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Document 32019R0492
Regulation (EU) 2019/492 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
PE/13/2019/REV/1
GU L 85I del 27.3.2019, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0391 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 1 |
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 85/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/492 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di esso, due anni dopo tale notifica, ossia a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, di concerto con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituiscono insieme il quadro normativo per le attività degli organismi riconosciuti che effettuano ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi. |
(3) |
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi che effettuano le ispezioni, le visite di controllo e la certificazione delle navi riconosciuti a livello di Unione dalla Commissione («organismi riconosciuti») devono essere valutati su base regolare e almeno ogni due anni dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento dell'organismo. |
(4) |
Per motivi di parità di trattamento, gli organismi che sono stati inizialmente riconosciuti dallo Stato membro pertinente conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (5) e che attualmente godono del riconoscimento dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 devono essere valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che li ha inizialmente riconosciuti. |
(5) |
Conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, al fine di continuare a godere del riconoscimento dell'Unione, gli organismi riconosciuti devono continuare a soddisfare i requisiti e i criteri minimi di cui all'allegato I di taleregolamento. Ciò è verificato mediante la valutazione continua effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro pertinente, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza le valutazioni regolari svolgono un ruolo importante per il mantenimento del riconoscimento degli organismi. |
(6) |
A seguito del suo recesso dall'Unione, il Regno Unito non potrà più partecipare alle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009. |
(7) |
Gli organismi riconosciuti che sono stati inizialmente riconosciuti dal Regno Unito godono attualmente del riconoscimento dell'Unione e gli altri Stati membri hanno affidato loro compiti relativi all'ispezione, alle visite di controllo e alla certificazione delle navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. È quindi opportuno modificare l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di garantire che tali organismi continuino ad essere soggetti a valutazione conformemente ai requisiti di cui a tale disposizione. |
(8) |
È altresì opportuno tenere in considerazione gli obblighi di controllo e sorveglianza che gli Stati membri devono attualmente rispettare a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE. A tal proposito, la valutazione degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 dovrebbe essere effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che hanno autorizzato il pertinente organismo riconosciuto conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. |
(9) |
Al fine di garantire il coordinamento delle attività nazionali e dell'Unione per quanto riguarda il controllo degli organismi riconosciuti, la Commissione dovrebbe consultare esperti e individuare e scambiare buone pratiche per evitare la duplicazione del lavoro e per utilizzare al meglio le capacità e le risorse esistenti. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se essi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento e se soddisfino i criteri minimi di cui all'allegato I del presente regolamento. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.».
Articolo 2
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli effetti del presente regolamento entro tre anni dalla sua data di applicazione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 298.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.
(3) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
(4) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
(5) Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).