerosi paesi di origine, compresa la Cina, è soggetto a una tariffa doganale del 25 % (81).

    (265)

    L'Unione rappresenta il più grande mercato di ARO dopo l'Asia e l'America centrale/del Nord.

    (266)

    La banca dati cinese mostra che negli ultimi tempi la Cina ha esportato volumi significativi verso paesi al di fuori dell'Unione a prezzi bassi. Nel 2017 i prezzi FOB cinesi delle esportazioni verso l'Unione sono stati superiori del 10,5 % rispetto ad esempio a quelle verso la Corea, il principale mercato di esportazione della Cina per questo prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, i volumi esportati in paesi al di fuori dell'Unione sono risultati essere superiori alla produzione totale dell'industria dell'Unione e al consumo apparente nell'Unione. In ragione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di fissazione dei prezzi, apertura (non vi sono dazi doganali per questo prodotto) e aumento del consumo apparente, la Commissione ritiene che, in caso di cessazione delle misure, gli esportatori cinesi potrebbero reindirizzare volumi significativi di ARO verso il più lucrativo mercato dell'Unione. Il fatto che l'Unione abbia recentemente adottato misure di salvaguardia per taluni prodotti di acciaio, tra i quali gli ARO, non modifica tale conclusione. I volumi delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari sono fissati a livelli che possono consentire alla Cina di esportare quantità significative di ARO.

    (267)

    Inoltre come descritto nella sezione 4.3.2, le importazioni cinesi sul mercato dell'Unione avvengono a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare se si attualizza l'effetto dei dazi compensativi.

    (268)

    Il mercato dei prodotti ARO è molto competitivo sul piano dei prezzi dato che la concorrenza si esplicita principalmente sulla base dei prezzi. La potenziale pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è ulteriormente esacerbata dal fatto che, secondo la domanda, solitamente le vendite cinesi riguardano quantitativi relativamente grandi. Se importazioni a basso costo e oggetto di sovvenzioni venissero vendute in quantitativi significativi sul mercato dell'Unione, i produttori dell'Unione perderebbero ingenti volumi di vendita. La capacità di reperire capitali e di investire potrebbe essere ostacolata se diminuisse ulteriormente la redditività dei produttori dell'Unione o diventasse negativa.

    5.2.   Conclusioni

    (269)

    La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Cina determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    6.1.   Introduzione

    (270)

    A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni attualmente in vigore non sia contrario all'interesse generale dell'Unione. Ai fini della determinazione dell'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e degli utilizzatori dall'altro.

    (271)

    Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è una situazione in cui le misure antisovvenzioni sono già in vigore, permette di valutare qualsiasi indebita incidenza negativa di tali misure sulle parti coinvolte.

    (272)

    Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza di sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, si possa concludere che il mantenimento delle misure sarebbe, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione.

    6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (273)

    L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, i quali determinerebbero un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione a parità di condizioni.

    (274)

    Il mantenimento delle misure compensative in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.3.   Interesse degli importatori

    (275)

    Come indicato al considerando 18, nel contesto della presente inchiesta, nove importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

    (276)

    Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure non sarebbero sproporzionate.

    (277)

    Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente.

    6.4.   Interesse degli utilizzatori

    (278)

    Nel contesto della presente inchiesta si è provveduto a contattare una sessantina di utilizzatori noti, i quali sono stati invitati a collaborare. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

    (279)

    Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. In quel momento era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto su questi ultimi derivante dall'istituzione di misure non sarebbe sproporzionato.

    (280)

    Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori poiché gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in un edificio produttivo vuoto).

    (281)

    Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

    6.5.   Conclusioni

    (282)

    La Commissione ha concluso pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC.

    7.   MISURE COMPENSATIVE

    (283)

    Da quanto sopra esposto consegue che, come dispone l'articolo 18 del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.

    (284)

    Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (82) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione va pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (285)

    In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (83), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (286)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Union Steel China

    13,7

    B311

    Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

    29,7

    B312

    Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

    23,8

    B313

    Angang Steel Company Limited

    26,8

    B314

    Anyang Iron Steel Co., Ltd.

    26,8

    B315

    Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

    26,8

    B316

    Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.

    26,8

    B317

    Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.

    26,8

    B318

    Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.

    26,8

    B319

    Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.

    26,8

    B320

    Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

    26,8

    B321

    Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.

    26,8

    B322

    Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.

    26,8

    B323

    Jigang Group Co., Ltd.

    26,8

    B324

    Maanshan Iron&Steel Company Limited

    26,8

    B325

    Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.

