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Document 32019R0499
Regulation (EU) 2019/499 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 laying down provisions for the continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme established by Regulation (EU) No 1288/2013, in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione
Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione
PE/55/2019/REV/1
GU L 85I del 27.3.2019, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 85/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/499 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
Il recesso si verifica durante il periodo di programmazione 2014-2020 del programma Erasmus+, cui partecipa il Regno Unito. |
(3) |
Il programma Erasmus+ è istituito e disciplinato dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme necessarie a consentire il proseguimento degli impegni giuridici già assunti in conformità del regolamento (UE) 1288/2013, per quanto riguarda le attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento cui partecipa il Regno Unito successivamente al suo recesso dall'Unione. |
(4) |
A decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, il Regno Unito cesserà di essere un paese del programma ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1288/2013. Per evitare che gli attuali partecipanti al programma Erasmus+ debbano interrompere le loro attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento, è opportuno adeguare le norme sull'ammissibilità di tali attività in corso nel quadro del programma Erasmus+. |
(5) |
Per proseguire il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento, la Commissione e il Regno Unito dovrebbero concordare di autorizzare l'esercizio di controlli e revisioni contabili di tali attività. Se non possono essere effettuati i controlli e le revisioni contabili necessari, ciò dovrebbe essere considerato come una carenza grave del sistema di gestione e di controllo. |
(6) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento che interessano il Regno Unito e che hanno avuto inizio al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e degli suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(7) |
Poiché, in mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del periodo di due anni successivo alla notifica del Regno Unito, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019, data la necessità di garantire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013, che hanno luogo nel Regno Unito o che coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito e che hanno avuto inizio al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
Articolo 2
Ammissibilità
1. Le attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui all'articolo 1 continuano ad essere ammissibili al finanziamento.
2. Ai fini dell'applicazione di eventuali disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 e degli atti di esecuzione di tale regolamento che sono necessari per dare attuazione al paragrafo 1, il Regno Unito è trattato alla stregua di uno Stato membro, fatte salvoil presente regolamento.
Tuttavia, i rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Articolo 3
Controlli e revisioni contabili
L'applicazione delle norme in materia di controlli e revisioni contabili delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui all'articolo 1 è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e le revisioni contabili coprono l'intera durata delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e del relativo follow-up.
L'impossibilità di effettuare i controlli e le revisioni contabili necessari del programma Erasmus+ nel Regno Unito costituisce una grave mancanza nell'adempimento degli obblighi principali relativi all'attuazione degli impegni giuridici esistenti tra la Commissione e l'agenzia nazionale del Regno Unito.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro la data di cui al secondo comma del presente articolo, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).