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Document 32019R0491
Regulation (EU) 2019/491 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 in order to allow for the continuation of the territorial cooperation programmes PEACE IV (Ireland-United Kingdom) and United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
PE/12/2019/REV/1
GU L 85I del 27.3.2019, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2019
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019R0491R(01) | (IT) |
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 85/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/491 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
Il recesso avverrà nel periodo di programmazione 2014-2020, durante il quale il Regno Unito partecipa a quindici programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Due di tali programmi, ossia PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) (denominati congiuntamente «programmi di cooperazione») interessano l'Irlanda del Nord e sostengono la pace, la riconciliazione e la cooperazione Nord-Sud nell'ambito dell'accordo di pace con l'Irlanda del Nord («accordo del Venerdì santo») che l'Unione intende proseguire anche qualora il Regno Unito receda dall'Unione senza che un accordo di recesso sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato a tali programmi di cooperazione. |
(3) |
I programmi di cooperazione sono disciplinati in particolare dai regolamenti (UE) n. 1299/2013 (3), (UE) n. 1303/2013 (4) e (UE, Euratom) 2018/1046 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni intese a consentire che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, i programmi di cooperazione continuino conformemente ai suddetti regolamenti. |
(4) |
Per quanto riguarda i programmi di cooperazione, l'autorità di gestione ha sede presso l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») istituito in virtù dell'accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che istituisce organi di attuazione, firmato l'8 marzo 1999. Poiché interessano l'Irlanda del Nord, i programmi di cooperazione dovrebbero continuare con le necessarie disposizioni complementari. |
(5) |
Ai fini della continuazione dei programmi di cooperazione è opportuno precisare che, fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, essi possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che dovrebbero essere equivalenti a regioni di livello NUTS 3. |
(6) |
Ai fini della continuazione dei programmi di cooperazione con finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione, dovrebbe essere concluso un accordo amministrativo tra la Commissione e le autorità del Regno Unito, con effetto dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito, per consentire la realizzazione dei controlli necessari e gli audit dei programmi di cooperazione. Qualora tali controlli e audit non possano essere realizzati, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie conformemente agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(7) |
A norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le decisioni di attuazione della Commissione che approvano il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) del 30 novembre 2015, e il programma Interreg V-A del 12 febbraio 2015, devono continuare a costituire una decisione di finanziamento ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, di conseguenza, un impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il Regno Unito mantiene la responsabilità per gli obblighi finanziari assunti in qualità di Stato membro in relazione a tali impegni giuridici dell'Unione. |
(8) |
A decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, il Regno Unito cesserà di fare parte della parte dell'Unione nell'area di programma ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013. È opportuno quindi adattare le disposizioni di tale regolamento sull'ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione. |
(9) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire, a seguito del recesso del Regno Unito, la continuazione dei programmi di cooperazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(10) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solamente qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 TUE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni intese ad affrontare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, per quanto riguarda la continuazione dei due programmi di cooperazione seguenti, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 e ai quali partecipa il Regno Unito (denominati congiuntamente «programmi di cooperazione»):
1) |
PEACE IV (Irlanda-Regno Unito); |
2) |
Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia). |
2. Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai programmi di cooperazione fatto salvo il presente regolamento.
Articolo 2
Copertura geografica
Fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi di cooperazione possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
Articolo 3
Autorità di programma
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013,
— |
l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi di cooperazione continua ad esercitare le sue funzioni; |
— |
il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (Department of Finance of Northern Ireland) resta l'autorità di audit dei programmi di cooperazione. |
Articolo 4
Competenze della Commissione in materia di controlli
L'applicazione delle norme in materia di controlli e audit dei programmi di cooperazione è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e gli audit coprono l'intera durata dei programmi di cooperazione.
Se i necessari controlli e audit dei programmi di cooperazione non possono essere eseguiti in tutte le regioni interessate, si considera che ciò sia una carenza grave del sistema di gestione e di controllo ai fini delle misure di cui agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 5
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione
Il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 non si applica ai programmi di cooperazione.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Tuttavia il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.
(3) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).