    26,8

    B326

    Shandong Guanzhou Co., Ltd.

    26,8

    B327

    Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.

    26,8

    B328

    Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.

    26,8

    B329

    Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.

    26,8

    B330

    Wuhan Iron And Steel Company Limited

    26,8

    B331

    Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.

    26,8

    B332

    Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.

    26,8

    B333

    Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.

    26,8

    B334

    Tutte le altre società

    44,7

    B999

    3.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione di una valida fattura commerciale alle autorità doganali degli Stati membri sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

    (4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 188 del 14.6.2017, pag. 20).

    (5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 21).

    (6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 8).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

    (8)  WT/DS437/AB/R, Stati Uniti – dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, punti da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico – misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, punto 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti – misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, punti da 4.416 a 4.421.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

    (13)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

    (14)  Il numero di registrazione di questo documento nel fascicolo pubblico del caso è t18.011780.

    (15)  Capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale.

    (16)  Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

    (17)  Cfr. considerando 182 dell'inchiesta iniziale.

    (18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese, sezione 3.5.

    (19)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

    (20)  Cfr. considerando da 49 a 73.

    (21)  WT/DS379/AB/R (US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US — Carbon Steel (India)], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

    (22)  Cfr. considerando da 87 a 98.

    (23)  Cfr. considerando da 74 a 83 e da 99 a 100.

    (24)  Cfr. gli allegati 3 e 45 della domanda.

    (25)  Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, Chinàs status as a non-market economy [Lo status della Cina in quanto economia non di mercato], A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 57.

    (26)  Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, Chinàs status as a non-market economy, A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 82-85.

    (27)  Articoli 7 e 15 della costituzione della Repubblica popolare cinese; ordinanza n. 35 della NDRC — Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005); decisione n. 40 del Consiglio di Stato (2011).

    (28)  «Inquiry concerning the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to hollow structural sections exported from the People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia and Taiwan» [Inchiesta relativa al mantenimento di misure compensative e antidumping che si applicano a profilati cavi strutturali esportati dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea, dalla Malaysia e da Taiwan], Commissione antidumping, governo australiano, relazione finale n. 379, maggio 2017, pagg. 89-90.

    (29)  «Countervailing Duty Investigation on Food Domestic Dry Containers from the People's Republic of China: Decision Memorandum for a Preliminary Determination» [Inchiesta sui dazi compensativi sui recipienti per alimenti secchi domestici originari della Repubblica popolare cinese: memorandum di decisione per una determinazione preliminare], C-570-015, 22 settembre 2014, pag. 14.

    (30)  «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China» [Questioni e memorandum di decisione per la determinazione finale dell'inchiesta sui dazi compensativi di determinati prodotti in acciaio resistenti alla corrosione originari della Repubblica popolare cinese], C-570-027, Christian Marsch, 24 maggio 2016, pag. 16.

    (31)  «China Manufacturing 2025» [L'industria manifatturiera in Cina 2025] e «European Business in China — Position Paper 2016/2017» [La presenza delle imprese europee in Cina — Documento di posizione 2016/2017].

    (32)  Cfr. capitolo 14 della relazione.

    (33)  Cfr. considerando da 48 a 60 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/969 della Commissione.

    (34)  Cfr. considerando da 107 a 118.

    (35)  Cfr. punti da 101 a 104 e allegati 4 e 8 della domanda.

    (36)  Cfr. capitolo 9 della relazione.

    (37)  Cfr. rispettivamente considerando da 474 a 493 e da 503 a 512.

    (38)  Cfr. considerando 144.

    (39)  Cfr. allegato 32 della domanda, pag. 6.

    (40)  Cfr. capitolo 10 della relazione.

    (41)  Cfr. considerando da 460 a 470.

    (42)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

    (43)  Cfr. considerando da 165 a 180.

    (44)  Cfr. considerando da 182 a 185.

    (45)  Cfr. considerando da 80 a 100 e allegati 8, 12, da 21 a 31 e 60 della domanda.

    (46)  Relazione in materia di politica monetaria cinese del primo trimestre 2015, del secondo trimestre 2016 e del secondo trimestre 2017.

    (47)  Menzionate rispettivamente in CHEN Y., BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China [È arrivata la nuova tempesta di vigilanza della Banking Regulatory Commission: implicazioni per le banche straniere in Cina], China Law Insight, 13 aprile 2017 e «China steps up supervision of policy lenders» [La Cina intensifica la supervisione dei finanziatori demandati all'attuazione delle politiche del governo], Caixin, 30 agosto 2017.

