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Document 32019R0401

Regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/8871

GU L 72 del 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/401 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE.

(2)

Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se sia consentito l'utilizzo delle quote da parte di uno Stato membro nei confronti del quale esistono obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.

(3)

Il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («l'accordo di recesso»), come convenuto a livello di negoziatori il 14 novembre 2018, istituisce un periodo transitorio e garantisce che gli operatori del Regno Unito adempiano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle loro emissioni nel 2019 e nel 2020. In caso di entrata in vigore dell'accordo di recesso, non è più necessario limitare l'utilizzo delle quote rilasciate da detto Stato membro in tali anni.

(4)

Pertanto dal giorno successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di entrambe le parti dell'accordo di recesso sono depositati presso il segretario generale del Consiglio non si dovrebbe procedere all'indicazione delle quote.

(5)

Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 389/2013 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni a norma di un accordo che stabilisce le modalità per il recesso di tale Stato membro dall'Unione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


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