    (48)  Cfr. pagg. 179-180 della relazione «Chinàs status as a non-market economy» pubblicata dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

    (49)  Articolo 34 della legge sulle banche commerciali (cfr. allegato 28 della domanda).

    (50)  Considerando 143 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

    (51)  Cfr. capitolo 6.3 della relazione.

    (52)  Cfr. considerando da 167 a 230 del regolamento sugli pneumatici e da 347 a 361 del regolamento sulle biciclette elettriche.

    (53)  Cfr. considerando da 198 a 200 di tale documento.

    (54)  Cfr. allegato 58 della domanda.

    (55)  Cfr. considerando 118 e allegato 25 della domanda.

    (56)  Riduzioni della leva finanziaria e conversioni di debiti in capitale azionario nell'industria siderurgica cinese. THINK!DESK China Research & Consulting (allegato 25 della domanda).

    (57)  Cfr. considerando da 316 a 344.

    (58)  Cfr. considerando 322, 329 e 337 del regolamento iniziale.

    (59)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).

    (60)  Cfr. considerando da 365 a 371 e da 372 a 379 del regolamento.

    (61)  Cfr. Research Report on Overcapacity Reduction in Chinàs steel industry [relazione di ricerca sulla riduzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica cinese], relazione di Greenpeace East Asia, marzo 2017, pagg. 39, 58, 59-60; i pareri del governo della RPC sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo (febbraio 2016) e i pareri della People's Bank of China sul sostegno all'industria siderurgica e del carbone aventi l'obiettivo di risolvere le sovraccapacità e realizzare un'inversione di tendenza (aprile 2016), come citati nel documento «Riduzioni della leva finanziaria e conversioni di debiti in capitale azionario nell'industria siderurgica cinese», THINK!Desk, 31 ottobre 2017, pagg. 10-11; le Misure del governo della RPC per la gestione di bonus e sovvenzioni speciali per l'adeguamento strutturale delle imprese industriali (maggio 2016) come citate nello studio di Greenpeace menzionato.

    (62)  Cfr. allegato 25 della domanda, pagg. 10-11.

    (63)  Relazione di Greenpeace East Asia, marzo 2017.

    (64)  Cfr. capitolo 14.1.1.2. della relazione — Riduzione della capacità produttiva.

    (65)  Cfr. considerando 143 e da 256 a 259 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

    (66)  Cfr. rispettivamente considerando da 426 a 437 e da 352 a 360.

    (67)  Cfr. considerando 131.

    (68)  Cfr. considerando 435.

    (69)  Federal Register Vol. 73, n. 227, pag. 70961 del 24 novembre 2008.

    (70)  Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination [Determinazione preliminare positiva del dazio compensativo] del 6 settembre 2011. Federal Register 2011-22720.

    (71)  Federal Register Vol. 75, n. 111, pag. 32902 del 10 giugno 2010.

    (72)  Federal Register Vol. 74, n. 117, pagina 29180 del 19 giugno 2009.

    (73)  Cfr. rispettivamente considerando da 312 a 344 e da 68 a 76.

    (74)  Cfr. rispettivamente considerando da 510 a 546 e da 534 a 558.

    (75)  Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation [Questioni e memorandum di decisione per la determinazione finale dell'inchiesta su dazi compensativi] del 17 ottobre 2007; Federal Register C-570-907.

    (76)  Cfr. considerando da 95 a 113.

    (77)  Cfr. considerando 346 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

    (78)  Cfr. considerando 349 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

    (79)  Cfr. considerando 277 e allegato 51 della domanda.

    (80)  Cfr. ad esempio Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, Relazione ministeriale del 20 settembre 2018, https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf, nella quale tutte le parti, inclusa la Cina, hanno confermato la sovraccapacità cinese nel settore nel suo complesso. Con una capacità produttiva di acciaio di 1 018,3 milioni di tonnellate nel 2017, la Cina detiene la quota maggiore della capacità mondiale (il 45 % secondo la pagina 42). La tabella 1 della relazione dimostra che la Cina ha ridotto la capacità del 10 % nel periodo 2014-2017. Alla pagina 51 si afferma che la Cina «stabilisce obiettivi chiari per ridurre la capacità in eccesso, ovvero per ridurre di 100-150 milioni di tonnellate metriche la capacità produttiva di acciaio grezzo dal 2016 al 2020».

    (81)  Articolo 232 Tariffe doganali applicate ad alluminio e acciaio, https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel

    (82)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (83)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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